TRIB
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/04/2025, n. 1752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1752 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli alla udienza in trattazione scritta del 29/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria di I grado iscritta al N. 4272/2024 R.G. promossa da:
CO RD, rapp. e dif. dall'avv. FRANCESCO OTRANTO;
OPPONENTE
Contro
I.N.P.S., rappr. e dif. dall'avv. DAPRILE;
OPPOSTO
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.03.2024, il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.OI-
001592197 relativa ad atto di accertamento n.INPS.0900.28/12/2018.0652228 del 28.12.2018 riferito all'anno 2017, con la quale l'Inps ordinava di pagare la somma di euro 4.726/88 come sanzione amministrativa per le violazioni accertate e concernenti il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (Art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, e novellato dall'art. 23 del decreto- legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85), di cui al richiamato atto di accertamento n.INPS.0900.28/12/2018.0652228 del 28.12.2018 e notificato in data
05.01.2019, lamentando al riguardo la tardività della notifica dell'anzidetto accertamento con ogni conseguenza per l'ordinanza ingiunzione opposta;
per quanto innanzi, agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accogliere il presente ricorso
e, per l'effetto, accertare e dichiarare illegittima, inefficace, nulla e/o annullata e, comunque, annullare la “ordinanza ingiunzione n.OI-001592197 relativa ad atto di accertamento n.INPS.0900.28/12/2018.0652228 del
28.12.2018 riferito all'anno 2017” notificata il 29.02.2024 al ricorrente
e, quindi, non dovuta l'irrogata sanzione di euro 4.726/88; 2) In subordine
e nel denegato caso di rigetto di quanto sopra, l'istante chiede che ex art. 11 L. 689/81 gli venga applicata la sanzione nella misura minima prevista ex art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, pari ad una volta e mezza
l'importo omesso e, quindi, nella presente vicenda pari a € 3.096/01 (ossia
€ 2.064/01 * 1,5);
3) Condannare, in ogni caso, l'I.N.P.S. e/o chi tra essi convenuti sarà ritenuto di giustizia, al pagamento delle spese di lite e compensi professionali del presente giudizio”, con distrazione.
Si costituiva in giudizio la parte opposta, concludendo per il rigetto del ricorso.
All' esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa.
L'opposizione è fondata per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione dello stesso ai sensi dell'art. 22 L. n. 689/1981, atteso che il ricorso risulta depositato telematicamente in data 27.03.2024
e, dunque, nel termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione, avvenuta in data 29.02.2024.
L'ordinanza di ingiunzione n. OI-001729982, oggetto dell'odierna opposizione, concerne sanzioni amministrative per omissione contributiva relativa all'anno 2017 (si v. ordinanza d'ingiunzione e relativo verbale di accertamento prot. n. INPS.0900.28/12/2018.0652228 del 28/12/2018, in atti).
Nel merito, la questione ha ad oggetto le violazioni commesse dall'odierno opponente nell'anno 2017 - post riforma 2016 –, trattandosi, dunque, già al tempo della loro commissione di illeciti amministrativi, ai quali trova certamente applicazione la disciplina dell'art. 14 L. 689/1981.
Come è noto, “a mente della giurisprudenza di legittimità (Sez. L,
Sentenza n. 7681 del 02/04/2014), in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre
1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto;
ancora, il Supremo Collegio (Sez. L. , Sentenza n. 11559 del
11/05/2017) ha precisato che l'ordinanza ingiunzione non costituisce l'atto di contestazione, da parte della P.A., della violazione, ma l'atto conclusivo di un procedimento che, in base all'art. 14 della l. n. 689 del
1981, prevede la contestazione immediata o la sua notifica nei successivi novanta giorni, potendo il trasgressore, entro i successivi sessanta giorni, provvedere al pagamento di una somma in misura ridotta e, soltanto qualora ciò non avvenga, emette l'ordinanza motivata di ingiunzione” (cfr.
Trib. Rovigo n. 178/2024).
Nel caso in esame, come sopra evidenziato, le violazioni accertate dall'Istituto e contestate all'odierno opponente sono relative all'anno
2017 e costituivano, quindi, ab origine illeciti amministrativi;
pertanto, le omissioni oggetto dell'accertamento erano sanzionabili sin dal principio dall'Istituto opposto, senza dover attendere eventuali trasmissioni di atti da parte dell'autorità giudiziaria, di cui peraltro non vi sono evidenze in atti. Tuttavia, le violazioni de quo sono state accertate e contestate dall'INPS soltanto con la notifica (avvenuta a gennaio 2019) all'odierno opponente del verbale di accertamento prot. n.
INPS.0900.28/12/2018.0652228 del 28/12/2018.
Peraltro, dal summenzionato atto di accertamento si evince chiaramente che le omissioni sono state accertate a seguito di “una verifica nei nostri archivi”, dovendosi altresì escludere che l'intervenuto accertamento necessitasse di ulteriore attività istruttoria, essendo evidentemente le omissioni facilmente rilevabili - già al tempo - dall'istituto.
Conseguentemente, la notifica - avvenuta a gennaio 2019 - dell'atto di accertamento e contestazione delle violazioni - relative all'anno 2017 - risulta intervenuta tardivamente rispetto al termine perentorio di decadenza di 90 giorni, previsto dall' art.14 comma 2 L. 689/1981, decorrente dai singoli periodi a cui risalgono le violazioni (scadenza per il versamento delle singole ritenute previdenziali).
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14, “l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Orbene, alla luce di tutto quanto suesposto, l'omessa notifica all'odierno opponente dell'avviso di accertamento entro il termine perentorio di 90 giorni ex art. 14 L.689/1981, nei limiti suddetti, estingue l'obbligo di pagamento della sanzione che pertanto non è dovuto e l'ordinanza di pagamento deve essere annullata.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese di lite, liquidate tenuto conto della natura documentale della controversia, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'INPS.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza di ingiunzione opposta;
-condanna l'INPS al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite che si liquidano in € 900,00, oltre oneri di legge, con distrazione.
Bari, 29.04.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Agnese Angiuli)