Decreto cautelare 31 luglio 2024
Ordinanza cautelare 5 settembre 2024
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 19/06/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 01157/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01275/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1275 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Mondo Domani Società Cooperativa Sociale a Mutualità Prevalente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Oreste Agosto, Paolo Pierri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania Ambito Territoriale per la Provincia di Salerno, in persona del Ministro in carica e del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento, previa sospensiva,
con il ricorso introduttivo:
- del Decreto Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 1 luglio 2024 prot. 37950 di diniego di riconoscimento dello status di scuola paritaria della scuola mano nella mano servizi all'infanzia;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Mondo Domani società cooperativa sociale a mutualità prevalente il 27.8.2024:
a- Decreto del dirigente generale dell’ufficio IV dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania, del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 31 luglio 2024, prot. 45366, con il quale è stata respinta l’istanza della società ricorrente relativa al riconoscimento dello status di scuola paritaria con decorrenza dall’anno scolastico 2024-2025 per una sezione della scuola dell’infanzia della istituzione scolastica denominata “Mano nella mano- servizi all’infanzia”;
b- Della istruttoria svolta non conosciuta;
c- Del sopralluogo mai effettuato e del relativo verbale mai conosciuto, né comunicato;
d- Di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e conseguenziali;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale Campania Ambito Territoriale per la Provincia di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 la dott.ssa Anna Saporito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato e depositato il 31 luglio 2024 la società “Mondo Domani”, cooperativa sociale a mutualità prevalente operante nel settore dei servizi socio-educativi semi-residenziali rivolti a minori da zero a sei anni, ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, il decreto prot. 37950 dell’1 luglio 2024, recante diniego dell’istanza, formulata in data 2 aprile 2024, intesa ad ottenere il riconoscimento dello status giuridico di scuola paritaria con decorrenza dall’a.s. 2024/2025, al fine dell'attivazione di n. 1 sezione di scuola dell’infanzia denominata “ Mano nella mano-servizi all'infanzia ” (sita nel Comune di Battipaglia, alla via Giacomo Brodolini 36, civici dal 13 al 18).
1.1.A sostegno del gravame sono state articolate, a mezzo di due motivi, censure di violazione di legge e di eccesso di potere (legge n. 62/2000, violazione del giusto procedimento, artt 1, 2, 3 e 10 bis l. 241/1990, art. 33, 24, 97, 113 Cost., violazione del principio dell’affidamento e di leale collaborazione della p.a., arbitrarietà, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento). La ricorrente ha altresì chiesto, ex artt. 31 e 117 c.p.a., l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione, che “ non ha ancora comunicato il provvedimento separato che dovrebbe contenere le motivazioni del mancato riconoscimento di scuola paritaria ”.
2. Con decreto n. 286 del 31 luglio 2024 è stata rigettata l’istanza di misure cautelari monocratiche.
3. Con atto di motivi aggiunti notificati il 12 agosto 2024 e depositati il successivo 27 agosto, la ricorrente ha impugnato il sopravvenuto decreto prot. 45366 del 31 luglio 2024 nonché gli ulteriori atti in epigrafe specificati, formulando, a mezzo di un unico motivo, plurime censure di violazione di legge e di eccesso di potere (legge n. 62/2000, violazione del giusto procedimento, artt 1, 2, 3 e 10 bis l. 241/1990, art. 33, 24, 97, 113 Cost., violazione del principio dell’affidamento e di leale collaborazione della p.a., arbitrarietà, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento), nonché deducendone l’illegittimità derivata dai medesimi vizi censurati con il ricorso introduttivo.
4. L’amministrazione intimata, nel costituirsi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza del gravame.
5. Con ordinanza n. 324 del 4 settembre 2024 è stata accolta la domanda cautelare ai fini del riesame.
6. In data 24 ottobre 2024 il Ministero ha depositato la nota con la quale “ in ottemperanza al dispositivo.. dell’ordinanza cautelare.. si riconosce l’operatività in regime giuridico di parità scolastica alla scuola dell’infanzia denominata: “Mano nella mano - servizi all'infanzia”, con l’attivazione di una sezione, fatti salvi gli esiti delle successive fasi del giudizio amministrativo tutt’ora in corso ”.
7. Alla camera di consiglio del 6 novembre 2024, previa rinuncia all’istanza cautelare, la causa è stata cancellata dal ruolo camerale, contestualmente fissando l’udienza pubblica del 4 giugno 2025 per la discussione la definizione nel merito.
8. Previo deposito di ulteriori memorie delle parti, all’udienza pubblica del 4 giugno 2025 la causa è stata introitata in decisione.
9. Preliminarmente si rileva che, in esito all’adozione del decreto prot. 45366 del 31 luglio 2024 (impugnato con i motivi aggiunti), recante le dettagliate motivazioni del diniego di riconoscimento della parità scolastica, è divenuta improcedibile la domanda volta ad ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione.
10. Sempre in via preliminare, il Collegio osserva che la nota depositata in data 24 ottobre 2024, con la quale il Ministero ha riconosciuto “ l’operatività in regime giuridico di parità scolastica alla scuola dell’infanzia denominata: Mano nella mano - servizi all'infanzia ”, non può in alcun modo determinare la cessazione della materia del contendere, atteso che il riconoscimento è avvenuto “ in ottemperanza al dispositivo.. dell’ordinanza cautelare.. fatti salvi gli esiti delle successive fasi del giudizio amministrativo tutt’ora in corso ”.
11. Nel merito, risulta infondato il ricorso introduttivo, con il quale la ricorrente lamenta che il decreto prot. 37950 dell’1 luglio 2024 risulta affetto da difetto assoluto di motivazione nonché adottato in violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/1990.
11.1. Quanto al primo profilo si osserva che il decreto impugnato, avente natura di atto plurimo poiché riferito alle plurime istanze riportate in allegato, risulta sorretto da un (sia pur sintetico) apparato motivazionale, in quanto evidenzia che “ non sussistono le condizioni richieste per il riconoscimento della parità scolastica ” ai sensi della normativa richiamata nella premessa propedeutica alla parte dispositiva (legge 10 marzo 2000, n. 62; d.P.R. 6 novembre 2000 n. 347; legge 3 febbraio 2006 n. 27; d.m. n. 267 del 29 novembre 2007; d.m. n. 83 del 10 ottobre 2008), rinviando poi a “ separato provvedimento” , indirizzato individualmente al ciascun istante, per l’illustrazione delle specifiche ragioni ostative riferibili alle singole domande.
11.2. Non sussiste poi la dedotta violazione delle garanzie partecipative, considerato che con nota prot. AOODRCA n. 31079 del 29 maggio 2024 l’amministrazione resistente ha provveduto ad illustrare le carenze riscontrate, invitando la ricorrente a provvedere alle necessarie integrazioni con l’esplicito preavviso, ai sensi dell’art. 10 bis l. n. 241/90, “ che, in assenza di puntuale ed esaustivo riscontro in merito alle carenze sopra indicate entro e non oltre il predetto termine, non si potrà dare corso positivo all’istanza in parola ”.
12. Il Collegio, confermando la valutazione cautelare, ritiene invece fondate le censure, formulate nell’atto di motivi aggiunti, incentrate sul difetto di istruttoria e sulla carenza di presupposti.
12.1. In punto di fatto, si osserva che il diniego del riconoscimento della parità scolastica risulta fondato sulle seguenti criticità: a) mancanza di curriculum vitae datato e sottoscritto con firma autografa o digitale; b) pianta planimetrica dell’edificio scolastico redatta da tecnico abilitato non asseverata né giurata; c) “ Destinazione urbanistica (nell'agibilità non si fa richiamo alla destinazione d’uso) ”; d) “Visura Gen.bus che indica sede legale al civico n. 26 e non 36”.
12.2. Come già rilevato in sede cautelare le ragioni ostative sub a), b) e d) risultano contraddette dalla documentazione depositata dalla ricorrente (in sede di istanza originaria e in replica alla richiesta di integrazioni formulata dall’amministrazione in data 29 maggio 2024), in cui figura il curriculum vitae datato e sottoscritto con firma autografa, accompagnato da fotocopia del documento di identità, nonché la relazione giurata redatta dal geom. Mario Annunziata, di cui la planimetria dei locali rappresenta “ parte integrante e sostanziale ”, e in cui viene altresì chiarito che la sede legale della Gen. Bus, locatore, è ubicata al civico n. 26, mentre la sede operativa della società ricorrente, locataria, è ubicata al civico n. 36.
12.3. Per quanto attiene all’ulteriore ragione ostativa richiamata sub c), si osserva quanto segue.
Dalla documentazione versata in atti emerge che la ricorrente ha trasmesso all’amministrazione, oltre al certificato di agibilità n. 23/16 dell’11/08/2016, la segnalazione certificata per l’agibilità n. 0559710654-20032022-1808, presentata in data 30 marzo 2022 (ex art. 24, comma 4, lett. a), d.P.R. n. 380/2001, per “ l’agibilità parziale relativa singoli edifici o singole porzioni della costruzione ”) con riferimento all’immobile ubicato in viale Giacomo Brodolini n. 36, piano terra, interno da 13 a 18, che reca l’indicazione della categoria catastale D08 “ fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni ” e della destinazione d’uso “ servizi per l’infanzia ”.
Non trova pertanto riscontro l’affermazione, contenuta nel provvedimento gravato, secondo cui “ nell'agibilità non si fa richiamo alla destinazione d’uso ”, frutto evidentemente della mancata valutazione della Segnalazione Certificata per l’Agibilità in atti.
Tanto, nonostante la nota prot. AOODRCA n.11281 del 28-02-2024, recante “ Richiesta riconoscimento parità scolastica a.s. 2024/2025 – disposizioni applicative ”, nel richiedere la “ Agibilità dei locali dalla quale si evinca la destinazione d’uso dell’immobile ”, prevedesse espressamente che << essa può essere attestata attraverso: 1. Certificato di agibilità rilasciato dall’Ente Locale, nel quale sia esplicitamente indicato se - e con quali eventuali limitazioni - i locali nel loro complesso e nella specifica destinazione di ciascun ambiente siano utilizzabili per uso scuola; allo stesso va allegata dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, in cui il proprietario dell’immobile dichiari che lo stesso non ha subito modifiche tali da determinare la necessità di aggiornamento della certificazione di agibilità ai sensi della normativa vigente; 2. Segnalazione Certificata di Agibilità ai sensi del Titolo III del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, così come modificato dal d. lgs. n. 222/2016; alla stessa va allegata dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 in cui il proprietario dell’immobile attesti che è intervenuto il silenzio-assenso da parte dell’organo competente; 3. Perizia tecnica (redatta, sottoscritta con firma autografa ed asseverata con giuramento c/o tribunale o giudice di pace, da un tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale) di sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, nonché idoneità statica dei locali per l’uso in oggetto, valutati secondo quanto dispone la normativa vigente >> riconoscendo quindi la possibilità di produrre, in alternativa al certificato di agibilità rilasciato dall’Ente Locale, Segnalazione Certificata di Agibilità ovvero apposita perizia tecnica.
Né possono essere prese in considerazione le argomentazioni svolte dalla difesa erariale in ordine all’inidoneità della destinazione d’uso dei locali a scuola privata ovvero all’assenza della dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, con cui il proprietario dell’immobile attesta che è intervenuto il silenzio-assenso da parte dell’organo competente.
In disparte la questione della compatibilità o meno della destinazione d’uso dei locali a scuola privata (sulla base della disciplina catastale, di quella urbanistica di zona e/o delle relative NTA) il richiamo a tali profili, null’affatto evocati dal provvedimento impugnato, rappresenta infatti, come eccepito dalla ricorrente, un’inammissibile integrazione postuma della motivazione, considerato che, per consolidata giurisprudenza, “ l'integrazione della motivazione in sede giudiziale nel processo amministrativo è ammissibile solo se avviene attraverso gli atti del procedimento o con un provvedimento autonomo di convalida, utilizzando elementi univoci e sufficienti presenti negli atti istruttori. Al contrario, è inammissibile un'integrazione postuma della motivazione tramite atti processuali o scritti difensivi ” ( ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. VII, 6 giugno 2024, n. 5069).
13. In conclusione, il ricorso introduttivo è infondato e deve essere respinto mentre vanno accolti, in quanto fondati, i successivi motivi aggiunti.
13.1. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- respinge il ricorso introduttivo;
- accoglie i motivi aggiunti.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre spese generali, IVA e CPA come legge, rimborso del contributo unificato ove dovuto e versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Anna Saporito, Primo Referendario, Estensore
Rosa Anna Capozzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Saporito | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO