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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 03/04/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 653/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di conSIlio in data 26/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 10/2/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dagli Avvocati TAMARA CIOFINI e MIRELLA GIANNESSI ed elettivamente domiciliati digitalmente all'indirizzo PEC o Email_1
giusta procura in atti Email_2
con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 09/09/1989 regolarmente trascritto dall'Ufficiale dello Stato Civile del detto Comune al n. 210, Parte II – Serie A dell'anno 1989, Ufficio 1 (cfr. doc. n. 1);
- ordinare al Comune di Pisa di annotare l'emandanda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
- OMOLOGARE le seguenti condizioni:
1) l'immobile adibito a casa coniugale, sito in Viareggio (LU), via Garosi n. 24, la cui proprietà è per
1/3 della SI.ra , per 1/3 del di lei fratello e per 1/3 della di lei madre, resterà nella Parte_2 disponibilità esclusiva della ricorrente;
2) il SI. si obbliga a corrispondere mensilmente alla SI.ra , a Parte_1 Parte_2
1 Per_ titolo di assegno divorzile, l'importo di euro 200,00 mensili ed in favore della figlia , maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, l'importo mensile di euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento, a partire dal mese in cui sarà fissato il termine per il deposito delle note scritte di cui all'art. 473-bis.51 co.
2. Le somme di cui sopra dovranno essere annualmente rivalutate a partire dall'anno successivo alla sottoscrizione del presente ricorso, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale;
l'assegno divorzile ed il contributo come sopra determinati dovranno essere corrisposti entro e non oltre il giorno 15 (quindici) di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario, alle seguenti coordinate: c/c intestato a IBAN: Parte_2
[...]».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Pisa (PI) il 9/9/1989, dal quale sono nati i due figli (nato il [...]), Per_2 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e (nata il [...]), maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e in Pisa (PI) in data 9/9/1989, debitamente trascritto nel Parte_1 Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pisa (PI) all'Atto Numero 210, Parte II, Serie A, dell'Anno 1989;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni
2 dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Pisa (PI) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 26/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di conSIlio in data 26/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 10/2/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dagli Avvocati TAMARA CIOFINI e MIRELLA GIANNESSI ed elettivamente domiciliati digitalmente all'indirizzo PEC o Email_1
giusta procura in atti Email_2
con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 09/09/1989 regolarmente trascritto dall'Ufficiale dello Stato Civile del detto Comune al n. 210, Parte II – Serie A dell'anno 1989, Ufficio 1 (cfr. doc. n. 1);
- ordinare al Comune di Pisa di annotare l'emandanda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
- OMOLOGARE le seguenti condizioni:
1) l'immobile adibito a casa coniugale, sito in Viareggio (LU), via Garosi n. 24, la cui proprietà è per
1/3 della SI.ra , per 1/3 del di lei fratello e per 1/3 della di lei madre, resterà nella Parte_2 disponibilità esclusiva della ricorrente;
2) il SI. si obbliga a corrispondere mensilmente alla SI.ra , a Parte_1 Parte_2
1 Per_ titolo di assegno divorzile, l'importo di euro 200,00 mensili ed in favore della figlia , maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, l'importo mensile di euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento, a partire dal mese in cui sarà fissato il termine per il deposito delle note scritte di cui all'art. 473-bis.51 co.
2. Le somme di cui sopra dovranno essere annualmente rivalutate a partire dall'anno successivo alla sottoscrizione del presente ricorso, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale;
l'assegno divorzile ed il contributo come sopra determinati dovranno essere corrisposti entro e non oltre il giorno 15 (quindici) di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario, alle seguenti coordinate: c/c intestato a IBAN: Parte_2
[...]».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Pisa (PI) il 9/9/1989, dal quale sono nati i due figli (nato il [...]), Per_2 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e (nata il [...]), maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e in Pisa (PI) in data 9/9/1989, debitamente trascritto nel Parte_1 Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pisa (PI) all'Atto Numero 210, Parte II, Serie A, dell'Anno 1989;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni
2 dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Pisa (PI) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 26/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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