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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/11/2024, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Gabriella Giammona Giudice
dott.ssa Donata D'Agostino Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 785 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 02/06/1983, elettivamente domiciliata in Parte_1
Caltanissetta Viale della Regione n.6, presso lo studio dell'avv. Magro Malosso Giuseppina che la rappresenta e difende per mandato in atti
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 25/07/1981, elettivamente domiciliato in Controparte_1
Palermo, via Giacomo Cusmano n. 4, presso lo studio dell'avv. William Palumbo Piccionello che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso con la modifica di cui alle note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 20/02/2024.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 19 novembre 2024 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'omologazione delle clausole concordate in ricorso ad eccezione della clausola n.
2. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“
1. Cessazione della convivenza. I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con reciproca facoltà di fissare ognuno dove più riterrà opportuno la propria residenza, salvo il dovere di comunicare reciprocamente indirizzo e recapito telefonico sino a quando anche il figlio minore non avrà raggiunto la maggiore età.
3. Obbligo di mantenimento. Il sig. verserà alla moglie, come contributo al mantenimento CP_1 dei figli, la somma di € 150,00 cadauno per totale somma di € 300,00 mensili.
4.Spese straordinarie. Le spese scolastiche, le spese mediche non coperte dal SSN ed ogni altra spesa straordinaria relativa ai figli, purchè documentate, saranno divise al 50% tra i coniugi.
5.Casa familiare. Di comune accordo si assegna la disponibilità della casa familiare in Palermo alla via Genuardi n. 4, di proprietà dello , ove la Sig.ra fisserà la propria dimora unitamente Pt_2 Pt_1 ai figli, con l'impegno di assolvere in autonomia alle spese di gestione e consumo della casa.
6.Automobile Lancia Musa Tg. CX753RV. Relativamente alla predetta automobile oggi intestata al sig. , poichè in utilizzo alla Sig.ra nell'interesse della prole, il marito si impegna alla Pt_3 Pt_1 sottoscrizione della presente, a trasferirne la proprietà alla moglie partecipando al 50% delle spese necessarie per il passaggio di proprietà.
7.Mantenimento del coniuge. Concordemente i genitori raggiungono l'accordo che nulla è dovuto da nessuno coniuge in favore dell'altro a titolo di mantenimento personale.
8.Esecutività immediata delle condizioni di separazione. I coniugi concordano e stabiliscono che le superiori condizioni saranno immediatamente efficaci alla sottoscrizione”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 20/02/2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 10/07/2002 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Palermo al n. 17 - P. I- Anno 2002).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 27 novembre 2024.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Gabriella Giammona Giudice
dott.ssa Donata D'Agostino Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 785 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 02/06/1983, elettivamente domiciliata in Parte_1
Caltanissetta Viale della Regione n.6, presso lo studio dell'avv. Magro Malosso Giuseppina che la rappresenta e difende per mandato in atti
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 25/07/1981, elettivamente domiciliato in Controparte_1
Palermo, via Giacomo Cusmano n. 4, presso lo studio dell'avv. William Palumbo Piccionello che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso con la modifica di cui alle note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 20/02/2024.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 19 novembre 2024 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'omologazione delle clausole concordate in ricorso ad eccezione della clausola n.
2. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“
1. Cessazione della convivenza. I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con reciproca facoltà di fissare ognuno dove più riterrà opportuno la propria residenza, salvo il dovere di comunicare reciprocamente indirizzo e recapito telefonico sino a quando anche il figlio minore non avrà raggiunto la maggiore età.
3. Obbligo di mantenimento. Il sig. verserà alla moglie, come contributo al mantenimento CP_1 dei figli, la somma di € 150,00 cadauno per totale somma di € 300,00 mensili.
4.Spese straordinarie. Le spese scolastiche, le spese mediche non coperte dal SSN ed ogni altra spesa straordinaria relativa ai figli, purchè documentate, saranno divise al 50% tra i coniugi.
5.Casa familiare. Di comune accordo si assegna la disponibilità della casa familiare in Palermo alla via Genuardi n. 4, di proprietà dello , ove la Sig.ra fisserà la propria dimora unitamente Pt_2 Pt_1 ai figli, con l'impegno di assolvere in autonomia alle spese di gestione e consumo della casa.
6.Automobile Lancia Musa Tg. CX753RV. Relativamente alla predetta automobile oggi intestata al sig. , poichè in utilizzo alla Sig.ra nell'interesse della prole, il marito si impegna alla Pt_3 Pt_1 sottoscrizione della presente, a trasferirne la proprietà alla moglie partecipando al 50% delle spese necessarie per il passaggio di proprietà.
7.Mantenimento del coniuge. Concordemente i genitori raggiungono l'accordo che nulla è dovuto da nessuno coniuge in favore dell'altro a titolo di mantenimento personale.
8.Esecutività immediata delle condizioni di separazione. I coniugi concordano e stabiliscono che le superiori condizioni saranno immediatamente efficaci alla sottoscrizione”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 20/02/2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 10/07/2002 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Palermo al n. 17 - P. I- Anno 2002).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 27 novembre 2024.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
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