Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre con propri decreti, nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1948-49, le occorrenti variazioni.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre con propri decreti, nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1948-49, le occorrenti variazioni.