Decreto 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, decreto 07/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.L. n. 1807/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
DECRETO DI OMOLOGA DELL'ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO
Il Tribunale del lavoro di Lagonegro, in persona del Giudice Dott. Antonio Bellusci,
Visto il deposito in Cancelleria dell'Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c. da parte del CTU dott. nel procedimento in epigrafe indicato proposto da: Persona_1 ato il 26.01.1993 a POLLA (SA), C.F.: , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. PERRUPATO RAFFAELLA, nei confronti dell' per il riconoscimento delle patologie CP_1 invalidanti di cui al ricorso;
Dato atto che il CTU non si è espresso in ordine alla domanda di accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'handicap grave e che il ricorrente nulla ha eccepito in sede di osservazioni ex art. 195
c.p.c., né formulando dissenso, sicché la predetta domanda deve ritenersi implicitamente rinunciata;
Visto che le parti cui è stato comunicato avviso di deposito dell'elaborato, non hanno contestato, nel termine prestabilito e perentorio di trenta giorni, le conclusioni del CTU;
Visto l'art. 445 bis co. 5 c.p.c. e ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
OMOLOGA
L'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU, il quale riconosceva il ricorrente invalido nella misura del 100% a decorrere dal 06.09.2024, requisito sanitario
UTILE ai fini del riconoscimento, da tale data, della prestazione pretesa della pensione di invalidità (artt. 2 e
12 L. 118/71).
Condanna
Il resistente , in persona del Presidente p.t. al pagamento Controparte_2 della metà delle spese del giudizio, in ragione dello spostamento della decorrenza che, in applicazione del protocollo vigente, liquida in € 600,00 in favore del difensore antistatario avv. PERRUPATO RAFFAELLA, oltre spese generali 15%, IVA e CPA se dovuti.
Compensa la restante metà delle spese di lite.
Visto l'esito dell'esame peritale pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate come da CP_1 separato decreto emesso in data odierna.
Il presente decreto non è impugnabile né modificabile (art. 445 bis co. 5 c.p.c.).
Si comunichi alle parti.
Lagonegro 07.06.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Antonio Bellusci