TRIB
Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/02/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.n.7283/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice TT. AleSSndro Longobardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G. 7283/2023 promoSS da
, con il patrocinio dell'Avv. Anna Maria Urbanelli Parte_1
ATTRICE OPPONENTE contro con il patrocinio dell'Avv. Karin Nucci Controparte_1
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni
Per parte attrice opponente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
- Nel merito in via principale: accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione per prescrizione, ai sensi dell'art. 2880 c.c., delle ipoteche, iscritte presso i RR.II. di Milano 2 rispettivamente:
a) in data 20.11.1992-Reg. Gen. 87120-Reg. Part. 20033, originariamente iscritta in favore di Istituto
Credito Fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta S.p.a. e rinnovata in data 13.11.2012 Reg. Gen.
111650- Reg. Part. 18991 in favore di Eris Finance s.r.l. quale cessionaria di
[...]
e
contro
; Controparte_2 Parte_1
b) in data 04.12.1993 Reg. Gen. 89450-Reg. Part. 18179 originariamente iscritta in favore di
Federbanca S.p.a. e rinnovata in data 22.11.2013 Reg. Gen. 105037- Reg. Part. 18419 in favore di
Federbanca S.p.a. e
contro
; Parte_1
a garanzia della restituzione delle somme erogate al costruttore con n. 2 mutui fondiari, Parte_2
ipoteche aventi ad oggetto il Lotto 41/18, oggi identificato al catasto fabbricati del Comune di
Bernareggio come segue: Appartamento, Foglio 12, part. 95, sub. 6, Via Dei Gelsi, 15.piano 1-2,
Cat. A/7, vani 6; di proprietà della IG.ra , e conseguentemente Parte_1 - accertare e dichiarare che il Lotto 41/18 identificato al catasto fabbricati del Comune di
Bernareggio come segue: Appartamento, Foglio 12, part. 95, sub. 6, Via Dei Gelsi, 15.piano 1-2,
Cat. A/7, vani 6, di proprietà della IG.ra , è libero da vincoli di garanzia. Parte_1
- ordinare, ai sensi dell'art. 2884 c.c. al Conservatore competente la cancellazione delle seguenti ipoteche iscritte presso i RR.II. di Milano 2 sul Lotto 41/18, oggi entrambe gravanti sull'immobile di proprietà della IG.ra , identificato al catasto fabbricati del Comune di Bernareggio Parte_1
come segue:
Appartamento, Foglio 12, part. 95, sub. 6, Via Dei Gelsi, 15.piano 1-2, Cat. A/7, vani 6:
a) ipoteca volontaria iscritta in data 20.11.1992 Reg. Gen. 87120-Reg. Part. 20033, originariamente in favore di Istituto Credito Fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta S.p.a. e rinnovata in data
13.11.2012 Reg. Gen. 111650- Reg. Part. 18991 in favore di Eris Finance s.r.l. quale cessionaria di
e
contro
; Controparte_2 Parte_1
b) ipoteca volontaria iscritta in data 04.12.1993 Reg. Gen. 89450-Reg. Part. 18179 originariamente iscritta in favore di Federbanca S.p.a. e rinnovata in data 22.11.2013 Reg. Gen. 105037- Reg. Part.
18419 in favore di Federbanca S.p.a e contro , con spese ad esclusivo carico della Parte_1
società , per il tramite della procuratrice speciale CP_1 Parte_3
- accertare e dichiarare che per il tramite della procuratrice speciale Controparte_1 Parte_3
non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della IG.ra e per Parte_1
l'effetto dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del precetto notificato.
- In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dell'eccezione di estinzione per prescrizione ex art. 2880 c.c. formulata, accertare e dichiarare, le somme effettivamente dovute da
in favore di per il tramite della procuratrice speciale Parte_1 Controparte_1 Parte_3
- In ogni caso: con condanna di per il tramite della procuratrice speciale Controparte_1 Pt_3
al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese
[...] generali ed accessori previsti per legge”.
In via istruttoria: come in atti.
Per parte convenuta opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare
➢ rigettare l'istanza per la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli esecutivi ex adverso formulata;
In via principale nel merito
➢ per tutti i motivi sopra esposti, rigettare l'opposizione ex art. 615 c.p.c. e tutte le domande proposte con l'atto di citazione in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto;
In ogni caso
➢ con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre IVA e CPA come per legge”.
In via istruttoria: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente decisione si adegua ai canoni previsti dagli artt. 132 comma secondo n. 4) cod. proc. civ.
e 118 disp. att. cod. proc. civ., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi e su una motivazione succinta.
In data 2 ottobre 2023 ha notificato, ai sensi dell'art. 602 cod. proc. civ., a Controparte_1 Pt_1
, in qualità di terza acquirente di bene ipotecato, un atto di precetto con cui ha esposto che
[...]
- con contratto stipulato in data 12 novembre 1992 ai sensi della Legge 6 giugno 1991 n. 175 e del Regio Decreto 16 luglio 1905 n. 646 a rogito TT.SS , Notaio Persona_1
in Vimercate, n. 42853/4873 di repertorio, registrato a Vimercate il 23 novembre 1992 al n.
533, l' ha concesso alla Controparte_3 società un mutuo edilizio dell'importo di originarie Lire 5.000.000.000, da Parte_2
erogarsi in più soluzioni in base allo stato di avanzamento dei lavori;
- a garanzia della restituzione delle somme mutuate, dei relativi interessi, delle spese e degli oneri accessori, è stata costituita ipoteca volontaria per il complessivo importo di Lire
15.000.000.000, iscritta a favore della Banca mutuante presso la Conservatoria dei RR.II. di
Milano 2 in data 20 novembre 1992 ai nn. 87120/20033, sugli immobili di proprietà della mutuataria e precisamente:
In comune di Bernareggio (MB), Via Papa Giovanni XXIII snc a) terreno della superficie di mq.
2.700 circa distinto al Catasto Terreni al foglio 12 con parte dei mappali 48, 49 e 50 (derivati dai frazionamenti dell'originario mappale 16), con entrostanti tre fabbricati di civile abitazione non ancora censiti al N.C.E.U. perché in corso di costruzione;
b) terreno della superficie di mq.
1.730 circa distinto al Catasto Terreni al foglio 12 con parte dei mappali 56 e 57 (derivati dai frazionamenti dell'originario mappale 16), con entrostanti due fabbricati di civile abitazione non ancora censiti al N.C.E.U. perché in corso di costruzione;
c) terreno della superficie di mq.
2.320 circa distinto al Catasto Terreni al foglio 12 con parte del mappale 53 (derivato dai frazionamenti dell'originario mappale 16), con entrostanti due fabbricati di civile abitazione non ancora censiti al N.C.E.U. perché ancora in corso di costruzione;
- la suddetta ipoteca volontaria è stata rinnovata mediante iscrizione presso la Conservatoria
dei RR.II. di Milano 2 in data 13 novembre 2012 ai nn. 111650/18991 sino alla concorrenza di € 7.746.853,49;
- con successivo atto in data 3 dicembre 1993, a rogito TT.SS , Persona_1
Notaio in Vimercate, n. 48483/5352 di repertorio, Federbanca S.p.A. (nata a [...] fusione dell' con l' Controparte_3 [...]
come da atto in data 1 aprile 1993 a rogito Notaio Controparte_4 Persona_2
di Torino, rep. n. 121619, registrato a Torino in data 2/04/1993 al n. 10064) ha
[...]
concesso a un secondo mutuo edilizio, ai sensi della citata L. n. 175/1991 e del Parte_2
T.U. n. 646/1905, dell'importo di originarie Lire 1.800.000.000, da erogarsi in più soluzioni in base allo stato di avanzamento dei lavori;
- a garanzia della restituzione delle somme mutuate, dei relativi interessi, spese e oneri accessori, è stata costituita sugli stessi immobili di cui sopra una seconda ipoteca volontaria per il complessivo importo di Lire 5.400.000.000, iscritta a favore della Banca mutuante presso la Conservatoria dei RR.II. di Milano 2 in data 4 dicembre 1993 ai nn. 89450/18179;
- la suddetta ipoteca volontaria è stata rinnovata mediante iscrizione presso la Conservatoria dei RR.II. di Milano 2 in data 22 novembre 2013 ai nn. 105037/18419 sino alla concorrenza di € 2.788.867,26;
- con atto di svincolo e di frazionamento di mutuo stipulato in data 10 ottobre 1994 a rogito
Notaio di Vimercate, n. 51782/5838 di repertorio, registrato a Persona_1
Vimercate il 19 ottobre 1994 al n. 497, Federbanca S.p.A. e parte mutuataria Parte_2
hanno convenuto:
a) la riduzione del primo mutuo da Lire 5.000.000.000 a Lire 4.989.300.000, con conseguente riduzione dell'importo garantito con la relativa ipoteca da Lire
15.000.000.000 a Lire 14.967.900.000;
b) la suddivisione del suddetto mutuo in numero 43 quote con il correlativo frazionamento dell'ipoteca in numero 43 lotti;
c) la riduzione del secondo mutuo da Lire 1.800.000.000 a Lire 1.793.700.000, con conseguente riduzione dell'importo garantito con la relativa ipoteca da Lire 5.400.000.000
a Lire 5.381.100.000;
d) la suddivisione del suddetto mutuo in numero 43 quote con il correlativo frazionamento dell'ipoteca in numero 43 lotti;
- nel lotto n. 41 è stato ricompreso, tra gli altri, l'immobile attualmente di proprietà di Pt_1
;
[...] - in relazione al lotto n. 41 e con riferimento al primo rapporto di mutuo, in data 30 giugno 1997
è stato stipulato il quarto ed ultimo atto di quietanza di mutuo fondiario a rogito Notaio
di Milano, n. 199788/35445 di repertorio;
Persona_3
- contestualmente, sempre in relazione al lotto n. 41 e con riferimento al secondo rapporto di mutuo, in data 30 giugno 1997 è stato stipulato il quarto ed ultimo atto di quietanza di mutuo fondiario a rogito Notaio di Milano, n. 199790/35447 di repertorio;
Persona_3
- successivamente, con atto in data 11 luglio 2000 a rogito Notaio di Paderno Persona_4
Dugnano, n. 179808/10653 di repertorio, relativamente al primo contratto di mutuo e con atto in data 11 luglio 2000 a rogito del medesimo Notaio, n. 179809/10654 di repertorio, relativamente al secondo contratto di mutuo, le parti hanno convenuto di ripartire le somme originariamente mutuate per il Lotto 41 in numero 20 quote con il correlativo frazionamento dell'ipoteca in numero 20 lotti, così come meglio descritti nell'allegato “A” dei relativi atti di frazionamento di mutuo e svincolo parziale di ipoteca;
- il lotto consistente nell'appartamento sito a Bernareggio (MB) in Via Dei Gelsi n. 15 (piano
1-2) e censito al N.C.E.U. dello stesso Comune al Foglio 12, part. 95, sub. 6, attualmente di proprietà di , è stato identificato al n. 41/18; Parte_1
- si è resa inadempiente agli obblighi assunti con i suddetti contratti di mutuo e, Parte_2
precisamente, alle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo edilizio in data 12 dicembre
1992 e dal contratto di mutuo edilizio in data 3 dicembre 1993;
- nelle more, con atto in data 29 dicembre 1994 a rogito Notaio di Persona_2
Torino, rep. n. 127161, registrato a Torino in data 29/12/1994 al n. 34057, Federbanca S.p.A. si è fusa per incorporazione con il costituendo una nuova Controparte_5 società denominata , la quale è subentrata in tutte le ragioni, Controparte_2 diritti, azioni e in tutti i rapporti in corso delle società partecipanti all'operazione di fusione;
- poi, ha mutato la propria denominazione in Controparte_2 [...]
in forza di assemblea straordinaria in data 22 luglio 2003 con atto a Controparte_2
rogito Notaio di Torino, rep. n. 157329, registrato a Torino in data 23 Persona_5
luglio 2003 al n. 12756;
- successivamente, con contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” stipulato in data 28 dicembre 2005 ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 1 e 4 della Legge n. 130/1999 e dell'art. 58 T.U.B., Controparte_2
(“UBMC”) ha ceduto a Eris Finance S.r.l. il credito vantato nei confronti di Parte_2
come da avviso pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 19 del 24 gennaio 2006 parte II;
- con contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” stipulato in data 15 gennaio 2016 ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 1 e 4 della Legge
n. 130/1999 e dell'art. 58 T.U.B., Eris Finance S.r.l. ha ceduto a sua volta il credito in oggetto a come da avviso pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 19 Controparte_6
del 13 febbraio 2016 parte II;
- infine, in forza di contratto di cessione di crediti pecuniari stipulato in data 28 dicembre 2018, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130/1999 e dell'art. 58 T.U.B., ha ceduto il credito a Controparte_6 Controparte_1
Sulla scorta di quanto esposto, con il precetto in esame ha intimato il pagamento Controparte_1 della somma complessiva di € 101.474,33, “oltre IVA e CPA come per legge, spese generali, interessi maturati e maturandi dal 18/04/2018 all'effettivo saldo, spese di notifica del presente atto e successive occorrende”, con l'avvertimento che, in difetto, avrebbe sottoposto ad esecuzione forzata l'immobile ipotecato sito in Bernareggio, Via Dei Gelsi, 15, identificato nel catasto fabbricati dello stesso Comune come segue: Appartamento, foglio 12, particella 95, subalterno 6, Via Dei Gelsi, 15, piano 1-2, Cat. A/7, 6 vani.
Avverso il suddetto atto di precetto ha proposto opposizione ex art. 615, comma 1, Parte_1
cod. proc. civ. eccependo
1) l'estinzione, per intervenuta prescrizione ex art. 2880 cod. civ., delle ipoteche iscritte a peso dell'immobile acquistato;
2) l'indeterminatezza del credito oggetto di precetto. si è costituita in giudizio contestando la domanda di parte attrice e ne ha chiesto il Controparte_1
rigetto.
L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo formulata dall'attrice opponente è stata rigettata con ordinanza in data 17 luglio 2024.
Ritenuta la causa matura per la decisione, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 189 cod. proc. civ. ed è stata fiSSta udienza ex art. 281 quinquies cod. proc. civ..
All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1, secondo periodo, cod. proc. civ..
***
1) Sull'eccepita estinzione, per intervenuta prescrizione ex art. 2880 cod. civ., delle ipoteche.
Parte attrice opponente ha eccepito l'estinzione per prescrizione, ai sensi dell'art. 2880 cod. civ., delle ipoteche iscritte a garanzia dei crediti vantati da nei confronti di Controparte_1 Parte_2 sull'immobile identificato al catasto fabbricati del Comune di Bernareggio al Foglio 12, part. 95, sub.
6, Via Dei Gelsi, 15.piano 1-2, Cat. A/7, vani 6, deducendo che - il bene ipotecato le è stato trasferito con sentenza traslativa ex art. 2932 cod. civ. del Tribunale
di Lecco n. 807/2000 del 16 ottobre 2000,
- la sentenza è stata trascritta nei R.R.I.I. di Milano 2 in data 27 marzo 2001, ai nn.
28556/19518,
- dalla data di trascrizione dell'acquisto del bene (27 marzo 2001) alla data di notificazione dell'atto di precetto (2 ottobre 2023), sono intercorsi più di venti anni,
- durante tale periodo, ella, in qualità di terzo acquirente del bene ipotecato, non ha mai ricevuto la notificazione di atti diretti ad attuare la garanzia e, quindi, ad interrompere la prescrizione.
L'art. 2880 cod. civ. disciplina la prescrizione ventennale dell'ipoteca riguardo ai beni acquistati dai terzi. Trattasi di ipotesi che fa eccezione alla regola dell'imprescrittibilità dell'ipoteca gravante sui beni del debitore, indipendentemente dalla prescrizione del credito azionato.
Sul punto, la Corte di CaSSzione ha osservato che la norma in esame “si caratterizza, sotto il profilo oggettivo, per costituire una deroga al principio generale dell'accessorietà dell'ipoteca al credito, contemplando un'ipotesi di estinzione del diritto reale di garanzia in via autonoma rispetto al diritto di credito garantito, al ricorrere di presupposti afferenti unicamente la garanzia;
sotto il profilo soggettivo, in quanto tale fattispecie estintiva trova applicazione esclusivamente nei rapporti con i terzi acquirenti dell'immobile ipotecato, non potendo la natura derogatoria al principio di accessorietà estendersi anche ad altri soggetti responsabili per debiti altrui, quali ad esempio il terzo datore di ipoteca” (Cass. 28 agosto 2019, n. 21752; Cass., 7 luglio 2016, n. 13941; Cass., 7 luglio
2016, n. 13940).
La Corte di CaSSzione ha, inoltre, osservato che “nella ricerca di un equilibrato bilanciamento tra le ragioni creditorie e le eIGenze di tutela del terzo acquirente, il legislatore ha inteso apprestare a favore di quest'ultimo, non personalmente obbligato al pagamento dei creditori iscritti ma assoggettabile ad esecuzione in forza del c.d. diritto di sequela, una misura eccezionale di liberazione del diritto dominicale dal peso sullo stesso gravante, una sorta di usucapio libertatis dell'immobile acquistato in ragione del trascorrere di un considerevole lasso di tempo (venti anni, termine coincidente con quello neceSSrio per usucapire beni immobili) decorrente dalla data di trascrizione del titolo di acquisto, evento che, assolvendo alla funzione di pubblicità notizia, rende edotto il creditore della necessità di dirigere l'esecuzione nei confronti di un soggetto diverso dall'obbligato.
Per effetto del trasferimento del bene ipotecato ad un terzo acquirente, si verifica, pertanto, “una vera
e propria scissione tra il diritto di credito, che resta in capo al creditore nei confronti del debitore originario, e la garanzia reale, che il creditore ha il diritto di azionare nei confronti del terzo, quest'ultima estinguendosi per prescrizione a prescindere dalle vicende del diritto di credito” (Cass.
28 agosto 2019, n. 21752; Cass., 7 luglio 2016, n. 13941; Cass., 7 luglio 2016, n. 13940), qualora il creditore, nel termine ventennale, non rivolga al terzo acquirente atti costituenti estrinsecazione della volontà di avvalersi della garanzia reale, essendo invece irrilevanti, in ragione della scissione tra il credito e la garanzia, atti di esercizio del credito garantito compiuti nei riguardi del debitore originario. Occorre, in particolare, che “il creditore esperisca una azione o proponga una domanda giudiziale verso il terzo acquirente finalizzata alla concreta attuazione della garanzia (quale, ad esempio, un pignoramento in danno del terzo ovvero l'intervento in una espropriazione forzata contro questi da altri intentata) oppure anche alla sola conservazione (lato sensu intesa) della garanzia reale (v. Cass., 7/7/2016, n. 13941 e Cass., 7/7/2016, n. 13940, ove si è fatto riferimento, in via esemplificativa, alla richiesta di ceSSzione di atti o di adozione di cautele per evitare il deterioramento dei beni ipotecati ex art. 2813 c.c.” (Cass. 28 agosto 2019, n. 21752).
Deve, inoltre, ritenersi che, pur prevedendo come neceSSria l'avvenuta trascrizione del titolo di acquisto, ai fini del decorso del termine ventennale di prescrizione la norma di cui all'art. 2880 cod. civ. postuli, altresì, che il terzo abbia acquistato il bene gravato da ipoteca. A tale interpretazione si perviene già soltanto in considerazione del fatto che la trascrizione del titolo di acquisto, come sopra indicato, assolve alla mera funzione di pubblicità notizia e consente di rendere edotto il creditore della necessità di dirigere l'esecuzione nei confronti di un soggetto diverso dall'obbligato; per poter agire in via esecutiva e per poter svolgere altri atti interruttivi della prescrizione nei confronti di detto soggetto è, quindi, neceSSrio che quest'ultimo abbia effettivamente acquistato il bene ipotecato.
Pertanto, il termine di prescrizione può decorrere soltanto dal momento in cui entrambi i suddetti presupposti (acquisto del bene e trascrizione del titolo di acquisto) previsti dalla fattispecie siano integrati.
Orbene, nel caso di specie, l'acquisto della proprietà del bene ipotecato è avvenuta per effetto di sentenza ai sensi dell'art. 2932 cod. civ..
Come pacifico tra le parti e come risulta dai documenti prodotti (docc. 10 e 11 di parte attrice opponente), la sentenza del Tribunale di Lecco n. 807/2000, emeSS in favore di e Parte_1
trascritta in data 27 marzo 2001, è stata impugnata e il conseguente giudizio di appello si è concluso con la sentenza n. 1037/2004 che ha formato oggetto di giudizio di caSSzione a sua volta conclusosi con la sentenza n. 1904/2011.
Secondo un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza (Cass. S.U. 22 febbraio 2010, n. 4059:
“Nell'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita,
l'esecutività provvisoria, ex art. 282 cod. proc. civ., della sentenza costitutiva emeSS ai sensi dell'art.
2932 cod. civ., è limitata ai capi della decisione che sono compatibili con la produzione dell'effetto costitutivo in un momento successivo, e non si estende a quelli che si collocano in rapporto di stretta sinallagmaticità con i capi costitutivi relativi alle modificazione giuridica sostanziale. ESS, pertanto, non può essere riconosciuta al capo decisorio relativo al trasferimento dell'immobile contenuto nella sentenza di primo grado, né alla condanna implicita al rilascio dell'immobile in danno del promittente venditore, poiché l'effetto traslativo della proprietà del bene scaturente dalla steSS sentenza si produce solo dal momento del paSSggio in giudicato, con la contemporanea acquisizione dell'immobile al patrimonio del promiSSrio acquirente destinatario della pronuncia”), l'effetto traslativo della proprietà del bene scaturente da una sentenza ex art. 2932 cod. civ. si verifica soltanto con il paSSggio in giudicato della steSS;
sicché l'acquisto della proprietà dell'immobile da parte di si è verificato nel 2011, all'esito del giudizio di caSSzione. Parte_1
Nella fattispecie in esame, quindi, sebbene la sentenza del Tribunale di Lecco n. 807/2000 sia stata trascritta in data 27 marzo 2001, l'acquisto del bene ipotecato si è verificato soltanto nel 2011 e da tale momento, per quanto sopra esposto, ha iniziato a decorrere il termine di prescrizione ex art. 2880 cod. civ..
Non può ritenersi rilevante quanto ulteriormente dedotto dall'attrice opponente sul punto con la memoria ex art. 171 ter, comma 1, n.1 cod. proc. civ. (“la sentenza del Tribunale di Lecco n. 807/2000
è stata emeSS a seguito di domanda ex art. 2932 c.c. regolarmente trascritta nei RR.II di Milano 2 in data 07.05.1996 (Reg. Gen. 38774 - Reg. Part. 23951) sui terreni di proprietà della Parte_2 sui quali era stato edificato l'immobile promesso in vendita alla IG.ra , in quanto, ai tempi Pt_1 della domanda giudiziaria, l'immobile non risultava ancora accatastato. Ma sia nella nota di trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. che nella sentenza del Tribunale di Lecco n. 807/2022 il bene immobile è esattamente identificato come “appartamento trilocale con sottotetto posto al primo piano della palazzina D, nonché dell'ulteriore porzione di sottotetto nella palazzina medesima”. Di conseguenza, deve ritenersi prodotta l'efficacia “prenotativa”, ai sensi dell'art. 2652, n. 2, cod. civ., della trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c., così che gli effetti dell'accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. devono farsi retroagire al momento della formalità della trascrizione della domanda, quindi al 1996”), considerato che la c.d. efficacia prenotativa ex art. 2652 cod. civ. non incide sull'effetto traslativo del diritto ma comporta meramente che “la trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda”.
Pertanto, contrariamente a quanto dedotto dalla opponente, alla data di notificazione del precetto (2 ottobre 2023) non risulta decorso il termine ventennale previsto dall'art. 2880 cod. civ..
In ragione di quanto sopra esposto, non può ritenersi integrata la fattispecie estintiva della prescrizione regolata dall'art. 2880 cod. civ..
2) Sull'eccepita indeterminatezza del credito oggetto di precetto. Parte attrice opponente ha, inoltre, contestato il diritto di a “richiedere la somma Controparte_1 complessiva di € 101.474,33, sia a titolo di sorte capitale che di interessi maturati al 18.04.2018 ed
i successivi, per indeterminatezza ed assenza dei criteri di calcolo utilizzati che impediscono, di fatto all'odierna opponente, qualsiasi verifica in merito alla debenza delle somme richieste, in considerazione, anche e soprattutto, dei numerosi atti di svincolo e frazionamento di mutuo che hanno caratterizzato le vicende dei crediti oggetto dei crediti di cui all'atto di precetto opposto, come riportato dalla creditrice . Controparte_1
L'eccezione è infondata considerato che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità,
“L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, comma primo, cod. proc. civ. - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (Cass. 19 febbraio
2013, n. 4008) e considerato peraltro che, nonostante le indicazioni contenute nell'atto di precetto
(distinzione, per ciascun mutuo, degli importi dovuti a titolo di capitale e a titolo di interessi nonché allegazioni in merito ai frazionamenti dei mutui) e il deposito della documentazione contrattuale da parte dell'opposta (doc. 5 primo mutuo edilizio;
doc. 8 secondo mutuo edilizio;
doc. 11 atto di svincolo e di frazionamento di mutuo;
12 atto di quietanza finale del primo mutuo;
doc. 13 atto di quietanza finale del secondo mutuo;
doc. 14 atto di frazionamento del primo mutuo e della relativa ipoteca (lotto 41); doc. 15 atto di frazionamento del secondo mutuo e della relativa ipoteca (lotto 41)), le contestazioni di parte attrice opponente sul punto sono rimaste del tutto generiche e meramente esplorative.
***
Per quanto sopra esposto l'opposizione va rigettata.
Spese di lite.
In applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ., l'attrice opponente deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte convenuta opposta, che si liquidano, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia (da € 52.000,01 a € 260.000,00), secondo valori compresi tra i minimi e i medi, in complessivi € 11.268,00 (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ridotta del 50% non essendosi svolta attività istruttoria, € 4.253,00 per la fase di decisione) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge.
p.q.m.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G.
7283/2023, ogni altra domanda, istanza, eccezione o deduzione disattesa e assorbita:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- condanna a rifondere a le spese del presente Parte_1 Controparte_1
procedimento, che si liquidano in € 11.268,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge.
Monza, 14 febbraio 2025.
Il Giudice
TT. AleSSndro Longobardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice TT. AleSSndro Longobardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G. 7283/2023 promoSS da
, con il patrocinio dell'Avv. Anna Maria Urbanelli Parte_1
ATTRICE OPPONENTE contro con il patrocinio dell'Avv. Karin Nucci Controparte_1
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni
Per parte attrice opponente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
- Nel merito in via principale: accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione per prescrizione, ai sensi dell'art. 2880 c.c., delle ipoteche, iscritte presso i RR.II. di Milano 2 rispettivamente:
a) in data 20.11.1992-Reg. Gen. 87120-Reg. Part. 20033, originariamente iscritta in favore di Istituto
Credito Fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta S.p.a. e rinnovata in data 13.11.2012 Reg. Gen.
111650- Reg. Part. 18991 in favore di Eris Finance s.r.l. quale cessionaria di
[...]
e
contro
; Controparte_2 Parte_1
b) in data 04.12.1993 Reg. Gen. 89450-Reg. Part. 18179 originariamente iscritta in favore di
Federbanca S.p.a. e rinnovata in data 22.11.2013 Reg. Gen. 105037- Reg. Part. 18419 in favore di
Federbanca S.p.a. e
contro
; Parte_1
a garanzia della restituzione delle somme erogate al costruttore con n. 2 mutui fondiari, Parte_2
ipoteche aventi ad oggetto il Lotto 41/18, oggi identificato al catasto fabbricati del Comune di
Bernareggio come segue: Appartamento, Foglio 12, part. 95, sub. 6, Via Dei Gelsi, 15.piano 1-2,
Cat. A/7, vani 6; di proprietà della IG.ra , e conseguentemente Parte_1 - accertare e dichiarare che il Lotto 41/18 identificato al catasto fabbricati del Comune di
Bernareggio come segue: Appartamento, Foglio 12, part. 95, sub. 6, Via Dei Gelsi, 15.piano 1-2,
Cat. A/7, vani 6, di proprietà della IG.ra , è libero da vincoli di garanzia. Parte_1
- ordinare, ai sensi dell'art. 2884 c.c. al Conservatore competente la cancellazione delle seguenti ipoteche iscritte presso i RR.II. di Milano 2 sul Lotto 41/18, oggi entrambe gravanti sull'immobile di proprietà della IG.ra , identificato al catasto fabbricati del Comune di Bernareggio Parte_1
come segue:
Appartamento, Foglio 12, part. 95, sub. 6, Via Dei Gelsi, 15.piano 1-2, Cat. A/7, vani 6:
a) ipoteca volontaria iscritta in data 20.11.1992 Reg. Gen. 87120-Reg. Part. 20033, originariamente in favore di Istituto Credito Fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta S.p.a. e rinnovata in data
13.11.2012 Reg. Gen. 111650- Reg. Part. 18991 in favore di Eris Finance s.r.l. quale cessionaria di
e
contro
; Controparte_2 Parte_1
b) ipoteca volontaria iscritta in data 04.12.1993 Reg. Gen. 89450-Reg. Part. 18179 originariamente iscritta in favore di Federbanca S.p.a. e rinnovata in data 22.11.2013 Reg. Gen. 105037- Reg. Part.
18419 in favore di Federbanca S.p.a e contro , con spese ad esclusivo carico della Parte_1
società , per il tramite della procuratrice speciale CP_1 Parte_3
- accertare e dichiarare che per il tramite della procuratrice speciale Controparte_1 Parte_3
non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della IG.ra e per Parte_1
l'effetto dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del precetto notificato.
- In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dell'eccezione di estinzione per prescrizione ex art. 2880 c.c. formulata, accertare e dichiarare, le somme effettivamente dovute da
in favore di per il tramite della procuratrice speciale Parte_1 Controparte_1 Parte_3
- In ogni caso: con condanna di per il tramite della procuratrice speciale Controparte_1 Pt_3
al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese
[...] generali ed accessori previsti per legge”.
In via istruttoria: come in atti.
Per parte convenuta opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare
➢ rigettare l'istanza per la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli esecutivi ex adverso formulata;
In via principale nel merito
➢ per tutti i motivi sopra esposti, rigettare l'opposizione ex art. 615 c.p.c. e tutte le domande proposte con l'atto di citazione in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto;
In ogni caso
➢ con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre IVA e CPA come per legge”.
In via istruttoria: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente decisione si adegua ai canoni previsti dagli artt. 132 comma secondo n. 4) cod. proc. civ.
e 118 disp. att. cod. proc. civ., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi e su una motivazione succinta.
In data 2 ottobre 2023 ha notificato, ai sensi dell'art. 602 cod. proc. civ., a Controparte_1 Pt_1
, in qualità di terza acquirente di bene ipotecato, un atto di precetto con cui ha esposto che
[...]
- con contratto stipulato in data 12 novembre 1992 ai sensi della Legge 6 giugno 1991 n. 175 e del Regio Decreto 16 luglio 1905 n. 646 a rogito TT.SS , Notaio Persona_1
in Vimercate, n. 42853/4873 di repertorio, registrato a Vimercate il 23 novembre 1992 al n.
533, l' ha concesso alla Controparte_3 società un mutuo edilizio dell'importo di originarie Lire 5.000.000.000, da Parte_2
erogarsi in più soluzioni in base allo stato di avanzamento dei lavori;
- a garanzia della restituzione delle somme mutuate, dei relativi interessi, delle spese e degli oneri accessori, è stata costituita ipoteca volontaria per il complessivo importo di Lire
15.000.000.000, iscritta a favore della Banca mutuante presso la Conservatoria dei RR.II. di
Milano 2 in data 20 novembre 1992 ai nn. 87120/20033, sugli immobili di proprietà della mutuataria e precisamente:
In comune di Bernareggio (MB), Via Papa Giovanni XXIII snc a) terreno della superficie di mq.
2.700 circa distinto al Catasto Terreni al foglio 12 con parte dei mappali 48, 49 e 50 (derivati dai frazionamenti dell'originario mappale 16), con entrostanti tre fabbricati di civile abitazione non ancora censiti al N.C.E.U. perché in corso di costruzione;
b) terreno della superficie di mq.
1.730 circa distinto al Catasto Terreni al foglio 12 con parte dei mappali 56 e 57 (derivati dai frazionamenti dell'originario mappale 16), con entrostanti due fabbricati di civile abitazione non ancora censiti al N.C.E.U. perché in corso di costruzione;
c) terreno della superficie di mq.
2.320 circa distinto al Catasto Terreni al foglio 12 con parte del mappale 53 (derivato dai frazionamenti dell'originario mappale 16), con entrostanti due fabbricati di civile abitazione non ancora censiti al N.C.E.U. perché ancora in corso di costruzione;
- la suddetta ipoteca volontaria è stata rinnovata mediante iscrizione presso la Conservatoria
dei RR.II. di Milano 2 in data 13 novembre 2012 ai nn. 111650/18991 sino alla concorrenza di € 7.746.853,49;
- con successivo atto in data 3 dicembre 1993, a rogito TT.SS , Persona_1
Notaio in Vimercate, n. 48483/5352 di repertorio, Federbanca S.p.A. (nata a [...] fusione dell' con l' Controparte_3 [...]
come da atto in data 1 aprile 1993 a rogito Notaio Controparte_4 Persona_2
di Torino, rep. n. 121619, registrato a Torino in data 2/04/1993 al n. 10064) ha
[...]
concesso a un secondo mutuo edilizio, ai sensi della citata L. n. 175/1991 e del Parte_2
T.U. n. 646/1905, dell'importo di originarie Lire 1.800.000.000, da erogarsi in più soluzioni in base allo stato di avanzamento dei lavori;
- a garanzia della restituzione delle somme mutuate, dei relativi interessi, spese e oneri accessori, è stata costituita sugli stessi immobili di cui sopra una seconda ipoteca volontaria per il complessivo importo di Lire 5.400.000.000, iscritta a favore della Banca mutuante presso la Conservatoria dei RR.II. di Milano 2 in data 4 dicembre 1993 ai nn. 89450/18179;
- la suddetta ipoteca volontaria è stata rinnovata mediante iscrizione presso la Conservatoria dei RR.II. di Milano 2 in data 22 novembre 2013 ai nn. 105037/18419 sino alla concorrenza di € 2.788.867,26;
- con atto di svincolo e di frazionamento di mutuo stipulato in data 10 ottobre 1994 a rogito
Notaio di Vimercate, n. 51782/5838 di repertorio, registrato a Persona_1
Vimercate il 19 ottobre 1994 al n. 497, Federbanca S.p.A. e parte mutuataria Parte_2
hanno convenuto:
a) la riduzione del primo mutuo da Lire 5.000.000.000 a Lire 4.989.300.000, con conseguente riduzione dell'importo garantito con la relativa ipoteca da Lire
15.000.000.000 a Lire 14.967.900.000;
b) la suddivisione del suddetto mutuo in numero 43 quote con il correlativo frazionamento dell'ipoteca in numero 43 lotti;
c) la riduzione del secondo mutuo da Lire 1.800.000.000 a Lire 1.793.700.000, con conseguente riduzione dell'importo garantito con la relativa ipoteca da Lire 5.400.000.000
a Lire 5.381.100.000;
d) la suddivisione del suddetto mutuo in numero 43 quote con il correlativo frazionamento dell'ipoteca in numero 43 lotti;
- nel lotto n. 41 è stato ricompreso, tra gli altri, l'immobile attualmente di proprietà di Pt_1
;
[...] - in relazione al lotto n. 41 e con riferimento al primo rapporto di mutuo, in data 30 giugno 1997
è stato stipulato il quarto ed ultimo atto di quietanza di mutuo fondiario a rogito Notaio
di Milano, n. 199788/35445 di repertorio;
Persona_3
- contestualmente, sempre in relazione al lotto n. 41 e con riferimento al secondo rapporto di mutuo, in data 30 giugno 1997 è stato stipulato il quarto ed ultimo atto di quietanza di mutuo fondiario a rogito Notaio di Milano, n. 199790/35447 di repertorio;
Persona_3
- successivamente, con atto in data 11 luglio 2000 a rogito Notaio di Paderno Persona_4
Dugnano, n. 179808/10653 di repertorio, relativamente al primo contratto di mutuo e con atto in data 11 luglio 2000 a rogito del medesimo Notaio, n. 179809/10654 di repertorio, relativamente al secondo contratto di mutuo, le parti hanno convenuto di ripartire le somme originariamente mutuate per il Lotto 41 in numero 20 quote con il correlativo frazionamento dell'ipoteca in numero 20 lotti, così come meglio descritti nell'allegato “A” dei relativi atti di frazionamento di mutuo e svincolo parziale di ipoteca;
- il lotto consistente nell'appartamento sito a Bernareggio (MB) in Via Dei Gelsi n. 15 (piano
1-2) e censito al N.C.E.U. dello stesso Comune al Foglio 12, part. 95, sub. 6, attualmente di proprietà di , è stato identificato al n. 41/18; Parte_1
- si è resa inadempiente agli obblighi assunti con i suddetti contratti di mutuo e, Parte_2
precisamente, alle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo edilizio in data 12 dicembre
1992 e dal contratto di mutuo edilizio in data 3 dicembre 1993;
- nelle more, con atto in data 29 dicembre 1994 a rogito Notaio di Persona_2
Torino, rep. n. 127161, registrato a Torino in data 29/12/1994 al n. 34057, Federbanca S.p.A. si è fusa per incorporazione con il costituendo una nuova Controparte_5 società denominata , la quale è subentrata in tutte le ragioni, Controparte_2 diritti, azioni e in tutti i rapporti in corso delle società partecipanti all'operazione di fusione;
- poi, ha mutato la propria denominazione in Controparte_2 [...]
in forza di assemblea straordinaria in data 22 luglio 2003 con atto a Controparte_2
rogito Notaio di Torino, rep. n. 157329, registrato a Torino in data 23 Persona_5
luglio 2003 al n. 12756;
- successivamente, con contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” stipulato in data 28 dicembre 2005 ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 1 e 4 della Legge n. 130/1999 e dell'art. 58 T.U.B., Controparte_2
(“UBMC”) ha ceduto a Eris Finance S.r.l. il credito vantato nei confronti di Parte_2
come da avviso pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 19 del 24 gennaio 2006 parte II;
- con contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” stipulato in data 15 gennaio 2016 ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 1 e 4 della Legge
n. 130/1999 e dell'art. 58 T.U.B., Eris Finance S.r.l. ha ceduto a sua volta il credito in oggetto a come da avviso pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 19 Controparte_6
del 13 febbraio 2016 parte II;
- infine, in forza di contratto di cessione di crediti pecuniari stipulato in data 28 dicembre 2018, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130/1999 e dell'art. 58 T.U.B., ha ceduto il credito a Controparte_6 Controparte_1
Sulla scorta di quanto esposto, con il precetto in esame ha intimato il pagamento Controparte_1 della somma complessiva di € 101.474,33, “oltre IVA e CPA come per legge, spese generali, interessi maturati e maturandi dal 18/04/2018 all'effettivo saldo, spese di notifica del presente atto e successive occorrende”, con l'avvertimento che, in difetto, avrebbe sottoposto ad esecuzione forzata l'immobile ipotecato sito in Bernareggio, Via Dei Gelsi, 15, identificato nel catasto fabbricati dello stesso Comune come segue: Appartamento, foglio 12, particella 95, subalterno 6, Via Dei Gelsi, 15, piano 1-2, Cat. A/7, 6 vani.
Avverso il suddetto atto di precetto ha proposto opposizione ex art. 615, comma 1, Parte_1
cod. proc. civ. eccependo
1) l'estinzione, per intervenuta prescrizione ex art. 2880 cod. civ., delle ipoteche iscritte a peso dell'immobile acquistato;
2) l'indeterminatezza del credito oggetto di precetto. si è costituita in giudizio contestando la domanda di parte attrice e ne ha chiesto il Controparte_1
rigetto.
L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo formulata dall'attrice opponente è stata rigettata con ordinanza in data 17 luglio 2024.
Ritenuta la causa matura per la decisione, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 189 cod. proc. civ. ed è stata fiSSta udienza ex art. 281 quinquies cod. proc. civ..
All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1, secondo periodo, cod. proc. civ..
***
1) Sull'eccepita estinzione, per intervenuta prescrizione ex art. 2880 cod. civ., delle ipoteche.
Parte attrice opponente ha eccepito l'estinzione per prescrizione, ai sensi dell'art. 2880 cod. civ., delle ipoteche iscritte a garanzia dei crediti vantati da nei confronti di Controparte_1 Parte_2 sull'immobile identificato al catasto fabbricati del Comune di Bernareggio al Foglio 12, part. 95, sub.
6, Via Dei Gelsi, 15.piano 1-2, Cat. A/7, vani 6, deducendo che - il bene ipotecato le è stato trasferito con sentenza traslativa ex art. 2932 cod. civ. del Tribunale
di Lecco n. 807/2000 del 16 ottobre 2000,
- la sentenza è stata trascritta nei R.R.I.I. di Milano 2 in data 27 marzo 2001, ai nn.
28556/19518,
- dalla data di trascrizione dell'acquisto del bene (27 marzo 2001) alla data di notificazione dell'atto di precetto (2 ottobre 2023), sono intercorsi più di venti anni,
- durante tale periodo, ella, in qualità di terzo acquirente del bene ipotecato, non ha mai ricevuto la notificazione di atti diretti ad attuare la garanzia e, quindi, ad interrompere la prescrizione.
L'art. 2880 cod. civ. disciplina la prescrizione ventennale dell'ipoteca riguardo ai beni acquistati dai terzi. Trattasi di ipotesi che fa eccezione alla regola dell'imprescrittibilità dell'ipoteca gravante sui beni del debitore, indipendentemente dalla prescrizione del credito azionato.
Sul punto, la Corte di CaSSzione ha osservato che la norma in esame “si caratterizza, sotto il profilo oggettivo, per costituire una deroga al principio generale dell'accessorietà dell'ipoteca al credito, contemplando un'ipotesi di estinzione del diritto reale di garanzia in via autonoma rispetto al diritto di credito garantito, al ricorrere di presupposti afferenti unicamente la garanzia;
sotto il profilo soggettivo, in quanto tale fattispecie estintiva trova applicazione esclusivamente nei rapporti con i terzi acquirenti dell'immobile ipotecato, non potendo la natura derogatoria al principio di accessorietà estendersi anche ad altri soggetti responsabili per debiti altrui, quali ad esempio il terzo datore di ipoteca” (Cass. 28 agosto 2019, n. 21752; Cass., 7 luglio 2016, n. 13941; Cass., 7 luglio
2016, n. 13940).
La Corte di CaSSzione ha, inoltre, osservato che “nella ricerca di un equilibrato bilanciamento tra le ragioni creditorie e le eIGenze di tutela del terzo acquirente, il legislatore ha inteso apprestare a favore di quest'ultimo, non personalmente obbligato al pagamento dei creditori iscritti ma assoggettabile ad esecuzione in forza del c.d. diritto di sequela, una misura eccezionale di liberazione del diritto dominicale dal peso sullo stesso gravante, una sorta di usucapio libertatis dell'immobile acquistato in ragione del trascorrere di un considerevole lasso di tempo (venti anni, termine coincidente con quello neceSSrio per usucapire beni immobili) decorrente dalla data di trascrizione del titolo di acquisto, evento che, assolvendo alla funzione di pubblicità notizia, rende edotto il creditore della necessità di dirigere l'esecuzione nei confronti di un soggetto diverso dall'obbligato.
Per effetto del trasferimento del bene ipotecato ad un terzo acquirente, si verifica, pertanto, “una vera
e propria scissione tra il diritto di credito, che resta in capo al creditore nei confronti del debitore originario, e la garanzia reale, che il creditore ha il diritto di azionare nei confronti del terzo, quest'ultima estinguendosi per prescrizione a prescindere dalle vicende del diritto di credito” (Cass.
28 agosto 2019, n. 21752; Cass., 7 luglio 2016, n. 13941; Cass., 7 luglio 2016, n. 13940), qualora il creditore, nel termine ventennale, non rivolga al terzo acquirente atti costituenti estrinsecazione della volontà di avvalersi della garanzia reale, essendo invece irrilevanti, in ragione della scissione tra il credito e la garanzia, atti di esercizio del credito garantito compiuti nei riguardi del debitore originario. Occorre, in particolare, che “il creditore esperisca una azione o proponga una domanda giudiziale verso il terzo acquirente finalizzata alla concreta attuazione della garanzia (quale, ad esempio, un pignoramento in danno del terzo ovvero l'intervento in una espropriazione forzata contro questi da altri intentata) oppure anche alla sola conservazione (lato sensu intesa) della garanzia reale (v. Cass., 7/7/2016, n. 13941 e Cass., 7/7/2016, n. 13940, ove si è fatto riferimento, in via esemplificativa, alla richiesta di ceSSzione di atti o di adozione di cautele per evitare il deterioramento dei beni ipotecati ex art. 2813 c.c.” (Cass. 28 agosto 2019, n. 21752).
Deve, inoltre, ritenersi che, pur prevedendo come neceSSria l'avvenuta trascrizione del titolo di acquisto, ai fini del decorso del termine ventennale di prescrizione la norma di cui all'art. 2880 cod. civ. postuli, altresì, che il terzo abbia acquistato il bene gravato da ipoteca. A tale interpretazione si perviene già soltanto in considerazione del fatto che la trascrizione del titolo di acquisto, come sopra indicato, assolve alla mera funzione di pubblicità notizia e consente di rendere edotto il creditore della necessità di dirigere l'esecuzione nei confronti di un soggetto diverso dall'obbligato; per poter agire in via esecutiva e per poter svolgere altri atti interruttivi della prescrizione nei confronti di detto soggetto è, quindi, neceSSrio che quest'ultimo abbia effettivamente acquistato il bene ipotecato.
Pertanto, il termine di prescrizione può decorrere soltanto dal momento in cui entrambi i suddetti presupposti (acquisto del bene e trascrizione del titolo di acquisto) previsti dalla fattispecie siano integrati.
Orbene, nel caso di specie, l'acquisto della proprietà del bene ipotecato è avvenuta per effetto di sentenza ai sensi dell'art. 2932 cod. civ..
Come pacifico tra le parti e come risulta dai documenti prodotti (docc. 10 e 11 di parte attrice opponente), la sentenza del Tribunale di Lecco n. 807/2000, emeSS in favore di e Parte_1
trascritta in data 27 marzo 2001, è stata impugnata e il conseguente giudizio di appello si è concluso con la sentenza n. 1037/2004 che ha formato oggetto di giudizio di caSSzione a sua volta conclusosi con la sentenza n. 1904/2011.
Secondo un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza (Cass. S.U. 22 febbraio 2010, n. 4059:
“Nell'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita,
l'esecutività provvisoria, ex art. 282 cod. proc. civ., della sentenza costitutiva emeSS ai sensi dell'art.
2932 cod. civ., è limitata ai capi della decisione che sono compatibili con la produzione dell'effetto costitutivo in un momento successivo, e non si estende a quelli che si collocano in rapporto di stretta sinallagmaticità con i capi costitutivi relativi alle modificazione giuridica sostanziale. ESS, pertanto, non può essere riconosciuta al capo decisorio relativo al trasferimento dell'immobile contenuto nella sentenza di primo grado, né alla condanna implicita al rilascio dell'immobile in danno del promittente venditore, poiché l'effetto traslativo della proprietà del bene scaturente dalla steSS sentenza si produce solo dal momento del paSSggio in giudicato, con la contemporanea acquisizione dell'immobile al patrimonio del promiSSrio acquirente destinatario della pronuncia”), l'effetto traslativo della proprietà del bene scaturente da una sentenza ex art. 2932 cod. civ. si verifica soltanto con il paSSggio in giudicato della steSS;
sicché l'acquisto della proprietà dell'immobile da parte di si è verificato nel 2011, all'esito del giudizio di caSSzione. Parte_1
Nella fattispecie in esame, quindi, sebbene la sentenza del Tribunale di Lecco n. 807/2000 sia stata trascritta in data 27 marzo 2001, l'acquisto del bene ipotecato si è verificato soltanto nel 2011 e da tale momento, per quanto sopra esposto, ha iniziato a decorrere il termine di prescrizione ex art. 2880 cod. civ..
Non può ritenersi rilevante quanto ulteriormente dedotto dall'attrice opponente sul punto con la memoria ex art. 171 ter, comma 1, n.1 cod. proc. civ. (“la sentenza del Tribunale di Lecco n. 807/2000
è stata emeSS a seguito di domanda ex art. 2932 c.c. regolarmente trascritta nei RR.II di Milano 2 in data 07.05.1996 (Reg. Gen. 38774 - Reg. Part. 23951) sui terreni di proprietà della Parte_2 sui quali era stato edificato l'immobile promesso in vendita alla IG.ra , in quanto, ai tempi Pt_1 della domanda giudiziaria, l'immobile non risultava ancora accatastato. Ma sia nella nota di trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. che nella sentenza del Tribunale di Lecco n. 807/2022 il bene immobile è esattamente identificato come “appartamento trilocale con sottotetto posto al primo piano della palazzina D, nonché dell'ulteriore porzione di sottotetto nella palazzina medesima”. Di conseguenza, deve ritenersi prodotta l'efficacia “prenotativa”, ai sensi dell'art. 2652, n. 2, cod. civ., della trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c., così che gli effetti dell'accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. devono farsi retroagire al momento della formalità della trascrizione della domanda, quindi al 1996”), considerato che la c.d. efficacia prenotativa ex art. 2652 cod. civ. non incide sull'effetto traslativo del diritto ma comporta meramente che “la trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda”.
Pertanto, contrariamente a quanto dedotto dalla opponente, alla data di notificazione del precetto (2 ottobre 2023) non risulta decorso il termine ventennale previsto dall'art. 2880 cod. civ..
In ragione di quanto sopra esposto, non può ritenersi integrata la fattispecie estintiva della prescrizione regolata dall'art. 2880 cod. civ..
2) Sull'eccepita indeterminatezza del credito oggetto di precetto. Parte attrice opponente ha, inoltre, contestato il diritto di a “richiedere la somma Controparte_1 complessiva di € 101.474,33, sia a titolo di sorte capitale che di interessi maturati al 18.04.2018 ed
i successivi, per indeterminatezza ed assenza dei criteri di calcolo utilizzati che impediscono, di fatto all'odierna opponente, qualsiasi verifica in merito alla debenza delle somme richieste, in considerazione, anche e soprattutto, dei numerosi atti di svincolo e frazionamento di mutuo che hanno caratterizzato le vicende dei crediti oggetto dei crediti di cui all'atto di precetto opposto, come riportato dalla creditrice . Controparte_1
L'eccezione è infondata considerato che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità,
“L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, comma primo, cod. proc. civ. - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (Cass. 19 febbraio
2013, n. 4008) e considerato peraltro che, nonostante le indicazioni contenute nell'atto di precetto
(distinzione, per ciascun mutuo, degli importi dovuti a titolo di capitale e a titolo di interessi nonché allegazioni in merito ai frazionamenti dei mutui) e il deposito della documentazione contrattuale da parte dell'opposta (doc. 5 primo mutuo edilizio;
doc. 8 secondo mutuo edilizio;
doc. 11 atto di svincolo e di frazionamento di mutuo;
12 atto di quietanza finale del primo mutuo;
doc. 13 atto di quietanza finale del secondo mutuo;
doc. 14 atto di frazionamento del primo mutuo e della relativa ipoteca (lotto 41); doc. 15 atto di frazionamento del secondo mutuo e della relativa ipoteca (lotto 41)), le contestazioni di parte attrice opponente sul punto sono rimaste del tutto generiche e meramente esplorative.
***
Per quanto sopra esposto l'opposizione va rigettata.
Spese di lite.
In applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ., l'attrice opponente deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte convenuta opposta, che si liquidano, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia (da € 52.000,01 a € 260.000,00), secondo valori compresi tra i minimi e i medi, in complessivi € 11.268,00 (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ridotta del 50% non essendosi svolta attività istruttoria, € 4.253,00 per la fase di decisione) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge.
p.q.m.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G.
7283/2023, ogni altra domanda, istanza, eccezione o deduzione disattesa e assorbita:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- condanna a rifondere a le spese del presente Parte_1 Controparte_1
procedimento, che si liquidano in € 11.268,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge.
Monza, 14 febbraio 2025.
Il Giudice
TT. AleSSndro Longobardi