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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 23/06/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
P.U. 7-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Urbino
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Egidio de Leone Presidente
Dott.ssa Vera Colella Giudice
Dott. Francesco Paolo Grippa Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato il 28 marzo 2025 da per l'apertura della liquidazione Parte_1
giudiziale di (C.F. e P.I. ), con sede in Fossombrone, Controparte_1 P.IVA_1
viale Oberdan, s.n.c.; rilevato che, dalla visura camerale depositati in atti, emerge che la società resistente è una società commerciale che svolge attività edilizia;
letti gli artt. 2, 40 e 121 c.c.i.i.; considerato che l'art. 121 c.c.i.i. è sostanzialmente analogo all'art. 1 l.f., in relazione al quale la giurisprudenza formatasi nel corso degli anni ha ritenuto che gravasse sul debitore l'onere di dimostrare l'insussistenza dei requisiti c.d. dimensionali necessari per la dichiarazione di fallimento (fra le altre,
Cass. 33091/2018 e Cass. 13746/2017), eventualmente anche esibendo i bilanci di esercizio o qualunque altro documento suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (Cass. 25025/2020); rilevato tuttavia che tali principi non possono trovare compiuta applicazione in relazione al Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, posto che l'art. 42 c.c.i.i. prevede che siano acquisiti d'ufficio dati e documenti relativi al debitore e menzionati dall'art. 367 c.c.i.i., al fine di verificare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale;
considerato che
la finalità della norma è evidentemente quella di evitare l'apertura di procedure a carico di imprese non in possesso dei requisiti minimi dimensionali, sicché il principio dell'onere della prova affermato dal successivo art. 121 c.c.i.i. è da ritenersi residuale, applicandosi solo nel caso in cui dagli atti acquisiti d'ufficio o offerti dal creditore non emerga già la natura di impresa minore del debitore;
letto altresì l'art. 2, c. 1, lett. d) c.c.i.i., secondo cui è impresa minore quella che, negli ultimi tre esercizi, ha presentato un attivo patrimoniale superiore ad €300.00,00, dei ricavi superiori ad
€200.000,00, ovvero abbia un monte debitorio attuale (e dunque a prescindere da quando questo sia maturato) superiore ad €500.000,00; rilevato che il ricorrente ha rappresentato di essere creditore della somma complessiva di €23.124,74, oltre interessi, portata dal decreto ingiuntivo n. 591/2024 emesso il 25 settembre 2024 dal Tribunale di
Pesaro, che non è stato opposto e a cui è seguito un atto di precetto, innanzi al quale la società debitrice
è rimasta inerte;
dato inoltre atto che, nel corso dell'istruttoria preliquidatoria è stata acquisita d'ufficio la documentazione ai sensi degli artt. 42 e 367 c.c.i.i., da cui risulta che la società debitrice non ha depositato il bilancio per il 2023 ed il 2024; rilevato quindi che non è stata fornita la prova che la debitrice sia una c.d. impresa minore secondo il postulato dell'art. 2 c.c.i.i., poiché non è stato possibile acquisire il bilancio relativo all'ultimo esercizio e, in ogni caso, dal bilancio di esercizio del 2022, emerge il superamento delle soglie relativa all'attivo patrimoniale (€1.756.761,00), ai ricavi (€651.717,00) ed al monte debitorio (€1.235.652,00); considerato inoltre che la società evocata in giudizio, non costituendosi, non ha dimostrato il possesso dei requisiti necessari, ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. d) c.c.i.i., per qualificarsi quale impresa minore;
ritenuto dimostrato lo stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto dal mancato pagamento del debito portati dal titolo giudiziale già citato (non opposto e notificato unitamente ai relativi atti di precetto), dallo stato di inattività della stessa risultante dalla visura camerale, dal mancato deposito del bilancio di esercizio per il 2023 ed il 2024, dalla confessione stragiudiziale resa il 26 agosto 2024 dalla società debitrice con la email indirizzata alla ricorrente con cui conferma le proprie difficoltà economiche e dal tentativo di recupero del credito mediante due atti di pignoramento presso terzi notificati il 12 novembre 2024 a ed il 23 dicembre 2024 a , a Controparte_2 Controparte_3
cui è seguita la dichiarazione della prima banca della sussistenza sul conto corrente della società debitrice di soli €241,97 e la dichiarazione negativa resa dalla seconda banca;
rilevato che tali circostanze rendono palese l'incapacità della di far Controparte_1 fronte in modo regolare e con mezzi ordinari di pagamento all'adempimento delle obbligazioni assunte;
considerato che
l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad €30.000,00 (art. 49, c. 5 c.c.i.i.), posto che la società evocata in giudizio è altresì risultata debitrice, alla data del 15 aprile 2025, di €3.674,16 verso e, alla data CP_4 del 2 aprile 2025, di €48.619,68 verso CP_5
P. Q. M.
visti gli artt. 2, c. 1, lett. b), 121, 27, c. 2, 40, 41 e 49 c.c.i.i.,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. e P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Fossombrone, viale Oberdan, s.n.c.;
NOMINA
Giudice delegato per la procedura il Dott. Francesco Paolo Grippa;
NOMINA
Curatore Avv. Giulio Brandinelli;
ORDINA
Al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, i.r.a.p. ed i.v.a. dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i., nella cancelleria di questo Tribunale, entro tre giorni;
STABILISCE il giorno 25 settembre 2025, ore 11.15 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto Giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo Tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA
Il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp.att.c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 c.c.i.i..
Urbino, 12 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Francesco Paolo Grippa Dott. Egidio de Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Urbino
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Egidio de Leone Presidente
Dott.ssa Vera Colella Giudice
Dott. Francesco Paolo Grippa Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato il 28 marzo 2025 da per l'apertura della liquidazione Parte_1
giudiziale di (C.F. e P.I. ), con sede in Fossombrone, Controparte_1 P.IVA_1
viale Oberdan, s.n.c.; rilevato che, dalla visura camerale depositati in atti, emerge che la società resistente è una società commerciale che svolge attività edilizia;
letti gli artt. 2, 40 e 121 c.c.i.i.; considerato che l'art. 121 c.c.i.i. è sostanzialmente analogo all'art. 1 l.f., in relazione al quale la giurisprudenza formatasi nel corso degli anni ha ritenuto che gravasse sul debitore l'onere di dimostrare l'insussistenza dei requisiti c.d. dimensionali necessari per la dichiarazione di fallimento (fra le altre,
Cass. 33091/2018 e Cass. 13746/2017), eventualmente anche esibendo i bilanci di esercizio o qualunque altro documento suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (Cass. 25025/2020); rilevato tuttavia che tali principi non possono trovare compiuta applicazione in relazione al Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, posto che l'art. 42 c.c.i.i. prevede che siano acquisiti d'ufficio dati e documenti relativi al debitore e menzionati dall'art. 367 c.c.i.i., al fine di verificare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale;
considerato che
la finalità della norma è evidentemente quella di evitare l'apertura di procedure a carico di imprese non in possesso dei requisiti minimi dimensionali, sicché il principio dell'onere della prova affermato dal successivo art. 121 c.c.i.i. è da ritenersi residuale, applicandosi solo nel caso in cui dagli atti acquisiti d'ufficio o offerti dal creditore non emerga già la natura di impresa minore del debitore;
letto altresì l'art. 2, c. 1, lett. d) c.c.i.i., secondo cui è impresa minore quella che, negli ultimi tre esercizi, ha presentato un attivo patrimoniale superiore ad €300.00,00, dei ricavi superiori ad
€200.000,00, ovvero abbia un monte debitorio attuale (e dunque a prescindere da quando questo sia maturato) superiore ad €500.000,00; rilevato che il ricorrente ha rappresentato di essere creditore della somma complessiva di €23.124,74, oltre interessi, portata dal decreto ingiuntivo n. 591/2024 emesso il 25 settembre 2024 dal Tribunale di
Pesaro, che non è stato opposto e a cui è seguito un atto di precetto, innanzi al quale la società debitrice
è rimasta inerte;
dato inoltre atto che, nel corso dell'istruttoria preliquidatoria è stata acquisita d'ufficio la documentazione ai sensi degli artt. 42 e 367 c.c.i.i., da cui risulta che la società debitrice non ha depositato il bilancio per il 2023 ed il 2024; rilevato quindi che non è stata fornita la prova che la debitrice sia una c.d. impresa minore secondo il postulato dell'art. 2 c.c.i.i., poiché non è stato possibile acquisire il bilancio relativo all'ultimo esercizio e, in ogni caso, dal bilancio di esercizio del 2022, emerge il superamento delle soglie relativa all'attivo patrimoniale (€1.756.761,00), ai ricavi (€651.717,00) ed al monte debitorio (€1.235.652,00); considerato inoltre che la società evocata in giudizio, non costituendosi, non ha dimostrato il possesso dei requisiti necessari, ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. d) c.c.i.i., per qualificarsi quale impresa minore;
ritenuto dimostrato lo stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto dal mancato pagamento del debito portati dal titolo giudiziale già citato (non opposto e notificato unitamente ai relativi atti di precetto), dallo stato di inattività della stessa risultante dalla visura camerale, dal mancato deposito del bilancio di esercizio per il 2023 ed il 2024, dalla confessione stragiudiziale resa il 26 agosto 2024 dalla società debitrice con la email indirizzata alla ricorrente con cui conferma le proprie difficoltà economiche e dal tentativo di recupero del credito mediante due atti di pignoramento presso terzi notificati il 12 novembre 2024 a ed il 23 dicembre 2024 a , a Controparte_2 Controparte_3
cui è seguita la dichiarazione della prima banca della sussistenza sul conto corrente della società debitrice di soli €241,97 e la dichiarazione negativa resa dalla seconda banca;
rilevato che tali circostanze rendono palese l'incapacità della di far Controparte_1 fronte in modo regolare e con mezzi ordinari di pagamento all'adempimento delle obbligazioni assunte;
considerato che
l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad €30.000,00 (art. 49, c. 5 c.c.i.i.), posto che la società evocata in giudizio è altresì risultata debitrice, alla data del 15 aprile 2025, di €3.674,16 verso e, alla data CP_4 del 2 aprile 2025, di €48.619,68 verso CP_5
P. Q. M.
visti gli artt. 2, c. 1, lett. b), 121, 27, c. 2, 40, 41 e 49 c.c.i.i.,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. e P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Fossombrone, viale Oberdan, s.n.c.;
NOMINA
Giudice delegato per la procedura il Dott. Francesco Paolo Grippa;
NOMINA
Curatore Avv. Giulio Brandinelli;
ORDINA
Al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, i.r.a.p. ed i.v.a. dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i., nella cancelleria di questo Tribunale, entro tre giorni;
STABILISCE il giorno 25 settembre 2025, ore 11.15 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto Giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo Tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA
Il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp.att.c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 c.c.i.i..
Urbino, 12 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Francesco Paolo Grippa Dott. Egidio de Leone