Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 24/02/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott. Natalino Sapone Consigliere
3) dott. Massimo Pajno Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 329/2019 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del 9.9.2024 e vertente
T R A
(c.f.: ) elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Reggio Calabria, via G. De Nava n. 116/E presso lo studio dell'avv. Giancarlo Murolo che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- APPELLANTE –
E
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., n.q. di cedente e procuratrice della cessionaria rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Pesenti, Controparte_2
Margherita Domenegotti ed Elettra Cortese, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Reggio Calabria, Via T. Campanella n. 46, giusta procura in atti;
1
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; Appello avverso sentenza n. 1500/2018 del Tribunale di Reggio Calabria pronunciata in data 14.10.2018, pubblicata in data 17.10.2018;
CONCLUSIONI
All'udienza del 9.9.2024 i procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a tutte le domande, eccezioni e difese di cui agli atti e verbali di causa e chiedono che la causa sia decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 25.05.2017 introduceva Parte_2
il merito del giudizio di opposizione avverso l'ordinanza di aggiudicazione del
15.11.2016 emessa dal G.E. del Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del procedimento esecutivo recante R.G. n. 180/2013 ed avente ad oggetto il bene immobile pignorato di proprietà di essa attrice-opponente lamentando che il Giudice dell'esecuzione aveva errato nel disporre l'aggiudicazione del bene al prezzo di €
41.765,63, in quanto avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione anticipata del procedimento, sussistendo i presupposti di legge previsti dall'art. 164 bis c.p.c. , a fronte di un prezzo di stima, inizialmente determinato dal CTU, in € 176.000,00. Rilevava, inoltre, che la nullità dell'aggiudicazione conseguiva anche dalla violazione del disposto di cui all'art. 572 c.p.c., ai sensi del quale il debitore, prima dell'aggiudicazione, avrebbe dovuto essere sentito sull'offerta. Chiedeva, infine, che venisse dichiarata la nullità dell'udienza del
1.2.2017 fissata dal G.E. per la trattazione della domanda cautelare attesa la mancanza di un litisconsorte necessario, costituito nella specie, dall'aggiudicatario provvisorio.
Con comparsa di costituzione e risposta, la creditrice si opponeva ai CP_1
motivi di opposizione enunciati, all'uopo rimarcando la correttezza dell'iter procedimentale seguito dal G.E., concludendo per il rigetto dell'opposizione e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite nonché al risarcimento del
2 danno per lite temeraria (96 c.p.c.).
All'udienza del 31.5.2018, le parti precisavano le conclusioni chiedendo l'assegnazione della causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art 190
c.p.c.
Parte opposta, in sede di comparsa conclusionale, dava atto dell'intervenuta aggiudicazione definitiva ed estinzione della procedura esecutiva intervenuta nelle more, preliminarmente sollecitando una pronuncia di cessata materia del contendere
Con sentenza n. 1500/2018, pronunciata in data 15.10.2018, pubblicata in data
17.10.2018, il Tribunale adito, premettendo che l'opponente aveva impugnato, con l'opposizione agli atti esecutivi, l'ordinanza di aggiudicazione del bene e non l'ordinanza con cui il G.E. aveva fissato una nuova vendita, concludeva con il rigetto l'opposizione perché da considerarsi tardiva in quanto proposta oltre i 20 gg. previsti dall'art. 617 c.p.c.
Riteneva, inoltre, inammissibile la medesima opposizione in relazione alla chiesta declaratoria di nullità dell'udienza fissata dal G.E., per la comparizione delle parti e la trattazione della domanda cautelare sul presupposto della mancata convocazione dell'aggiudicatario provvisorio trattandosi di questione nuova che avrebbe dovuto essere fatta valere con il reclamo di cui all'art. 669 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza cautelare anziché con il mezzo dell'opposizione agli atti esecutivi.
Avverso la predetta statuizione interponeva appello Parte_2
ritualmente notificato alla controparte. A mezzo del gravame l'appellante chiedeva:
“Voglia l'adita Corte d'Appello, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare la nullità dell'ordinanza di aggiudicazione del 15/1172016, emessa nell'ambito della procedura esecutiva
immobiliare iscritta al n. 180/2013 R.G.E. , con vittoria di spese”.
Con comparsa del 206.2019 si costituiva in giudio “ Controparte_1
Contr
( ), quale procuratrice di (a
[...] Controparte_2
sua volta cessionaria dei crediti della prima ai sensi del combinato disposto degli artt. 1
e 4 della Legge n. 130 del 30.4.1999 e dell'art. 58 D.lgs. n. 385/1993) contestando l'inammissibilità nonché l'infondatezza del gravame di cui chiedeva il rigetto con vittoria
3 di spese e compensi di lite.
All'udienza del 9.9.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 D.lgs. 149/2022, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni insistendo in atti e verbali di causa che veniva, pertanto, assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
La decisione impugnata avrebbe potuto essere contestata solo mediante ricorso per Cassazione, così come eccepito dall'appellata nella comparsa di costituzione in giudizio.
Infatti, l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione dell'azione data dal giudice con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell'azione data dalla parte, in base al “principio dell'apparenza” (cfr. ex plurimis Cassazione civile sez. VI, 20/10/2017, n.
24833: “L'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta in base al principio dell'apparenza, vale a dire, con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione effettuata dal giudice nello stesso provvedimento, indipendentemente dall'esattezza di essa nonché da quella operata dalla parte”).
Nel caso di specie, avendo il giudice di prime cure espressamente qualificato l'azione proposta quale opposizione agli atti esecutivi, nei confronti della sentenza di prime cure poteva essere esperito, così come premesso, unicamente il rimedio del ricorso per Cassazione, essendo le sentenze medesime inappellabili come espressamente dichiarato dall'art. 618, ultimo comma, c.p.c.
Non è neppure possibile applicare il principio della translatio iudicii al fine di convertire l'appello in ricorso per cassazione, trattandosi di mezzo d' impugnazione strutturalmente diverso ( cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5712 del 03/03/2020 “
4 Qualora l'appello (nella specie, avanzato avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 617
c.p.c.) sia inammissibile in quanto strumento processuale radicalmente diverso da quello corretto, non può operare la "translatio iudicii" perché l'impugnazione proposta è inidonea, anche solo in astratto, a configurare l'instaurazione di un regolare rapporto processuale, né l'appello può convertirsi in ricorso per cassazione, giacché difetta dei requisiti di validità dell'atto nel quale dev'essere convertito, essendo il ricorso di legittimità, mezzo di impugnazione a critica vincolata (a maggior ragione, se proposto in via straordinaria ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.), strutturalmente diverso”; in termini Cass. n. 25078 del 2016 ; Cass. n. 5092 del 2018; Cass.
n. 6968 del 1999 ; Cass n. 15275 del 2006 ).
Le spese seguono la soccombenza e tenuto conto della non complessità della lite vanno liquidate in € 4.996,00 (oltre spese generali 15%, Iva e Cpa se dovute) secondo i parametri minimi di cui al DM 147/2022 previsti per il valore della causa rientrante nello scaglione di valore compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00 (prezzo di aggiudicazione dell'immobile € 41.765,70) così di seguito specificati: € 1.029,00 fase studio;
€ 709,00 fase introduttiva;
€ 1.523,00 fase istruttoria/trattazione; € 1.735,00 fase decisionale.
Dà atto di avere adottato una pronuncia di inammissibilità dell'appello ai fini della verifica dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 bis d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello rubricato al n. 329/2019 Rg. A.C. proposto da contro Parte_2 [...]
Contr
( ), in qualità di cedente e procuratrice della Controparte_1
cessionaria così dispone;
Controparte_2
1) Dichiara l'appello inammissibile;
2) Per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in €
4.996,00 (oltre accessori di legge) in favore dell'appellata;
5 4) Dà atto di avere adottato una pronuncia di inammissibilità dell'appello ai fini della verifica dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 bis d.p.r. n. 115/2002;
Così deciso nella camera di consiglio del 21.2.2025.
Il Giudice Ausiliare estensore Il Presidente
(dott. Massimo Pajno) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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