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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 16/06/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 794/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Converti – gop – ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 794/2023 promossa da:
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Di Tuoro, giusta procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83 co. 4 c.p.c., elettivamente domiciliata in Pollena Trocchia, Via Giuseppe Garibaldi n. 34 e al domicilio digitale indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
- ATTRICE - contro
Fuori Convenuta contumace CP_1
OGGETTO: azione di risoluzione per inadempimento e domanda di risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Attrice, “Vorrà l'On. Tribunale , per le causali di cui innanzi richiamate, in via preliminare: 1)accertare gli inadempimenti della società “Fuori Luogo S.r.l.” in relazione al contratto di sponsorizzazione e per l'effetto condannare la società “Fuori
Luogo S.r.l.” al pagamento in favore della società “ della somma di euro 10.980,00 sia a titolo Parte_1 risarcitorio che restitutorio e/o nella maggiore o minore somma che l'On. Tribunale adito riterrà di giustizia;
2) in ogni caso condannare la società “Fuori alla restituzione in favore della società della somma di euro CP_1 Parte_1
5.980,00 pari alla differenza del pagamento eseguito dalla società “ ” per il pacchetto Platinum Pack Parte_1
”euro 10.980,00 e quello del prezzo pubblicizzato di euro 5.000,00 e/o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese e competenze di causa con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari” .
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha convenuto in giudizio innanzi a questo Parte_1
Tribunale la Fuori Luogo S.r.l., per ivi sentirla condannare, previo accertamento degli inadempimenti della società “Fuori Luogo S.r.l.” in relazione al contratto di sponsorizzazione intercorso tra le parti, al pagamento della somma di euro 10.980,00 a titolo risarcitorio/restitutorio.
A sostegno della formulata domanda, l'attrice ha eccepito e dedotto, in sintesi, che: i) in data 6 giugno 2022 sottoscriveva con la società odierna convenuta un Contratto di sponsorizzazione in ordine alla XXVI^ edizione della Rassegna Cinematografica “Roseto Opera Prima”, rassegna cinematografica in vigore dal 5 luglio al 19 luglio 2022, presso il Comune di Roseto degli Abruzzi, definito Pacchetto “Main Sponsor” per la complessiva somma di euro 10.980,00; ii) l'indicato pacchetto comprendeva una serie di prestazioni mai erogate a fronte del pagamento eseguito.
Istruita la causa a mezzo documentale, dichiarata la contumacia della convenuta ad onta della regolare notifica, il Giudicante ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. In tale udienza, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
----------
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito enunciate.
Occorre anzitutto rilevare, in punto di diritto, che in tema di riparto generale dell'onere della prova, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, così come quello che agisca per l'adempimento o per il risarcimento del danno, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell''inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore convenuto l'onere della prova dell'eventuale fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa, ovvero della non imputabilità dell'inadempimento (cfr. Cass. civ. n. 13533 del 2001). Ove, poi, trattandosi di contratti a prestazioni corrispettive, il debitore eccepisca a sua volta l'inadempimento del creditore alla propria prestazione, incomberà su quest'ultimo, in ossequio ai medesimi principi di riparto dell'onere della prova, la necessità di dimostrare che l'inadempimento non v'è stato o che lo stesso non è ad esso imputabile: in forza dell'art. 1460 c.c.. Infatti, nei contratti a prestazioni corrispettive, dinanzi all'inadempimento di una delle parti, l'altra è legittimata a rifiutarsi di adempiere la propria obbligazione, salvo che, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto sia contrario a buona fede.
Nel caso in cui entrambe le parti alleghino i rispettivi inadempimenti reciproci e nessuna delle due offra la prova contraria, il giudice del merito, ai fini della decisione, dovrà procedere ad una valutazione unitaria e comparativa dei rispettivi inadempimenti e comportamenti dei contraenti, che, al di là del pur necessario riferimento all'elemento cronologico degli stessi, li investa nel loro rapporto di dipendenza (sul piano causale) e di proporzionalità, nel quadro della funzione economico-sociale del contratto, in maniera da consentire di stabilire su quale dei contraenti debba ricadere l'inadempimento colpevole che possa giustificare l'inadempimento dell'altro, in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum (cfr., in tal senso fra le tante, Cassazione civile , sez. II , 19/04/2016 n. 7711; Cass 14648/2013; Cass. nn. 987/2010) e tenendo altresì conto che, ai fini della risoluzione del contratto, l'inadempimento deve essere di non scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte (art. 1455.c.c.).
Ebbene, l'applicazione delle suesposte coordinate giuridiche ed ermeneutiche al caso di specie conduce all'accoglimento della domanda.
Parte attrice, infatti, ha dato prova del titolo alla base della propria domanda, il contratto di sponsorizzazione sottoscritto (cfr doc. 1 atto di citazione), che prevedeva l'esecuzione delle seguenti prestazioni durante la manifestazione predetta, e segnatamente: “Inserimento Logo Comunicazione social, comunicato stampa, brochure, Photocoll;
2) sul lungomare e in onda su rete8; 3) CP_2 Controparte_3
Co
4) Speech Palco;
5) Logo su targhe di premiazione;
6) Logo su Due Totem Luminosi;
7) Cena
[...]
Dedicata; 8) Ogni sera 8 posti riservati”.
L'attrice ha dimostrato l'esistenza del rapporto negoziale intercorso con la controparte, nonché allegato l'altrui inesatto adempimento, come emerso dall'analisi documentale e dalle numerose missive intercorse tra le parti, ove parte convenuta effettuava sostanziali ricognizioni di debito e difficoltà economiche nel restituire alla “ la somma versata, in quanto sul c/c della società non vi erano fondi Parte_1 sufficienti poiché gli introiti dell'evento erano stati inferiori rispetto a quanto preventivato e che, pertanto, pur volendo risarcire o restituire alla società “ quando dovuto, non sarebbe stato al Parte_1 momento possibile per insufficienza di fondi;
cosicché si invitava il sig. a riaggiornarsi quando la Pt_2
“Fuori Luogo S.r.l.” sarebbe stata nelle condizioni di poter assecondare le richieste della Parte_1
. Era, dunque, onere della Fuori Luogo S.r.l. dimostrare l'esatto adempimento e di aver tenuto una
[...] condotta diligente, tale da non poter essergli imputato l'inesatto adempimento.
Ebbene, la convenuta non ha assolto a tale onere, a prescindersi da questioni del tutto non conferenti con l'oggetto di causa, e tenuto conto che la medesima società odierna convenuta ha rappresentato, nelle missive in atti, come alla società “ sia stato venduto al prezzo di euro 10.980,00 (doc. 3 Parte_1 fasc. parte attrice e parimenti riconosciuto nelle comunicazioni intercorse tra le parti) il pacchetto
“Platinum Pack” di sponsorizzazione.
Tanto premesso in ordine alla sussistenza dell'inadempimento della Fuori Luogo S.r.l., lo stesso deve ritenersi di rilevanza tale da determinare la risoluzione del contratto, tenuto conto che la volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalla parte in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione, come nel caso di specie.
Occorre ricordare, in punto di diritto, che la non scarsa importanza dell'inadempimento deve essere accertata non solo in relazione alla entità oggettiva della prestazione inadempiuta, rispetto al valore complessivo della prestazione, ma anche con riguardo all'elemento soggettivo dell'interesse che l'altra parte intende realizzare, onde verificare se l'inadempimento in concreto accertato abbia comportato una notevole alterazione dell'equilibrio e della complessiva economia del contratto.
Orbene, nel caso di specie deve ritenersi che l'inadempimento sia da considerarsi rilevante, non tanto con riguardo all'entità della prestazione inadempiuta (essendo emerso che, per lo meno in parte) quanto, piuttosto, avuto riguardo, da un lato, al protrarsi nel tempo di tale inadempimento e, dall'altro, all'interesse dell'attrice in ordine al contratto di sponsorizzazione e all'economia complessiva del rapporto, che, sia pure per la non esecuzione di una sola parte delle stesse, preclude all'attrice di aver potuto realizzare il proprio interesse, incidendo inevitabilmente sull'economia complessiva dell'operazione economica. La gravità dell'inadempimento, dunque, legittima la richiesta risoluzione contrattuale.
Pertanto, dovrà disporsi in ordine agli effetti restitutori della pronunciata risoluzione, in presenza di specifiche domande della parte. Trattandosi di effetti che, pur verificandosi sul piano sostanziale, sono soggetti, sotto il profilo processuale, al principio della domanda (cfr. Cass. n. 2075 del 2013; Cass n. 20257 del 2005; Cass. n. 2439 del 2006), va disposta la restituzione di quanto interamente versato dall'attrice alla convenuta (la somma di euro 10.980,00, doc. 3 fasc. parte attrice), circostanza pacifica e non contestata, oltre che documentalmente provata, tenuto conto che gli inadempimenti lamentati hanno investito in toto la complessiva operazione economica.
Trattandosi di obbligazione di valore, su tali somme dovrà computarsi la rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat del costo della vita, dalla data della proposizione della domanda alla data della presente pronuncia. Sulla medesima somma, tuttavia, non possono esser riconosciuti gli interessi c.d. compensativi, in assenza della prova, anche presuntiva (ed invero anche di allegazione) di un nocumento finanziario
(lucro cessante) subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, dovendosi escludere qualsivoglia automatismo nel riconoscimento di tale tipo di pregiudizio (cfr., Cass. civ. sez. III, 13/07/2018, n. 18564).
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, sulle somme liquidate a titolo di danno, vanno corrisposti gli interessi legali, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 c.c. (Cass. civile, sez. III, 6 novembre 1996, n. 9648).
Pertanto, in definitiva, la domanda va accolta, nei termini suindicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come in dispositivo, mediante applicazione dei parametri indicati nel D.M. n. 147/2022, in relazione alla tabella relativa ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione individuato in base al valore del procedimento (da euro 5.201,00
a euro 26.000,00), con l'applicazione per tutte le fasi dei valori medi ridotti del 50% in relazione all'attività concretamente espletata e alla semplicità delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda iscritta al numero di ruolo di cui in epigrafe, avanzata da disattesa ogni contraria istanza, così provvede: Parte_1
1) Accoglie la domanda per le ragioni di cui in motivazione, e per l'effetto, accertato l'inadempimento contrattuale della Fuori Luogo S.r.l., dichiara la risoluzione giudiziale del contratto di sponsorizzazione intercorso tra le parti;
2) In accoglimento della domanda attorea, condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di restituzione di quanto già eseguito, dell'importo di euro 10.980,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura e con la decorrenza di cui alla parte motiva;
3) Condanna la Fuori Luogo S.r.l. alla rifusione delle spese di lite, in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario, liquidate in euro 2.538,50 per compenso professionale al difensore, oltre I.V.A.
e C.P.A. ove dovute come per legge.
Così è deciso in Teramo, il 13 giugno 2025.
IL GIUDICE
dott. Antonio Converti
(firma digitale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Converti – gop – ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 794/2023 promossa da:
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Di Tuoro, giusta procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83 co. 4 c.p.c., elettivamente domiciliata in Pollena Trocchia, Via Giuseppe Garibaldi n. 34 e al domicilio digitale indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
- ATTRICE - contro
Fuori Convenuta contumace CP_1
OGGETTO: azione di risoluzione per inadempimento e domanda di risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Attrice, “Vorrà l'On. Tribunale , per le causali di cui innanzi richiamate, in via preliminare: 1)accertare gli inadempimenti della società “Fuori Luogo S.r.l.” in relazione al contratto di sponsorizzazione e per l'effetto condannare la società “Fuori
Luogo S.r.l.” al pagamento in favore della società “ della somma di euro 10.980,00 sia a titolo Parte_1 risarcitorio che restitutorio e/o nella maggiore o minore somma che l'On. Tribunale adito riterrà di giustizia;
2) in ogni caso condannare la società “Fuori alla restituzione in favore della società della somma di euro CP_1 Parte_1
5.980,00 pari alla differenza del pagamento eseguito dalla società “ ” per il pacchetto Platinum Pack Parte_1
”euro 10.980,00 e quello del prezzo pubblicizzato di euro 5.000,00 e/o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese e competenze di causa con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari” .
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha convenuto in giudizio innanzi a questo Parte_1
Tribunale la Fuori Luogo S.r.l., per ivi sentirla condannare, previo accertamento degli inadempimenti della società “Fuori Luogo S.r.l.” in relazione al contratto di sponsorizzazione intercorso tra le parti, al pagamento della somma di euro 10.980,00 a titolo risarcitorio/restitutorio.
A sostegno della formulata domanda, l'attrice ha eccepito e dedotto, in sintesi, che: i) in data 6 giugno 2022 sottoscriveva con la società odierna convenuta un Contratto di sponsorizzazione in ordine alla XXVI^ edizione della Rassegna Cinematografica “Roseto Opera Prima”, rassegna cinematografica in vigore dal 5 luglio al 19 luglio 2022, presso il Comune di Roseto degli Abruzzi, definito Pacchetto “Main Sponsor” per la complessiva somma di euro 10.980,00; ii) l'indicato pacchetto comprendeva una serie di prestazioni mai erogate a fronte del pagamento eseguito.
Istruita la causa a mezzo documentale, dichiarata la contumacia della convenuta ad onta della regolare notifica, il Giudicante ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. In tale udienza, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
----------
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito enunciate.
Occorre anzitutto rilevare, in punto di diritto, che in tema di riparto generale dell'onere della prova, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, così come quello che agisca per l'adempimento o per il risarcimento del danno, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell''inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore convenuto l'onere della prova dell'eventuale fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa, ovvero della non imputabilità dell'inadempimento (cfr. Cass. civ. n. 13533 del 2001). Ove, poi, trattandosi di contratti a prestazioni corrispettive, il debitore eccepisca a sua volta l'inadempimento del creditore alla propria prestazione, incomberà su quest'ultimo, in ossequio ai medesimi principi di riparto dell'onere della prova, la necessità di dimostrare che l'inadempimento non v'è stato o che lo stesso non è ad esso imputabile: in forza dell'art. 1460 c.c.. Infatti, nei contratti a prestazioni corrispettive, dinanzi all'inadempimento di una delle parti, l'altra è legittimata a rifiutarsi di adempiere la propria obbligazione, salvo che, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto sia contrario a buona fede.
Nel caso in cui entrambe le parti alleghino i rispettivi inadempimenti reciproci e nessuna delle due offra la prova contraria, il giudice del merito, ai fini della decisione, dovrà procedere ad una valutazione unitaria e comparativa dei rispettivi inadempimenti e comportamenti dei contraenti, che, al di là del pur necessario riferimento all'elemento cronologico degli stessi, li investa nel loro rapporto di dipendenza (sul piano causale) e di proporzionalità, nel quadro della funzione economico-sociale del contratto, in maniera da consentire di stabilire su quale dei contraenti debba ricadere l'inadempimento colpevole che possa giustificare l'inadempimento dell'altro, in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum (cfr., in tal senso fra le tante, Cassazione civile , sez. II , 19/04/2016 n. 7711; Cass 14648/2013; Cass. nn. 987/2010) e tenendo altresì conto che, ai fini della risoluzione del contratto, l'inadempimento deve essere di non scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte (art. 1455.c.c.).
Ebbene, l'applicazione delle suesposte coordinate giuridiche ed ermeneutiche al caso di specie conduce all'accoglimento della domanda.
Parte attrice, infatti, ha dato prova del titolo alla base della propria domanda, il contratto di sponsorizzazione sottoscritto (cfr doc. 1 atto di citazione), che prevedeva l'esecuzione delle seguenti prestazioni durante la manifestazione predetta, e segnatamente: “Inserimento Logo Comunicazione social, comunicato stampa, brochure, Photocoll;
2) sul lungomare e in onda su rete8; 3) CP_2 Controparte_3
Co
4) Speech Palco;
5) Logo su targhe di premiazione;
6) Logo su Due Totem Luminosi;
7) Cena
[...]
Dedicata; 8) Ogni sera 8 posti riservati”.
L'attrice ha dimostrato l'esistenza del rapporto negoziale intercorso con la controparte, nonché allegato l'altrui inesatto adempimento, come emerso dall'analisi documentale e dalle numerose missive intercorse tra le parti, ove parte convenuta effettuava sostanziali ricognizioni di debito e difficoltà economiche nel restituire alla “ la somma versata, in quanto sul c/c della società non vi erano fondi Parte_1 sufficienti poiché gli introiti dell'evento erano stati inferiori rispetto a quanto preventivato e che, pertanto, pur volendo risarcire o restituire alla società “ quando dovuto, non sarebbe stato al Parte_1 momento possibile per insufficienza di fondi;
cosicché si invitava il sig. a riaggiornarsi quando la Pt_2
“Fuori Luogo S.r.l.” sarebbe stata nelle condizioni di poter assecondare le richieste della Parte_1
. Era, dunque, onere della Fuori Luogo S.r.l. dimostrare l'esatto adempimento e di aver tenuto una
[...] condotta diligente, tale da non poter essergli imputato l'inesatto adempimento.
Ebbene, la convenuta non ha assolto a tale onere, a prescindersi da questioni del tutto non conferenti con l'oggetto di causa, e tenuto conto che la medesima società odierna convenuta ha rappresentato, nelle missive in atti, come alla società “ sia stato venduto al prezzo di euro 10.980,00 (doc. 3 Parte_1 fasc. parte attrice e parimenti riconosciuto nelle comunicazioni intercorse tra le parti) il pacchetto
“Platinum Pack” di sponsorizzazione.
Tanto premesso in ordine alla sussistenza dell'inadempimento della Fuori Luogo S.r.l., lo stesso deve ritenersi di rilevanza tale da determinare la risoluzione del contratto, tenuto conto che la volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalla parte in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione, come nel caso di specie.
Occorre ricordare, in punto di diritto, che la non scarsa importanza dell'inadempimento deve essere accertata non solo in relazione alla entità oggettiva della prestazione inadempiuta, rispetto al valore complessivo della prestazione, ma anche con riguardo all'elemento soggettivo dell'interesse che l'altra parte intende realizzare, onde verificare se l'inadempimento in concreto accertato abbia comportato una notevole alterazione dell'equilibrio e della complessiva economia del contratto.
Orbene, nel caso di specie deve ritenersi che l'inadempimento sia da considerarsi rilevante, non tanto con riguardo all'entità della prestazione inadempiuta (essendo emerso che, per lo meno in parte) quanto, piuttosto, avuto riguardo, da un lato, al protrarsi nel tempo di tale inadempimento e, dall'altro, all'interesse dell'attrice in ordine al contratto di sponsorizzazione e all'economia complessiva del rapporto, che, sia pure per la non esecuzione di una sola parte delle stesse, preclude all'attrice di aver potuto realizzare il proprio interesse, incidendo inevitabilmente sull'economia complessiva dell'operazione economica. La gravità dell'inadempimento, dunque, legittima la richiesta risoluzione contrattuale.
Pertanto, dovrà disporsi in ordine agli effetti restitutori della pronunciata risoluzione, in presenza di specifiche domande della parte. Trattandosi di effetti che, pur verificandosi sul piano sostanziale, sono soggetti, sotto il profilo processuale, al principio della domanda (cfr. Cass. n. 2075 del 2013; Cass n. 20257 del 2005; Cass. n. 2439 del 2006), va disposta la restituzione di quanto interamente versato dall'attrice alla convenuta (la somma di euro 10.980,00, doc. 3 fasc. parte attrice), circostanza pacifica e non contestata, oltre che documentalmente provata, tenuto conto che gli inadempimenti lamentati hanno investito in toto la complessiva operazione economica.
Trattandosi di obbligazione di valore, su tali somme dovrà computarsi la rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat del costo della vita, dalla data della proposizione della domanda alla data della presente pronuncia. Sulla medesima somma, tuttavia, non possono esser riconosciuti gli interessi c.d. compensativi, in assenza della prova, anche presuntiva (ed invero anche di allegazione) di un nocumento finanziario
(lucro cessante) subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, dovendosi escludere qualsivoglia automatismo nel riconoscimento di tale tipo di pregiudizio (cfr., Cass. civ. sez. III, 13/07/2018, n. 18564).
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, sulle somme liquidate a titolo di danno, vanno corrisposti gli interessi legali, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 c.c. (Cass. civile, sez. III, 6 novembre 1996, n. 9648).
Pertanto, in definitiva, la domanda va accolta, nei termini suindicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come in dispositivo, mediante applicazione dei parametri indicati nel D.M. n. 147/2022, in relazione alla tabella relativa ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione individuato in base al valore del procedimento (da euro 5.201,00
a euro 26.000,00), con l'applicazione per tutte le fasi dei valori medi ridotti del 50% in relazione all'attività concretamente espletata e alla semplicità delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda iscritta al numero di ruolo di cui in epigrafe, avanzata da disattesa ogni contraria istanza, così provvede: Parte_1
1) Accoglie la domanda per le ragioni di cui in motivazione, e per l'effetto, accertato l'inadempimento contrattuale della Fuori Luogo S.r.l., dichiara la risoluzione giudiziale del contratto di sponsorizzazione intercorso tra le parti;
2) In accoglimento della domanda attorea, condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di restituzione di quanto già eseguito, dell'importo di euro 10.980,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura e con la decorrenza di cui alla parte motiva;
3) Condanna la Fuori Luogo S.r.l. alla rifusione delle spese di lite, in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario, liquidate in euro 2.538,50 per compenso professionale al difensore, oltre I.V.A.
e C.P.A. ove dovute come per legge.
Così è deciso in Teramo, il 13 giugno 2025.
IL GIUDICE
dott. Antonio Converti
(firma digitale)