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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/07/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Proc.n. 3770/2023 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente
SENTENZA 2
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di appello avverso una sentenza del Giudice di Pace, promossa
DA
(c.f. ), con sede in Milano, Parte_1 P.IVA_1
Via Ignazio Gardella, n. 2, in persona del procuratore Dott. Parte_2
munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura
[...] speciale n. 46834 di rep. n. 15505 di racc. del 28 luglio 2022, in autentica dello , in virtù di procura speciale in calce Pt_3 Persona_1
all'appello, difesa e rappresentata dagli Avv.ti Maurizio Hazan e Stefano
Taurini, ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Mattia Moltisanti, con studio in Modica (RG) Via Sacro Cuore n. 114/B
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma al Largo Ferruccio
Mengaroni n. 25, rappresentata e difesa, in forza di mandato in calce alla comparsa costitutiva, dall'Avv. Laura Battaglia, con studio in Vittoria (Rg), alla via Garibaldi n. 179, la quale elegge domicilio presso il proprio indirizzo
PEC: Email_1
APPELLATA 3
E
c.f. residente in Mineo (CT), Controparte_2 C.F._1 via Messina
APPELLATO CONTUMACE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 206/2023, del Giudice di Pace di , depositata il Pt_1
15.05.2023, non notificata, che aveva definito il giudizio iscritto al n. di R.G.
720/2022, con la quale il Giudice accoglieva le domande di parte attrice, ritenendo che: fosse legittimata ad azionare richieste Controparte_1 risarcitorie in virtù della convenzione;
così come da ordinanza del Giudice adito del 12.7.2022; Riteneva di quantificare a titolo di risarcimento del danno l'importo di euro 846,20, oltre interessi della domanda, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e alla rifusione delle spese processuali di euro
443,00 oltre Iva, cpa e spese generali”. Chiedeva l'appellante “riformare la sentenza n. 206/2023, pubblicata dal Giudice di Pace di il 15 maggio Pt_1
2023 che ha definito il giudizio iscritto al n. di R.G. 720/2022 e così provvedere: Nel merito, in via principale: a) Accertare e dichiarare l'inammissibilità/improponibilità della richiesta risarcitoria avanzata in 4
primo grado da – ai sensi del combinato disposto degli Controparte_1
artt. 2054 c.c. e 144 e 148 Cap – attesa la natura contrattuale dell'azione posta in essere dall'attrice; e/o accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di per non aver essa titolo alla Controparte_1
pretesa risarcitoria avanzata in detta sede e per l'effetto accogliere la domanda riconvenzionale formulata da in primo Parte_1 grado;
b) Dichiarare l'infondatezza della stessa domanda accolta in primo grado – sia in fatto che in diritto – per tutte le motivazioni ribadite nell'atto che precede, anche perché priva di prova. In ogni caso: c) dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione del ragionamento inferenziale percorso per addivenire alla quantificazione del danno;
d) condannare alla restituzione delle somme Controparte_1 percepite a seguito della pubblicazione della sentenza di primo grado;
e) con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali ed accessori di entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituiva la la quale chiedeva Controparte_1
“rigettare l'appello proposto dall'appellante in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n.
206/2023, resa dal Giudice di Pace di , depositata in data 15.05.2023 Pt_1
e pubblicata in data 29.06.2023, perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e, per gli effetti, confermare la sentenza di primo grado;
vittoria di spese e competenze di lite”.
L'appellato sebbene regolarmente citato, non si Controparte_2 costituiva in giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Ciò premesso, l'appello in esame non appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. 5
Ed invero, occorre preliminarmente precisare che «Per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità
[...], occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i princìpi di cui agli artt. 10 e ss.
c.p.c.» (Cass. civ. n. 3290/2018, richiamata da Tribunale Roma, sentenza 4 gennaio 2019).
Il valore della causa si determina dunque tenendo conto della domanda azionata.
E' ammissibile il cumulo solo tra domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona, e non già nell'ipotesi di domanda riconvenzionale (cfr. Cass. 4960/2003, richiamata da Tribunale Napoli, sentenza 5 dicembre 2019).
Qualora l'attore, oltre a richiedere una somma specifica non superiore a quella prevista per le pronunce secondo equità, abbia anche concluso, in via alternativa o subordinata, per la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore o minore da determinarsi nel corso del giudizio, siffatta ultima indicazione, pur non potendosi reputare mera clausola di stile, non appare, tuttavia, di per se' sola sufficiente a dimostrare la volontà dello stesso attore di chiedere una somma maggiore – ed ancor meno una somma superiore ad quella normativamente prevista – in assenza di ogni altro indice interpretativo idoneo ad ingenerare quanto meno il dubbio che le circostanze dedotte siano potenzialmente idonee a superare il valore espressamente menzionato e, in particolare, quello entro il quale è ammessa la decisione secondo equità (Cass. n. 24153/10; Cassazione sezione II civile, sentenza 20 marzo 2017, n. 7095).
Secondo una giurisprudenza di merito, peraltro, nell'ipotesi in cui l'attore indichi con precisione l'ammontare del suo credito, e chieda che quell'ammontare gli sia attribuito dal Giudice, la formula che si suole aggiungere ("o quell'altra maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa") avrebbe natura di mera clausola di stile, come tale inidonea ad influire sulla determinazione della competenza per valore, sicché 6
quest'ultima resterebbe delimitata dalla somma specificata, non potendo la controversia essere considerata di valore indeterminabile (cfr. Trib. Milano
Sez. X sent. 06 febbraio 2014).
Alla luce delle considerazioni suespresse deve desumersi che la decisione assunta dal Giudice di Pace debba intendersi come pronunciata secondo equità ex art. 113, comma 2, c.p.c., con conseguente applicabilità dei limiti di appellabilità di cui all'art. 339 c.p.c., avuto riguardo al tenore della domanda come formulata in primo grado dalla società
[...]
la quale ha chiesto la condanna della compagnia Parte_4
assicuratrice in solido con il conducente/proprietario Controparte_3 del mezzo, al pagamento di una somma ben determinata, nei limiti di una pronuncia secondo equità, per euro 846,20, “ovvero di quella differente, maggiore o minore, che dovesse essere quantificata a seguito di CTU, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria….nei limiti di competenza del Giudice di Pace”; peraltro la somma oggetto della domanda ha trovato conferma nella perizia nonché nella fattura di parte prodotta in atti.
Nessun dubbio sussiste sul fatto che, ai fini della determinazione del valore della causa, occorre avere riguardo al valore della domanda ex art. 10
c.p.c., ovvero al deductum, e non già al decisum, mentre nessuna valenza può essere attribuita a tal fine alla domanda riconvenzionale, la quale non assume alcuna rilevanza ai fini della configurabilità o meno di una pronuncia del Giudice di Pace secondo equità.
Ciò premesso, non appare ravvisabile l'invocata violazione di norme costituzionali sotto il profilo motivazionale, avendo il Giudice di primo grado comunque motivato in merito alla legittimazione attiva della Sicurezza e
Ambiente nonché sulla determinazione del credito, facendo riferimento ai prezziari su cui si fonda la perizia di parte, nonchè la fattura prodotta in atti. 7
Sotto il profilo della violazione dei princìpi regolatori della materia, fondato appare il motivo di impugnazione sollevato dall'appellante relativamente all'omesso accertamento dell'effettiva qualità e legittimazione del preteso funzionario pubblico a procedere ad una cessione di un credito della P.A. per conto dell'Organo a ciò abilitato, ovvero il sindaco, secondo quanto disposto dall'art. 50 TUEL, essendosi il Giudice di
Pace limitato in modo equivoco e del tutto errato ad asserire in sentenza che "comunque non vi è prova che il responsabile del Controparte_4 non potesse conferire lo specifico incarico".
E' evidente come il Giudice di Pace, a fronte della specifica eccezione di violazione dell'art. 50 TUEL, abbia escluso, in aperto contrasto con il disposto dell'art. 2697, co.1, c.c., che l'attrice dovesse dimostrare che il soggetto che le aveva asseritamente attribuito il potere di recuperare il credito del ne avesse il potere. CP_4
L'art. 50, comma 10, TUEL prevede che “Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali”.
Seppure il Giudice di Pace abbia errato nella sua valutazione in ordine all'applicazione dei princìpi regolatori della materia, deve intendersi accertata la legittimazione del dirigente firmatario della convenzione di concessione del servizio ad agire per conto e nell'interesse del CP_4
Ed invero, come correttamente rilevato dalla società appellata, trova applicazione la norma dell'art. 107 TUEL, il quale deroga all'art. 50.
In particolare, non sussiste nel caso concreto alcuna violazione delle prescrizioni del TUEL, atteso che, dalla lettura della documentazione depositata dalla società appellata si evince come entrambe le Convenzioni del 2013 e del 2017 siano state sottoscritte dal Dirigente, dott.
[...]
, come tale abilitato a sottoscrivere per conto del ai sensi Per_2 CP_4
dell'art. 107, comma terzo del D.Lgs. n. 267/2000. 8
In particolare, l'art. 107 Tuel, che esplicitamente deroga all'art. 50 del medesimo testo, richiamato nelle determinazioni agli atti, prevede che
“Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente: a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico- ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco”.
Inoltre, dalla lettura delle determinazioni depositate è evincibile come nessuna violazione di leggi o di regolamenti si sia realizzata nella formazione del procedimento amministrativo, istruito per l'adozione del contratto in questione.
Invero, la Convezione del 2013 risulta preceduta: dalla determinazione n. 1512/2012, mediante la quale il Dirigente determinava l'avvio della procedura di gara;
dalla determinazione n. 2045/2012, con cui veniva riapprovato il Capitolato d'oneri; dalla determinazione n. 2917/2012, con la quale, a seguito di gara, veniva disposta l'aggiudicazione definitiva del servizio in capo a . Controparte_1 9
Successivamente, a mezzo delle determinazioni n. 1888/2016 e n.
347/2017, veniva prorogata, nel 2017, la Concessioni di servizi, fino alla definizione del nuovo procedimento di gara.
Come meglio specificato nella determinazione n. 1305/2018 di aggiudicazione, la stessa era stata preceduta: dalla deliberazione della
Giunta Comunale n. 304/2017, con cui veniva approvato il progetto di concessione del “Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente”; dalla determina n. 2451/2017, con cui veniva indetta gara mediante procedura aperta.
L'affidamento del servizio di ripristino alla Sicurezza e Ambiente veniva quindi preceduto da una gara ad evidenza pubblica, nel pieno rispetto dei princìpi del Trattato UE e dei princìpi generali dei contratti pubblici.
Del tutto infondato è altresì quanto eccepito dall'odierna appellante in ordine alla necessità della sottoscrizione da parte del Sindaco di un contratto di natura diversa dalla Concessione, posto che, per la stipulazione delle Concessioni di servizi, il Codice degli appalti prevede esplicitamente una procedura e disciplina le funzioni dei Dirigenti quali responsabili del procedimento (v. art. 10).
Così come irrilevante è il richiamo al D.Lgs. n. 446/1997, atteso che la normativa sulle entrate di natura pubblica non ha nulla a che vedere con la richiesta di risarcimento danni da circolazione, essendo oggetto della controversia non già il recupero di una tassa, ovvero di un tributo.
Non appare pertinente al caso de quo neppure il richiamo al D.L. n.
79/1997, il cui art. 8 espressamente recita: “Le amministrazioni pubbliche….dopo aver esperito le ordinarie procedure previste dai rispettivi ordinamenti per il pagamento da parte dei terzi debitori di quanto ad esse dovuto per obbligazioni pecuniarie liquide ed esigibili, possono procedere, al fine di realizzare celermente i relativi incassi, alla cessione dei relativi crediti, 10
con esclusione di quelli di natura tributaria e contributiva, a soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di recupero crediti”.
Tale norma, infatti, è applicabile alle entrate di diritto pubblico (tasse, imposte, ecc.), che verranno poi recuperate dalle società di riscossione
(Equitalia, ecc.), ma non anche alla fattispecie del risarcimento di danni extracontrattuale, che attiene, invece, a crediti futuri, originati da incidenti stradali non ancora verificatisi.
Inaccoglibile deve intendersi anche l'ulteriore motivo di impugnazione, relativo alla violazione di norme regolatrici della materia in merito al presunto difetto di legittimazione di a Controparte_1 richiedere il pagamento del dovuto nei confronti del conducente, e proprietario del mezzo incidentato, e della compagnia assicuratrice di quest'ultimo, odierna appellante, evincendosi chiaramente dall'esame del capitolato d'oneri, annesso al contratto intervenuto tra il
[...]
– il quale descrive nel dettaglio le prestazioni Parte_5 inerenti al servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali sulle strade di competenza dell'Amministrazione procedente, interessate da incidenti stradali - all'art. 23, intitolato “Cessione dei diritti e delle azioni nascenti dal danno causato alla sede stradale”, che “Al fine di consentire all'affidatario lo svolgimento del servizio di ripristino, sia post-incidente che dello stato dei luoghi,
l'Amministrazione cede espressamente ogni diritto e azione, verso i soggetti di cui all'art. 2054 del C.C., nascenti dal danno causato alla sede stradale o alle sue pertinenze e agli impianti, dalla fuoriuscita di oli, idrocarburi, altri liquidi inquinanti o detriti e/o altro materiale per cui si è reso necessario l'intervento di ripristino. Nel caso in cui non fosse possibile risalire all'autore del danno (per es. perdita d'olio o di altri liquidi dal veicolo..) il concessionario interverrà, su richiesta dell'Ente procedente o di altro
Organo di Polizia, per ripristinare la situazione “quo ante” senza alcun costo o onere per il ”. Controparte_4 11
Al successivo art. 24, poi, si prevede espressamente che “'l'Ente procedente si impegna a rilasciare all'affidatario, in tempi ragionevolmente brevi e, comunque, entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di richiesta, copia del rapporto di incidente e ogni altra informazione necessaria per consentire l'esercizio dei diritti previsti al precedente art. 23”.
E' significativo, peraltro, che la stessa compagnia assicuratrice abbia corrisposto alla società cessionaria del servizio a titolo risarcitorio la somma di euro 260,00 - ricevuta dalla società appellata in acconto del maggiore avere determinato in euro 1.106,20, con debenza dell'importo residuale di euro 846,20 -, in tal modo riconoscendo la medesima quale destinataria della pretesa risarcitoria in questione.
Non accoglibile, inoltre, è il motivo di appello attinente ad una presunta violazione di norme del procedimento (artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.), stante la genericità dello stesso, e comunque l'inammissibilità del motivo di impugnazione riguardante la natura della strada, provinciale anziché comunale, in cui è avvenuto il sinistro, essendo esso stato formulato per la prima volta in primo grado solo in sede conclusionale.
In ogni caso anche tale motivo di doglianza appare confutato dalla documentazione in atti, come correttamente rilevato dalla società appellata.
Inaccoglibile deve intendersi altresì l'ulteriore contestazione riguardante la violazione di norme costituzionali per omessa motivazione in ordine al quantum del danno, essendo la decisione del Giudice di primo grado fondata sulle risultanze documentali e istruttorie acquisite in atti, con particolare riferimento al rapporto di incidente stradale, dal quale è emersa con evidenza la responsabilità del conducente del veicolo incidentato.
Nessun dubbio, inoltre, sembra sussistere in ordine all'urgenza e tempestività dell'intervento da parte della società , Controparte_1 12
essendo inverosimile pensare ad un intervento immediato dello stesso soggetto responsabile della situazione di pericolo, avendo il suddetto provocato lo sversamento di detriti catalogabili come rifiuti speciali, come tali da trattare e smaltire secondo le regole precipue del codice dell'ambiente.
Altrettanto congrua deve ritenersi la motivazione della sentenza di primo grado relativamente al quantum dovuto, avendo il Giudice, come già detto, preso come riferimento i prezziari di cui alla perizia prodotta in atti, unitamente alla fattura, a fronte di una contestazione generica, non riguardante le singole voci di costo indicate dalla società richiedente.
Anche i profili sanzionatori di cui al codice della strada devono intendersi irrilevanti, e non impeditivi al riconoscimento del chiesto risarcimento.
Non è integrabile, infatti, neppure la paventata violazione delle norme del procedimento sull'ingombro e danneggiamento della carreggiata ex artt.
15,161, e sulle relative sanzioni ex art. 211 C.d.S., non potendo la sanzione di tipo amministrativo ex art. 211 C.d.s. valere ad escludere l'integrazione di un illecito extracontrattuale nei confronti dell'Amministrazione, fonte di obbligazione risarcitoria da determinarsi in relazione al costo di ripristino della sede stradale.
Alla luce delle considerazioni suespresse, l'appello in esame non appare meritevole di accoglimento, e la sentenza impugnata andrà confermata nella sua interezza.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo. 13
Nulla andrà disposto nei confronti dell'appellato Controparte_2
rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe,
rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 206/2023, emessa dal Giudice di Pace di in data Pt_1
10.05.2023, depositata il 15.05.2023, e per l'effetto conferma la sentenza citata.
Condanna l'appellante a rifondere le spese di lite sostenute da da determinarsi in euro 400,00 a titolo di Controparte_1 compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
Nulla sulle spese processuali nei confronti dell'appellato CP_2
contumace.
[...]
Così deciso in Ragusa, il 14 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.sa Rosanna Scollo