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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 29/07/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Frosinone
- Sezione Civile - in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2431 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
, elettivamente domiciliata in Ceccano, via P. Umberto n. 44, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Andreina Ciotoli, che la rappresenta e difende per delega in calce all'atto di citazione attrice e
, elettivamente domiciliata in Frosinone, viale Pietro Tiravanti n. 31, CP_1 presso lo studio degli avv.ti Alfredo Sica e Allegra Sica, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, per procura allegata alla comparsa di risposta convenuto
OGGETTO: ripetizione di indebito.
Motivi della decisione
1. I fatti controversi.
La sig.ra ha chiamato in giudizio il sig. , esponendo quanto Parte_1 CP_1 segue:
• In data 22.1.20241 gli allora coniugi e stipulavano con i Parte_1 CP_1 sig.ri e il contratto di compravendita atto notaio Parte_2 Parte_3 rep. n. 45015 rogito n. 13413, con cui i primi vendevano ai secondi il fabbricato ad Per_1 uso civile abitazione con annessa corte, distinti in catasto al foglio 39 mapp. 1001 sub. 1 e sub. 2, di cui erano proprietari in virtù di due precedenti atti notarili del 9.5.2008 e del
23.12.2008;
1 • La vendita avveniva al prezzo di € 230.000,00, incassato interamente dal sig. , con CP_1
l'accordo che avrebbe dovuto versare la metà alla moglie;
• pur avendone diritto e nonostante i ripetuti solleciti, non aveva mai ricevuto la metà del ricavato della vendita, pari ad € 115.000,00.
Pertanto, l'attrice ha chiesto di accertare la sua qualità di proprietaria dell'immobile, che lo stesso è stato venduto per atto notarile al prezzo di € 230.000,00, accertare la titolarità del diritto alla metà del corrispettivo di vendita e, per l'effetto, ordinare al sig. la corresponsione in CP_1 favore della sig.ra della somma di € 115.000,00, oltre interessi e rivalutazione come per Pt_1 legge, con vittoria di spese.
Il convenuto si è costituito, eccependo l'indeterminatezza della domanda attorea e, per l'ipotesi in cui il giudice volesse qualificarla in termini di divisione dell'eventuale patrimonio caduto in comunione de residuo, l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese in favore dei difensori antistatari, per mancanza di prova che la somma ottenuta dalla compravendita faccia ancora parte del patrimonio dei coniugi, e, perché, al contrario, detta somma è stata interamente spesa per i bisogni della famiglia, in particolare per l'acquisto e la ristrutturazione di un immobile da destinarsi all'attività di bar pizzeria del figlio;
infine, il convenuto ha eccepito in compensazione il CP_2 credito derivante dall'aver eseguito a proprie spese i lavori di ristrutturazione degli immobili acquistati durante il matrimonio.
Sciogliendo la riserva assunta in prima udienza, il giudice istruttore ha disposto che la parte attrice precisasse il titolo della domanda formulata e concesso termine per note a tal fine.
L'attrice, quindi, ha depositato note scritte con cui ha specificato di aver chiesto la restituzione dell'importo di euro 115.000,00 a titolo di “ripetizione di indebito essendo intervenuto prima del mutamento convenzionale del regime patrimoniale un accordo per la divisione della somma che parte convenuta non ha rispettato. In via meramente subordinata, ove il sig. Giudice ritenga non sussistere
i presupposti della domanda di ripetizione di indebito, chiede la somma a titolo di divisione di quello esistente al momento dello scioglimento convenzionale della comunione legale”.
La parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità della domanda subordinata, perché formulata tardivamente.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., il giudice istruttore ha respinto le istanze istruttorie della parte attrice e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
2 Infine, in vista dell'udienza del 10.12.2024, di cui è stata disposta la trattazione scritta, le parti hanno precisato per iscritto le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Sulle eccezioni pregiudiziali.
La domanda di divisione, formulata dalla parte attrice in via subordinata nelle note autorizzate del 12.5.2022, è ammissibile.
Come detto, il giudice istruttore in prima udienza ha assegnato alla parte attrice un termine per la precisazione del titolo della domanda di restituzione dell'importo di € 115.000,00.
Conseguentemente, l'attrice ha precisato la domanda qualificandola come ripetizione dell'indebito,
e chiedendo, in subordine, che la restituzione sia disposta a titolo di divisione.
Trattandosi di domanda formulata in via alternativa a quella originaria, non può predicarsene l'inammissibilità.
3. Nel merito.
La domanda di ripetizione di indebito è infondata, e va respinta.
La disciplina della ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa (cfr. Cass. 18266/2018). Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte
(cfr. Cass. 6747/2014), l'azione ha carattere restitutorio, e, pertanto presuppone, quale elemento indefettibile, che sia intervenuto un pagamento non dovuto (Cass. 30446/2019; Cass.
31572/2019).
Nel caso di specie, difetta in radice il presupposto dell'azione, non avendo la parte attrice eseguito alcun pagamento privo di titolo.
Inoltre, non vi è alcuna prova dell'accordo dedotto dall'attrice per cui i coniugi avrebbero concordato per la divisione in parti uguali della somma ricavata dalla vendita.
Ancora, la circostanza che il prezzo sia stato incassato solo dal sig. contrasta con il CP_1 rilievo che la vendita dei beni sia stata fatta dai coniugi in regime di comunione e in costanza di matrimonio, ed è dedotta genericamente, non avendo l'attrice allegato né dimostrato le modalità con cui i pagamenti sarebbero avvenuti (nell'atto di vendita sono indicati due assegni, che non è dato sapere da chi siano stati incassati, e ad un successivo pagamento “nei modi previsti dalla legge” che non è chiaro quando e come sia avvenuto) e la destinazione che il avrebbe fatto CP_1 delle somme ricevute (accredito su un conto corrente personale, ad esempio).
3 Anche la domanda di divisione è infondata.
Va premesso che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale che appare maggioritario, la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi permane sino al momento del suo scioglimento, di cui all'articolo 191 del codice civile, allorquando i beni cadono in comunione ordinaria, e lo scioglimento della comunione apre, invero, la fase di liquidazione della stessa, potendo ciascuno dei coniugi realizzare la propria quota, pari alla metà dei diritti già acquisiti e dei proventi delle attività separate non consumati (Così, da ultimo, Cass. n. 4879/2024).
Dunque, al momento dello scioglimento della comunione legale, avvenuto, nel caso di specie, in data 7.2.2015, prima della separazione giudiziale dei coniugi, i beni ancora presenti nel patrimonio dei coniugi sono caduti in comunione ordinaria.
Sennonché, per ottenerne la divisione la parte attrice avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza del bene oggetto della domanda, e, quindi, la persistenza delle somme nel patrimonio comune.
La parte convenuta ha eccepito che l'importo ottenuto dalla vendita del 2014 era stato, poi, utilizzato dai coniugi per il soddisfacimento delle esigenze della famiglia, in particolare per l'acquisto e la ristrutturazione, decisi di comune accordo, di un immobile da destinare all'attività imprenditoriale del figlio . CP_2
A fronte di tale deduzione specifica, la parte attrice, su cui incombeva l'onere della prova, non ha dimostrato il contrario, e, cioè, la diversa destinazione che l'ex marito avrebbe dato alle somme ricevute.
Pertanto, tutte le domande attoree vanno respinte.
La soccombenza regola le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, con riferimento ai valori minimi di cui al d.m. n. 147/2022, ridotti in considerazione del valore dell'affare rispetto allo scaglione di riferimento, e non considerata la fase istruttoria, che non si è svolta.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, provvedendo in via definitiva in ordine alla causa indicata in epigrafe, ogni contraria e diversa domanda, eccezione, istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda di ripetizione dell'indebito formulata dalla parte attrice;
2. rigetta la domanda di divisione formulata in via subordinata dalla parte attrice;
3. condanna la parte attrice a rifondere alla parte convenuta le spese di lite, che liquida in €
5.634,50 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Alfredo Sica e Allegra Sica, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Frosinone, il 29.7.2025
IL GIUDICE
4 dott.ssa Maria Ciccolo
5
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Frosinone
- Sezione Civile - in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2431 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
, elettivamente domiciliata in Ceccano, via P. Umberto n. 44, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Andreina Ciotoli, che la rappresenta e difende per delega in calce all'atto di citazione attrice e
, elettivamente domiciliata in Frosinone, viale Pietro Tiravanti n. 31, CP_1 presso lo studio degli avv.ti Alfredo Sica e Allegra Sica, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, per procura allegata alla comparsa di risposta convenuto
OGGETTO: ripetizione di indebito.
Motivi della decisione
1. I fatti controversi.
La sig.ra ha chiamato in giudizio il sig. , esponendo quanto Parte_1 CP_1 segue:
• In data 22.1.20241 gli allora coniugi e stipulavano con i Parte_1 CP_1 sig.ri e il contratto di compravendita atto notaio Parte_2 Parte_3 rep. n. 45015 rogito n. 13413, con cui i primi vendevano ai secondi il fabbricato ad Per_1 uso civile abitazione con annessa corte, distinti in catasto al foglio 39 mapp. 1001 sub. 1 e sub. 2, di cui erano proprietari in virtù di due precedenti atti notarili del 9.5.2008 e del
23.12.2008;
1 • La vendita avveniva al prezzo di € 230.000,00, incassato interamente dal sig. , con CP_1
l'accordo che avrebbe dovuto versare la metà alla moglie;
• pur avendone diritto e nonostante i ripetuti solleciti, non aveva mai ricevuto la metà del ricavato della vendita, pari ad € 115.000,00.
Pertanto, l'attrice ha chiesto di accertare la sua qualità di proprietaria dell'immobile, che lo stesso è stato venduto per atto notarile al prezzo di € 230.000,00, accertare la titolarità del diritto alla metà del corrispettivo di vendita e, per l'effetto, ordinare al sig. la corresponsione in CP_1 favore della sig.ra della somma di € 115.000,00, oltre interessi e rivalutazione come per Pt_1 legge, con vittoria di spese.
Il convenuto si è costituito, eccependo l'indeterminatezza della domanda attorea e, per l'ipotesi in cui il giudice volesse qualificarla in termini di divisione dell'eventuale patrimonio caduto in comunione de residuo, l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese in favore dei difensori antistatari, per mancanza di prova che la somma ottenuta dalla compravendita faccia ancora parte del patrimonio dei coniugi, e, perché, al contrario, detta somma è stata interamente spesa per i bisogni della famiglia, in particolare per l'acquisto e la ristrutturazione di un immobile da destinarsi all'attività di bar pizzeria del figlio;
infine, il convenuto ha eccepito in compensazione il CP_2 credito derivante dall'aver eseguito a proprie spese i lavori di ristrutturazione degli immobili acquistati durante il matrimonio.
Sciogliendo la riserva assunta in prima udienza, il giudice istruttore ha disposto che la parte attrice precisasse il titolo della domanda formulata e concesso termine per note a tal fine.
L'attrice, quindi, ha depositato note scritte con cui ha specificato di aver chiesto la restituzione dell'importo di euro 115.000,00 a titolo di “ripetizione di indebito essendo intervenuto prima del mutamento convenzionale del regime patrimoniale un accordo per la divisione della somma che parte convenuta non ha rispettato. In via meramente subordinata, ove il sig. Giudice ritenga non sussistere
i presupposti della domanda di ripetizione di indebito, chiede la somma a titolo di divisione di quello esistente al momento dello scioglimento convenzionale della comunione legale”.
La parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità della domanda subordinata, perché formulata tardivamente.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., il giudice istruttore ha respinto le istanze istruttorie della parte attrice e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
2 Infine, in vista dell'udienza del 10.12.2024, di cui è stata disposta la trattazione scritta, le parti hanno precisato per iscritto le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Sulle eccezioni pregiudiziali.
La domanda di divisione, formulata dalla parte attrice in via subordinata nelle note autorizzate del 12.5.2022, è ammissibile.
Come detto, il giudice istruttore in prima udienza ha assegnato alla parte attrice un termine per la precisazione del titolo della domanda di restituzione dell'importo di € 115.000,00.
Conseguentemente, l'attrice ha precisato la domanda qualificandola come ripetizione dell'indebito,
e chiedendo, in subordine, che la restituzione sia disposta a titolo di divisione.
Trattandosi di domanda formulata in via alternativa a quella originaria, non può predicarsene l'inammissibilità.
3. Nel merito.
La domanda di ripetizione di indebito è infondata, e va respinta.
La disciplina della ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa (cfr. Cass. 18266/2018). Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte
(cfr. Cass. 6747/2014), l'azione ha carattere restitutorio, e, pertanto presuppone, quale elemento indefettibile, che sia intervenuto un pagamento non dovuto (Cass. 30446/2019; Cass.
31572/2019).
Nel caso di specie, difetta in radice il presupposto dell'azione, non avendo la parte attrice eseguito alcun pagamento privo di titolo.
Inoltre, non vi è alcuna prova dell'accordo dedotto dall'attrice per cui i coniugi avrebbero concordato per la divisione in parti uguali della somma ricavata dalla vendita.
Ancora, la circostanza che il prezzo sia stato incassato solo dal sig. contrasta con il CP_1 rilievo che la vendita dei beni sia stata fatta dai coniugi in regime di comunione e in costanza di matrimonio, ed è dedotta genericamente, non avendo l'attrice allegato né dimostrato le modalità con cui i pagamenti sarebbero avvenuti (nell'atto di vendita sono indicati due assegni, che non è dato sapere da chi siano stati incassati, e ad un successivo pagamento “nei modi previsti dalla legge” che non è chiaro quando e come sia avvenuto) e la destinazione che il avrebbe fatto CP_1 delle somme ricevute (accredito su un conto corrente personale, ad esempio).
3 Anche la domanda di divisione è infondata.
Va premesso che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale che appare maggioritario, la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi permane sino al momento del suo scioglimento, di cui all'articolo 191 del codice civile, allorquando i beni cadono in comunione ordinaria, e lo scioglimento della comunione apre, invero, la fase di liquidazione della stessa, potendo ciascuno dei coniugi realizzare la propria quota, pari alla metà dei diritti già acquisiti e dei proventi delle attività separate non consumati (Così, da ultimo, Cass. n. 4879/2024).
Dunque, al momento dello scioglimento della comunione legale, avvenuto, nel caso di specie, in data 7.2.2015, prima della separazione giudiziale dei coniugi, i beni ancora presenti nel patrimonio dei coniugi sono caduti in comunione ordinaria.
Sennonché, per ottenerne la divisione la parte attrice avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza del bene oggetto della domanda, e, quindi, la persistenza delle somme nel patrimonio comune.
La parte convenuta ha eccepito che l'importo ottenuto dalla vendita del 2014 era stato, poi, utilizzato dai coniugi per il soddisfacimento delle esigenze della famiglia, in particolare per l'acquisto e la ristrutturazione, decisi di comune accordo, di un immobile da destinare all'attività imprenditoriale del figlio . CP_2
A fronte di tale deduzione specifica, la parte attrice, su cui incombeva l'onere della prova, non ha dimostrato il contrario, e, cioè, la diversa destinazione che l'ex marito avrebbe dato alle somme ricevute.
Pertanto, tutte le domande attoree vanno respinte.
La soccombenza regola le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, con riferimento ai valori minimi di cui al d.m. n. 147/2022, ridotti in considerazione del valore dell'affare rispetto allo scaglione di riferimento, e non considerata la fase istruttoria, che non si è svolta.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, provvedendo in via definitiva in ordine alla causa indicata in epigrafe, ogni contraria e diversa domanda, eccezione, istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda di ripetizione dell'indebito formulata dalla parte attrice;
2. rigetta la domanda di divisione formulata in via subordinata dalla parte attrice;
3. condanna la parte attrice a rifondere alla parte convenuta le spese di lite, che liquida in €
5.634,50 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Alfredo Sica e Allegra Sica, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Frosinone, il 29.7.2025
IL GIUDICE
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