Cass. civ., sez. I, sentenza 20/02/1984, n. 1198
CASS
Sentenza 20 febbraio 1984

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Il godimento della casa familiare, oggetto di proprietà comune dei coniugi, può essere assegnato dal giudice della separazione anche al coniuge che non sia affidatario di figli minori (e quindi all'infuori del caso contemplato dall'art. 155 quarto comma cod. civ.), qualora tale assegnazione trovi giustificazione in Sede di regolamentazione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi medesimi, nel senso che configuri una componente in natura dell'Obbligo di mantenimento dell'uno in favore dell'altro. ( V 2494/82, mass n 420365; ( V 3934/80, mass n 407827).*

A seguito della riforma del diritto di famiglia, la violazione del reciproco dovere di fedeltà, ancorché ribadito come regola di condotta dei coniugi (art. 143 cod. civ.), non legittima di per sè, automaticamente, la pronunzia di separazione con addebito, ma solo se abbia reso intollerabile la prosecuzione della convivenza o recato grave pregiudizio all'educazione della prole. Pertanto, il giudice deve accertare se tali conseguenze si siano in concreto verificate, valutando in qual misura la violazione medesima abbia inciso sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati. ( V 5509/81, mass n 416214; ( V 1116/81, mass n 411679; ( V 1400/80, mass n 404944; ( Conf 2494/82, mass n 420366).*

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    Avv. Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 17 aprile 2009

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    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 23 luglio 2008
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 20/02/1984, n. 1198
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1198
Data del deposito : 20 febbraio 1984

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