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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/11/2025, n. 11179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11179 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.
n. 28958/2025
TRIBUNALE DI ROMA
3^ Sez. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano
All'esito delle note ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
e , nella loro qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla Pt_1 Persona_1
minore , elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Giovanni Persona_2
Lucantoni, che li rappresenta e difende giusta delega in atti
-parte ricorrente
E
CP_1
-contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, gli istanti, premesso che all'esito di vista medica l' ha riconosciuto il requisito sanitario per l'indennità di frequenza in capo al loro figlio CP_1
con decorrenza dalla domanda amministrativa, dedotto di non aver ottenuto il pagamento della prestazione per l'intera frequenza scolastica (sino al 30.06.2023, nonché dal 01.09.2023 al 30.06.2024 e dal 01.09.2024 al 30.06.2025), hanno chiesto la condanna dell' al CP_1
pagamento dei ratei maturati oltre agli accessori di legge.
L' non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace. CP_1
pagina 1 di 3 Il tribunale osserva quanto segue.
La domanda è fondata.
Dalla documentazione in atti risulta che con Verbale Amministrativo della Commissione
Medica di Prima Istanza del 07.12.2023, l ha accertato in capo a parte ricorrente i CP_1
requisiti sanitari per fruire dell'indennità di frequenza a decorrere dalla domanda amministrativa (doc. 1 del ricorso), e che gli istanti hanno inviato la documentazione necessaria alla liquidazione (doc. 2 del ricorso), senza tuttavia ottenere il pagamento di quanto dovuto per l'intera frequenza scolastica (sino al 30.06.2023, nonché dal 01.09.2023 al
30.06.2024 e dal 01.09.2024 al 30.06.2025).
Tale documentazione non è stata contestata da parte dell' rimasto contumace. Va CP_1
quindi affermato il diritto dei ricorrenti al pagamento dei ratei arretrati della prestazione richiesta, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede: condanna l' alla corresponsione in favore di parte ricorrente dei ratei maturati per CP_1
l'indennità di frequenza con decorrenza 01.4.2023 sino al 30.06.2023, nonché dal
01.09.2023 al 30.06.2024 e dal 01.09.2024 al 30.06.2025, oltre interessi come per legge sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali da rifondere al difensore CP_1
antistatario di parte ricorrente, liquidate in euro 1.860,00 (esclusa la fase di trattazione stante la contumacia dell' , oltre oneri di legge. CP_1
Roma, 05/11/2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Giordano
pagina 2 di 3 pagina 3 di 3
n. 28958/2025
TRIBUNALE DI ROMA
3^ Sez. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano
All'esito delle note ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
e , nella loro qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla Pt_1 Persona_1
minore , elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Giovanni Persona_2
Lucantoni, che li rappresenta e difende giusta delega in atti
-parte ricorrente
E
CP_1
-contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, gli istanti, premesso che all'esito di vista medica l' ha riconosciuto il requisito sanitario per l'indennità di frequenza in capo al loro figlio CP_1
con decorrenza dalla domanda amministrativa, dedotto di non aver ottenuto il pagamento della prestazione per l'intera frequenza scolastica (sino al 30.06.2023, nonché dal 01.09.2023 al 30.06.2024 e dal 01.09.2024 al 30.06.2025), hanno chiesto la condanna dell' al CP_1
pagamento dei ratei maturati oltre agli accessori di legge.
L' non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace. CP_1
pagina 1 di 3 Il tribunale osserva quanto segue.
La domanda è fondata.
Dalla documentazione in atti risulta che con Verbale Amministrativo della Commissione
Medica di Prima Istanza del 07.12.2023, l ha accertato in capo a parte ricorrente i CP_1
requisiti sanitari per fruire dell'indennità di frequenza a decorrere dalla domanda amministrativa (doc. 1 del ricorso), e che gli istanti hanno inviato la documentazione necessaria alla liquidazione (doc. 2 del ricorso), senza tuttavia ottenere il pagamento di quanto dovuto per l'intera frequenza scolastica (sino al 30.06.2023, nonché dal 01.09.2023 al
30.06.2024 e dal 01.09.2024 al 30.06.2025).
Tale documentazione non è stata contestata da parte dell' rimasto contumace. Va CP_1
quindi affermato il diritto dei ricorrenti al pagamento dei ratei arretrati della prestazione richiesta, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede: condanna l' alla corresponsione in favore di parte ricorrente dei ratei maturati per CP_1
l'indennità di frequenza con decorrenza 01.4.2023 sino al 30.06.2023, nonché dal
01.09.2023 al 30.06.2024 e dal 01.09.2024 al 30.06.2025, oltre interessi come per legge sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali da rifondere al difensore CP_1
antistatario di parte ricorrente, liquidate in euro 1.860,00 (esclusa la fase di trattazione stante la contumacia dell' , oltre oneri di legge. CP_1
Roma, 05/11/2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Giordano
pagina 2 di 3 pagina 3 di 3