Art. 6.
Quando vi e' corresponsabilita' fra ufficiali della Guardia di finanza e ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, oppure connessione tra i fatti ad essi ascritti, la decisione di sottoporre gli ufficiali ad inchiesta formale spetta al Ministro per la difesa.
In tal caso concorrono a formare il Consiglio di disciplina ufficiali della Guardia di finanza, con l'osservanza delle norme stabilite dall' art. 82 della legge 10 aprile 1954, n. 113 . Essi sono designati dal Ministro per le finanze o dal comandante generale, a seconda del grado rivestito dal giudicando, ai sensi dell'art. 79 della legge anzidetta.
Se i giudicandi sono piu' di tre ed appartengono allo Esercito, alla Marina, all'Aeronautica e alla Guardia di finanza, sono tratti due membri dalla Forza armata cui appartiene il giudicando meno, elevato in grado o meno anziano e un membro da ciascuna delle due Forze armate diverse da quella cui appartiene il presidente.
Quando vi e' corresponsabilita' fra ufficiali della Guardia di finanza e ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, oppure connessione tra i fatti ad essi ascritti, la decisione di sottoporre gli ufficiali ad inchiesta formale spetta al Ministro per la difesa.
In tal caso concorrono a formare il Consiglio di disciplina ufficiali della Guardia di finanza, con l'osservanza delle norme stabilite dall' art. 82 della legge 10 aprile 1954, n. 113 . Essi sono designati dal Ministro per le finanze o dal comandante generale, a seconda del grado rivestito dal giudicando, ai sensi dell'art. 79 della legge anzidetta.
Se i giudicandi sono piu' di tre ed appartengono allo Esercito, alla Marina, all'Aeronautica e alla Guardia di finanza, sono tratti due membri dalla Forza armata cui appartiene il giudicando meno, elevato in grado o meno anziano e un membro da ciascuna delle due Forze armate diverse da quella cui appartiene il presidente.