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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/02/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3016/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da Parte_1
, nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti
[...]
FRANCESCO D'ATRI e STEFANIA NOTO, presso i quali elettivamente domicilia, e
, nata in [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_2 atti, dall'avv. CARLA VIGLIOTTA, presso la quale elettivamente domicilia.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c., le parti, premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale è nato un figlio ( , nato il [...]), hanno chiesto di modificare Per_1 il regime di affido del minore, recepito con decreto dell'intestato Tribunale del 11/05/2018, alle seguenti condizioni:
1. I IGg.ri e , genitori di Parte_1 Parte_2 Persona_2
(c.f.: ) nato a [...] il [...], collocato presso la madre, C.F._1
concordano di modificare il regime di affido del minore, da condiviso in super esclusivo in favore della madre, in modo che ogni decisione di maggior interesse del minore potrà essere assunta dalla IG.ra in piena e totale autonomia, con obbligo della Parte_2
medesima di comunicarlo al padre, Parte_1
1
2. Il IG. potrà avere con se il figlio , portandolo in vacanza per 40 Parte_1 Per_1 giorni all'anno, previo accordo con la IG.ra con preavviso di almeno Parte_2
30 giorni, per ogni periodo che verrà distribuito nel corso dell'intero anno solare, in occasione della chiusura scolastica e quando il minore è libero da impegni di terapie;
3. Le parti concordano di lasciare invariato il contributo del padre al mantenimento del piccolo
così come stabilito nell'accordo sottoscritto l' 11.05.2018 innanzi al Tribunale sede, Per_1
Sez. I^ Civile emesso nel proc. Civ. RG n. 2515/2017, nella misura di € 300,00 (trecento/00) mensili, oltre ISTAT, da calcolarsi a far data dall' 11.05.2018. Il tutto da corrispondere sul conto corrente della IG.ra , recante identificativo IBAN: IT23 B076 0114 Parte_2
9000 0102 3159 468. Mentre l'Assegno Unico verrà percepito, integralmente, nella misura del 100% (cento per cento) dalla madre, affidataria, così come accadrà per ogni forma di sussidio e/o invalidità che venisse, eventualmente, riconosciuta al piccolo . Le parti Parte_1
concordano, inoltre, che la quota parte delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per il minore, sarà così ripartita: il 95% della spesa extra sarà posto a carico della IG.ra
ed il restante 5% sia posto a carico del IG. Parte_2 Parte_1
In particolare, a sostegno della domanda, le parti hanno esposto che il IG. si è trasferito in Parte_1
Germania e che al minore è stato diagnosticato l'aggravamento delle patologie di cui soffre, con la necessità di rendere celeri le decisioni nell'interesse del minore, soprattutto di natura sanitaria.
All'udienza del 04/02/25 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del minore.
L'ascolto della prole previso dall'art. 473 bis.4 c.p.c. deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti a parziale modifica del precedente decreto e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 04/02/25
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da Parte_1
, nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti
[...]
FRANCESCO D'ATRI e STEFANIA NOTO, presso i quali elettivamente domicilia, e
, nata in [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_2 atti, dall'avv. CARLA VIGLIOTTA, presso la quale elettivamente domicilia.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c., le parti, premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale è nato un figlio ( , nato il [...]), hanno chiesto di modificare Per_1 il regime di affido del minore, recepito con decreto dell'intestato Tribunale del 11/05/2018, alle seguenti condizioni:
1. I IGg.ri e , genitori di Parte_1 Parte_2 Persona_2
(c.f.: ) nato a [...] il [...], collocato presso la madre, C.F._1
concordano di modificare il regime di affido del minore, da condiviso in super esclusivo in favore della madre, in modo che ogni decisione di maggior interesse del minore potrà essere assunta dalla IG.ra in piena e totale autonomia, con obbligo della Parte_2
medesima di comunicarlo al padre, Parte_1
1
2. Il IG. potrà avere con se il figlio , portandolo in vacanza per 40 Parte_1 Per_1 giorni all'anno, previo accordo con la IG.ra con preavviso di almeno Parte_2
30 giorni, per ogni periodo che verrà distribuito nel corso dell'intero anno solare, in occasione della chiusura scolastica e quando il minore è libero da impegni di terapie;
3. Le parti concordano di lasciare invariato il contributo del padre al mantenimento del piccolo
così come stabilito nell'accordo sottoscritto l' 11.05.2018 innanzi al Tribunale sede, Per_1
Sez. I^ Civile emesso nel proc. Civ. RG n. 2515/2017, nella misura di € 300,00 (trecento/00) mensili, oltre ISTAT, da calcolarsi a far data dall' 11.05.2018. Il tutto da corrispondere sul conto corrente della IG.ra , recante identificativo IBAN: IT23 B076 0114 Parte_2
9000 0102 3159 468. Mentre l'Assegno Unico verrà percepito, integralmente, nella misura del 100% (cento per cento) dalla madre, affidataria, così come accadrà per ogni forma di sussidio e/o invalidità che venisse, eventualmente, riconosciuta al piccolo . Le parti Parte_1
concordano, inoltre, che la quota parte delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per il minore, sarà così ripartita: il 95% della spesa extra sarà posto a carico della IG.ra
ed il restante 5% sia posto a carico del IG. Parte_2 Parte_1
In particolare, a sostegno della domanda, le parti hanno esposto che il IG. si è trasferito in Parte_1
Germania e che al minore è stato diagnosticato l'aggravamento delle patologie di cui soffre, con la necessità di rendere celeri le decisioni nell'interesse del minore, soprattutto di natura sanitaria.
All'udienza del 04/02/25 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del minore.
L'ascolto della prole previso dall'art. 473 bis.4 c.p.c. deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti a parziale modifica del precedente decreto e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 04/02/25
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso
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