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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 31/03/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Elais Mellace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3186 del RGAC dell'anno 2015 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro n. 1778/2014 dell'11 dicembre 2014, depositata il 18 dicembre 2014, vertente
TRA
( ) elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Catanzaro, alla Via Crispi, n. 70, presso lo studio dell'Avv. Valeriano Caroleo che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(P.I. , in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla Via Crispi, n. 79, presso lo studio dell'Avv. Vittorio Chiriano e rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Francesco Carnovale Scalzo, Salvatore Leone, e Caterina Flora Restuccia che lo rappresentano e difendono, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATO
NONCHE'
(c.f. in persona del Procuratore Speciale, Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla Via F. Acri, n. 67, presso lo studio dell'Avv. Carmela Parisi che la rappresenta e difende, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
RGAC n. 3186/2015 - Pagina 1 di 11 1. Con atto di citazione in opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., Parte_1
conveniva in giudizio dinnanzi al Giudice di Pace di Catanzaro il Controparte_1
ed ciascuno rispettivamente in persona del legale
[...] Controparte_2
rappresentante p.t., chiedendo che venisse accertata e dichiarata l'illegittimità e, per l'effetto, la nullità della cartella di pagamento n. 03020140006774554 notificata in data 31 maggio 2014 dell'importo di € 808,02, afferente al mancato pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata con verbale di contravvenzione n.
150/2011 per violazione al Codice della Strada;
cartella di cui invocava in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva.
A fondamento della spiegata opposizione deduceva che con il suddetto Parte_1
verbale elevato dalla Polizia Municipale di Lamezia Terme veniva elevata la sanzione accessoria per mancata comunicazione dei dati del conducente, scaturente da un precedente verbale (n. 2165 del 14 ottobre 2010) con cui era comminata la sanzione principale e che tanto l'uno quanto l'altro non erano stati regolarmente notificati all'opponente: il primo (n. 150/11) perché non era stato rispettato “ai fini del perfezionamento della notifica dello stesso, (…) il termine di giacenza di dieci giorni” previsto per il ritiro dell'atto presso l'ufficio postale, posto che il timbro attestante la compiuta giacenza era stato apposto solamente dopo otto giorni dall'avvenuto deposito del plico. Il secondo perché mai ricevuto, essendo stato asseritamente notif icato all'opponente in data 31 dicembre 2010, allorquando si trovava in servizio presso la
Caserma dei Vigili del Fuoco di Varese, per come emergeva dall'attestazione di servizio rilasciata dal Comando Provinciale.
1.2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18 novembre 2014 si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare: 1) Controparte_2
l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto promossa ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e non già ai sensi degli artt., 22 e 23 L. 689/81, i quali trovavano applicazione nell'ipotesi in cui – come nel caso di specie – l'attore lamenti l'omessa o l'irregolarità della notifica del verbale di contestazione al Codice Della Strada;
2) l'incompetenza territoriale del Giudice adito, spettante al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (Lamezia Terme); 3) il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della
Riscossione, in quanto soggetto estraneo al procedimento di formazione del ruolo.
RGAC n. 3186/2015 - Pagina 2 di 11 Nel merito, ribadiva la propria estraneità al giudizio rappresentando che la cancellazione del credito dal ruolo spettava unicamente all'ente impositore;
sicché chiedeva – nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea – di essere tenuta indenne dall'ente impositore da ogni negativa conseguenza derivante dal presente giudizio.
1.3. Costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
18 novembre 2014, il in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
invocava in via preliminare la propria estromissione dal giudizio.
Chiedeva, altresì, dichiararsi l'inammissibilità dell'avversa opposizione per mancata opposizione proposta, nei termini di legge, avverso il verbale n. 2165/2011 sotteso alla cartella impugnata e regolarmente notificato al trasgressore.
Nel merito, domandava il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
1.4. All'udienza del 25 novembre 2014, il Giudice di Pace invitava le parti a precisare le conclusioni e all'esito della discussione orale tratteneva la causa in decisione.
Pronunciava, quindi, la sentenza n. 1778/14 dell'11 dicembre 2014 con la quale - rilevata previamente la corretta proposizione dell'azione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e rigettate le eccezioni preliminari proposte dalle parti convenute (incompetenza per territorio e carenza di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione) – rigettava nel merito la domanda attorea, in quanto sia il verbale 150/11 sotteso alla cartella impugnata che il verbale 2165/2010 che aveva dato origine al primo, risultavano e ssere stati regolarmente notificati.
Infine, disponeva la compensazione tra le parti delle spese di lite.
1.5. Avverso la citata sentenza, proponeva appello , il quale deduceva Parte_1
l'erroneità della decisione nella parte in cui il Giudice di prima istanza aveva ritenuto correttamente perfezionata la notifica del verbale sotteso alla cartella impugnata.
Asseriva, pertanto, la non corretta valutazione degli atti, poiché dall'avviso di ricevimento afferente alla notifica del verbale era dato evincere che “in data 26 luglio
2011 veniva immesso avviso in cassetta, non potendo l'agente postale notificare per assenza del destinatario e, in data 3 agosto 2011, quindi dopo solo otto giorni dall'avvenuto deposito del plico presso l'ufficio postale, veniva apposto il timbro di compiuta giacenza per il mancato ritiro dell'atto giudiziario”. Né, ad avviso
RGAC n. 3186/2015 - Pagina 3 di 11 dell'appellante, poteva essere attribuita fede privilegiata al rapporto di notifica, per come invece ritenuto dal Giudice adito.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “ Voglia il Sig. Parte_1
Giudice del Tribunale Civile di Catanzaro adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, in accoglimento dei motivi di gravame, per come a mezzo del presente atto rappresentati, riformare la medesima impugnata sentenza n. 17 78/2014 del Giudice di Pace di Catanzaro, in data 11 dicembre 2014 e, perciò, in via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 030 2014 00067745 54, stante la palese illegittimità della stessa ed in ogni caso, accertata e dichiarata l'illegittimità della cartella di pagamento n. 030
2014 00067745 54, annullare la medesima cartella emessa nei confronti del Sig.
e notificata in data 31 maggio 2014. Parte_1
Con vittoria di spese e compensi del primo grado di giudizio, nonché del presente grado”.
1.5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12 novembre 2015 si costituiva in giudizio il che, nel resistere al gravame, Controparte_1 eccepiva l'inammissibilità dell'appello sia ai sensi dell'art. 342 c.p.c. che dell'art. 348 bis c.p.c.
Nel merito, censurava la fondatezza in fatto ed in diritto delle doglianze di parte appellante, asserendo che la decisione del Giudice di prime cure era “perfettamente aderente a tutte le univoche risultanze documentali”.
Nel rassegnare le proprie conclusioni chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di
“rigettare l'atto di appello e confermare la sentenza impugnata. Salve le spese”.
1.6. Costituitasi, altresì, eccepiva l'inammissibilità del gravame ai Controparte_2 sensi dell'art. 342 c.p.c. per carenza di specificità dei motivi posti a fondamento dello stesso.
Reiterava, altresì, le eccezioni già sollevate in primo grado di inammissibilità dell'azione “per erroneità del rito prescelto” (opposizione all'esecuzione in luogo del procedimento di cui agli artt. 22 e 23 L. 689/81) e di carenza di legittimazione passiva.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere: in via preliminare,
RGAC n. 3186/2015 - Pagina 4 di 11 accertare e dichiarare la inammissibilità della proposta domanda per le ragioni di cui in narrativa;
in via principale e nel merito, previa dichiarazione del difetto d legittimazione passiva della convenuta rigettare il dispiegato appello in quanto Controparte_2
infondato; subordinatamente, per la denegata ipotesi che, accogliendosi la domanda dell'attore fosse ritenuta la nullità della iscrizione a ruolo impugnata, dichiarare che la comparente deve essere ritenuta indenne dall'Ente impositore per ogni conseguenza negativa che da tale giudizio dovesse derivarle;
in ogni caso, vinte le spese e competenze del giudizio”.
1.7. Alla prima udienza di comparizione del 16 novembre 2015 il Giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo di primo grado e rinviava la causa all'udienza del 7 aprile
2016, all'esito della quale il procedimento era differito per il medesimo incombente all'udienza dell'11 luglio 2016.
Fissata l'udienza del 19 giugno 2017 per la precisazione delle conclusioni, il presente giudizio subiva diversi rinvii e veniva, infine, assegnato allo scrivente Magistrato – subentrato nel ruolo del precedente Giudice – in data 18 gennaio 2022.
1.8. Nelle more del procedimento, l'appellante rappresentava di aver aderito alla procedura per la definizione agevolata di cui all'art. 6, comma 2, D.L. 193/2016, conv. con modif. in L. 225/2016, con “conseguenziale rinuncia a tutti i giudizi in corso” e di aver, altresì, dato attuazione alla stessa mediante versamento, in favore dell'
[...]
, dell'intero importo dovuto. Controparte_3
Faceva, pertanto, “richiesta di decisione della causa attraverso pronuncia di cessata materia del contendere, e con statuizione, sussistendone attinenti presupposti e condizioni, di compensazione delle spese e dei compensi di lite”.
1.9. Dopo alcuni differimenti resi necessari per il gravoso carico di ruolo, con ordinanza del 6 dicembre 2023 pronunciata all'esito dell'udienza cartolare del 21 novembre 2023, la scrivente – alla luce di quanto sopra - sollecitava il contraddittorio sulla possibile pronuncia di cessazione della materia del contendere, atteso che le parti convenute nulla deducevano sul punto.
RGAC n. 3186/2015 - Pagina 5 di 11 Quindi, con ordinanza del 18 ottobre 2024 emessa all'esito dell'udienza del 19 settembre 2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note di trattazione scritta, la causa era trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cu i all'art. 190 c.p.c.
2.Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dal e da per violazione Controparte_1 Controparte_2 dell'art. 342 c.p.c.
Pur trattandosi, infatti, di eccezione sollevata dalle parti appellate, questa deve essere esaminata con priorità, atteso che la stessa – afferendo all'ammissibilità dell'appello
– si pone sia da un punto di vista logico che giuridico precedente a tutte le ulteriori questioni.
2.1. L'eccezione è infondata.
Con la riforma del 2012 operata con il D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in L. 11 agosto 2012, n. 143, il Legislatore ha ridefinito il contenuto dell'atto di appello, sostituendo all'esposizione sommaria dei fatti quella dell'esatta indicazione delle p arti della sentenza appellata, delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto, nonché delle circostanze da cui deriva la violazione di legge, unitamente alla loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. La motivazione dell'atto di appello è ri chiesta a pena di inammissibilità dello stesso e la sua assenza preclude l'esame nel merito.
La specificità dei motivi non deve, tuttavia, essere intesa in senso rigido o formalistico, nel senso che non si chiede una sorta di elaborazione di progetto di sentenza, essendo sufficiente un'esposizione chiara e puntuale, che consenta di delimitare il p erimetro del proposto gravame.
In tal senso si esprime la Corte di Cassazione che, in una pronuncia piuttosto recente, afferma che “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c.
è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le pr ove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado” (cfr. Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 40560 del 17 dicembre 2021).
RGAC n. 3186/2015 - Pagina 6 di 11 Ed ancora, “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari fo rme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017).
Facendo applicazione dei richiamati principi al caso di specie, il Tribunale ritiene che l'odierno appellante si sia attenuto alle statuizioni della norma, nell'interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità: ed invero l'atto di gravame, per null a generico o limitato alla semplice enunciazione dei vizi della sentenza impugnata, indica con più che sufficiente chiarezza, precisione e specificità le parti del provvedimento gravato e i motivi di doglianza, con relative argomentazione sulle ragioni di dissenso dell'appellante rispetto al convincimento espresso dal primo giudice.
3. Venendo all'esame dell'eccezione preliminare di inammissibilità dell'azione proposta ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. sollevata sia in primo grado che nel presente gravame dall' , il Tribunale ritiene che la stessa sia Parte_2
infondata, essendo senz'altro corretta la qualificazione operata dal Giudice di prime cure.
Deve, a tal fine, osservarsi che nel caso di specie instaura il giudizio Parte_1
di primo grado dinnanzi al Giudice di Pace di Catanzaro proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n. 030 2014 00067745 54 allo stesso notificata dall'agente della riscossione, per un credito di € 808,02 dovuto Controparte_2
per sanzioni amministrative afferenti a violazioni al Codice della Strada ed iscritto a ruolo dal quale Ente impositore, chiedendo l'accertamento CP_1 CP_1
della illegittimità della pretesa creditoria per irregolarità della notifica del verbale di accertamento.
RGAC n. 3186/2015 - Pagina 7 di 11 Detta cartella, trattandosi dunque di un atto della riscossione ha, per pacifica giurisprudenza, natura ed effetti di un atto di precetto e, in quanto tale, è impugnabile proprio ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. e, come tale, non soggetta ad alcun termine.
Ed invero, “E' principio pacifico nella giurisprudenza della Corte di cassazione che in relazione alla cartella esattoriale od all'avviso di mora emessi ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie possibile esperire, oltre all'opposizione di cui all'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed all'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c„ anche l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
L'opposizione all'esecuzione, peraltro, si pone come strumento autonomo ed alternativo all'opposizione di cui alla legge n. 689 del 1981 ( v. per tutte
Cass.22.10.2010 n. 21793; v. anche Cass. 17.11.2009 n. 24215)” (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 20295 del 2012).
Nel caso di specie, l'opposizione proposta da è stata correttamente Parte_1
qualificata quale opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. essendo finalizzata dall'opponente a far valere l'illegittimità della pretesa creditoria.
Da ciò consegue il rigetto dell'eccezione di inammissibilità sollevata dalla convenuta
Controparte_2
4. Deve, parimenti, essere disattesa la carenza di legittimazione passiva eccepita dall'appellato agente della riscossione, giacché alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale prevalente, “sussiste il litisconsorzio necessario tra ente creditore
e agente della riscossione, con riferimento proprio alle opposizioni a cartella di pagamento di natura cd. recuperatoria relative a crediti derivanti da sanzioni amministrative per violazione del codice della strada (cioè, ai casi in cui sia dedotta,
a base dell'opposizione avverso la cartella di pagamento, la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione amministrativa)” mentre “In caso di opposizioni esecutive proposte nell'ambito della riscossione a mezzo ruolo non sussiste, quindi, alcun litisconsorzio necessario con l'ente creditore e l'unico
RGAC n. 3186/2015 - Pagina 8 di 11 legittimato passivo, per tali opposizioni, è l'agente della riscossione” (cfr. Cass.
Civile, ordinanza del 12 febbraio 2024, n. 3870),
5. Venendo al merito del gravame, il Tribunale - alla luce delle conclusioni rassegnate dall'odierna parte appellante - ritiene che debba dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo provveduto al pagamento integrale del debito a Parte_1
seguito di adesione alla procedura di definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del
2016, per come si evince dalla documentazione allegata dall'appellante alle note di udienza del 26 novembre 2021
Circostanza, questa, che oltre ad essere documentalmente provata deve ritenersi incontestata, posto che – nonostante il contraddittorio sollecitato da questo Giudice - le parti appellate nulla hanno dedotto in merito.
Ed invero, per pacifico orientamento giurisprudenziale, da ultimo ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 36431 del 2023, «In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno
a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in
l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391
c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione "ex lege", qualora sia resistente o intimato;
i n entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato» (Cass., Sez. 6, Ordinanza n.
24083 del 03/10/2018, Rv. 650607 – 01; conf. Cass., Sez. L, n. 11540 del 2019 ed altre non massimate, tra cui Cass. n. 4106 del 2020)”.
Orbene, non v'è dubbio che nel caso di specie, l'intervenuta adesione del alla Pt_1 definizione agevolata di cui all'art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n.
225 del 2016, con impegno a rinunciare ai giudizi in corso, accompagnata dall'integrale pagamento del debito rappresenta una chiara ipotesi di cessazione della materia del contendere, atteso che fa venir meno la necessità di una pronuncia da parte del Giudice.
RGAC n. 3186/2015 - Pagina 9 di 11 Non appare, infatti, superfluo rammentare che la cessazione della materia del contendere rappresenta un'ipotesi di estinzione del giudizio di creazione giurisprudenziale che viene dichiarata dal Giudice, su istanza di parte o d'ufficio, allorquando si verifica nel corso del processo un mutamento della situazione tale da impedire la definizione del medesimo.
Come ribadito dalla Suprema Corte: “La materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13217 del 28/05/2013).
Più di recente, la Suprema Corte ribadisce gli invocati principi di diritto affermando che “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un es presso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolame ntazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023).
6. Quanto alle spese di lite, deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità è altrettanto pacifica ed uniforme nel ritenere che debba, altresì, disporsi la “integrale compensazione tra le parti in quanto, in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'art. 6, secondo comma, d.l. n. 193 del 2016, ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, l'applicazione del criterio della soccombenza contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge, anche se - come nel caso in esame
- l'Amministrazione finanziaria non accetti la rinuncia (cfr. Cass. 27 aprile 2018, n.
10198)” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 1978 del 2019).
RGAC n. 3186/2015 - Pagina 10 di 11 Alla luce del richiamato principio di diritto, pienamente condiviso dallo scrivente
Magistrato, deve pertanto disporsi l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico
Dott.ssa Elais Mellace, definitivamente pronunciando sulla causa avente ad oggetto l'appello della sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro, n. 1778/2015 dell'11 dicembre 2014 e depositata il 18 dicembre 2014, disattesa ed assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dalle parti appellate;
2) rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'azione sollevata da Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t.;
3) rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da CP_2
in persona del legale rappresentante p.t.;
[...]
4) dichiara la cessazione della materia del contendere.
5) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, 31 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elais Mellace
RGAC n. 3186/2015 - Pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Elais Mellace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3186 del RGAC dell'anno 2015 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro n. 1778/2014 dell'11 dicembre 2014, depositata il 18 dicembre 2014, vertente
TRA
( ) elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Catanzaro, alla Via Crispi, n. 70, presso lo studio dell'Avv. Valeriano Caroleo che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(P.I. , in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla Via Crispi, n. 79, presso lo studio dell'Avv. Vittorio Chiriano e rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Francesco Carnovale Scalzo, Salvatore Leone, e Caterina Flora Restuccia che lo rappresentano e difendono, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATO
NONCHE'
(c.f. in persona del Procuratore Speciale, Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla Via F. Acri, n. 67, presso lo studio dell'Avv. Carmela Parisi che la rappresenta e difende, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
RGAC n. 3186/2015 - Pagina 1 di 11 1. Con atto di citazione in opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., Parte_1
conveniva in giudizio dinnanzi al Giudice di Pace di Catanzaro il Controparte_1
ed ciascuno rispettivamente in persona del legale
[...] Controparte_2
rappresentante p.t., chiedendo che venisse accertata e dichiarata l'illegittimità e, per l'effetto, la nullità della cartella di pagamento n. 03020140006774554 notificata in data 31 maggio 2014 dell'importo di € 808,02, afferente al mancato pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata con verbale di contravvenzione n.
150/2011 per violazione al Codice della Strada;
cartella di cui invocava in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva.
A fondamento della spiegata opposizione deduceva che con il suddetto Parte_1
verbale elevato dalla Polizia Municipale di Lamezia Terme veniva elevata la sanzione accessoria per mancata comunicazione dei dati del conducente, scaturente da un precedente verbale (n. 2165 del 14 ottobre 2010) con cui era comminata la sanzione principale e che tanto l'uno quanto l'altro non erano stati regolarmente notificati all'opponente: il primo (n. 150/11) perché non era stato rispettato “ai fini del perfezionamento della notifica dello stesso, (…) il termine di giacenza di dieci giorni” previsto per il ritiro dell'atto presso l'ufficio postale, posto che il timbro attestante la compiuta giacenza era stato apposto solamente dopo otto giorni dall'avvenuto deposito del plico. Il secondo perché mai ricevuto, essendo stato asseritamente notif icato all'opponente in data 31 dicembre 2010, allorquando si trovava in servizio presso la
Caserma dei Vigili del Fuoco di Varese, per come emergeva dall'attestazione di servizio rilasciata dal Comando Provinciale.
1.2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18 novembre 2014 si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare: 1) Controparte_2
l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto promossa ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e non già ai sensi degli artt., 22 e 23 L. 689/81, i quali trovavano applicazione nell'ipotesi in cui – come nel caso di specie – l'attore lamenti l'omessa o l'irregolarità della notifica del verbale di contestazione al Codice Della Strada;
2) l'incompetenza territoriale del Giudice adito, spettante al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (Lamezia Terme); 3) il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della
Riscossione, in quanto soggetto estraneo al procedimento di formazione del ruolo.
RGAC n. 3186/2015 - Pagina 2 di 11 Nel merito, ribadiva la propria estraneità al giudizio rappresentando che la cancellazione del credito dal ruolo spettava unicamente all'ente impositore;
sicché chiedeva – nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea – di essere tenuta indenne dall'ente impositore da ogni negativa conseguenza derivante dal presente giudizio.
1.3. Costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
18 novembre 2014, il in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
invocava in via preliminare la propria estromissione dal giudizio.
Chiedeva, altresì, dichiararsi l'inammissibilità dell'avversa opposizione per mancata opposizione proposta, nei termini di legge, avverso il verbale n. 2165/2011 sotteso alla cartella impugnata e regolarmente notificato al trasgressore.
Nel merito, domandava il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
1.4. All'udienza del 25 novembre 2014, il Giudice di Pace invitava le parti a precisare le conclusioni e all'esito della discussione orale tratteneva la causa in decisione.
Pronunciava, quindi, la sentenza n. 1778/14 dell'11 dicembre 2014 con la quale - rilevata previamente la corretta proposizione dell'azione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e rigettate le eccezioni preliminari proposte dalle parti convenute (incompetenza per territorio e carenza di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione) – rigettava nel merito la domanda attorea, in quanto sia il verbale 150/11 sotteso alla cartella impugnata che il verbale 2165/2010 che aveva dato origine al primo, risultavano e ssere stati regolarmente notificati.
Infine, disponeva la compensazione tra le parti delle spese di lite.
1.5. Avverso la citata sentenza, proponeva appello , il quale deduceva Parte_1
l'erroneità della decisione nella parte in cui il Giudice di prima istanza aveva ritenuto correttamente perfezionata la notifica del verbale sotteso alla cartella impugnata.
Asseriva, pertanto, la non corretta valutazione degli atti, poiché dall'avviso di ricevimento afferente alla notifica del verbale era dato evincere che “in data 26 luglio
2011 veniva immesso avviso in cassetta, non potendo l'agente postale notificare per assenza del destinatario e, in data 3 agosto 2011, quindi dopo solo otto giorni dall'avvenuto deposito del plico presso l'ufficio postale, veniva apposto il timbro di compiuta giacenza per il mancato ritiro dell'atto giudiziario”. Né, ad avviso
RGAC n. 3186/2015 - Pagina 3 di 11 dell'appellante, poteva essere attribuita fede privilegiata al rapporto di notifica, per come invece ritenuto dal Giudice adito.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “ Voglia il Sig. Parte_1
Giudice del Tribunale Civile di Catanzaro adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, in accoglimento dei motivi di gravame, per come a mezzo del presente atto rappresentati, riformare la medesima impugnata sentenza n. 17 78/2014 del Giudice di Pace di Catanzaro, in data 11 dicembre 2014 e, perciò, in via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 030 2014 00067745 54, stante la palese illegittimità della stessa ed in ogni caso, accertata e dichiarata l'illegittimità della cartella di pagamento n. 030
2014 00067745 54, annullare la medesima cartella emessa nei confronti del Sig.
e notificata in data 31 maggio 2014. Parte_1
Con vittoria di spese e compensi del primo grado di giudizio, nonché del presente grado”.
1.5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12 novembre 2015 si costituiva in giudizio il che, nel resistere al gravame, Controparte_1 eccepiva l'inammissibilità dell'appello sia ai sensi dell'art. 342 c.p.c. che dell'art. 348 bis c.p.c.
Nel merito, censurava la fondatezza in fatto ed in diritto delle doglianze di parte appellante, asserendo che la decisione del Giudice di prime cure era “perfettamente aderente a tutte le univoche risultanze documentali”.
Nel rassegnare le proprie conclusioni chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di
“rigettare l'atto di appello e confermare la sentenza impugnata. Salve le spese”.
1.6. Costituitasi, altresì, eccepiva l'inammissibilità del gravame ai Controparte_2 sensi dell'art. 342 c.p.c. per carenza di specificità dei motivi posti a fondamento dello stesso.
Reiterava, altresì, le eccezioni già sollevate in primo grado di inammissibilità dell'azione “per erroneità del rito prescelto” (opposizione all'esecuzione in luogo del procedimento di cui agli artt. 22 e 23 L. 689/81) e di carenza di legittimazione passiva.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere: in via preliminare,
RGAC n. 3186/2015 - Pagina 4 di 11 accertare e dichiarare la inammissibilità della proposta domanda per le ragioni di cui in narrativa;
in via principale e nel merito, previa dichiarazione del difetto d legittimazione passiva della convenuta rigettare il dispiegato appello in quanto Controparte_2
infondato; subordinatamente, per la denegata ipotesi che, accogliendosi la domanda dell'attore fosse ritenuta la nullità della iscrizione a ruolo impugnata, dichiarare che la comparente deve essere ritenuta indenne dall'Ente impositore per ogni conseguenza negativa che da tale giudizio dovesse derivarle;
in ogni caso, vinte le spese e competenze del giudizio”.
1.7. Alla prima udienza di comparizione del 16 novembre 2015 il Giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo di primo grado e rinviava la causa all'udienza del 7 aprile
2016, all'esito della quale il procedimento era differito per il medesimo incombente all'udienza dell'11 luglio 2016.
Fissata l'udienza del 19 giugno 2017 per la precisazione delle conclusioni, il presente giudizio subiva diversi rinvii e veniva, infine, assegnato allo scrivente Magistrato – subentrato nel ruolo del precedente Giudice – in data 18 gennaio 2022.
1.8. Nelle more del procedimento, l'appellante rappresentava di aver aderito alla procedura per la definizione agevolata di cui all'art. 6, comma 2, D.L. 193/2016, conv. con modif. in L. 225/2016, con “conseguenziale rinuncia a tutti i giudizi in corso” e di aver, altresì, dato attuazione alla stessa mediante versamento, in favore dell'
[...]
, dell'intero importo dovuto. Controparte_3
Faceva, pertanto, “richiesta di decisione della causa attraverso pronuncia di cessata materia del contendere, e con statuizione, sussistendone attinenti presupposti e condizioni, di compensazione delle spese e dei compensi di lite”.
1.9. Dopo alcuni differimenti resi necessari per il gravoso carico di ruolo, con ordinanza del 6 dicembre 2023 pronunciata all'esito dell'udienza cartolare del 21 novembre 2023, la scrivente – alla luce di quanto sopra - sollecitava il contraddittorio sulla possibile pronuncia di cessazione della materia del contendere, atteso che le parti convenute nulla deducevano sul punto.
RGAC n. 3186/2015 - Pagina 5 di 11 Quindi, con ordinanza del 18 ottobre 2024 emessa all'esito dell'udienza del 19 settembre 2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note di trattazione scritta, la causa era trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cu i all'art. 190 c.p.c.
2.Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dal e da per violazione Controparte_1 Controparte_2 dell'art. 342 c.p.c.
Pur trattandosi, infatti, di eccezione sollevata dalle parti appellate, questa deve essere esaminata con priorità, atteso che la stessa – afferendo all'ammissibilità dell'appello
– si pone sia da un punto di vista logico che giuridico precedente a tutte le ulteriori questioni.
2.1. L'eccezione è infondata.
Con la riforma del 2012 operata con il D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in L. 11 agosto 2012, n. 143, il Legislatore ha ridefinito il contenuto dell'atto di appello, sostituendo all'esposizione sommaria dei fatti quella dell'esatta indicazione delle p arti della sentenza appellata, delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto, nonché delle circostanze da cui deriva la violazione di legge, unitamente alla loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. La motivazione dell'atto di appello è ri chiesta a pena di inammissibilità dello stesso e la sua assenza preclude l'esame nel merito.
La specificità dei motivi non deve, tuttavia, essere intesa in senso rigido o formalistico, nel senso che non si chiede una sorta di elaborazione di progetto di sentenza, essendo sufficiente un'esposizione chiara e puntuale, che consenta di delimitare il p erimetro del proposto gravame.
In tal senso si esprime la Corte di Cassazione che, in una pronuncia piuttosto recente, afferma che “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c.
è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le pr ove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado” (cfr. Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 40560 del 17 dicembre 2021).
RGAC n. 3186/2015 - Pagina 6 di 11 Ed ancora, “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari fo rme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017).
Facendo applicazione dei richiamati principi al caso di specie, il Tribunale ritiene che l'odierno appellante si sia attenuto alle statuizioni della norma, nell'interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità: ed invero l'atto di gravame, per null a generico o limitato alla semplice enunciazione dei vizi della sentenza impugnata, indica con più che sufficiente chiarezza, precisione e specificità le parti del provvedimento gravato e i motivi di doglianza, con relative argomentazione sulle ragioni di dissenso dell'appellante rispetto al convincimento espresso dal primo giudice.
3. Venendo all'esame dell'eccezione preliminare di inammissibilità dell'azione proposta ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. sollevata sia in primo grado che nel presente gravame dall' , il Tribunale ritiene che la stessa sia Parte_2
infondata, essendo senz'altro corretta la qualificazione operata dal Giudice di prime cure.
Deve, a tal fine, osservarsi che nel caso di specie instaura il giudizio Parte_1
di primo grado dinnanzi al Giudice di Pace di Catanzaro proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n. 030 2014 00067745 54 allo stesso notificata dall'agente della riscossione, per un credito di € 808,02 dovuto Controparte_2
per sanzioni amministrative afferenti a violazioni al Codice della Strada ed iscritto a ruolo dal quale Ente impositore, chiedendo l'accertamento CP_1 CP_1
della illegittimità della pretesa creditoria per irregolarità della notifica del verbale di accertamento.
RGAC n. 3186/2015 - Pagina 7 di 11 Detta cartella, trattandosi dunque di un atto della riscossione ha, per pacifica giurisprudenza, natura ed effetti di un atto di precetto e, in quanto tale, è impugnabile proprio ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. e, come tale, non soggetta ad alcun termine.
Ed invero, “E' principio pacifico nella giurisprudenza della Corte di cassazione che in relazione alla cartella esattoriale od all'avviso di mora emessi ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie possibile esperire, oltre all'opposizione di cui all'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed all'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c„ anche l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
L'opposizione all'esecuzione, peraltro, si pone come strumento autonomo ed alternativo all'opposizione di cui alla legge n. 689 del 1981 ( v. per tutte
Cass.22.10.2010 n. 21793; v. anche Cass. 17.11.2009 n. 24215)” (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 20295 del 2012).
Nel caso di specie, l'opposizione proposta da è stata correttamente Parte_1
qualificata quale opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. essendo finalizzata dall'opponente a far valere l'illegittimità della pretesa creditoria.
Da ciò consegue il rigetto dell'eccezione di inammissibilità sollevata dalla convenuta
Controparte_2
4. Deve, parimenti, essere disattesa la carenza di legittimazione passiva eccepita dall'appellato agente della riscossione, giacché alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale prevalente, “sussiste il litisconsorzio necessario tra ente creditore
e agente della riscossione, con riferimento proprio alle opposizioni a cartella di pagamento di natura cd. recuperatoria relative a crediti derivanti da sanzioni amministrative per violazione del codice della strada (cioè, ai casi in cui sia dedotta,
a base dell'opposizione avverso la cartella di pagamento, la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione amministrativa)” mentre “In caso di opposizioni esecutive proposte nell'ambito della riscossione a mezzo ruolo non sussiste, quindi, alcun litisconsorzio necessario con l'ente creditore e l'unico
RGAC n. 3186/2015 - Pagina 8 di 11 legittimato passivo, per tali opposizioni, è l'agente della riscossione” (cfr. Cass.
Civile, ordinanza del 12 febbraio 2024, n. 3870),
5. Venendo al merito del gravame, il Tribunale - alla luce delle conclusioni rassegnate dall'odierna parte appellante - ritiene che debba dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo provveduto al pagamento integrale del debito a Parte_1
seguito di adesione alla procedura di definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del
2016, per come si evince dalla documentazione allegata dall'appellante alle note di udienza del 26 novembre 2021
Circostanza, questa, che oltre ad essere documentalmente provata deve ritenersi incontestata, posto che – nonostante il contraddittorio sollecitato da questo Giudice - le parti appellate nulla hanno dedotto in merito.
Ed invero, per pacifico orientamento giurisprudenziale, da ultimo ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 36431 del 2023, «In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno
a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in
l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391
c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione "ex lege", qualora sia resistente o intimato;
i n entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato» (Cass., Sez. 6, Ordinanza n.
24083 del 03/10/2018, Rv. 650607 – 01; conf. Cass., Sez. L, n. 11540 del 2019 ed altre non massimate, tra cui Cass. n. 4106 del 2020)”.
Orbene, non v'è dubbio che nel caso di specie, l'intervenuta adesione del alla Pt_1 definizione agevolata di cui all'art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n.
225 del 2016, con impegno a rinunciare ai giudizi in corso, accompagnata dall'integrale pagamento del debito rappresenta una chiara ipotesi di cessazione della materia del contendere, atteso che fa venir meno la necessità di una pronuncia da parte del Giudice.
RGAC n. 3186/2015 - Pagina 9 di 11 Non appare, infatti, superfluo rammentare che la cessazione della materia del contendere rappresenta un'ipotesi di estinzione del giudizio di creazione giurisprudenziale che viene dichiarata dal Giudice, su istanza di parte o d'ufficio, allorquando si verifica nel corso del processo un mutamento della situazione tale da impedire la definizione del medesimo.
Come ribadito dalla Suprema Corte: “La materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13217 del 28/05/2013).
Più di recente, la Suprema Corte ribadisce gli invocati principi di diritto affermando che “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un es presso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolame ntazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023).
6. Quanto alle spese di lite, deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità è altrettanto pacifica ed uniforme nel ritenere che debba, altresì, disporsi la “integrale compensazione tra le parti in quanto, in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'art. 6, secondo comma, d.l. n. 193 del 2016, ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, l'applicazione del criterio della soccombenza contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge, anche se - come nel caso in esame
- l'Amministrazione finanziaria non accetti la rinuncia (cfr. Cass. 27 aprile 2018, n.
10198)” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 1978 del 2019).
RGAC n. 3186/2015 - Pagina 10 di 11 Alla luce del richiamato principio di diritto, pienamente condiviso dallo scrivente
Magistrato, deve pertanto disporsi l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico
Dott.ssa Elais Mellace, definitivamente pronunciando sulla causa avente ad oggetto l'appello della sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro, n. 1778/2015 dell'11 dicembre 2014 e depositata il 18 dicembre 2014, disattesa ed assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dalle parti appellate;
2) rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'azione sollevata da Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t.;
3) rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da CP_2
in persona del legale rappresentante p.t.;
[...]
4) dichiara la cessazione della materia del contendere.
5) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, 31 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elais Mellace
RGAC n. 3186/2015 - Pagina 11 di 11