TRIB
Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 22/04/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 110/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Davide Palazzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 110/2023 promossa da:
C.F./P.I. con sede corrente in Palermo alla Piazza Vittorio Parte_1 P.IVA_1
Emanuele Orlando, 6, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
Carmela Morselli;
- Opponente;
contro in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., con sede in Piazza Armerina, C.da Scarante, Cod. Fisc. , rappresentata P.IVA_2
e difesa dall'avv. Giuseppe Liliano Muscarà;
- Opposta;
avente a OGGETTO
pagina 1 di 10 opposizione a decreto ingiuntivo n. 394/2022, R.G. 1462/2022, pubblicato in data 12/12/2022 dal
Tribunale di Enna.
CONCLUSIONI
Parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Enna adito, reiectis adversis
PRELIMINARMENTE E NEL MERITO - dichiarare nullo, di nessun effetto e comunque revocarsi
l'opposto decreto ingiuntivo n. 394/2022, R.G. 1462/2022, emesso in data 06/12/2022, e pubblicato in
data 12/12/2022 dal Giudice presso il Tribunale Civile di Enna – dott. Davide Palazzo, notificato in
data 12/12/2022, con il quale veniva ingiunto all'odierna opponente il pagamento della complessiva
somma pari ad Euro 25.215,77 , oltre ad interessi legali dalla notifica del presente atto, oltre al saldo
delle spese del procedimento, liquidate come segue: Euro 567,00, oltre Iva e Cpa come per legge;
-
conseguentemente, previo riconoscimento dell'esatto ammontare del credito vantato dalla ditta
nei confronti della società Parte_2 Parte_1
alla luce della documentazione prodotta in atti anche da controparte, come enunciati in dettaglio nel
corpo dell'atto difensivo, sulla scorta di criteri oggettivi (importi di ammontare diverso da quello
determinato dalla ditta nella fattura n. 66/22 del 31/03/2022 emessa arbitrariamente, e nella fattura n.
129/22 del 12/07/2022 per importi non dovuti, in forza di merce non rientrante nel beneficio
superbonus, che sono oggetto di disconoscimento), e nella misura determinata dall'odierno opponente,
si chiede al Giudice competente dichiararsi l'annullamento delle fatture n. 66/22 del 31/03/2022 e n.
129/22 del 12/07/22; – condannare parte opposta al rimborso delle spese a favore della parte
opponente, liquidandone l'ammontare insieme con gli onorari di difesa e accessori di legge”.
Parte opposta: “Piaccia l'Ill.mo Tribunale adito, adversis reiectis, così statuire: IN VIA PRELIMINARE
1) accertare e dichiarare che l'opposizione proposta non è fondata su prova scritta e non è di pronta
soluzione e per l'effetto, concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto
pagina 2 di 10 ingiuntivo n. 394/2022 oltre interessi di legge e spese del procedimento monitorio. La superiore
richiesta si basa su labili e inesistenti motivi di opposizione, nonché sull'avvenuto riconoscimento del
credito di E. 25.215,77 da parte della società in favore della società Parte_1 [...]
per come è stato dimostrato dalla corrispondenza intercorsa tra le Controparte_1
parti. In particolare si ribadisce che con la nota del con pec del 18.10.2022 la società Parte_1
ha dichiarato di volere effettuare il pagamento del “quantum debeatur (credito risultante dalle
[...]
fatture n. 277 dell'11.11.2021. n. 66 del 31.3.2022 e n. 129 del 12.7.2022, per un importo pari ad Euro
25.215,77)” alle varie scadenze dalla predetta società proposte e mai rispettate, dichiarandosi
disponibile ad estinguere il debito con la cessione del credito in favore della società
[...]
per un valore pari all'importo da corrispondere. NEL MERITO 1) rigettare, Controparte_1
siccome inammissibile, illegittima e infondata l'opposizione e le domande con la stessa avanzate per
inesistenza dei motivi di opposizione per tuttii motivi sopra esposti e comprovati;
2) Confermare e
dichiarare legittimo e fondato il decreto ingiuntivo n. 394/2022 – 1462/2022 R.G. opposto, stante la
legittimità e la fondatezza del credito ingiunto, oltre gli interessi moratori dalle singole scadenze al
saldo. 3) condannare la società in persona del Suo Legale Rappresentante pro- Parte_1
tempore, al pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
perlite temeraria”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 132 c.p.c. si omette lo svolgimento del processo.
Viene opposto il decreto ingiuntivo col quale il tribunale di Enna ha ingiunto a Parte_1
il pagamento di euro 25.215,77 in favore di
[...] Controparte_1
[...]
La pretesa del creditore trae origine da un rapporto negoziale avente a oggetto “fornitura e
pagina 3 di 10 installazione presso l'immobile, in corso di ristrutturazione edilizia, sito in Calascibetta C.da
Buonriposo di proprietà del sig. , di cassonetti coibentati a taglio termico completo di Parte_3
avvolgibili in alluminio, di infissi a taglio termico comprensivi di vetro camera e di un portoncino
d'ingresso”.
Il rapporto, cui si sarebbe aggiunto uno specifico e successivo accordo per la fornitura di zanzariere, a dire dell'opposta, sarebbe stato da essa eseguito con conseguente diritto al pagamento del corrispettivo,
rimasto inadempiuto.
L'opponente non nega l'esistenza e l'esecuzione del rapporto, né nega il mancato versamento del corrispettivo;
deduce, tuttavia, l'inadempimento qualitativo e quantitativo da parte dell'opposta, nonché
il proprio difetto di legittimazione passiva quanto all'importo preteso per le zanzariere;
deduce altresì la variazione di taluni prezzi rispetto al preventivo in atti.
In definitiva, è in contestazione il quantum e non l'an del credito.
Ciò posto, il creditore allega, tra le altre cose, tre fatture e i documenti di trasporto della merce, nonché
dichiarazione di riconoscimento del debito da parte dell'opponente e dichiarazioni rese dal terzo proprietario dell'immobile presso cui le forniture sono state eseguite.
È in atti anche il preventivo concordato tra le parti.
Nel corso del procedimento, lo scrivente ha delegato la mediazione ex d.lgs. 28/2010.
In sede di mediazione l'opponente si è impegnata a pagare all'opposta la somma di euro 29.000,00
mediante sette titoli a scadenze predeterminate, oltre spese di registrazione e di mediazione, con l'intesa che in caso di mancato pagamento la controparte avrebbe potuto procedere per l'intero.
L'accordo non è stato onorato (sì che il giudizio è proseguito tra le parti).
Secondo l'opponente, l'impegno assunto in mediazione dall'opposto va inquadrato quale pagina 4 di 10 riconoscimento del debito.
Tale riconoscimento, peraltro, si affiancherebbe a quello di cui al doc. 6 prodotto dall'opposta e rimasto incontestato.
In particolare, in seno al documento in questione, rimasto effettivamente del tutto incontestato quanto a genuinità e contenuto, si legge che l'opponente, in risposta alla mail del 18.8.2022 inviatale dall'opposta e in seno alla quale si diffidava il pagamento di una somma corrispondente a quella ingiunta e per le fatture poste a base del ricorso monitorio, si impegna a pagare la somma in questione riferita alle fatture trasmesse.
Sebbene si conviene con l'opposta nel senso che l'opponente abbia riconosciuto il debito (ex art. 1988
c.c.), va comunque detto che il riconoscimento del debito non impedisce alla parte di dare prova contraria, almeno finché non si sostanzia in una confessione, cosa che, nella fattispecie, non appare ricorrere.
Ne consegue che le eccezioni formulate dall'opponente vanno quindi prese in considerazione.
L'opponente deduce, in particolare sotto il profilo quantitativo dell'inadempimento i) che: “alla voce n.
13 della fattura n. 66/22 del 31/03/2022 (doc. 2) viene falsamente riportata la detta fornitura del
portoncino, ed inoltre viene riportato un prezzo superiore rispetto al preventivo oggetto dell'accordo
delle parti, di importo pari ad Euro 1.796,96, a fronte dell'importo pattuito in origine pari ad euro
1.640,00 oltre iva, e senza che alla società opponente sia pervenuta nuova comunicazione oggetto di
accordo, contenente il prezzo in aumento del bene fornito”; ii) “Inoltre, alla voce n. 2 della fattura n.
66/22 del 31/03/2022, viene indicata la fornitura di n. 2 finestre: modello a due ante a ribalta,
dimensioni 760 mm x 1400mm, colorazione (tinta legno) “052”, completa di verto camera 33.1-
16.33.1 selettive gas argon per un importo pari ad Euro 1.116,96 oltre iva, mentre alla seconda voce
del preventivo di spesa, pagina n. 1, la fornitura concordata prevedeva n. 3 finestre”.
pagina 5 di 10 Ebbene, relativamente alla eccepita mancata consegna del portoncino, rileva la produzione da parte dell'opposta della dichiarazione proveniente dal terzo proprietario dell'immobile, ove questo afferma l'avvenuta consegna del portoncino.
Nel caso di specie, l'opposta non ha contestato né la genuinità né il contenuto della dichiarazione del terzo (la quale costituisce prova atipica liberamente valutabile dal giudice ex art. 116 c.p.c. e che può
assurgere ad elemento presuntivo là dove trovi riscontri ex art. 2729 c.c.).
La mancata contestazione della dichiarazione del terzo riscontro alla veridicità della dichiarazione stessa, di modo che l'eccezione in questione va rigettata dovendosi ritenere effettivamente eseguita la consegna del portoncino.
Peraltro, visto il riconoscimento del debito e l'inversione dell'onere della prova che ne consegue,
incombeva sull'opponente dare la prova della mancata consegna del portoncino e quindi della minor somma dovuta (art. 1988 c.c.)
Quanto, invece, alla differenza di prezzo tra preventivo e fattura, l'opposta deduce “che la differenza è
stata generata dal montaggio di un maniglione non preventivato al posto del pomolo standard già in
dotazione e preventivato, su esplicita richiesta del sig. , concordata con l'Ing. Pt_3 Per_1
per conto della .
[...] Parte_1
Nemmeno tale specifica deduzione non viene contestata dall'opponente, di modo che opera il principio di cui all'art. 115 c.p.c. e la circostanza deve ritenersi provata.
Peraltro, si ribadisce che l'inversione dell'onere probatorio generata dal riconoscimento del debito imponeva all'opponente non solo di contestare l'assunto, ma anche di fornire la prova contraria, ad esempio dimostrando che il soggetto che aveva concordato la variazione non fosse a ciò autorizzato
(art. 1988 c.c.).
L'eccezione è quindi infondata. pagina 6 di 10 Relativamente all'eccepita indicazione in fattura di sole n. 2 finestre, in luogo delle tre previste per il prezzo fatturato, l'eccezione è infondata giacché in seno al documento di trasporto depositato dall'opposta, sottoscritto dal destinatario e rimasto incontestato, sono indicate n. 3 finestre per il medesimo prezzo poi fatturato (pari a quanto preventivato), sì che l'indicazione recata dalla fattura di n. 2 pezzi è da ritenersi un mero errore materiale.
Anche in questo caso va comunque evidenziato l'onere della prova incombente sull'opponente a causa del riconoscimento del debito (art. 1988 c.c.): era proprio l'opponente a dover dimostrare la mancata fornitura della finestra, e non l'opposta a dover dimostrare di aver adempiuto.
Sotto il profilo qualitativo l'opponente deduce: “Quanto alla fornitura di n. 3 finestre, il sig. Pt_3
lamenta vizi delle opere, consistenti nella inefficienza di tenuta delle stesse alle intemperie, che
pertanto, prima del pagamento, vanno sostituite con altre perfettamente funzionanti e/o regolate”.
Premesso che la deduzione appare superata dalle dichiarazioni del terzo proprietario depositate dall'opponente e, come detto, rimaste incontestate, va osservato che, a prescindere dall'inversione generata dal riconoscimento del debito, l'onere di provare l'esistenza di vizi nella merce compravenduta (Cass. Sez. Un. 2019 n.11748), ovvero nell'esecuzione dell'appalto (ex multis, da ultimo, Cass. 2025 n. 1701), incombe su chi tali vizi denunci.
L'opponente, pur avendo formulato istanze istruttorie in sede di comparsa di costituzione, non insiste nelle stesse alla prima udienza successiva all'esperimento del procedimento di mediazione, omettendo di comparire e di domandare l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. (applicabile
ratione temporis) domandati solo all'udienza precedente la mediazione delegata ma non anche in quella tenutasi successivamente (tanto che la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni senza assegnazione dei termini menzionati).
Sui mezzi istruttori l'opponente non insiste nemmeno in sede di precisazione delle conclusioni e di pagina 7 di 10 comparsa conclusionale.
Peraltro, anche volendo prendere in considerazione gli articolati formulati, non può che rilevarsi che gli stessi contrastano con documenti rimasti incontestati e che, quanto ai vizi delle finestre, appaiono estremamente generici.
Quanto, invece, al profilo dei diversi prezzi fatturati rispetto al preventivo, l'opponente deduce: “alle
voci n. 22 – 23 – 24 della fattura n. 66/22 del 31/03/2022, gli importi originariamente pattuiti nel
preventivo di spesa allegato, risultano arbitrariamente aumentati nei seguenti termini:- voce n. 22
della ft. 66/22 del 31/03/22: controtelaio thermoposa singolo, dimensioni 1300mm x 740mm viene
fatturato per un importo pari ad Euro 78,99, oltre iva, a fronte di un originario importo pari ad Euro
69,50, oltre iva = Euro 9,49 fatturate in eccesso;
- voce n. 23 della ft. 66/22 del 31/03/22: controtelaio
thermoposa singolo, dimensioni 1300mm x 1280mm, viene fatturato per un importo pari ad Euro 104,
oltre iva, a fronte di un originario importo pari ad Euro 90,83, oltre iva = Euro 13,17 fatturate in
eccesso; - voce n. 24 della ft. 66/22 del 31/03/22: controtelaio thermoposa singolo, dimensioni 970mm
x 780mm, viene fatturato per un importo pari ad Euro 69,90, oltre iva, a fronte di un originario
importo pari ad Euro 61,26, oltre iva = Euro 8,64 fatturate in eccesso”.
I prezzi fatturati e pretesi sono effettivamente maggiori di quelli indicati in preventivo.
L'opposta, sul punto, deduce che gli aumenti in questione, peraltro irrisori (trattasi di circa 31,00 euro),
sono dipesi da ritardi nell'esecuzione delle opere edili da parte dell'opponente.
Nemmeno tale deduzione appare specificamente contestata dall'opponente, di modo che appare applicabile l'art. 115 c.p.c.
Infine, l'opponente deduce che le zanzariere, di cui alla fattura n. 129/22 del 12/07/2022, per euro
2.443,66, andavano fatturate al proprietario dell'immobile non rientrando nell'accordo.
In effetti, in seno al preventivo non vi è alcuna indicazione delle zanzariere in questione. pagina 8 di 10 L'opposta deduce infatti che l'accordo sulle zanzariere venne perfezionato successivamente al preventivo in atti.
L'onere di provare l'esistenza dell'accordo sulle zanzariere, visto il riconoscimento del debito e la conseguente inversione dell'onere probatorio, non incombe sull'opposta, incombendo piuttosto sull'opponente provare che un tale accordo non esisteva.
La carente prova dell'accordo in questione, quindi, appare irrilevante a fronte del riconoscimento del debito: è l'opponente che, avendo riconosciuto il debito, deve provare l'insussistenza dello stesso, non potendo limitarsi a dedurre tale insussistenza, altrimenti operandosi un surrettizio capovolgimento dell'onere della prova derivante dal riconoscimento del debito.
In altri termini, che le zanzariere, e con esse l'importo di cui alla fattura n. 192/22, facessero parte dell'accordo deve presumersi in forza dell'avvenuto riconoscimento del debito relativo anche all'importo di cui alla fattura in questione: ciò che deve provarsi è che, invece, nessun accordo è mai intercorso in ordine alle zanzariere stesse (art. 1988 c.c.).
L'opposizione va quindi rigettata.
Le spese vanno poste in capo all'opponente stante la soccombenza delle stessa (arg. ex art. 91 c.p.c.)
Sulla base del criterio del decisum, ai sensi del d.m. 55/14, le spese legali si liquidano nella somma di euro 3.000,00, oltre accessori di legge (valore della controversia ricompreso tra euro 5.2001,00 ed euro
26.000,00, parametri quasi minimi in ragione dell'assenza di profili di complessità e della controversia).
Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
In base all'art. 653 c.p.c. non occorre disporre sull'esecutività del decreto, essendo già concessa la provvisoria esecuzione dello stesso.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra pretesa ed eccezione rigettata, così dispone:
rigetta l'opposizione;
condanna parte opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite liquidate nella somma di euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
Enna, 18 aprile 2025
Il GIUDICE
Davide Palazzo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Davide Palazzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 110/2023 promossa da:
C.F./P.I. con sede corrente in Palermo alla Piazza Vittorio Parte_1 P.IVA_1
Emanuele Orlando, 6, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
Carmela Morselli;
- Opponente;
contro in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., con sede in Piazza Armerina, C.da Scarante, Cod. Fisc. , rappresentata P.IVA_2
e difesa dall'avv. Giuseppe Liliano Muscarà;
- Opposta;
avente a OGGETTO
pagina 1 di 10 opposizione a decreto ingiuntivo n. 394/2022, R.G. 1462/2022, pubblicato in data 12/12/2022 dal
Tribunale di Enna.
CONCLUSIONI
Parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Enna adito, reiectis adversis
PRELIMINARMENTE E NEL MERITO - dichiarare nullo, di nessun effetto e comunque revocarsi
l'opposto decreto ingiuntivo n. 394/2022, R.G. 1462/2022, emesso in data 06/12/2022, e pubblicato in
data 12/12/2022 dal Giudice presso il Tribunale Civile di Enna – dott. Davide Palazzo, notificato in
data 12/12/2022, con il quale veniva ingiunto all'odierna opponente il pagamento della complessiva
somma pari ad Euro 25.215,77 , oltre ad interessi legali dalla notifica del presente atto, oltre al saldo
delle spese del procedimento, liquidate come segue: Euro 567,00, oltre Iva e Cpa come per legge;
-
conseguentemente, previo riconoscimento dell'esatto ammontare del credito vantato dalla ditta
nei confronti della società Parte_2 Parte_1
alla luce della documentazione prodotta in atti anche da controparte, come enunciati in dettaglio nel
corpo dell'atto difensivo, sulla scorta di criteri oggettivi (importi di ammontare diverso da quello
determinato dalla ditta nella fattura n. 66/22 del 31/03/2022 emessa arbitrariamente, e nella fattura n.
129/22 del 12/07/2022 per importi non dovuti, in forza di merce non rientrante nel beneficio
superbonus, che sono oggetto di disconoscimento), e nella misura determinata dall'odierno opponente,
si chiede al Giudice competente dichiararsi l'annullamento delle fatture n. 66/22 del 31/03/2022 e n.
129/22 del 12/07/22; – condannare parte opposta al rimborso delle spese a favore della parte
opponente, liquidandone l'ammontare insieme con gli onorari di difesa e accessori di legge”.
Parte opposta: “Piaccia l'Ill.mo Tribunale adito, adversis reiectis, così statuire: IN VIA PRELIMINARE
1) accertare e dichiarare che l'opposizione proposta non è fondata su prova scritta e non è di pronta
soluzione e per l'effetto, concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto
pagina 2 di 10 ingiuntivo n. 394/2022 oltre interessi di legge e spese del procedimento monitorio. La superiore
richiesta si basa su labili e inesistenti motivi di opposizione, nonché sull'avvenuto riconoscimento del
credito di E. 25.215,77 da parte della società in favore della società Parte_1 [...]
per come è stato dimostrato dalla corrispondenza intercorsa tra le Controparte_1
parti. In particolare si ribadisce che con la nota del con pec del 18.10.2022 la società Parte_1
ha dichiarato di volere effettuare il pagamento del “quantum debeatur (credito risultante dalle
[...]
fatture n. 277 dell'11.11.2021. n. 66 del 31.3.2022 e n. 129 del 12.7.2022, per un importo pari ad Euro
25.215,77)” alle varie scadenze dalla predetta società proposte e mai rispettate, dichiarandosi
disponibile ad estinguere il debito con la cessione del credito in favore della società
[...]
per un valore pari all'importo da corrispondere. NEL MERITO 1) rigettare, Controparte_1
siccome inammissibile, illegittima e infondata l'opposizione e le domande con la stessa avanzate per
inesistenza dei motivi di opposizione per tuttii motivi sopra esposti e comprovati;
2) Confermare e
dichiarare legittimo e fondato il decreto ingiuntivo n. 394/2022 – 1462/2022 R.G. opposto, stante la
legittimità e la fondatezza del credito ingiunto, oltre gli interessi moratori dalle singole scadenze al
saldo. 3) condannare la società in persona del Suo Legale Rappresentante pro- Parte_1
tempore, al pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
perlite temeraria”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 132 c.p.c. si omette lo svolgimento del processo.
Viene opposto il decreto ingiuntivo col quale il tribunale di Enna ha ingiunto a Parte_1
il pagamento di euro 25.215,77 in favore di
[...] Controparte_1
[...]
La pretesa del creditore trae origine da un rapporto negoziale avente a oggetto “fornitura e
pagina 3 di 10 installazione presso l'immobile, in corso di ristrutturazione edilizia, sito in Calascibetta C.da
Buonriposo di proprietà del sig. , di cassonetti coibentati a taglio termico completo di Parte_3
avvolgibili in alluminio, di infissi a taglio termico comprensivi di vetro camera e di un portoncino
d'ingresso”.
Il rapporto, cui si sarebbe aggiunto uno specifico e successivo accordo per la fornitura di zanzariere, a dire dell'opposta, sarebbe stato da essa eseguito con conseguente diritto al pagamento del corrispettivo,
rimasto inadempiuto.
L'opponente non nega l'esistenza e l'esecuzione del rapporto, né nega il mancato versamento del corrispettivo;
deduce, tuttavia, l'inadempimento qualitativo e quantitativo da parte dell'opposta, nonché
il proprio difetto di legittimazione passiva quanto all'importo preteso per le zanzariere;
deduce altresì la variazione di taluni prezzi rispetto al preventivo in atti.
In definitiva, è in contestazione il quantum e non l'an del credito.
Ciò posto, il creditore allega, tra le altre cose, tre fatture e i documenti di trasporto della merce, nonché
dichiarazione di riconoscimento del debito da parte dell'opponente e dichiarazioni rese dal terzo proprietario dell'immobile presso cui le forniture sono state eseguite.
È in atti anche il preventivo concordato tra le parti.
Nel corso del procedimento, lo scrivente ha delegato la mediazione ex d.lgs. 28/2010.
In sede di mediazione l'opponente si è impegnata a pagare all'opposta la somma di euro 29.000,00
mediante sette titoli a scadenze predeterminate, oltre spese di registrazione e di mediazione, con l'intesa che in caso di mancato pagamento la controparte avrebbe potuto procedere per l'intero.
L'accordo non è stato onorato (sì che il giudizio è proseguito tra le parti).
Secondo l'opponente, l'impegno assunto in mediazione dall'opposto va inquadrato quale pagina 4 di 10 riconoscimento del debito.
Tale riconoscimento, peraltro, si affiancherebbe a quello di cui al doc. 6 prodotto dall'opposta e rimasto incontestato.
In particolare, in seno al documento in questione, rimasto effettivamente del tutto incontestato quanto a genuinità e contenuto, si legge che l'opponente, in risposta alla mail del 18.8.2022 inviatale dall'opposta e in seno alla quale si diffidava il pagamento di una somma corrispondente a quella ingiunta e per le fatture poste a base del ricorso monitorio, si impegna a pagare la somma in questione riferita alle fatture trasmesse.
Sebbene si conviene con l'opposta nel senso che l'opponente abbia riconosciuto il debito (ex art. 1988
c.c.), va comunque detto che il riconoscimento del debito non impedisce alla parte di dare prova contraria, almeno finché non si sostanzia in una confessione, cosa che, nella fattispecie, non appare ricorrere.
Ne consegue che le eccezioni formulate dall'opponente vanno quindi prese in considerazione.
L'opponente deduce, in particolare sotto il profilo quantitativo dell'inadempimento i) che: “alla voce n.
13 della fattura n. 66/22 del 31/03/2022 (doc. 2) viene falsamente riportata la detta fornitura del
portoncino, ed inoltre viene riportato un prezzo superiore rispetto al preventivo oggetto dell'accordo
delle parti, di importo pari ad Euro 1.796,96, a fronte dell'importo pattuito in origine pari ad euro
1.640,00 oltre iva, e senza che alla società opponente sia pervenuta nuova comunicazione oggetto di
accordo, contenente il prezzo in aumento del bene fornito”; ii) “Inoltre, alla voce n. 2 della fattura n.
66/22 del 31/03/2022, viene indicata la fornitura di n. 2 finestre: modello a due ante a ribalta,
dimensioni 760 mm x 1400mm, colorazione (tinta legno) “052”, completa di verto camera 33.1-
16.33.1 selettive gas argon per un importo pari ad Euro 1.116,96 oltre iva, mentre alla seconda voce
del preventivo di spesa, pagina n. 1, la fornitura concordata prevedeva n. 3 finestre”.
pagina 5 di 10 Ebbene, relativamente alla eccepita mancata consegna del portoncino, rileva la produzione da parte dell'opposta della dichiarazione proveniente dal terzo proprietario dell'immobile, ove questo afferma l'avvenuta consegna del portoncino.
Nel caso di specie, l'opposta non ha contestato né la genuinità né il contenuto della dichiarazione del terzo (la quale costituisce prova atipica liberamente valutabile dal giudice ex art. 116 c.p.c. e che può
assurgere ad elemento presuntivo là dove trovi riscontri ex art. 2729 c.c.).
La mancata contestazione della dichiarazione del terzo riscontro alla veridicità della dichiarazione stessa, di modo che l'eccezione in questione va rigettata dovendosi ritenere effettivamente eseguita la consegna del portoncino.
Peraltro, visto il riconoscimento del debito e l'inversione dell'onere della prova che ne consegue,
incombeva sull'opponente dare la prova della mancata consegna del portoncino e quindi della minor somma dovuta (art. 1988 c.c.)
Quanto, invece, alla differenza di prezzo tra preventivo e fattura, l'opposta deduce “che la differenza è
stata generata dal montaggio di un maniglione non preventivato al posto del pomolo standard già in
dotazione e preventivato, su esplicita richiesta del sig. , concordata con l'Ing. Pt_3 Per_1
per conto della .
[...] Parte_1
Nemmeno tale specifica deduzione non viene contestata dall'opponente, di modo che opera il principio di cui all'art. 115 c.p.c. e la circostanza deve ritenersi provata.
Peraltro, si ribadisce che l'inversione dell'onere probatorio generata dal riconoscimento del debito imponeva all'opponente non solo di contestare l'assunto, ma anche di fornire la prova contraria, ad esempio dimostrando che il soggetto che aveva concordato la variazione non fosse a ciò autorizzato
(art. 1988 c.c.).
L'eccezione è quindi infondata. pagina 6 di 10 Relativamente all'eccepita indicazione in fattura di sole n. 2 finestre, in luogo delle tre previste per il prezzo fatturato, l'eccezione è infondata giacché in seno al documento di trasporto depositato dall'opposta, sottoscritto dal destinatario e rimasto incontestato, sono indicate n. 3 finestre per il medesimo prezzo poi fatturato (pari a quanto preventivato), sì che l'indicazione recata dalla fattura di n. 2 pezzi è da ritenersi un mero errore materiale.
Anche in questo caso va comunque evidenziato l'onere della prova incombente sull'opponente a causa del riconoscimento del debito (art. 1988 c.c.): era proprio l'opponente a dover dimostrare la mancata fornitura della finestra, e non l'opposta a dover dimostrare di aver adempiuto.
Sotto il profilo qualitativo l'opponente deduce: “Quanto alla fornitura di n. 3 finestre, il sig. Pt_3
lamenta vizi delle opere, consistenti nella inefficienza di tenuta delle stesse alle intemperie, che
pertanto, prima del pagamento, vanno sostituite con altre perfettamente funzionanti e/o regolate”.
Premesso che la deduzione appare superata dalle dichiarazioni del terzo proprietario depositate dall'opponente e, come detto, rimaste incontestate, va osservato che, a prescindere dall'inversione generata dal riconoscimento del debito, l'onere di provare l'esistenza di vizi nella merce compravenduta (Cass. Sez. Un. 2019 n.11748), ovvero nell'esecuzione dell'appalto (ex multis, da ultimo, Cass. 2025 n. 1701), incombe su chi tali vizi denunci.
L'opponente, pur avendo formulato istanze istruttorie in sede di comparsa di costituzione, non insiste nelle stesse alla prima udienza successiva all'esperimento del procedimento di mediazione, omettendo di comparire e di domandare l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. (applicabile
ratione temporis) domandati solo all'udienza precedente la mediazione delegata ma non anche in quella tenutasi successivamente (tanto che la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni senza assegnazione dei termini menzionati).
Sui mezzi istruttori l'opponente non insiste nemmeno in sede di precisazione delle conclusioni e di pagina 7 di 10 comparsa conclusionale.
Peraltro, anche volendo prendere in considerazione gli articolati formulati, non può che rilevarsi che gli stessi contrastano con documenti rimasti incontestati e che, quanto ai vizi delle finestre, appaiono estremamente generici.
Quanto, invece, al profilo dei diversi prezzi fatturati rispetto al preventivo, l'opponente deduce: “alle
voci n. 22 – 23 – 24 della fattura n. 66/22 del 31/03/2022, gli importi originariamente pattuiti nel
preventivo di spesa allegato, risultano arbitrariamente aumentati nei seguenti termini:- voce n. 22
della ft. 66/22 del 31/03/22: controtelaio thermoposa singolo, dimensioni 1300mm x 740mm viene
fatturato per un importo pari ad Euro 78,99, oltre iva, a fronte di un originario importo pari ad Euro
69,50, oltre iva = Euro 9,49 fatturate in eccesso;
- voce n. 23 della ft. 66/22 del 31/03/22: controtelaio
thermoposa singolo, dimensioni 1300mm x 1280mm, viene fatturato per un importo pari ad Euro 104,
oltre iva, a fronte di un originario importo pari ad Euro 90,83, oltre iva = Euro 13,17 fatturate in
eccesso; - voce n. 24 della ft. 66/22 del 31/03/22: controtelaio thermoposa singolo, dimensioni 970mm
x 780mm, viene fatturato per un importo pari ad Euro 69,90, oltre iva, a fronte di un originario
importo pari ad Euro 61,26, oltre iva = Euro 8,64 fatturate in eccesso”.
I prezzi fatturati e pretesi sono effettivamente maggiori di quelli indicati in preventivo.
L'opposta, sul punto, deduce che gli aumenti in questione, peraltro irrisori (trattasi di circa 31,00 euro),
sono dipesi da ritardi nell'esecuzione delle opere edili da parte dell'opponente.
Nemmeno tale deduzione appare specificamente contestata dall'opponente, di modo che appare applicabile l'art. 115 c.p.c.
Infine, l'opponente deduce che le zanzariere, di cui alla fattura n. 129/22 del 12/07/2022, per euro
2.443,66, andavano fatturate al proprietario dell'immobile non rientrando nell'accordo.
In effetti, in seno al preventivo non vi è alcuna indicazione delle zanzariere in questione. pagina 8 di 10 L'opposta deduce infatti che l'accordo sulle zanzariere venne perfezionato successivamente al preventivo in atti.
L'onere di provare l'esistenza dell'accordo sulle zanzariere, visto il riconoscimento del debito e la conseguente inversione dell'onere probatorio, non incombe sull'opposta, incombendo piuttosto sull'opponente provare che un tale accordo non esisteva.
La carente prova dell'accordo in questione, quindi, appare irrilevante a fronte del riconoscimento del debito: è l'opponente che, avendo riconosciuto il debito, deve provare l'insussistenza dello stesso, non potendo limitarsi a dedurre tale insussistenza, altrimenti operandosi un surrettizio capovolgimento dell'onere della prova derivante dal riconoscimento del debito.
In altri termini, che le zanzariere, e con esse l'importo di cui alla fattura n. 192/22, facessero parte dell'accordo deve presumersi in forza dell'avvenuto riconoscimento del debito relativo anche all'importo di cui alla fattura in questione: ciò che deve provarsi è che, invece, nessun accordo è mai intercorso in ordine alle zanzariere stesse (art. 1988 c.c.).
L'opposizione va quindi rigettata.
Le spese vanno poste in capo all'opponente stante la soccombenza delle stessa (arg. ex art. 91 c.p.c.)
Sulla base del criterio del decisum, ai sensi del d.m. 55/14, le spese legali si liquidano nella somma di euro 3.000,00, oltre accessori di legge (valore della controversia ricompreso tra euro 5.2001,00 ed euro
26.000,00, parametri quasi minimi in ragione dell'assenza di profili di complessità e della controversia).
Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
In base all'art. 653 c.p.c. non occorre disporre sull'esecutività del decreto, essendo già concessa la provvisoria esecuzione dello stesso.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra pretesa ed eccezione rigettata, così dispone:
rigetta l'opposizione;
condanna parte opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite liquidate nella somma di euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
Enna, 18 aprile 2025
Il GIUDICE
Davide Palazzo
pagina 10 di 10