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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/12/2025, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 3523/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso congiuntamente presentato da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, difesi e rappresentati dall'Avv. CALVANI VINCENZO, presso lo C.F._2
stesso elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
In punto: Separazione consensuale Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“1) Il figlio verrà affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno con- Per_1
giuntamente la responsabilità genitoriale. Le spese ordinarie e straordinarie saranno suddivise tra i genitori in misura paritaria (50% ciascuno) e ciascun genitore si farà carico dei costi di mantenimento ordinari per il periodo in cui il figlio è presso di lui, quindi escludendosi la previsione di un assegno di mantenimento del figlio minore a carico di uno dei genitori.
2) Le parti concordano che la residenza anagrafica del figlio minore sarà Per_1
fissata presso l'abitazione della madre. trascorrerà tempi adeguati con Per_1
ciascun genitore, secondo modalità che tengano conto delle sue esigenze psicofisiche, scolastiche e affettive. In particolare, soggiornerà con il padre/madre a fine Per_1
settimana alterni e per due o tre giorni alla settimana, da stabilirsi di comune accordo tra i genitori in base agli impegni lavorativi e scolastici. Per quanto riguarda i periodi di vacanza e le ferie scolastiche, la loro suddivisione avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e sarà concordata tra i coniugi.
3) I coniugi convengono che l'importo relativo all'Assegno Unico bonus INPS, fintantoché
ne sussistano i presupposti in base alla normativa vigente, venga versato sul c/c condiviso di famiglia per le spese del figlio . Per_1
4) I coniugi concordano che i libretti postali intestati al figlio restino Per_1
invariati nella loro attuale intestazione e gestione, senza apportare modifiche alle con-
dizioni attualmente in essere.
5) Le parti concordano di procedere all'apertura e/o al mantenimento di conti correnti separati e personali, su cui ciascuno avrà piena ed esclusiva responsabilità. Il conto corrente cointestato, attualmente in essere, resterà attivo esclusivamente per la gestione delle spese relative al figlio e alle residue spese familiari eventualmente condivise.
6) I coniugi – sottoscrivendo il presente ricorso – si danno reciprocamente atto di aver regolato ogni rapporto patrimoniale tra loro intercorrente, di essere entrambi economicamente indipendenti e pertanto nessuno rivolge all'altro domande di contributo economico ex. art. 473 bis. 12, c.4, c.p.c.
7) I coniugi concordano che l'animale domestico (gatto) – già appartenente alla Parte_3
– resti affidato ad , la quale se ne prenderà cura in via esclusiva e a proprio Parte_1
carico, sostenendone integralmente le spese di mantenimento e cura;
8) Le parti concordano di suddividere tra loro gli autoveicoli di proprietà comune, che per l'effetto diverranno di proprietà esclusiva nel seguente modo:
• L'autovettura Fiat 500L, targa GC401LH, sarà assegnata al sig. Parte_2
• L'autovettura Dacia Duster, targa FY631DA, sarà assegnata alla sig.ra ; Parte_1
• Ciascuno provvederà a realizzare tutte le formalità necessarie al trasferimento di proprietà e alla voltura delle polizze assicurative. Ciascuna parte si farà carico in via esclusiva delle spese relative all'automezzo assegnato, ivi incluse quelle per bollo, assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché il carburante;
9) Le parti concordano che, per quanto concerne il finanziamento in corso per il veicolo
Dacia Duster, le relative rate verranno sostenute in misura paritaria, pari al 50% ciascuno, fino alla completa estinzione del debito, indipendentemente dall'assegnazione del veicolo;
comunque riservandosi di valutare – di comune accordo – l'opportunità di estinguere anticipatamente detto finanziamento con il ricavato della vendita della casa coniugale;
10) Riguardo la restituzione del prestito di euro 7.000,00 a suo tempo concesso dai genitori del sig. nell'interesse della famiglia, i coniugi concorda-no la ripartizione Parte_2
del debito in misura paritaria (€3.500 ciascuno), da saldarsi individualmente entro 15 gg.
dalla vendita della casa coniugale;
11) Le parti concordano che il finanziamento relativo all'intervento di chirurgia della sig.ra resterà integralmente a suo carico a partire dalla firma del presente atto. Parte_1
Nel caso l'addebito continuerà ad arrivare sul conto corrente di famiglia, dovrà versare la medesima cifra dal proprio conto corrente entro 5 giorni dall'addebito nel conto corrente di famiglia.
12) I coniugi concordano di procedere immediatamente alla vendita della abitazione coniugale di proprietà comune, sita in Via Santa Margherita n.60/A,
NO (VE), sulla base di un prezzo congiuntamente individuato. Una volta estinto il mutuo, che attualmente grava sull'abitazione, il residuo – al netto (co-me detto) di quanto necessario per l'estinzione del mutuo, nonché al netto delle spese di Agenzia, che saranno divise al 50% tra i due coniugi – sarà così riparti-to:
- 70% (settanta percento) alla sig.ra ; Parte_1
- 30% (trenta percento) al sig. Parte_2
Qualora uno dei due coniugi si rifiuti di autorizzare la vendita della casa al prezzo concordemente convenuto (firma del preliminare o dell'atto di compravendita), l'altro coniuge adempiente riceverà dal coniuge inadempiente una penale pari € 50.000#.
13) In riferimento al punto 12 di cui sopra – se l'immobile verrà venduto prima che arrivi l'omologa della separazione da parte del Tribunale – i coniugi saranno liberi di trasferire le proprie residenze e domicili secondo le rispettive preferenze ed esigenze personali e comunque sempre in modo tale da garantire il soggiorno di condiviso – anche durante la settimana – tra i genitori. Il figlio Per_1
prenderà la residenza anagrafica della madre come specificato al punto 2.
14) Nel caso l'abitazione sia venduta successivamente all'omologa di separazione, i coniugi continueranno ad abitare nella stessa casa assieme al figlio fin tanto che non sia venduta
(quindi anche dopo l'omologa della separazione e sino alla vendita della casa).
15) Le spese della presente pratica di separazione (giudiziarie, bolli, avvocato e quant'altro), così come quelle per il conseguente divorzio, sono e saranno ad esclusivo carico della sig.ra .” Parte_1
Per il Pubblico Ministero:
“Parere favorevole all'accoglimento”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.08.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio in data 15.07.2017 a Jesolo, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 94, Parte II, Serie C, anno 2017, del medesimo Comune;
che da tale unione nasceva il figlio minore in 29.08.2018. Per_1
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, indicandone nell'atto introduttivo le condizioni. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 12.09.2025 per il 25.11.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 25.11.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso, il Giudice con decreto del 25.11.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio. Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto nel procedimento, concludeva come in epigrafe. La domanda formulata dai coniugi merita accoglimento.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili di illegittimità
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. In particolare, quelle relative al figlio minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale dello stesso.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni pattuite tra i coniugi come riportate in epigrafe.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Nulla sulle spese di lite.
Venezia, 12.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 3523/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso congiuntamente presentato da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, difesi e rappresentati dall'Avv. CALVANI VINCENZO, presso lo C.F._2
stesso elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
In punto: Separazione consensuale Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“1) Il figlio verrà affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno con- Per_1
giuntamente la responsabilità genitoriale. Le spese ordinarie e straordinarie saranno suddivise tra i genitori in misura paritaria (50% ciascuno) e ciascun genitore si farà carico dei costi di mantenimento ordinari per il periodo in cui il figlio è presso di lui, quindi escludendosi la previsione di un assegno di mantenimento del figlio minore a carico di uno dei genitori.
2) Le parti concordano che la residenza anagrafica del figlio minore sarà Per_1
fissata presso l'abitazione della madre. trascorrerà tempi adeguati con Per_1
ciascun genitore, secondo modalità che tengano conto delle sue esigenze psicofisiche, scolastiche e affettive. In particolare, soggiornerà con il padre/madre a fine Per_1
settimana alterni e per due o tre giorni alla settimana, da stabilirsi di comune accordo tra i genitori in base agli impegni lavorativi e scolastici. Per quanto riguarda i periodi di vacanza e le ferie scolastiche, la loro suddivisione avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e sarà concordata tra i coniugi.
3) I coniugi convengono che l'importo relativo all'Assegno Unico bonus INPS, fintantoché
ne sussistano i presupposti in base alla normativa vigente, venga versato sul c/c condiviso di famiglia per le spese del figlio . Per_1
4) I coniugi concordano che i libretti postali intestati al figlio restino Per_1
invariati nella loro attuale intestazione e gestione, senza apportare modifiche alle con-
dizioni attualmente in essere.
5) Le parti concordano di procedere all'apertura e/o al mantenimento di conti correnti separati e personali, su cui ciascuno avrà piena ed esclusiva responsabilità. Il conto corrente cointestato, attualmente in essere, resterà attivo esclusivamente per la gestione delle spese relative al figlio e alle residue spese familiari eventualmente condivise.
6) I coniugi – sottoscrivendo il presente ricorso – si danno reciprocamente atto di aver regolato ogni rapporto patrimoniale tra loro intercorrente, di essere entrambi economicamente indipendenti e pertanto nessuno rivolge all'altro domande di contributo economico ex. art. 473 bis. 12, c.4, c.p.c.
7) I coniugi concordano che l'animale domestico (gatto) – già appartenente alla Parte_3
– resti affidato ad , la quale se ne prenderà cura in via esclusiva e a proprio Parte_1
carico, sostenendone integralmente le spese di mantenimento e cura;
8) Le parti concordano di suddividere tra loro gli autoveicoli di proprietà comune, che per l'effetto diverranno di proprietà esclusiva nel seguente modo:
• L'autovettura Fiat 500L, targa GC401LH, sarà assegnata al sig. Parte_2
• L'autovettura Dacia Duster, targa FY631DA, sarà assegnata alla sig.ra ; Parte_1
• Ciascuno provvederà a realizzare tutte le formalità necessarie al trasferimento di proprietà e alla voltura delle polizze assicurative. Ciascuna parte si farà carico in via esclusiva delle spese relative all'automezzo assegnato, ivi incluse quelle per bollo, assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché il carburante;
9) Le parti concordano che, per quanto concerne il finanziamento in corso per il veicolo
Dacia Duster, le relative rate verranno sostenute in misura paritaria, pari al 50% ciascuno, fino alla completa estinzione del debito, indipendentemente dall'assegnazione del veicolo;
comunque riservandosi di valutare – di comune accordo – l'opportunità di estinguere anticipatamente detto finanziamento con il ricavato della vendita della casa coniugale;
10) Riguardo la restituzione del prestito di euro 7.000,00 a suo tempo concesso dai genitori del sig. nell'interesse della famiglia, i coniugi concorda-no la ripartizione Parte_2
del debito in misura paritaria (€3.500 ciascuno), da saldarsi individualmente entro 15 gg.
dalla vendita della casa coniugale;
11) Le parti concordano che il finanziamento relativo all'intervento di chirurgia della sig.ra resterà integralmente a suo carico a partire dalla firma del presente atto. Parte_1
Nel caso l'addebito continuerà ad arrivare sul conto corrente di famiglia, dovrà versare la medesima cifra dal proprio conto corrente entro 5 giorni dall'addebito nel conto corrente di famiglia.
12) I coniugi concordano di procedere immediatamente alla vendita della abitazione coniugale di proprietà comune, sita in Via Santa Margherita n.60/A,
NO (VE), sulla base di un prezzo congiuntamente individuato. Una volta estinto il mutuo, che attualmente grava sull'abitazione, il residuo – al netto (co-me detto) di quanto necessario per l'estinzione del mutuo, nonché al netto delle spese di Agenzia, che saranno divise al 50% tra i due coniugi – sarà così riparti-to:
- 70% (settanta percento) alla sig.ra ; Parte_1
- 30% (trenta percento) al sig. Parte_2
Qualora uno dei due coniugi si rifiuti di autorizzare la vendita della casa al prezzo concordemente convenuto (firma del preliminare o dell'atto di compravendita), l'altro coniuge adempiente riceverà dal coniuge inadempiente una penale pari € 50.000#.
13) In riferimento al punto 12 di cui sopra – se l'immobile verrà venduto prima che arrivi l'omologa della separazione da parte del Tribunale – i coniugi saranno liberi di trasferire le proprie residenze e domicili secondo le rispettive preferenze ed esigenze personali e comunque sempre in modo tale da garantire il soggiorno di condiviso – anche durante la settimana – tra i genitori. Il figlio Per_1
prenderà la residenza anagrafica della madre come specificato al punto 2.
14) Nel caso l'abitazione sia venduta successivamente all'omologa di separazione, i coniugi continueranno ad abitare nella stessa casa assieme al figlio fin tanto che non sia venduta
(quindi anche dopo l'omologa della separazione e sino alla vendita della casa).
15) Le spese della presente pratica di separazione (giudiziarie, bolli, avvocato e quant'altro), così come quelle per il conseguente divorzio, sono e saranno ad esclusivo carico della sig.ra .” Parte_1
Per il Pubblico Ministero:
“Parere favorevole all'accoglimento”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.08.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio in data 15.07.2017 a Jesolo, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 94, Parte II, Serie C, anno 2017, del medesimo Comune;
che da tale unione nasceva il figlio minore in 29.08.2018. Per_1
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, indicandone nell'atto introduttivo le condizioni. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 12.09.2025 per il 25.11.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 25.11.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso, il Giudice con decreto del 25.11.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio. Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto nel procedimento, concludeva come in epigrafe. La domanda formulata dai coniugi merita accoglimento.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili di illegittimità
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. In particolare, quelle relative al figlio minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale dello stesso.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni pattuite tra i coniugi come riportate in epigrafe.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Nulla sulle spese di lite.
Venezia, 12.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero