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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 15/04/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini, in esito all'udienza del 26/3/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c., richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti e lette le note sostitutive della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 689/2023 del Ruolo Generale Affari Civili
e promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Cristiano BERTONCINI, ed elettivamente domiciliata presso lo stesso;
opponente
contro
(C.F. , già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1 in persona del l.r.p.t. e per essa , quale Controparte_2 mandataria, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco ROSSI, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Verona al vicolo San Bernardino n. 5;
opposta
OGGETTO: CONTRATTI BANCARI - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'opponente: «Piaccia all'Ill.mo Giudice adìto, disattesa e respinta ogni 1 avversa contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere la presente opposizione e per l'effetto accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo n.182/2023 reso nel procedimento 373/2023 emesso ad istanza di dal Controparte_3
Tribunale di Vasto in data 4/06/2023 e notificato in data 15/06/2023 e per l'effetto procedere alla revoca dello stesso In ogni caso ritenerlo ingiusto ed illegittimo e dichiararlo privo di ogni effetto giuridico e non dovuta la somma da esso portata per
i motivi di cui in narrativa. In via istruttoria chiede immediatamente rigettarsi
l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione dovesse controparte avanzare in quanto il credito azionato peraltro non è certo né esigibile»;
per l'opposta: «In via preliminare:
1. Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art 648 cpc, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito:
2. Rigettare ogni domanda di parte opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che
[...]
è creditrice nei confronti di Parte opponente della somma di € Controparte_1
40.063,82 ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa, oltre ai successivi interessi di mora al tasso indicato nel ricorso per DI (comunque entro i limiti di cui alla legge
108/1996), con condanna al pagamento;
3. Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio, del giudizio di primo grado e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%».
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Parte_1
Tribunale, per proporre opposizione al Controparte_2 decreto ingiuntivo del Tribunale di Vasto n. 182/2023 reso nel procedimento n. 373/2023 R.G.A.C. in data 4/6/2023 e notificato in data 15/6/2023 con cui all'opponente è stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 40.063,82, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
A motivo dell'opposizione, l'attrice ha lamentato la carenza di legittimazione attiva e di titolarità sostanziale da parte di
[...]
e di per difetto di Controparte_1 Controparte_2 prova della cessione dei contratti bancari n. 06672612 e n. 6672611
2 già intrattenuti dalla opponente con Banca Intesa s.p.a. e quindi asseritamente da questa ceduti a , quindi Controparte_4
a , attesa la insufficienza, in ordine alla Controparte_1 prima cessione, della produzione del solo estratto della G.U. del
25/1/2023 e non anche del contratto di cessione in originale e la mancata indicazione, in ordine alla seconda cessione, degli specifici rapporti intestati alla opponente. L'opponente ha lamentato, altresì, il difetto di prova relativo alla qualità di mandataria processuale di per Controparte_2 indeterminatezza della procura generale di riferimento che – in quanto genericamente riferita all'amministrazione, gestione ed incasso – non contiene l'indicazione dello specifico credito in relazione al quale è stata conferita. Parte opponente, infine, ha lamentato la carenza di prova in ordine alla sussistenza ed entità del credito per carenza, insufficienza e genericità della documentazione probatoria versata nella fase monitoria.
, costituitasi in giudizio per mezzo della Controparte_1 mandataria ha contestato le circostanze Controparte_2 allegate e le istanze avanzate dall'opponente, ricostruendo il c.d.
“sistema di procure e sub procure” in ragione del quale si manifesta il potere rappresentativo processuale di , Controparte_2 quale mandataria di ed allegando la Controparte_2 ricostruzione della serie di cessioni tra il creditore originario e l'opposta in ragione delle quali la stessa deve essere ritenuta titolare del credito agito in via monitoria.
La controversia, implicando esclusivamente la soluzione di questioni giuridiche, non ha necessitato di attività istruttoria, potendo essere decisa sulla base degli atti e dei documenti prodotti dalle parti.
* * *
1. L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.
2. In via di premessa generale, giova precisare che le eccezioni
3 sollevate dall'opponente sia in termini di difetto di legittimazione attiva sia di difetto di titolarità sostanziale del credito in capo all'opposta devono essere valutate alla luce della distinzione definita dalla S.C. (Cass., Sez. Un., 16/2/2016, n. 2951) in ragione della quale: a) la mancanza di legittimazione attiva integra una questione di rito e può ricavarsi dalla prospettazione fatta nella domanda di parte attrice/ricorrente, in questo caso del creditore;
b) la titolarità del rapporto controverso, dal lato attivo o passivo, oggetto dell'azione, rappresenta una questione di merito in quanto attiene alla fondatezza della domanda.
È pacifico, nel caso concreto, che poiché l'opposta (attrice in senso sostanziale, attesa l'inversione solo processuale) prospetta di essere la parte attiva del rapporto di credito dedotto in giudizio, la questione di rito (e la correlata legittimazione attiva) non viene in considerazione mentre l'eccezione di parte opponente in ordine alla titolarità del rapporto sostanziale ovvero la contestazione che l'opposta sia effettivamente succeduta nella posizione dell'originario creditore per effetto di una valida cessione dei suoi rapporti e, nello specifico, che tale cessione abbia specificamente riguardato i crediti oggetto di causa, è questione preliminare di merito che onera la società opposta a fornire la prova della titolarità dal lato attivo del rapporto obbligatorio.
Quindi, la prospettazione di parte opposta in ordine alla propria titolarità attiva si fonda sulle fonti negoziali allegate in atti, ovvero il contratto di finanziamento del 12/5/2011 ed il contratto di conto corrente “Conto Business Light” n. 1000/00000658 sottoscritto dall'opponente in data 11/5/2011, entrambi intercorsi con Banca dell'Adriatico s.p.a. (e non con Findomestic come altrove asserito nelle difese di parte opposta), ceduti a Controparte_4
e successivamente da quest'ultima a
[...] Controparte_1
Assunto il trasferimento di tali crediti da Banca dell'Adriatico
s.p.a. a in conseguenza della fusione per Controparte_5 incorporazione della prima nella seconda (attestata nella visura
4 camerale di Banca Intesa s.p.a. versata in atti da parte opposta) e premesso che, ai fini della dimostrazione della titolarità del rapporto la prova primaria è costituita dal contratto di cessione, da cui si possa ricavare che lo specifico credito azionato è stato effettivamente ed inequivocabilmente ceduto, parte opposta ha inteso comprovare la prima cessione (da Banca Intesa s.p.a. a
[...]
non mediante la produzione dell'atto di cessione Controparte_4 de quo ma per mezzo della produzione – già in fase monitoria - dell'estratto della G.U. Parte Seconda n. 118 del 5/10/2021 contenente l'avviso di cessione in blocco ex art. 58, II comma T.U.B. in ordine al quale la S.C. ha posto in rilievo la valenza di atto dispensativo per la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica alle singole controparti della cessione dei rapporti acquisiti (cfr. Cass. civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20495 del
29/09/2020); pertanto, tale avviso esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non dalla prova dell'esistenza della cessione stessa, in quanto una cosa è l'avviso della cessione, un'altra è la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto
(Cass. civ., sez. III, 13.09.2018, n. 22268). Ne deriva che la sola allegazione della copia della pubblicazione nella G.U. non è sufficiente a provare l'avvenuta cessione dello specifico credito in esame (Cass. civ., 31/01/2019, n. 2780) poiché “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non
l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass., Sez.
6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020); pertanto «(…) ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze
5 di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente» (Cass. civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023).
Il richiamato accertamento di fatto, d'altro canto, si impone anche alla luce di altro contestuale orientamento della S.C. (Cass. civ.
Sez. 3, Sentenza n. 4277 del 10/02/2023) in ragione del quale «la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.».
Il conseguente esame dell'avviso versato in atti, quindi, consente di rilevare come oggetto della cessione del 31/12/2020 notificata a mezzo G.U. dalla cessionaria sia stato un Controparte_6 portafoglio di crediti pecuniari relativi a contratti di finanziamento di titolarità di rispettanti i criteri Controparte_5 indicati alle lettere a), b), c), d) ed e); tale evidenza se, per un verso, vale ad escludere il credito relativo al saldo negativo del “Conto Business Light” n. 1000/00000658 (perché non riconducibile ad una forma di finanziamento), per altro verso non è utile ad accertare che il credito derivante dal contratto di finanziamento del 12/5/2011 fosse ricompreso nella cessione medesima, non avendo parte opposta né argomentato né fornito elementi utili alla collocazione del detto rapporto tra i “Crediti” per rispondenza ai requisiti medesimi, così essendo impedito al giudicante l'accertamento del presupposto del passaggio intermedio di titolarità. 6 Per quanto la valutazione che precede renderebbe ultronea ogni ulteriore indagine riguardo la successiva cessione (da
[...]
a ), mancando la prova del Controparte_6 Controparte_1 primo trasferimento a titolo particolare, deve comunque ritenersi carente anche la prova in ordine a quest'ultima cessione poiché il relativo atto – già prodotto in fase monitoria e costituito dalla proposta di cessione e relativa accettazione – manca dell'allegato
1 contenente l'”Elenco dei Crediti e dei Prezzi individuali”, ivi menzionato, dal quale poter evincere la specifica indicazione dei crediti de quibus, mentre la successiva produzione del file denominato “04_elenco crediti ceduti.pdf” - laconicamente contenente due sole righe riportanti il nominativo di , alcuni Parte_1 codici (di cui due – 6672611 e 6672612 - riferiti ai rapporti in esame) e i saldi dei rapporti medesimi – è da ritenersi inefficace a fornire valida prova, atteso che tale documento consta di un file c.d. “Portable Document Format” contenente una scansione per immagine di un documento cartaceo non riferibile – in assenza di idonea attestazione di conformità e/o altro dato documentale univoco
- alla cessione di cui trattasi.
Neppure utile ai fini dell'assolvimento del prescritto onere probatorio è da ritenersi la produzione dei documenti qualificati quali comunicazione di cessione a opponente (doc. 6) e dichiarazione della cedente (doc. 7), perché - se è vero che la S.C. (Cass. civ.,
Sez. III, Ord. n. 10200 del 16/4/2021) ha ritenuto che la dichiarazione emessa dalla cedente in ordine all'inclusione del credito nella cessione è idonea ai fini della prova dell'identificazione del credito ceduto, sulla base del principio per cui tale atto di scienza, insieme alla disponibilità del titolo, costituisce elemento indiziario da valutare da parte del giudice di merito - è anche vero che entrambi i documenti, in quanto provenienti da quale cessionaria di Controparte_6 Controparte_5
(Doc. 7) e da quale cessionaria di
[...] Controparte_2
(Doc. 6), non integrano la suddetta Controparte_6 dichiarazione di scienza proveniente dal cedente.
7 Né può giovare a parte opposta il mero dato della disponibilità, in capo a sé medesima, dei documenti probatori del credito poiché “la circostanza del possesso di documentazione relativa ad un contratto di finanziamento tra terzi soggetti non è idonea a sostituire il documento attestante la cessione del credito. La semplice circostanza del possesso di tale documentazione, infatti, può giustificarsi sulla base di una pluralità di circostanze, come, ad esempio, la qualità di semplice mandatario del creditore e non di cessionaria del credito” (Cass. civ., 31/01/2019, n. 2780).
3. Alla luce delle superiori considerazioni, va accolta l'eccezione preliminare di merito di difetto di titolarità del credito azionato, con conseguente accoglimento della svolta opposizione e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opposta e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 13 agosto
2022, n. 147, parametri medi applicabili allo scaglione di riferimento corrispondente all'importo ingiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n. R.G. 689/2023, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di
[...]
, delle spese del presente giudizio, che liquida in € Parte_2
7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali,
I.V.A. – se dovuta - e C.P.A. come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario Avv. Cristiano
Bertoncini.
Così deciso in Vasto, il 15/4/2025 8 Il Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini
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