Art. 2.
Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere per l'attuazione della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 luglio 1894.
UMBERTO.
CRISPI
Visto, il Guardasigilli: V. CALENDA DI TAVANI.
Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere per l'attuazione della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 luglio 1894.
UMBERTO.
CRISPI
Visto, il Guardasigilli: V. CALENDA DI TAVANI.