Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 03/04/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa discussa all'udienza del 3.4.2025, promossa da:
Parte 1 rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. F.
Stranieri
Ricorrente
0 Controparte_1
CP_2 , in persona del Presidente pro-tem ore, rappresentato e difeso, dall'Avv. D.
Rotunno
Resistente
Oggetto: quantificazioni postumi in ortunio lavorativo
'ATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2 .11.2023, il ricorrente di cui in epigrafe - premesso di aver subìto, in data 28.5.2021, un infortunio sul lavoro a causa del quale aveva riportato
"trauma distorsivo tibiotarica piede dx" - esponeva che CP 2 aveva riconosciuto una percentuale di menomaione pari all'1%.
Ritenuta l'erroneità i siffatta determinazione, chiedeva che fosse accertata l'esistenza di un danno biologico pari all'8% o pari alla maggiore o minore percentuale risultante in corso di causa e che, conseguentemente, l' CP 3 fosse condannato al pagamento del dovuto.
-Si costituiva in giudizio l' CP 2 che nel richiamare le valutazioni medico legali effettuate dai propri sanitari - contestava gli avversi assunti ed insisteva per il rigetto del rico:so.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
***
Non essendo in contestazione l'esistenza dell'infortunio indicato in ricorso, verificatosi per causa violenta in occasione dell'espletamento dell'attività lavorativa (avendo CP_2 riconosciuto l'esistenza di una menomazione dell'integrità psicofisica pari all'1%), è stata disposta CTU medico legale al fine di quantificare i postumi residuati all'istante a causa del predetto infortunio.
-Ebbene, il CTU dott. Per 1 all'esito di una approfondito esame della documentazione medica in atti - ha quantificato nella misura del 2% il danno biologico occorso al ricorrente a causa degli “esiti algodisfunzionali molto modesti di pregresso trauma distorsivo della caviglia dx con stiramento del ligamento calcaneo peroneale”.
In particolare, l'ausiliare ha osservato che detti esiti "possono ritenersi contemplati alla
293 (anchilosi della caviglia in posizione favorevole) valutabile voce
-
proporzionalmente all'incidenza funzionale - fino al massimo del 12%.
Nel caso che ci occupa i postumi riscontrati sono molto modesti e per essi potrebbe essere assegnato un danno del 2%".
Orbene, ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico ed una rigorosa valutazione medico legale, supportata dall'obiettività riscontrata in occasione della visita peritale, stante altresì
l'assenza di contestazioni delle parti - non inoltrate nel termine di cui all'art. 195 co. 3
c.p.c. né formulate all'odierna udienza – idonee ad infirmarne la valenza.
Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una menomazione superiore rispetto a quella riconosciuta in via amministrativa e pari al limite di legge, il ricorso va rigettato.
Nella dichiarata sussistenza delle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att cpc, le spese vanno dichiarate irripetibili.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte 1 nei confronti dell' CP 2 così provvede: rigetta il ricorso;
pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' CP 2. Dichiara irripetibili le spese.
Brindisi, 3.4.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere