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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/04/2025, n. 3312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3312 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37231/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 37231/2024 tra
Parte_1
ATTORE OPPONENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO OPPOSTO
Oggi 14 aprile 2025 ad ore 10.30 innanzi al GOP dott.ssa Alessandra Caiazzo, sono comparsi: Per l'avv.to ASSUNTA ROMANO'. Parte_1
Per l'avv. BENELLI SIMONE, oggi sostituito dall'avv.to Controparte_1
FEDERICA VISELLI. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti, nel richiamare tutte le difese svolte, contestano quelle avverse e precisano le conclusioni rispettivamente parte opponente come in atti e parte opposta come da foglio separato depositato nel fascicolo informatico, quale allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante. Il Giudice Invita le parti alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., a seguito della quale prende atto della concorde dichiarazione dei procuratori delle parti di essere esentati dal presenziare all'udienza al momento della lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza. Si ritira in camera di consiglio e procede alla redazione della sentenza. Ad ore 13.15 dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., depositandola in Cancelleria quale parte integrante del presente verbale. Il Giudice
dott.ssa Alessandra Caiazzo
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.ssa
Alessandra Caiazzo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 37231/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in SENAGO, VIA MAZZINI Parte_1 P.IVA_1
n°1, presso lo studio del difensore avvocato ROMANO' ASSUNTA che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti rilasciata in calce all'atto introduttivo del giudizio.
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_2
CREMA, VIA CRISPI n°5, presso lo studio del difensore avvocato BENELLI SIMONE che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo.
CONVENUTO OPPOSTO
§§§
Oggetto: vendita di cose mobili.
CONCLUSIONI: per parte opponente come da atto introduttivo del giudizio e per parte opposta come depositate in via telematica nel fascicolo informatico, confermate all'odierna udienza da intendersi qui integralmente richiamate.
§§§
pagina 2 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha chiesto ed ottenuto nei confronti della società un decreto CP_1 Parte_1 ingiuntivo (n°10922/2024, emesso da questo Tribunale in data 24 luglio 2024) per ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento di complessivi euro 25.051,22#, oltre interessi e spese della procedura, in ragione del protratto inadempimento al saldo delle forniture di semilavorati metallici effettuate tra il mese di aprile 2023 ed il mese di novembre 2023.
2. Con atto di citazione notificato via PEC in data 9 ottobre 2025, la società debitrice ha proposto tempestiva opposizione avverso il predetto provvedimento monitorio, chiedendo la revoca dell'impugnato provvedimento monitorio, poiché le forniture “sono risultate non conformi al disegno progettuale, sia nel dimensionamento strutturale sia e soprattutto nelle forature e negli interassi specifici atti al montaggio sulle strutture telaio ed a ricevere i componenti meccanici portanti per i gruppi di azionamento” (così si legge a pag. 2 dell'atto di opposizione); ha dedotto, inoltre, di aver dovuto operare in proprio interventi per eseguire modifiche meccaniche a mezzo lavorazioni interne, con conseguente ritardo delle forniture e pure degli incassi, sicché aveva tentato una composizione bonaria della vertenza.
3. Si è costituita in giudizio la società opposta, contestando il fondamento della domanda attorea e chiedendone il rigetto, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, l'opposta ha dedotto come, a fronte di forniture regolarmente eseguite e consegnate (ordini e DDT di trasporto debitamente firmati), erano state emesse quattro fatture (n°196 del 30/06/2023; n°265 del 31/08/2023, n°293 del 29/09/2023 e n°359 del 28/11/2023) e la società opponente avesse provveduto al pagamento solo di alcuni acconti imputati alla fattura n°196, rimanendo così debitrice della somma azionata in monitorio.
4. Con provvedimento datato 3 gennaio 2025, il giudice assegnatario, dott.ssa Antonella
Cozzi, delegava in via definitiva la sottoscritta per l'attività da svolgere in relazione a tutte le fasi processuali sino alla sua definizione.
Alla prima udienza ex 183 c.p.c., tenutasi in data 10/03/2025, il procuratore di parte opponente non si presentava e, vista la rinnovata richiesta del legale della società opposta, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto relativamente alla somma ingiunta.
pagina 3 di 6 In assenza di istanze istruttorie delle parti e, verificata la natura prettamente documentale della vertenza, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 14/04/2025.
5. L'opposizione è infondata e va respinta per i seguenti motivi.
E' noto come nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione il creditore opposto conserva la qualità di parte attrice in senso sostanziale sulla quale grava il relativo onere probatorio: ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta soltanto di provare, secondo le regole generali (art. 2697 cod. civ.) i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (così tra le altre
Cass. n°17371/2003).
Peraltro, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il creditore deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dall'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (SSUU
n°13533/2001, Cass. n°3373/2010).
Rileva il Tribunale che l'opposta ha dato adeguato riscontro dell'esistenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato in via monitoria.
Ai fini della decisione risulta accertato, oltre che non contestato, che nel corso dell'anno 2023 siano intervenuti tra le parti rapporti commerciali aventi ad oggetto la fornitura di vari semilavorati e prodotti forniti dall'opposta che risultano regolarmente consegnati all'opponente (si vedano le fatture allegate al ricorso monitorio e i DDT prodotti con la comparsa di costituzione e risposta).
Ugualmente pacifico e non contestato che la società opponente abbia pagato solo parzialmente la prima delle fatture emesse, ovvero la fattura n°196 del 30 giugno 2023, scaduta il successivo 10 settembre 2023, non provvedendo ad onorare quelle successive, poi azionate in via monitoria.
Orbene, la parte opposta ha documentato di aver regolarmente adempiuto all'obbligazione di consegna della merce secondo le modalità ed i tempi concordati con l'opponente, con ciò
pagina 4 di 6 fornendo la prova di aver eseguito l'obbligazione assunta per effetto dell'intervenuto contratto di compravendita.
Ciò posto, venendo ad esaminare i motivi addotti a sostegno della proposta opposizione a giustificazione del mancato pagamento delle fatture azionate, si deve in primo luogo rilevare come non solo la società opponente non abbia contestato la conclusione del contratto di compravendita con la società opposta, ma di più non abbia negato di aver ricevuto la merce, limitandosi a sollevare solo con l'atto introduttivo del presente giudizio generiche e non provate contestazioni in relazione a presunti vizi della merce consegnata.
Sull'assunto che le flange e gli accessori forniti dalla parte opposta non erano conformi ai disegni progettuali, la debitrice ha dedotto la necessità di modifiche dei beni forniti dall'opposta a mezzo di lavorazioni interne che avrebbero determinato ritardi nella costruzione e conseguentemente nelle forniture destinate al mercato extra europeo e degli incassi, senza peraltro documentare in che cosa consistessero tali non conformità.
Invero, non ha provveduto a produrre i predetti disegni né ha documentato le lavorazioni effettuate e soprattutto non ha prodotto alcuna comunicazione di contestazione alla società opposta;
va pure evidenziato come non si è neppure offerta di provare alcunché, non avendo provveduto a depositare le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.
La parte opponente riconosce il proprio inadempimento all'obbligazione di pagamento della merce fornita dalla società e non ha fornito adeguati riscontri a sostegno delle CP_1 proprie ragioni, non allegando alcun documento all'atto introduttivo del giudizio.
Lo scambio di mail tra il mese di settembre 2023 e maggio 2024 (doc 8 e 9 a e b) tra le parti appare all'evidenza prova delle difficoltà economiche della debitrice e della sua impossibilità a far fronte agli impegni economici assunti, senza mostrare la concreta volontà di adempiere.
Il contegno processuale della parte opponente - che ha depositato nota in cui espressamente riconosce di non voler coltivare il giudizio - ha, altresì, confermato l'infondatezza delle ragioni a sostegno della presente opposizione intrapresa con la volontà di procrastinare il pagamento del dovuto.
Per tutte le ragioni sin qui esposte, l'opposizione proposta da va respinta ed il Parte_1 decreto ingiuntivo integralmente confermato.
6. Le spese di lite sostenute dalla parte opposta sono poste a carico della parte opponente in virtù del principio della soccombenza e si liquidano in dispositivo facendo applicazione dei pagina 5 di 6 parametri medi di cui al DM n°55/2014, come recentemente aggiornato, avuto riguardo al valore della causa, alla non complessità delle questioni trattate e con riduzione del 50% della fase istruttoria che si è limitata alla predisposizione delle sole memorie integrative nonché di quella decisionale, attesa la discussione orale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.ssa
Alessandra Caiazzo, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Respinge l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n°10922/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 24 luglio 2024 che diventa definitivamente esecutivo nei confronti della parte opponente;
- condanna, altresì, la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 3.500,00# compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% del compenso, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 13.15 ed allegata al verbale.
Così deciso in Milano, il 14 aprile 2025
Il GOP dott.ssa Alessandra Caiazzo
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TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 37231/2024 tra
Parte_1
ATTORE OPPONENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO OPPOSTO
Oggi 14 aprile 2025 ad ore 10.30 innanzi al GOP dott.ssa Alessandra Caiazzo, sono comparsi: Per l'avv.to ASSUNTA ROMANO'. Parte_1
Per l'avv. BENELLI SIMONE, oggi sostituito dall'avv.to Controparte_1
FEDERICA VISELLI. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti, nel richiamare tutte le difese svolte, contestano quelle avverse e precisano le conclusioni rispettivamente parte opponente come in atti e parte opposta come da foglio separato depositato nel fascicolo informatico, quale allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante. Il Giudice Invita le parti alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., a seguito della quale prende atto della concorde dichiarazione dei procuratori delle parti di essere esentati dal presenziare all'udienza al momento della lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza. Si ritira in camera di consiglio e procede alla redazione della sentenza. Ad ore 13.15 dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., depositandola in Cancelleria quale parte integrante del presente verbale. Il Giudice
dott.ssa Alessandra Caiazzo
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.ssa
Alessandra Caiazzo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 37231/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in SENAGO, VIA MAZZINI Parte_1 P.IVA_1
n°1, presso lo studio del difensore avvocato ROMANO' ASSUNTA che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti rilasciata in calce all'atto introduttivo del giudizio.
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_2
CREMA, VIA CRISPI n°5, presso lo studio del difensore avvocato BENELLI SIMONE che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo.
CONVENUTO OPPOSTO
§§§
Oggetto: vendita di cose mobili.
CONCLUSIONI: per parte opponente come da atto introduttivo del giudizio e per parte opposta come depositate in via telematica nel fascicolo informatico, confermate all'odierna udienza da intendersi qui integralmente richiamate.
§§§
pagina 2 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha chiesto ed ottenuto nei confronti della società un decreto CP_1 Parte_1 ingiuntivo (n°10922/2024, emesso da questo Tribunale in data 24 luglio 2024) per ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento di complessivi euro 25.051,22#, oltre interessi e spese della procedura, in ragione del protratto inadempimento al saldo delle forniture di semilavorati metallici effettuate tra il mese di aprile 2023 ed il mese di novembre 2023.
2. Con atto di citazione notificato via PEC in data 9 ottobre 2025, la società debitrice ha proposto tempestiva opposizione avverso il predetto provvedimento monitorio, chiedendo la revoca dell'impugnato provvedimento monitorio, poiché le forniture “sono risultate non conformi al disegno progettuale, sia nel dimensionamento strutturale sia e soprattutto nelle forature e negli interassi specifici atti al montaggio sulle strutture telaio ed a ricevere i componenti meccanici portanti per i gruppi di azionamento” (così si legge a pag. 2 dell'atto di opposizione); ha dedotto, inoltre, di aver dovuto operare in proprio interventi per eseguire modifiche meccaniche a mezzo lavorazioni interne, con conseguente ritardo delle forniture e pure degli incassi, sicché aveva tentato una composizione bonaria della vertenza.
3. Si è costituita in giudizio la società opposta, contestando il fondamento della domanda attorea e chiedendone il rigetto, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, l'opposta ha dedotto come, a fronte di forniture regolarmente eseguite e consegnate (ordini e DDT di trasporto debitamente firmati), erano state emesse quattro fatture (n°196 del 30/06/2023; n°265 del 31/08/2023, n°293 del 29/09/2023 e n°359 del 28/11/2023) e la società opponente avesse provveduto al pagamento solo di alcuni acconti imputati alla fattura n°196, rimanendo così debitrice della somma azionata in monitorio.
4. Con provvedimento datato 3 gennaio 2025, il giudice assegnatario, dott.ssa Antonella
Cozzi, delegava in via definitiva la sottoscritta per l'attività da svolgere in relazione a tutte le fasi processuali sino alla sua definizione.
Alla prima udienza ex 183 c.p.c., tenutasi in data 10/03/2025, il procuratore di parte opponente non si presentava e, vista la rinnovata richiesta del legale della società opposta, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto relativamente alla somma ingiunta.
pagina 3 di 6 In assenza di istanze istruttorie delle parti e, verificata la natura prettamente documentale della vertenza, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 14/04/2025.
5. L'opposizione è infondata e va respinta per i seguenti motivi.
E' noto come nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione il creditore opposto conserva la qualità di parte attrice in senso sostanziale sulla quale grava il relativo onere probatorio: ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta soltanto di provare, secondo le regole generali (art. 2697 cod. civ.) i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (così tra le altre
Cass. n°17371/2003).
Peraltro, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il creditore deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dall'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (SSUU
n°13533/2001, Cass. n°3373/2010).
Rileva il Tribunale che l'opposta ha dato adeguato riscontro dell'esistenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato in via monitoria.
Ai fini della decisione risulta accertato, oltre che non contestato, che nel corso dell'anno 2023 siano intervenuti tra le parti rapporti commerciali aventi ad oggetto la fornitura di vari semilavorati e prodotti forniti dall'opposta che risultano regolarmente consegnati all'opponente (si vedano le fatture allegate al ricorso monitorio e i DDT prodotti con la comparsa di costituzione e risposta).
Ugualmente pacifico e non contestato che la società opponente abbia pagato solo parzialmente la prima delle fatture emesse, ovvero la fattura n°196 del 30 giugno 2023, scaduta il successivo 10 settembre 2023, non provvedendo ad onorare quelle successive, poi azionate in via monitoria.
Orbene, la parte opposta ha documentato di aver regolarmente adempiuto all'obbligazione di consegna della merce secondo le modalità ed i tempi concordati con l'opponente, con ciò
pagina 4 di 6 fornendo la prova di aver eseguito l'obbligazione assunta per effetto dell'intervenuto contratto di compravendita.
Ciò posto, venendo ad esaminare i motivi addotti a sostegno della proposta opposizione a giustificazione del mancato pagamento delle fatture azionate, si deve in primo luogo rilevare come non solo la società opponente non abbia contestato la conclusione del contratto di compravendita con la società opposta, ma di più non abbia negato di aver ricevuto la merce, limitandosi a sollevare solo con l'atto introduttivo del presente giudizio generiche e non provate contestazioni in relazione a presunti vizi della merce consegnata.
Sull'assunto che le flange e gli accessori forniti dalla parte opposta non erano conformi ai disegni progettuali, la debitrice ha dedotto la necessità di modifiche dei beni forniti dall'opposta a mezzo di lavorazioni interne che avrebbero determinato ritardi nella costruzione e conseguentemente nelle forniture destinate al mercato extra europeo e degli incassi, senza peraltro documentare in che cosa consistessero tali non conformità.
Invero, non ha provveduto a produrre i predetti disegni né ha documentato le lavorazioni effettuate e soprattutto non ha prodotto alcuna comunicazione di contestazione alla società opposta;
va pure evidenziato come non si è neppure offerta di provare alcunché, non avendo provveduto a depositare le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.
La parte opponente riconosce il proprio inadempimento all'obbligazione di pagamento della merce fornita dalla società e non ha fornito adeguati riscontri a sostegno delle CP_1 proprie ragioni, non allegando alcun documento all'atto introduttivo del giudizio.
Lo scambio di mail tra il mese di settembre 2023 e maggio 2024 (doc 8 e 9 a e b) tra le parti appare all'evidenza prova delle difficoltà economiche della debitrice e della sua impossibilità a far fronte agli impegni economici assunti, senza mostrare la concreta volontà di adempiere.
Il contegno processuale della parte opponente - che ha depositato nota in cui espressamente riconosce di non voler coltivare il giudizio - ha, altresì, confermato l'infondatezza delle ragioni a sostegno della presente opposizione intrapresa con la volontà di procrastinare il pagamento del dovuto.
Per tutte le ragioni sin qui esposte, l'opposizione proposta da va respinta ed il Parte_1 decreto ingiuntivo integralmente confermato.
6. Le spese di lite sostenute dalla parte opposta sono poste a carico della parte opponente in virtù del principio della soccombenza e si liquidano in dispositivo facendo applicazione dei pagina 5 di 6 parametri medi di cui al DM n°55/2014, come recentemente aggiornato, avuto riguardo al valore della causa, alla non complessità delle questioni trattate e con riduzione del 50% della fase istruttoria che si è limitata alla predisposizione delle sole memorie integrative nonché di quella decisionale, attesa la discussione orale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.ssa
Alessandra Caiazzo, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Respinge l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n°10922/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 24 luglio 2024 che diventa definitivamente esecutivo nei confronti della parte opponente;
- condanna, altresì, la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 3.500,00# compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% del compenso, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 13.15 ed allegata al verbale.
Così deciso in Milano, il 14 aprile 2025
Il GOP dott.ssa Alessandra Caiazzo
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