TRIB
Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 06/12/2025, n. 1466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1466 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott. Eleonora Ramacciotti Componente dott. Daniela Di Girolamo Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3078 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
RI IU
RICORRENTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come da ricorso del 24.6.2025; in subordine confermando le statuizioni dell'ordinanza ex art. 473 bis.22 datata 11.11.2025
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1 1. Le parti hanno avuto una relazione, ora terminata, da cui è nata la figlia il Persona_1
17/09/2015 a Carpi;
2. Con ricorso del 24.6.2024 ha chiesto: disporsi l'affidamento SUPER Parte_1
ESCLUSIVO ex art.337 bis e segg c.c. della figlia minore;
obbligare il convenuto Persona_1
a contribuire al mantenimento della figlia tramite un assegno mensile di euro 350,00 ed a pagare il
50% delle spese straordinarie individuate come da protocollo del Tribunale di Modena;
escludere il diritto paterno di frequentare la minore;
disporre il mutamento del cognome della minore, sostituendo a quello paterno quello materno Per_1 Pt_1
A sostegno di tali richieste la ricorrente ha allegato che il padre della minore, dopo circa un anno dalla sua nascita, ha iniziato a fare uso di droga anche davanti alla figlia, ha assunto atteggiamenti aggressivi verso la compagna e si è infine reso irreperibile – sottraendole peraltro l'automobile - senza più farsi sentire, vedere, senza chiedere informazioni sullo stato di salute (precario) della figlia e senza tantomeno in alcun modo provvedere al suo mantenimento, tanto che la ricorrente lo ha anche denunciato per il reato di cui all'articolo 570 c.p., in relazione al quale è stata esercitata azione penale.
La ricorrente ha inoltre riferito che, dopo essersi reso irreperibile, il padre della minore è stato arrestato in flagranza per spaccio di sostanze stupefacenti e lei ha dovuto spesso rivolgersi al giudice tutelare per poter prendere le decisioni necessarie per la vita della minore.
3. Nel giudizio così radicato il convenuto è rimasto contumace nonostante la rituale notifica eseguita nei suoi confronti.
4. Con ordinanza ex art. 473 bis .22 datata 11.11.2025 sono stati adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, prevedendo l'affidamento esclusivo rafforzato della minore alla madre, la possibilità di incontri protetti paterni tramite il Servizio Sociale territorialmente competente ove da lui richiesti, il contributo paterno al mantenimento della minore tramite un assegno mensile di euro 200,00 oltre al
50% delle spese straordinarie.
5. All'esito dell'udienza del 27.11.25, presente solo la parte ricorrente, ha precisato le conclusioni come da ricorso ed in subordine domandando la conferma delle statuizioni contenute nell'ordinanza ex art. 473 bis.22 datata 11.11.2025 e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
§
A. Le circostanze descritte dalla ricorrente nonché lo stato di irreperibilità di , CP_1 non costituitosi in giudizio, evidenziano l'inidoneità del padre all'esercizio della responsabilità genitoriale: trattasi infatti di un genitore assente dalla vita della figlia e che ha lasciato l'onere di provvedere al suo accudimento e mantenimento integralmente a carico della madre.
2 Egli, inoltre, resosi irreperibile, impedisce ogni contatto da parte della madre così rendendo impossibile la gestione condivisa delle necessità della minore, in particolare in relazione a questioni riguardanti la sua salute e istruzione.
Sussistono dunque i presupposti per affidare la minore in via esclusiva alla madre disponendo altresì che le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, e alla salute siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
Com'è noto, gli artt. 337 ter, c. 2, e 337 quater c.c. assegnano priorità all'affidamento condiviso, tuttavia prevedendo che il giudice possa disporlo esclusivo con provvedimento motivato in quanto ravvisi, nell'affidamento anche all'altro genitore, un pregiudizio per il minore, come ad esempio, nel caso in cui il genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento dello stesso e manifesti un disagio esistenziale sulla relazione affettiva.
Alla luce delle affermazioni giurisprudenziali in materia, in fattispecie in cui ad esempio la lontananza del padre, o la difficoltà nel comunicare con questi (che, di fatto, si rende irreperibile) suggerisce un affido con competenze genitoriali concentrate in capo alla madre, è stato coniato un modulo di esercizio della responsabilità genitoriale che trova oggi riscontro nell'art. 337-quater comma 111 c.c., in deroga al regime ordinario dell'affidamento monogenitoriale, nel quale il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi e ciò nonostante, “le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”. Ed infatti, seppure la norma ex art. 337 quater , comma III, c.c. postula comunque, d'ordinario,
“l'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale)”, detto principio può però trovare deroga giudiziale
(“salvo che non sia diversamente stabilito”) e, dunque “si tratta, in questi casi, di rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali”. Anche nel regime così invocato “il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.) (cfr. Trib. Milano Sez. IX civile Ordinanza 20 marzo 2014, v. anche Tribunale per i Minorenni di Milano, sentenza 24 febbraio 2014).
Nel caso che ne occupa, in cui ha manifestato un totale disinteresse nella cura, CP_1 educazione, istruzione e mantenimento della figlia rendendosi di fatto irripetibile, abbandonando la figlia prima del compimento del primo anno di vita senza mai preoccuparsi dello stato di salute
(precario) della minore, tutti elementi che depongono per una carente idoneità del padre a rivestire il ruolo genitoriale per sua figlia, si impone un affido con competenze genitoriali concentrate in capo
3 alla madre quello che, a titolo meramente descrittivo, può essere definito come cd. affido superesclusivo.
Invero, nella situazione attuale, il signor non ha assunto di fatto alcun ruolo CP_1 genitoriale e ciò giustifica, al fine di meglio tutelare l'interesse della minore, il riconoscimento dell'affido nelle forme del c.d. affido superesclusivo, risultando tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali, quali quelle medico-sanitarie, la macchina di rappresentanza degli interessi del minore sia inibita nel funzionamento, a causa del completo e grave disinteresse del padre per la propria figlia.
B. Il padre, qualora intenzionato a riprendere il rapporto con la minore potrà incontrarla, ove ne faccia richiesta, in forma protetta tramite il Servizio Sociale territorialmente competente, che ne regolerà tempi e modalità e avrà facoltà di interromperli qualora disturbanti e pregiudizievoli per la minore.
Non appare rispondere al migliore interesse della minore ed al pieno godimento del suo diritto alla bigenitorialità negare al padre, come richiesto dalla ricorrente, ogni possibilità di frequentare la minore. Tuttavia, qualora egli ritenga di riprendere i rapporti con la stessa, quanto al suo eventuale regime di visita, si ritiene sussistente l'esigenza di effettuare un monitoraggio degli incontri della minore con la figura paterna con l'assistenza di personale professionalmente specializzato ed appare opportuno che gli stessi si svolgano presso i locali del Servizio Sociale del Comune di residenza della minore anche al fine di valutare, nell'ambito di tali incontri, la idoneità del padre ad avviare e sostenere un percorso volto alla instaurazione di un corretto rapporto genitoriale con la figlia.
C. Con riferimento alle questioni economiche, in assenza di indicazioni in ordine al reddito e alla situazione patrimoniale del convenuto, e tenuto conto della situazione economica della ricorrente (la quale ha dichiarato di lavorare come dipendente delle Poste guadagnando circa 1500,00 euro al mese, dato confermato dalle buste paga prodotte cfr. verbale di udienza del 5.11.2025 e all. 14 e 15 al ricorso) appare congruo stabilire che provveda al mantenimento della figlia CP_1 tramite il versamento di un assegno mensile pari a € 200,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
D. Con riferimento alla domanda di modifica del cognome della minore, va preliminarmente ricordato come il nome costituisca il principale mezzo di identificazione della persona e sia pertanto un elemento essenziale dell'identità personale dell'individuo tutelata dall'art. 2 Cost.
4 Il diritto al nome è espressamente riconoscimento nell'art. 22 Cost. che prevede che nessuno possa essere privato del nome per motivi politici e trova la sua disciplina negli artt. 6,7 e 8 c.c., oltre che nel D.P.R. n.389/2000, sull'ordinamento dello stato civile.
Si tratta di un diritto dotato di copertura costituzionale e rappresenta un diritto fondamentale della persona umana;
è un diritto assoluto e imprescrittibile. Come diritto fondamentale e personalissimo, al fine della sua tutela è legittimato il titolare.
L'art.6, comma terzo, c.c. manifesta un favor alla certezza e stabilità del nome laddove afferma che cambiamenti, aggiunte o rettifiche sono ammessi solo nei casi e con le formalità indicati dalla legge.
La disciplina della modifica del cognome, dettata dall'art.89 del D.P.R. n.396/2000, stabilisce che: a) la richiesta del cambio o dell'aggiunta di un cognome è personale;
b) deve essere rivolta al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce;
c) deve contenere l'esplicitazione delle ragioni della richiesta, alcune elencate in via esemplificativa nella disposizione normativa (ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale) come si evince dal fatto che l'elencazione è preceduta dalla congiunzione "anche"; d) deve precisare la modifica richiesta;
e) l'utilizzo di cognomi storici o appartenenti a famiglie illustri non è consentito ove possa indurre errori circa l'appartenenza a dette famiglie.
Nel caso in cui la modifica del cognome riguardi il figlio minorenne, spetta ai genitori congiuntamente o a colui che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale rappresentare il figlio ai sensi dell'art.320, primo comma, c.c., in quanto la domanda di modifica del cognome rientra nella nozione di "atti civili". Va aggiunto che l'atto, che attiene all'esercizio di un diritto fondamentale, sicuramente non rientra tra "gli atti di ordinaria amministrazione", che possono essere compiuti disgiuntamente dai genitori ex ar.320, primo comma, c.c., ed è qualificabile come "questione di particolare importanza" ai sensi dell'art.316, secondo comma, c.c.
A ciò consegue che, in caso di contrasto o di disaccordo tra i genitori esercenti la responsabilità genitoriale in merito all'iniziativa volta a conseguire la modifica del cognome del figlio minorenne, ciascun genitore può ricorrere al giudice ordinario senza formalità indicando i provvedimenti che ritiene più idonei ed il giudice adotta la soluzione che ritiene più adeguata, secondo il procedimento dettato dagli artt.316, secondo e terzo comma, e 337 ter, terzo comma, c.p.c.
In altre parole, il procedimento amministrativo per il cambio o l'aggiunta del cognome di un minore richiede l'istanza congiunta dei genitori o, quanto meno, il consenso espresso di entrambi. In caso di disaccordo o, come nel caso in esame, in impossibilità di acquisire le determinazioni dell'altro genitore, la questione deve essere rimessa al giudice ordinario ai sensi degli artt. 316, secondo e terzo comma, e 337 ter, terzo comma, c.c., affinché questi apprezzi l'effettivo interesse del minore alla presentazione della domanda, con valutazione propria e adotti la soluzione più idonea e, ove ne
5 ricorrano i presupposti, autorizzi il genitore ritenuto più adeguato ad assumere l'iniziativa e a presentare, quale rappresentante ad acta, del minore la domanda al Prefetto di modifica del cognome del figlio, atto che l'altro genitore ha rifiutato di compiere.
Nel decidere, il giudice è tenuto a valutare la rispondenza del mancato consenso del genitore all'interesse del minore e il carattere non pretestuoso del diniego del consenso, nonché la concreta compatibilità di quanto richiesto (nel caso di specie, la modifica del cognome) con l'interesse del minore stesso e va ricordato che una tale attività di ponderazione postula comunque un'istruttoria condotta nel pieno rispetto dei principi del contraddittorio, di proporzionalità, di non automatismo della decisione;
si tratta, quindi di un procedimento e di una valutazione ben diversa da quella che, una volta presentata la domanda a seguito di autorizzazione del giudice ordinario, competerà al
Prefetto ai sensi della normativa sullo stato civile. (Cassazione, ordinanza n. 8369/2025)
Tanto premesso e stabilito dunque che sussiste la competenza di questo giudice a decidere sulla richiesta materna di essere autorizzata a domandare al Prefetto la modifica del cognome della figlia
– così riqualificando la domanda della ricorrente - bisogna qui innanzitutto osservare come sia ormai un dato incontrovertibile che nel nostro ordinamento il cognome non ha più una funzione solamente pubblicistica, ma assolve anche alla fondamentale funzione, privatistica, di identificare la persona nella sua individualità. ( Corte di Cassazione, n. 12641/2006)
L'uso del cognome è infatti divenuto uno degli elementi costitutivi del diritto soggettivo all'identità personale, intesa come bene a sé, indipendentemente dalla titolarità di una determinata posizione all'interno della famiglia.
Pertanto, nella decisione sulla conservazione o meno del cognome di un minore si deve innanzitutto avere riguardo all'identità personale posseduta dallo stesso nell'ambiente in cui è cresciuto fino ad oggi (cfr.: Cass. n. 4020/17).
Oltre che nei casi in cui ne possa derivare danno all'interessato, la modifica del patronimico non dovrà, quindi, essere disposta allorquando precludere il diritto di mantenere il proprio cognome, ormai naturalmente associato al minore dal contesto sociale in cui egli si trova a vivere, si risolverebbe in un'ingiusta privazione di un elemento della sua personalità, tradizionalmente definito come il diritto
"a essere sé stessi".
Nel caso di specie, considerata l'età della minore (di anni 10) può ragionevolmente ritenersi che il suo attuale cognome rappresenti ormai un elemento essenziale della sua identità in costruzione, anche e soprattutto nelle relazioni interpersonali dalla medesima intrecciate: ella infatti frequenta la scuola, dove viene evidentemente da compagni e insegnanti conosciuta e chiamata con il suo attuale nome, ha un'età in cui sono già state gettate le basi della consapevolezza di sé ed è già in fase di piena costruzione lo sviluppo della sua identità, anche attraverso le interazioni sociali e con i suoi pari.
6 Viceversa, il presunto danno che alla minore deriverebbe dal mantenere il cognome paterno non appare né sufficientemente delineato e descritto né tantomeno provato.
Detto danno, a parere della ricorrente, sarebbe connesso al passato di tossicodipendente del padre;
inoltre, sempre secondo la stessa, “mantenere un cognome straniero alla minore che è nata in [...], ed è cittadina italiana, potrebbe essere limitante e per le sue opportunità anche lavorative future o di accesso alla sanità”.
Ebbene, la condizione di pregressa tossicodipendenza del padre, ove pure fosse provata, non apparirebbe comunque idonea a fondare un nocumento alla minore nel mantenere il cognome paterno: detto cognome non è infatti tristemente famoso per essere stato il convenuto oggetto di vicende di cronaca nazionale, il suo nome non è immediatamente ricondotto dalla generalità dei consociati a vicende di droga o criminalità, l'uomo non sembra neppure vivere nell'ambiente di riferimento della minore e si può ragionevolmente ritenere (non essendo, peraltro, il contrario né allegato né provato) che nella cerchia sociale della bambina nessuno associ il cognome da lei portato a quello di un tossicodipendente o più in generale di un delinquente.
Infine, l'asserzione per cui mantenendo l'attuale cognome la minore avrebbe in futuro meno opportunità lavorative e persino di accesso alla sanità si risolve in un postulato non ulteriormente sviluppato o spiegato nei suoi presupposti dalla ricorrente e, come tale, non si può certamente condividere.
Per tutto quanto detto, dunque, la modifica del cognome della bambina non appare rispondere al suo migliore interesse e la relativa domanda – di autorizzare la ricorrente a presentare, quale rappresentante ad acta, del minore la domanda al Prefetto di modifica del cognome della figlia - deve essere rigettata.
E. Per il principio di causalità, le spese di lite sono poste in capo al convenuto che con la sua condotta ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una soluzione consensuale della controversia.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni
7 diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta,
1. Affida la figlia minore , nata il [...] a Carpi, in [...] esclusiva alla Persona_1 madre disponendo che le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, e alla salute siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
2. Dispone che il padre, qualora intenzionato a riprendere il rapporto con la minore, potrà incontrarla, ove ne faccia richiesta, in forma protetta tramite il Servizio Sociale territorialmente competente, che ne regolerà tempi e modalità e avrà facoltà di interromperli qualora disturbanti e pregiudizievoli per la minore;
3. Obbliga a versare a euro 200 mensili con CP_1 Parte_1 decorrenza dal ricorso (24.6.2025) a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia minore in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile Persona_1 annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di
Modena:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
8 In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
4. autorizza la ricorrente a fare domanda all' e a incassare integralmente l'assegno unico CP_2 per la prole;
5. rigetta la domanda della ricorrente ad essere autorizzata a domandare al Prefetto la modifica del cognome della figlia;
Persona_1
6. condanna alla refusione in favore di elle spese CP_1 Parte_1 di lite che liquida in Euro 1.500,00 per compensi professionali oltre Iva, cpa e al 15% di spese forfettarie come per legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 3.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Daniela Di Girolamo
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
9