Sentenza 20 febbraio 1984
Massime • 2
Il godimento della casa familiare, oggetto di proprietà comune dei coniugi, può essere assegnato dal giudice della separazione anche al coniuge che non sia affidatario di figli minori (e quindi all'infuori del caso contemplato dall'art. 155 quarto comma cod. civ.), qualora tale assegnazione trovi giustificazione in Sede di regolamentazione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi medesimi, nel senso che configuri una componente in natura dell'Obbligo di mantenimento dell'uno in favore dell'altro. ( V 2494/82, mass n 420365; ( V 3934/80, mass n 407827).*
A seguito della riforma del diritto di famiglia, la violazione del reciproco dovere di fedeltà, ancorché ribadito come regola di condotta dei coniugi (art. 143 cod. civ.), non legittima di per sè, automaticamente, la pronunzia di separazione con addebito, ma solo se abbia reso intollerabile la prosecuzione della convivenza o recato grave pregiudizio all'educazione della prole. Pertanto, il giudice deve accertare se tali conseguenze si siano in concreto verificate, valutando in qual misura la violazione medesima abbia inciso sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati. ( V 5509/81, mass n 416214; ( V 1116/81, mass n 411679; ( V 1400/80, mass n 404944; ( Conf 2494/82, mass n 420366).*
Commentari • 2
- 1. Cassazione: separazione con addebito anche senza adulterio se offesa dignità dell'altro coniugeAvv. Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 17 aprile 2009
La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 cod. civ. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Treviso, con sentenza del 16 marzo 2004 pronunciò la separazione personale dei coniugi M.G. e B. G. con addebito al marito che condannò a corrispondere alla B. l'assegno mensile di mantenimento di Euro 750,00 con rivalutazione annuale secondo gli indici calcolati dall'ISTAT. …
Leggi di più… - 2. Separazione tra coniugi, addebito della separazione, violazione obbligo di fedeltàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 23 luglio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/02/1984, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 1984 |
Testo completo
A seguito della riforma del diritto di famiglia, la violazione del reciproco dovere di fedeltà, ancorché ribadito come regola di condotta dei coniugi (art. 143 cod. civ.), non legittima di per sè, automaticamente, la pronunzia di separazione con addebito, ma solo se abbia reso intollerabile la prosecuzione della convivenza o recato grave pregiudizio all'educazione della prole. Pertanto, il giudice deve accertare se tali conseguenze si siano in concreto verificate, valutando in qual misura la violazione medesima abbia inciso sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati. ( V 5509/81, mass n 416214; ( V 1116/81, mass n 411679; ( V 1400/80, mass n 404944; ( Conf 2494/82, mass n 420366).*