Ordinanza collegiale 31 luglio 2025
Sentenza breve 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 26/11/2025, n. 21121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21121 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21121/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07818/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7818 del 2025, proposto da
OL KO, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Petrongolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di archiviazione emesso dalla Prefettura di Roma, avente prot. n. 00208459 del 25.10.2022, notificato il 23.5.2025, in relazione all’istanza avente identificativo RM 4707014096 inviata in forma telematica in data 15 luglio 2020 ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, comma 1 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 il dott. IO ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- il decreto di archiviazione impugnato ed emesso il 25.10.2022 dalla Prefettura di Roma si fonda sulla circostanza che le parti del procedimento de quo sono risultate assenti ingiustificate alla convocazione fissata per il 2.9.2022;
- l’avviso di convocazione, come lamentato da parte ricorrente, è stato inoltrato per il tramite di un indirizzo e-mail non certificato;
- come recentemente ritenuto dal Consiglio di Stato (cfr. ordinanza n. 92/2025, nonché soprattutto la sentenza n. 671/2025) l’invio di un messaggio ad una casella e-mail non certificata, come avvenuto con la comunicazione dello Sportello Unico dell’Immigrazione nel caso di specie, non può costituire una modalità di trasmissione valida, ai fini della presunzione di conoscenza dell’atto da parte del soggetto destinatario; ciò, si osservi, pure alla luce di quanto dettato dal codice dell’amministrazione digitale, D. Lgs. n. 82 del 2005, allorché all’art. 1, co. 1, lett. n-ter ), qualifica come domicilio digitale solo “ un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato ”);
- il Collegio condivide l’anzidetto orientamento (si veda in merito di recente TAR Lazio, Roma, sez. I ter, n. 7281/2025);
- pertanto, la notificazione della convocazione non può dirsi perfezionata ritualmente nella fattispecie in esame, e, dunque, non si è neanche integrata la fattispecie decadenziale di cui all’art. 103, co. 15, D.L. n. 34/2020 (“ La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l’archiviazione del procedimento ”), con inesorabile illegittimità del provvedimento di rigetto impugnato;
- alla luce degli argomenti sviluppati, il ricorso, non solo risulta tempestivo (poiché anche la notifica del decreto di archiviazione è avvenuta nelle stesse modalità della convocazione fissata per la data del 15.10.2022, ossia con e-mail ordinaria), ma merita accoglimento con conseguente annullamento dell’atto di archiviazione della domanda di emersione, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, che, nella memoria depositata in atti il 20.11.2025, ha rappresentato mancare ancora la prova di alcuni requisiti ai fini dell’emersione;
- alla luce della peculiarità della vicenda e del fatto che l’indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato si è affermato successivamente all’adozione dell’atto impugnato, è possibile compensare le spese tra le parti, salva la rifusione del contributo unificato a carico dell’Amministrazione in favore del legale di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il decreto impugnato.
Compensa le spese di lite, salva la rifusione del contributo unificato a carico dell’Amministrazione resistente in favore del legale di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DA OV, Presidente
IO ON, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO ON | DA OV |
IL SEGRETARIO