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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 12/08/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2590/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 2590/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 vv. Sara Arese, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti,
RICORRENTE contro nato a [...] il [...], Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“pronunciare con sentenza la loro separazione personale alle seguenti
CONDIZIONI
A) SULLA RICHIESTA DI AFFIDAMENTO ESCLUSIVO RAFFORZATO DEI MINORI Per_1
E ex art. 337 quater c.c..
[...] Persona_2
Allo stato attuale la madre NON sa dove il marito si trovi.
Alla luce di quanto narrato e documentato, la scrivente difesa ritiene di formulare domanda di affidamento esclusivo c.d. rafforzato, così conferendo alla madre collocataria il potere di pagina 1 di 6 assumere tutte le decisioni relative all'educazione, alla cura e all'istruzione dei minori e di provvedere alla gestione ordinaria degli stessi, anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori, quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale.
SULL'EVENTUALE DIRITTO DI VISITA PATERNO
Sul punto si chiede che il Giudice voglia prevedere, in ragione dell'atteggiamento paterno sopra descritto, eventualmente anche sentiti i S.S. di riferimento, che il padre possa vedere i figli minori secondo modi e tempi rimessi alla valutazione della madre e alle valutazioni dei S.S. coinvolti, tenuto conto delle loro esigenze e delle loro richieste.
B) MANTENIMENTO DEI MINORI E Persona_1 Persona_2
C.
1. Il SI. non è occupato in quanto a seguito della reiterata malattia e Controparte_1 della “fuga” in America ha perso il lavoro.
Egli si impegna a versare a titolo di contributo al mantenimento deli figli minori Persona_1
e la somma complessiva di Euro 600,00 (Seicento/00) mensili, ovverosia Euro Persona_2
300,00 per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 20 di ogni mese, con decorrenza dal mese di deposito del presente ricorso giudiziale, a mezzo bonifico bancario intestato alla moglie sino alla loro indipendenza economica.
Le spese mediche non coperte dal S.S.N. e le spese straordinarie tutte verranno sostenute nella misura del 50% in capo a ciascun genitore (a titolo esemplificativo ma non esaustivo spese e tasse scolastiche, trasporto scolastico, gite, attività sportive, corredi inizio anno scolastico, etc.) come da Protocollo di Torino allegato sub. doc. 8.
Tali spese, salvi i casi di necessità ed urgenza e di routine, dovranno essere previamente concordate dai genitori e successivamente documentate per poter essere oggetto di rimborso da parte dell'altro coniuge nei 10 giorni successivi alla richiesta.
Gli assegni unici spetteranno in via esclusiva alla madre e le detrazioni fiscali al 100% in capo alla madre in ragione del regime di affidamento esclusivo richiesto, circostanza che peraltro già avviene.
C) CASA CONIUGALE E QUESTIONI PATRIMONIALI.
Nell'immobile sito in Cervasca CN, Via Vignolo 108, già casa coniugale condotta in locazione in forza di regolare contratto intestato ad entrambi i coniugi, resterà a vivere la madre unitamente ai figli minori che pertanto ivi manterranno la propria residenza e a cui pertanto viene assegnata, mentre il marito trasferirà la propria residenza altrove.
La moglie provvederà a volturare in capo a sé soltanto il citato contratto di locazione.
pagina 2 di 6 I beni mobili e gli arredi relativi alla casa coniugale vengono assegnati in uso esclusivo alla moglie, salvo gli oggetti ed effetti strettamente personali del marito.
D) ULTERIORI PATTUIZIONI.
D.
1. I coniugi dichiarano di aver definito tra di loro ogni loro rapporto patrimoniale, non avendo allo stato più nulla reciprocamente a pretendere, salvo quanto previsto dalle condizioni di cui sopra.
D.
2. I coniugi si concedono reciprocamente assenso al rilascio o rinnovo del passaporto proprio e di quello dei figli minori e o di altro documento valido per Persona_1 Persona_2
l'espatrio, acconsentendo sin da ora all'espatrio proprio e di quello dei figli.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari della presente causa.
* * * * *
IN VIA SUBORDINATA
Meramente in via subordinata, si chiede che per tutte le motivazioni sopra indicate il Tribunale adito voglia disporre l' affidamento esclusivo dei figli minori e Persona_3 alla madre odierna ricorrente.” Persona_4
Per il Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.11.2024, ha esposto di essersi unita Parte_1 in matrimonio il 13.1.2000 negli Stati Uniti con dal quale ha avuto i figli Controparte_1
, il 2.7.2002, maggiorenne ed economicamente indipendente, , il 15.2.2010, CP_1 Persona_1
e il 10.7.2015. Ha altresì allegato che il marito, dopo aver intrattenuto una Persona_2 relazione extraconiugale e aver tenuto condotte aggressive nei confronti della moglie, si è allontanato dalla casa coniugale nel luglio 2024, limitandosi a contattare sporadicamente i figli a mezzo telefono. La ricorrente ha pertanto domandato la pronuncia di separazione personale,
l'affidamento superesclusivo dei minori con collocazione presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale e un contributo al mantenimento dei due figli di complessivi 600,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il convenuto non è comparso all'udienza del 27.5.2025, nel corso della quale è stata pertanto sentita la sola Alla successiva udienza del 25.6.2025, si è proceduto all'ascolto della Pt_1 minore e, essendo la causa matura per la decisione, la ricorrente è stata invitata a precisare le conclusioni. Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio, nulla opponendo.
pagina 3 di 6 2. In primo luogo, deve trovare accoglimento la domanda di separazione personale, in quanto le affermazioni della ricorrente secondo cui il rapporto matrimoniale si sarebbe deteriorato sino a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, ormai interrottasi dal luglio dello scorso anno, non hanno trovato alcuna smentita da parte del convenuto, il quale, non costituendosi in giudizio, ha mostrato un evidente disinteresse per la prosecuzione della vita matrimoniale.
3. Quanto ai figli minori, la ricorrente ne ha domandato l'affidamento esclusivo a sé. Osserva preliminarmente il Collegio che gli artt. 337 bis e ss. c.c. prevedono l'affidamento ad entrambi i genitori quale regola generale, in considerazione del primario interesse dei figli ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa. Solamente qualora tale modalità si riveli contraria all'interesse dei figli minori, il giudice può disporne, con provvedimento motivato,
l'affidamento in via esclusiva ad uno dei genitori.
Nel caso di specie, sussistono fondate ragioni per derogare alla regola generale dell'affidamento condiviso. Il padre, infatti, si è allontanato dalla casa coniugale per recarsi presumibilmente negli
Stati Uniti, limitandosi a contattare i figli telefonicamente e contribuendo al loro mantenimento in maniera inadeguata. Tali circostanze sono state confermate in sede di ascolto dalla minore che ha riferito di non vedere il padre da un anno, di sentirlo per telefono una Persona_1 volta alla settimana, di avere il desiderio di incontrarlo, ma che “lui non vuole tanto”, e di non avere avuto spiegazioni né sulle ragioni per cui il genitore si è allontanato da casa né sul luogo ove questi si trova attualmente.
Per le medesime ragioni, si ritiene opportuno attribuire alla ricorrente il potere di adottare autonomamente anche le decisioni di particolare importanza per i figli in materia di salute, istruzione, residenza e richiesta di documenti validi per l'espatrio. In caso contrario, la difficoltà a consultare il padre in caso di bisogno paralizzerebbe l'esercizio della responsabilità genitoriale, con rischio di grave pregiudizio per i figli.
4. I minori, in continuità con lo stato di fatto esistente, resteranno collocati prevalentemente presso la madre, alla quale va pertanto assegnata la casa coniugale. Non è allo stato possibile stabilire un calendario di visita con il padre, in assenza di disponibilità dello stesso e in mancanza di notizie circa il suo luogo di abitazione. Qualora egli dovesse farne richiesta, eventuali incontri potranno essere organizzati sulla base di accordi presi di volta in volta con la madre.
5. Venendo infine alle questioni economiche, si rende necessario che il padre versi un assegno in favore dei figli, considerato che gli oneri di mantenimento diretto ricadono in via integrale sulla pagina 4 di 6 madre, la quale percepisce una retribuzione di circa 1.000,00 mensili ed è gravata da un canone di locazione di 450,00 euro. Tenuto conto che non sono state fornite indicazioni circa la condizione economica del convenuto, il quale avrebbe perso il lavoro a causa di problematiche di salute e del trasferimento all'estero, che non è stato allegato un tenore di vita in costanza di matrimonio particolarmente elevato e che la ricorrente percepirà integralmente l'assegno unico, si ritiene congruo un contributo mensile nella misura di 400,00 euro (200,00 euro a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie meglio indicate in dispositivo.
6. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo sulla base dei valori minimi previsti dal dm.
147/2022 per le controversie di valore indeterminato, tenuto conto della ridotta complessità della causa ed esclusa la fase istruttoria, e da versarsi in favore dell'erario, data l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello stato, vengono poste a carico del convenuto, stante l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(Argentina) il 23.5.1979 e nato a [...] il [...], Controparte_1 matrimonio celebrato a Salt Lake City (Stati Uniti d'America) il 13.1.2002 e trascritto in Italia nei registri dello stato civile del Comune di Corciano al n. 18 parte II serie C anno 2023;
AFFIDA i figli minori in via esclusiva alla madre con collocazione e residenza anagrafica presso la stessa;
DISPONE che la madre possa adottare in autonomia anche le decisioni più importanti per i minori in materia di istruzione, salute, residenza e richiesta di documenti validi per l'espatrio;
ASSEGNA la casa familiare, con i suoi mobili ed arredi, alla ricorrente;
DISPONE che il padre possa incontrare i figli, laddove dovesse farne richiesta, secondo accordi presi di volta in volta con la madre,
DISPONE che il convenuto versi, entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza dalla data di introduzione del presente giudizio, alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma di euro 400,00 (200,00 euro a figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative e sportive, necessitate o previamente concordate e successivamente documentate,
CONDANNA al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente Controparte_1
pagina 5 di 6 giudizio che si liquidano in euro 2.906,00 (di cui 851,00 per la fase di studio, 602,00 per la fase introduttiva e 1.453,00 per la fase decisionale), oltre esborsi, spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Cuneo, nella Camera di consiglio del 17.7.2025
Il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 2590/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 vv. Sara Arese, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti,
RICORRENTE contro nato a [...] il [...], Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“pronunciare con sentenza la loro separazione personale alle seguenti
CONDIZIONI
A) SULLA RICHIESTA DI AFFIDAMENTO ESCLUSIVO RAFFORZATO DEI MINORI Per_1
E ex art. 337 quater c.c..
[...] Persona_2
Allo stato attuale la madre NON sa dove il marito si trovi.
Alla luce di quanto narrato e documentato, la scrivente difesa ritiene di formulare domanda di affidamento esclusivo c.d. rafforzato, così conferendo alla madre collocataria il potere di pagina 1 di 6 assumere tutte le decisioni relative all'educazione, alla cura e all'istruzione dei minori e di provvedere alla gestione ordinaria degli stessi, anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori, quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale.
SULL'EVENTUALE DIRITTO DI VISITA PATERNO
Sul punto si chiede che il Giudice voglia prevedere, in ragione dell'atteggiamento paterno sopra descritto, eventualmente anche sentiti i S.S. di riferimento, che il padre possa vedere i figli minori secondo modi e tempi rimessi alla valutazione della madre e alle valutazioni dei S.S. coinvolti, tenuto conto delle loro esigenze e delle loro richieste.
B) MANTENIMENTO DEI MINORI E Persona_1 Persona_2
C.
1. Il SI. non è occupato in quanto a seguito della reiterata malattia e Controparte_1 della “fuga” in America ha perso il lavoro.
Egli si impegna a versare a titolo di contributo al mantenimento deli figli minori Persona_1
e la somma complessiva di Euro 600,00 (Seicento/00) mensili, ovverosia Euro Persona_2
300,00 per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 20 di ogni mese, con decorrenza dal mese di deposito del presente ricorso giudiziale, a mezzo bonifico bancario intestato alla moglie sino alla loro indipendenza economica.
Le spese mediche non coperte dal S.S.N. e le spese straordinarie tutte verranno sostenute nella misura del 50% in capo a ciascun genitore (a titolo esemplificativo ma non esaustivo spese e tasse scolastiche, trasporto scolastico, gite, attività sportive, corredi inizio anno scolastico, etc.) come da Protocollo di Torino allegato sub. doc. 8.
Tali spese, salvi i casi di necessità ed urgenza e di routine, dovranno essere previamente concordate dai genitori e successivamente documentate per poter essere oggetto di rimborso da parte dell'altro coniuge nei 10 giorni successivi alla richiesta.
Gli assegni unici spetteranno in via esclusiva alla madre e le detrazioni fiscali al 100% in capo alla madre in ragione del regime di affidamento esclusivo richiesto, circostanza che peraltro già avviene.
C) CASA CONIUGALE E QUESTIONI PATRIMONIALI.
Nell'immobile sito in Cervasca CN, Via Vignolo 108, già casa coniugale condotta in locazione in forza di regolare contratto intestato ad entrambi i coniugi, resterà a vivere la madre unitamente ai figli minori che pertanto ivi manterranno la propria residenza e a cui pertanto viene assegnata, mentre il marito trasferirà la propria residenza altrove.
La moglie provvederà a volturare in capo a sé soltanto il citato contratto di locazione.
pagina 2 di 6 I beni mobili e gli arredi relativi alla casa coniugale vengono assegnati in uso esclusivo alla moglie, salvo gli oggetti ed effetti strettamente personali del marito.
D) ULTERIORI PATTUIZIONI.
D.
1. I coniugi dichiarano di aver definito tra di loro ogni loro rapporto patrimoniale, non avendo allo stato più nulla reciprocamente a pretendere, salvo quanto previsto dalle condizioni di cui sopra.
D.
2. I coniugi si concedono reciprocamente assenso al rilascio o rinnovo del passaporto proprio e di quello dei figli minori e o di altro documento valido per Persona_1 Persona_2
l'espatrio, acconsentendo sin da ora all'espatrio proprio e di quello dei figli.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari della presente causa.
* * * * *
IN VIA SUBORDINATA
Meramente in via subordinata, si chiede che per tutte le motivazioni sopra indicate il Tribunale adito voglia disporre l' affidamento esclusivo dei figli minori e Persona_3 alla madre odierna ricorrente.” Persona_4
Per il Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.11.2024, ha esposto di essersi unita Parte_1 in matrimonio il 13.1.2000 negli Stati Uniti con dal quale ha avuto i figli Controparte_1
, il 2.7.2002, maggiorenne ed economicamente indipendente, , il 15.2.2010, CP_1 Persona_1
e il 10.7.2015. Ha altresì allegato che il marito, dopo aver intrattenuto una Persona_2 relazione extraconiugale e aver tenuto condotte aggressive nei confronti della moglie, si è allontanato dalla casa coniugale nel luglio 2024, limitandosi a contattare sporadicamente i figli a mezzo telefono. La ricorrente ha pertanto domandato la pronuncia di separazione personale,
l'affidamento superesclusivo dei minori con collocazione presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale e un contributo al mantenimento dei due figli di complessivi 600,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il convenuto non è comparso all'udienza del 27.5.2025, nel corso della quale è stata pertanto sentita la sola Alla successiva udienza del 25.6.2025, si è proceduto all'ascolto della Pt_1 minore e, essendo la causa matura per la decisione, la ricorrente è stata invitata a precisare le conclusioni. Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio, nulla opponendo.
pagina 3 di 6 2. In primo luogo, deve trovare accoglimento la domanda di separazione personale, in quanto le affermazioni della ricorrente secondo cui il rapporto matrimoniale si sarebbe deteriorato sino a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, ormai interrottasi dal luglio dello scorso anno, non hanno trovato alcuna smentita da parte del convenuto, il quale, non costituendosi in giudizio, ha mostrato un evidente disinteresse per la prosecuzione della vita matrimoniale.
3. Quanto ai figli minori, la ricorrente ne ha domandato l'affidamento esclusivo a sé. Osserva preliminarmente il Collegio che gli artt. 337 bis e ss. c.c. prevedono l'affidamento ad entrambi i genitori quale regola generale, in considerazione del primario interesse dei figli ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa. Solamente qualora tale modalità si riveli contraria all'interesse dei figli minori, il giudice può disporne, con provvedimento motivato,
l'affidamento in via esclusiva ad uno dei genitori.
Nel caso di specie, sussistono fondate ragioni per derogare alla regola generale dell'affidamento condiviso. Il padre, infatti, si è allontanato dalla casa coniugale per recarsi presumibilmente negli
Stati Uniti, limitandosi a contattare i figli telefonicamente e contribuendo al loro mantenimento in maniera inadeguata. Tali circostanze sono state confermate in sede di ascolto dalla minore che ha riferito di non vedere il padre da un anno, di sentirlo per telefono una Persona_1 volta alla settimana, di avere il desiderio di incontrarlo, ma che “lui non vuole tanto”, e di non avere avuto spiegazioni né sulle ragioni per cui il genitore si è allontanato da casa né sul luogo ove questi si trova attualmente.
Per le medesime ragioni, si ritiene opportuno attribuire alla ricorrente il potere di adottare autonomamente anche le decisioni di particolare importanza per i figli in materia di salute, istruzione, residenza e richiesta di documenti validi per l'espatrio. In caso contrario, la difficoltà a consultare il padre in caso di bisogno paralizzerebbe l'esercizio della responsabilità genitoriale, con rischio di grave pregiudizio per i figli.
4. I minori, in continuità con lo stato di fatto esistente, resteranno collocati prevalentemente presso la madre, alla quale va pertanto assegnata la casa coniugale. Non è allo stato possibile stabilire un calendario di visita con il padre, in assenza di disponibilità dello stesso e in mancanza di notizie circa il suo luogo di abitazione. Qualora egli dovesse farne richiesta, eventuali incontri potranno essere organizzati sulla base di accordi presi di volta in volta con la madre.
5. Venendo infine alle questioni economiche, si rende necessario che il padre versi un assegno in favore dei figli, considerato che gli oneri di mantenimento diretto ricadono in via integrale sulla pagina 4 di 6 madre, la quale percepisce una retribuzione di circa 1.000,00 mensili ed è gravata da un canone di locazione di 450,00 euro. Tenuto conto che non sono state fornite indicazioni circa la condizione economica del convenuto, il quale avrebbe perso il lavoro a causa di problematiche di salute e del trasferimento all'estero, che non è stato allegato un tenore di vita in costanza di matrimonio particolarmente elevato e che la ricorrente percepirà integralmente l'assegno unico, si ritiene congruo un contributo mensile nella misura di 400,00 euro (200,00 euro a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie meglio indicate in dispositivo.
6. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo sulla base dei valori minimi previsti dal dm.
147/2022 per le controversie di valore indeterminato, tenuto conto della ridotta complessità della causa ed esclusa la fase istruttoria, e da versarsi in favore dell'erario, data l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello stato, vengono poste a carico del convenuto, stante l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(Argentina) il 23.5.1979 e nato a [...] il [...], Controparte_1 matrimonio celebrato a Salt Lake City (Stati Uniti d'America) il 13.1.2002 e trascritto in Italia nei registri dello stato civile del Comune di Corciano al n. 18 parte II serie C anno 2023;
AFFIDA i figli minori in via esclusiva alla madre con collocazione e residenza anagrafica presso la stessa;
DISPONE che la madre possa adottare in autonomia anche le decisioni più importanti per i minori in materia di istruzione, salute, residenza e richiesta di documenti validi per l'espatrio;
ASSEGNA la casa familiare, con i suoi mobili ed arredi, alla ricorrente;
DISPONE che il padre possa incontrare i figli, laddove dovesse farne richiesta, secondo accordi presi di volta in volta con la madre,
DISPONE che il convenuto versi, entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza dalla data di introduzione del presente giudizio, alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma di euro 400,00 (200,00 euro a figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative e sportive, necessitate o previamente concordate e successivamente documentate,
CONDANNA al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente Controparte_1
pagina 5 di 6 giudizio che si liquidano in euro 2.906,00 (di cui 851,00 per la fase di studio, 602,00 per la fase introduttiva e 1.453,00 per la fase decisionale), oltre esborsi, spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Cuneo, nella Camera di consiglio del 17.7.2025
Il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
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