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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/11/2025, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott. GIUSEPPE SCIME', ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 867/2021 R.G.A.C.C., dell'anno 2021
trattenuta in decisione all'udienza del 04 luglio 2025, avente ad oggetto “opposizione
all'esecuzione” ed iscritta a ruolo il 19/03/2021
PROMOSSA DA
1. nato ET il 03/11/1954 elettivamente Parte_1
domiciliato in Canicattì (Corso Umberto 1° n. 100) presso lo studio dell'Avv.
IU AR, rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'atto di citazione dall'Avv. IU AR e Avv. Nancy Cascià.
2. attore (debitore esecutato)
CONTRO
1) con Sede in RU EV (NA) rappresentata e difesa CP_1
1 dall'Avv. Mariarita Mazzeo con Studio in Reggio Calabria Via SS18 IV
Trav. 52 (Catona) RC).
Convenuta – (creditore procedente)
OGGETTO: “ Opposizione all'esecuzione /agli atti esecutivi
Conclusioni delle parti: come di seguito indicate =
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione del 3/3/2021 ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi questo Tribunale la Parte_1
proponendo formale opposizione a pignoramento presso terzi con CP_1
richiesta di sospensione ed esponeva:
- Con atto di pignoramento presso terzi la ha sottoposto a CP_1
pignoramento le somme per il credito vantato nei confronti di Parte_1
e detenute dai terzi pignorati per come indicati sino alla concorrenza di €.
1.178,02.
- Quindi nel Proc. Esecutivo n. 118/2021 proponeva Parte_1
opposizione all'esecuzione ed il Giudice dell'Esecuzione Dr. Controparte_2
accoglieva la reclamata sospensiva ed assegnava i termini di 45 giorni
[...]
per l'introduzione del giudizio di merito.
2 - Quindi, avendo interesse ha introdotto il giudizio ordinario ed Parte_1
ha sostenuto la nullità dell'atto di pignoramento presso terzi opposto per inesistenza e/o nullità della relata notifica ed ancora per difetto di requisiti essenziali, laddove è incerto il titolo esecutivo in forza al quale si intende procedere.
- Ancora veniva sostenuta la nullità dell'atto di pignoramento per mancata indicazione del responsabile del procedimento esattoriale – violazione dell'Art.7
L.212/2000 e della Legge 241/90.
- Nullità dell'atto di pignoramento presso terzi per difetto di motivazione, ancora venivano indicati atti mai notificati e quindi giuridicamente inesistenti.
- Ancora, nullità dell'atto di pignoramento impugnato per inesistenza giuridica della pretesa creditoria ed intervenuta decadenza della pretesa vantata.
- Quindi l'opponente ( debitore esecutato) chiedeva al Tribunale Parte_1
di dichiarare la nullità dell'atto di pignoramento presso terzi e conseguentemente dichiarare l'inefficacia dell'esecuzione, per essere l'atto di pignoramento preceduto da un titolo esecutivo inesistente ed illegittimo.
- Con Vittoria di spese competenze ed onorari.
- Si costituiva nel giudizio (il convenuto//creditore procedente) che CP_1
con la propria comparsa di risposta osservava quanto appresso:
- Preliminarmente veniva evidenziato che è soggetto passivo del Parte_1
AN EM per omesso pagamento di sanzioni CP_3
amministrative derivanti da infrazioni al codice della strada.
3 - Ancora, veniva evidenziata la inutilità del provvedimento di sospensione della procedura esecutiva, la cui fase cautelare innanzi al Giudice dell'Esecuzione si è
determinata con il provvedimento di sospensione inaudita altera parte e senza l'evocazione in giudizio della . CP_1
- Preliminarmente veniva sostenuta il corretto procedimento esecutivo che quanto sostenuto dall'opponente è da ritenersi infondato in fatto ed in diritto, che il creditore era munito di validi titoli esecutivi in danno dell'opponente che gli stessi erano stati regolarmente notificati e precisamente la notifica si è
perfezionata il 18/9/2019, rispetto al pignoramento notificato il 15/12/2020, in ogni caso le doglianze in ordine alle avanzate eccezioni risultano infondate in fatto ed in diritto.
- Sostanzialmente il convenuto ha ribadito la corretta procedura di pignoramento ha contestato le reclamata sospensiva chiedendone il rigetto.
- Quindi, il convenuto chiedeva al Tribunale di rigettare l'opposizione, confermare il pignoramento e quindi la reviviscenza dell'esecuzione intrapresa da CP_1
.
[...]
- Con Vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
- Vale la pena evidenziare che il G.E. Dott. con Controparte_2
Ordinanza del 5/2/2021 in accoglimento alla dispiegata opposizione ha sospeso il procedimento esecutivo portante il n. 118/2021 ed ha assegnato il termine di gg
4 - Vale la pena puntualizzare che all'udienza del 25/3/2024 la causa è stata trattata dal Giudice Restivo Luca che ha rimesso il fascicolo al Presidente della Sezione
Civile che con provvedimento del 28/3/2024 ha assegnato il fascicolo al Giudice
che con nota del 3/4/2024 ha disposto la Controparte_2
trasmissione del fascicolo al Sig. Presidente della Sezione Civile per l'assegnazione ad altro Giudice. Il Presidente della Sezione Civile con provvedimento del 5/04/2024 ha assegnato la causa al Giudice IU Scimè
che fissava l'udienza del 27/9/2024. Alla detta udienza è stata fissata l'udienza del 04/07/2025 per precisazione delle conclusioni. Alla detta udienza le parti hanno precisato le conclusioni ed il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini ex Art. 190 cpc.
- Quindi – si ribadisce - che sulla base della sola documentazione in atti il Giudice
ha posto la causa in decisione, previa assegnazione dei termini di legge all'udienza del 14/6/2024 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
CONCLUSIONI
- per l'attore/ opponente (debitore esecutato): come in atto di Parte_1
citazione, e comparsa conclusionale
- per il convenuto (creditore procedente) : come in comparsa di CP_1
costituzione e risposta, e comparsa conclusionale.
5
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La domanda per le motivazioni e ragioni di seguito esposte avanzate dall'opponente ( attore/debitore esecutato) nei confronti del Parte_1
convenuto ( creditore procedente) va rigettata. CP_1
2) Và infatti rilevato per come bene esplicitato da che il credito nei CP_1
confronti dell'opponente era stato cristallizzato negli atti avvisi – l'ingiunzione di pagamento in assenza di impugnazione dell'ingiunzione fiscale del 15/12/2020
veniva posto in essere l'atto di pignoramento de qua;
che è stato regolarmente notificato e pertanto la incoata esecuzione è stata incardinata sulla base di un valido titolo esecutivo, atto ritualmente notificato ai terzi pignorati.
3) Quindi le censure avanzate dall'opponente che si sono spinte a sostenere la decadenza delle ragioni creditorie a tutto concedere dovevano essere avanzate con l'opposizione all'ingiunzione fiscale non certo in sede esecutiva, così come la eventuale censura alla notifica dei titoli doveva essere avanzata con l'opposizione agli stessi. Ne consegue che la accordata sospensiva del 5/2/2021
emessa con Ordinanza del G.E. Dott. va cassata, va Controparte_2
di certo essere dichiarata nulla, revocata e priva di qualsivoglia efficacia.
4) Quindi il primo Giudice ha errato attraverso l'Ordinanza del 5/02/2021 con cui ha sospeso il giudizio esecutivo n. 118/2021, che merita la sua reviviscenza ai fini della assegnazione delle somme. ( Cass. Civile Sez. II° n. 20331 del
16/7/20219 ( Cass. Civ. Sez. III° Sent.n. 11291 del 12/6/2020).
6 5) Ancora, non vi è dubbio che dopo il provvedimento emesso inaudita altera parte,
andava fissata una udienza nel contraddittorio fra le parti per confermare e/o revocare la detta ordinanza, quindi anche sotto tale profilo merita censura.
6) Al riguardo si palesano corretti, logici e da condividere le valutazioni e considerazioni riportate dal convenuto , posizione ritenuta di CP_1
favorevole esame ed accoglimento.
Conseguentemente va revocata la Ordinanza di Assegnazione del Giudice
dell'Esecuzione Dott. del 5/02/2021 in quanto viziata Controparte_2
di nullità ed illegittimità per essere stata emessa inaudita altera parte e senza avere fissato una udienza nel contraddittorio fra le parti laddove la stessa poteva essere confermata e/o revocata e comunque il creditore procedente aveva incardinato il procedimento esecutivo in forza di valido titolo esecutivo.
Per gli effetti le spese processuali, seguono la soccombenza è vanno riversate a carico dell'attore/opponente in favore del convenuto e per la stessa in CP_1
favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
- Il Dott.IU Scimè - Giudice del Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando nel procedimento di primo grado n. 867/2021 R.G.A.C.C. iscritto a ruolo da ( attore / debitore esecutato) contro Parte_1 CP_1
(convenuto/Creditore procedente), uditi i procuratori delle parti disattesa ogni altra
7 domanda, eccezione e difesa così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta da con atto di citazione in Parte_1
opposizione ex Art. 618 cpc ( ritualmente notificato ) in quanto lo stesso si appalesa infondato in fatto ed in diritto, conseguentemente revoca la ordinanza di sospensione emessa dal G.E. Dott. Seminerio del Controparte_2
05/02/2021 nel Procedimento Esecutivo RGE n. 118/2021, perché illegittima e da dichiararsi nulla i cui effetti vanno dichiarati caducati e privi di effetti fra le parti, per quanto ovvio il giudizio esecutivo potrà essere riassunto per i dedotti fini della assegnazione.
2) Condanna l'attore in favore del convenuto e per Parte_1 CP_1
la stessa al procuratore antistatario Avv. Mariarita Mazzei alle spese di giudizio che liquida in complessive €. 1.500,00 oltre rimborso forfettario 15% , IVA e
CPA come per legge e le successive di rito.
Così deciso in Agrigento il 03/Novembre/2025
IL GIUDICE
( Dott. IU SCIME')
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
45 per l'introduzione del giudizio di merito.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott. GIUSEPPE SCIME', ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 867/2021 R.G.A.C.C., dell'anno 2021
trattenuta in decisione all'udienza del 04 luglio 2025, avente ad oggetto “opposizione
all'esecuzione” ed iscritta a ruolo il 19/03/2021
PROMOSSA DA
1. nato ET il 03/11/1954 elettivamente Parte_1
domiciliato in Canicattì (Corso Umberto 1° n. 100) presso lo studio dell'Avv.
IU AR, rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'atto di citazione dall'Avv. IU AR e Avv. Nancy Cascià.
2. attore (debitore esecutato)
CONTRO
1) con Sede in RU EV (NA) rappresentata e difesa CP_1
1 dall'Avv. Mariarita Mazzeo con Studio in Reggio Calabria Via SS18 IV
Trav. 52 (Catona) RC).
Convenuta – (creditore procedente)
OGGETTO: “ Opposizione all'esecuzione /agli atti esecutivi
Conclusioni delle parti: come di seguito indicate =
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione del 3/3/2021 ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi questo Tribunale la Parte_1
proponendo formale opposizione a pignoramento presso terzi con CP_1
richiesta di sospensione ed esponeva:
- Con atto di pignoramento presso terzi la ha sottoposto a CP_1
pignoramento le somme per il credito vantato nei confronti di Parte_1
e detenute dai terzi pignorati per come indicati sino alla concorrenza di €.
1.178,02.
- Quindi nel Proc. Esecutivo n. 118/2021 proponeva Parte_1
opposizione all'esecuzione ed il Giudice dell'Esecuzione Dr. Controparte_2
accoglieva la reclamata sospensiva ed assegnava i termini di 45 giorni
[...]
per l'introduzione del giudizio di merito.
2 - Quindi, avendo interesse ha introdotto il giudizio ordinario ed Parte_1
ha sostenuto la nullità dell'atto di pignoramento presso terzi opposto per inesistenza e/o nullità della relata notifica ed ancora per difetto di requisiti essenziali, laddove è incerto il titolo esecutivo in forza al quale si intende procedere.
- Ancora veniva sostenuta la nullità dell'atto di pignoramento per mancata indicazione del responsabile del procedimento esattoriale – violazione dell'Art.7
L.212/2000 e della Legge 241/90.
- Nullità dell'atto di pignoramento presso terzi per difetto di motivazione, ancora venivano indicati atti mai notificati e quindi giuridicamente inesistenti.
- Ancora, nullità dell'atto di pignoramento impugnato per inesistenza giuridica della pretesa creditoria ed intervenuta decadenza della pretesa vantata.
- Quindi l'opponente ( debitore esecutato) chiedeva al Tribunale Parte_1
di dichiarare la nullità dell'atto di pignoramento presso terzi e conseguentemente dichiarare l'inefficacia dell'esecuzione, per essere l'atto di pignoramento preceduto da un titolo esecutivo inesistente ed illegittimo.
- Con Vittoria di spese competenze ed onorari.
- Si costituiva nel giudizio (il convenuto//creditore procedente) che CP_1
con la propria comparsa di risposta osservava quanto appresso:
- Preliminarmente veniva evidenziato che è soggetto passivo del Parte_1
AN EM per omesso pagamento di sanzioni CP_3
amministrative derivanti da infrazioni al codice della strada.
3 - Ancora, veniva evidenziata la inutilità del provvedimento di sospensione della procedura esecutiva, la cui fase cautelare innanzi al Giudice dell'Esecuzione si è
determinata con il provvedimento di sospensione inaudita altera parte e senza l'evocazione in giudizio della . CP_1
- Preliminarmente veniva sostenuta il corretto procedimento esecutivo che quanto sostenuto dall'opponente è da ritenersi infondato in fatto ed in diritto, che il creditore era munito di validi titoli esecutivi in danno dell'opponente che gli stessi erano stati regolarmente notificati e precisamente la notifica si è
perfezionata il 18/9/2019, rispetto al pignoramento notificato il 15/12/2020, in ogni caso le doglianze in ordine alle avanzate eccezioni risultano infondate in fatto ed in diritto.
- Sostanzialmente il convenuto ha ribadito la corretta procedura di pignoramento ha contestato le reclamata sospensiva chiedendone il rigetto.
- Quindi, il convenuto chiedeva al Tribunale di rigettare l'opposizione, confermare il pignoramento e quindi la reviviscenza dell'esecuzione intrapresa da CP_1
.
[...]
- Con Vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
- Vale la pena evidenziare che il G.E. Dott. con Controparte_2
Ordinanza del 5/2/2021 in accoglimento alla dispiegata opposizione ha sospeso il procedimento esecutivo portante il n. 118/2021 ed ha assegnato il termine di gg
4 - Vale la pena puntualizzare che all'udienza del 25/3/2024 la causa è stata trattata dal Giudice Restivo Luca che ha rimesso il fascicolo al Presidente della Sezione
Civile che con provvedimento del 28/3/2024 ha assegnato il fascicolo al Giudice
che con nota del 3/4/2024 ha disposto la Controparte_2
trasmissione del fascicolo al Sig. Presidente della Sezione Civile per l'assegnazione ad altro Giudice. Il Presidente della Sezione Civile con provvedimento del 5/04/2024 ha assegnato la causa al Giudice IU Scimè
che fissava l'udienza del 27/9/2024. Alla detta udienza è stata fissata l'udienza del 04/07/2025 per precisazione delle conclusioni. Alla detta udienza le parti hanno precisato le conclusioni ed il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini ex Art. 190 cpc.
- Quindi – si ribadisce - che sulla base della sola documentazione in atti il Giudice
ha posto la causa in decisione, previa assegnazione dei termini di legge all'udienza del 14/6/2024 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
CONCLUSIONI
- per l'attore/ opponente (debitore esecutato): come in atto di Parte_1
citazione, e comparsa conclusionale
- per il convenuto (creditore procedente) : come in comparsa di CP_1
costituzione e risposta, e comparsa conclusionale.
5
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La domanda per le motivazioni e ragioni di seguito esposte avanzate dall'opponente ( attore/debitore esecutato) nei confronti del Parte_1
convenuto ( creditore procedente) va rigettata. CP_1
2) Và infatti rilevato per come bene esplicitato da che il credito nei CP_1
confronti dell'opponente era stato cristallizzato negli atti avvisi – l'ingiunzione di pagamento in assenza di impugnazione dell'ingiunzione fiscale del 15/12/2020
veniva posto in essere l'atto di pignoramento de qua;
che è stato regolarmente notificato e pertanto la incoata esecuzione è stata incardinata sulla base di un valido titolo esecutivo, atto ritualmente notificato ai terzi pignorati.
3) Quindi le censure avanzate dall'opponente che si sono spinte a sostenere la decadenza delle ragioni creditorie a tutto concedere dovevano essere avanzate con l'opposizione all'ingiunzione fiscale non certo in sede esecutiva, così come la eventuale censura alla notifica dei titoli doveva essere avanzata con l'opposizione agli stessi. Ne consegue che la accordata sospensiva del 5/2/2021
emessa con Ordinanza del G.E. Dott. va cassata, va Controparte_2
di certo essere dichiarata nulla, revocata e priva di qualsivoglia efficacia.
4) Quindi il primo Giudice ha errato attraverso l'Ordinanza del 5/02/2021 con cui ha sospeso il giudizio esecutivo n. 118/2021, che merita la sua reviviscenza ai fini della assegnazione delle somme. ( Cass. Civile Sez. II° n. 20331 del
16/7/20219 ( Cass. Civ. Sez. III° Sent.n. 11291 del 12/6/2020).
6 5) Ancora, non vi è dubbio che dopo il provvedimento emesso inaudita altera parte,
andava fissata una udienza nel contraddittorio fra le parti per confermare e/o revocare la detta ordinanza, quindi anche sotto tale profilo merita censura.
6) Al riguardo si palesano corretti, logici e da condividere le valutazioni e considerazioni riportate dal convenuto , posizione ritenuta di CP_1
favorevole esame ed accoglimento.
Conseguentemente va revocata la Ordinanza di Assegnazione del Giudice
dell'Esecuzione Dott. del 5/02/2021 in quanto viziata Controparte_2
di nullità ed illegittimità per essere stata emessa inaudita altera parte e senza avere fissato una udienza nel contraddittorio fra le parti laddove la stessa poteva essere confermata e/o revocata e comunque il creditore procedente aveva incardinato il procedimento esecutivo in forza di valido titolo esecutivo.
Per gli effetti le spese processuali, seguono la soccombenza è vanno riversate a carico dell'attore/opponente in favore del convenuto e per la stessa in CP_1
favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
- Il Dott.IU Scimè - Giudice del Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando nel procedimento di primo grado n. 867/2021 R.G.A.C.C. iscritto a ruolo da ( attore / debitore esecutato) contro Parte_1 CP_1
(convenuto/Creditore procedente), uditi i procuratori delle parti disattesa ogni altra
7 domanda, eccezione e difesa così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta da con atto di citazione in Parte_1
opposizione ex Art. 618 cpc ( ritualmente notificato ) in quanto lo stesso si appalesa infondato in fatto ed in diritto, conseguentemente revoca la ordinanza di sospensione emessa dal G.E. Dott. Seminerio del Controparte_2
05/02/2021 nel Procedimento Esecutivo RGE n. 118/2021, perché illegittima e da dichiararsi nulla i cui effetti vanno dichiarati caducati e privi di effetti fra le parti, per quanto ovvio il giudizio esecutivo potrà essere riassunto per i dedotti fini della assegnazione.
2) Condanna l'attore in favore del convenuto e per Parte_1 CP_1
la stessa al procuratore antistatario Avv. Mariarita Mazzei alle spese di giudizio che liquida in complessive €. 1.500,00 oltre rimborso forfettario 15% , IVA e
CPA come per legge e le successive di rito.
Così deciso in Agrigento il 03/Novembre/2025
IL GIUDICE
( Dott. IU SCIME')
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
45 per l'introduzione del giudizio di merito.