Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/06/2025, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.3167/20 di R.G. aventi ad oggetto “opposizione a decreto
ingiuntivo”
tra
in TARANTO Parte_1
(rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rubino, come da mandato a margine dell'atto di citazione)
OPPONENTE
e
titolare dell'omonima IMPRESA EDILE Controparte_1
(rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Vinci, come da mandato allegato al ricorso monitorio)
OPPOSTO
* * * * * * *
All'udienza del 25.2.25 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni richiamando quelle rassegnate nei loro atti difensivi.
* * * * * * *
1
Con sentenza non definitiva n.2855/23 del 28.11.2023 il Tribunale ha dichiarato risolto il contratto di appalto inter partes per fatto e colpa dell'appaltatore e, di conseguenza, ha rigettato la domanda di pagamento dell'Impresa revocando il decreto ingiuntivo opposto.
Vanno ora delibate le pretese restitutorie del . Parte_1
Posto che, a seguito della risoluzione del contratto, il prezzo delle opere già eseguite dall'appaltatore può
essere liquidato a titolo di equivalente pecuniario della dovuta “restitutio” (ex art.2033 c.c.), il Condominio
contesta l'entità e consistenza delle lavorazioni realizzate dall'impresa sino al giugno 2019 e le stesse risultanze dei s.a.l. (che, al riguardo, non rappresentano una prova precostituita: Cass.07/10860;
Cass.18/26517), chiedendo la ripetizione del supero versato.
Nel contempo, reclama il rimborso della somma di euro 16.292,48 anticipata per l'occupazione del suolo comunale ma “compresa” nel prezzo pattuito, come rimarca il contratto d'appalto stipulato il 15.9.17.
* * * * * * * *
I) Preliminarmente, in rito, si rileva l'inammissibilità delle nuove domande (di accertamento e di condanna)
formulate dall'Impresa in comparsa conclusionale. CP_1
II) Nel merito, le ulteriori richieste del vanno accolte solo in parte. Parte_1
II.1) La verifica tecnica demandata al c.t.u. (che, com'è noto, può risolversi in una fonte di prova se l'intervento del consulente è necessario per accertare le caratteristiche tecniche o il valore delle opere) ha fornito puntuali riscontri sulle lavorazioni eseguite sino all'anticipato scioglimento del rapporto e sul loro valore, desunto da attendibili parametri oggettivi.
L'ausiliario, in base agli elementi circostanziati ed ai dati acquisiti, ha fornito il dettaglio delle attività
manutentive riguardanti sia le facciate dell'edificio che i parapetti e gli intradossi delle solette CP_2
2 dei balconi ed i pilastrini in c.a. del solo prospetto est, evidenziando le lavorazioni (previste ma) non completate.
Il tecnico ha poi accertato l'esecuzione dei lavori extra capitolato, concordati con il condominio (che, a monte, ha ricevuto il preventivo dell'impresa senza muovere obiezioni di sorta), ossia la posa in opera di rete porta-intonaco in fibra di cemento su tutte le superfici prospettiche lavorate (nel quantum eccedente le previsioni di capitolato), la fornitura e posa in opera di davanzali e stipiti per n.6 forature finestre poste al piano terra del prospetto nonché la fornitura e posa in opera di n.3 colonne pluviali sostituite per il prospetto su via Gasparri.
Il quadro economico degli interventi, ancorato all'epoca dell'appalto, è esplicitato dal computo metrico estimativo ed ammonta in totale ad euro 96.968,26 iva inclusa.
Il Tribunale non ha ragione di discostarsi dai rilievi e dalle valutazioni peritali, motivate e condivisibili anche in merito ai criteri di stima. Le critiche mosse dal circa l'utilizzo del ponteggio non sono Parte_1
pertinenti perché involgono un eventuale pregiudizio economico che tuttavia la parte interessata non ha fatto valere con apposita domanda risarcitoria.
Il ha versato all'appaltatore quale compenso per le opere effettuate (delle quali si è giovato) la Parte_1
“minor” somma di 89.097,96, come da fatture in atti, ragion per cui non si profila l'indebito oggettivo.
II.2) Il Condominio, stante l'inerzia colpevole della controparte, si è fatto carico del pagamento della Pt_2
maturata nel periodo di vigenza del cantiere (v. nota riassuntiva inviata dalla Dogre il 7.11.19) accollandosi l'importo di euro 17.880,00, versato in più tranches (per la detta causale, i due pagamenti del 16-17.1.20 a mezzo bonifici sono stati anticipati dall'amministratore del condominio , sempre per Controparte_3
conto dell'ente collettivo, dopo la manifestazione d'intenti espressa nella riunione assembleare del 9.11.19:
v. avviso inviato via pec alla Dogre il 14.11.19).
Posto che il con l'acconto di euro 3.000,00 ha pagato gran parte della tassa a suo carico (che Parte_1
ammonta ad euro 3.162,00 per via delle sospensioni dei lavori “imputabili” alla committenza: v. sentenza
3 non definitiva), il solvens ha diritto al rimborso della somma di euro 14.718,00 interamente dovuta - nei rapporti interni, ex art.14 del contratto di appalto - dall'Impresa Di Noi.
II.3) Sia l'importo spettante al Condominio che l'importo ancora dovuto all'impresa per i lavori svolti (euro
7.870,30) dipendono sostanzialmente dal rapporto di appalto - in particolare, dall'evento risolutorio - e dunque si risolvono in un accertamento contabile di dare ed avere (compensazione “impropria”), con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, che il giudice può operare senza che sia necessaria la proposizione di una eccezione di parte o di un'apposita domanda riconvenzionale
(Cass.19/4825).
Operato il saldo finale, residua un credito del di euro 6.847,70 a definizione della res Parte_1
controversa.
* * * * * *
L'esito della lite, sfociata in una parziale soccombenza reciproca con ridimensionamento delle pretese condominiali, giustifica la compensazione delle spese nella misura della metà mentre l'altra quota va posta a carico dell'Impresa Di Noi e liquidata come da dispositivo, secondo parametri aggiornati al d.m. n.147/22.
Gli oneri della c.t.u., liquidati con decreto del 18.7.24, vanno posti definitivamente a carico delle parti in pari quota vista la natura e l'esito dell'accertamento, fermo il vincolo di solidarietà nei rapporti esterni con il consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così
definitivamente provvede:
- dichiara che, per la causale di cui al punto II.2) di parte motiva, il Parte_3
, come rappresentato, ha diritto al rimborso di euro 14.718,00;
[...]
- rigetta l'ulteriore pretesa condominiale;
4 - compensate tra le parti le reciproche partite, condanna , titolare dell'omonima Impresa Controparte_1
Edile, al pagamento in favore del del residuo credito di euro 6.847,70 oltre interessi legali dalla Parte_1
domanda al saldo;
- condanna il a rifondere alla controparte la metà (1/2) delle spese e competenze di lite, che liquida CP_1
in tal misura in euro 4.801,90 (euro 293,90 per spese;
euro 4.508,00 per compenso) oltre rsg, iva e cap, e compensa tra le parti l'altra metà delle spese.
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico delle parti, in pari misura.
Taranto, 3.6.2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Attanasio)
5