Articolo 2 della Legge 19 luglio 1894, n. 333
Articolo 1
Versione
8 agosto 1894
Art. 2.

Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 19 luglio 1894.

UMBERTO.

CRISPI

Visto, il Guardasigilli: V. CALENDA DI TAVANI.

Entrata in vigore il 8 agosto 1894