Decreto cautelare 23 giugno 2025
Sentenza breve 23 luglio 2025
Commentario • 1
- 1. Specifiche tecniche e clausola di equivalenza nelle gare pubblicheA Cura Di Federico Smerchinich · https://www.primogrado.com/copia-di-diritto-eurounitario · 30 novembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza breve 23/07/2025, n. 14631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14631 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 14631/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07334/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7334 del 2025, proposto da:
-OMISSIS- -OMISSIS-S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Gorlani, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Romanino n. 16;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi D'Ottavi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare:
- del Bando di gara di accordo quadro, pubblicato sul portale TuttoGare in data -OMISSIS-, avente ad oggetto «Accordo quadro con un solo operatore economico ex art. 59 del codice per l’affidamento della fornitura di pistole semiautomatiche complete di caricatore, oltre un caricatore di riserva per arma e di fondine, per il Corpo di Polizia Roma Capitale», codice identificativo di gara: -OMISSIS-;
- del Capitolato speciale e del Capitolato tecnico che prevedono, rispettivamente, quale oggetto dell’appalto e quale oggetto della fornitura, il modello di pistola LE & KO mod. SFP9 cal. 9x19 Luger;
- della Determinazione Dirigenziale Rep. N. -OMISSIS- del -OMISSIS-, avente ad oggetto «Decisione di contrarre ai sensi dell’art. 17, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii. (d’ora innanzi Codice), approvazione della progettazione a base di gara ai sensi dell’art. 41, comma 12, del Codice, …»;
- della Determina di indizione della gara Rep. N. -OMISSIS-del -OMISSIS-, avente ad oggetto «Indizione gara europea a procedura aperta …»;
- del documento denominato: “Relazione Generale Illustrativa/Documento di Stima Economica”;
- di tutti gli atti di gara e di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato a Roma Capitale ed alla società in epigrafe a mezzo pec in data 21.6.2025 e tempestivamente depositato il 23.6.2025, la società ricorrente ha adito questo Tribunale, per l’annullamento, previa sospensione cautelare:
- del Bando di gara di accordo quadro, pubblicato sul portale TuttoGare in data -OMISSIS-, avente ad oggetto «Accordo quadro con un solo operatore economico ex art. 59 del codice per l’affidamento della fornitura di pistole semiautomatiche complete di caricatore, oltre un caricatore di riserva per arma e di fondine, per il Corpo di Polizia Roma Capitale», codice identificativo di gara: -OMISSIS-;
- del Capitolato speciale e del Capitolato tecnico che prevedono, rispettivamente, quale oggetto dell’appalto e quale oggetto della fornitura, il modello di pistola LE & KO mod. SFP9 cal. 9x19 Luger;
- della Determinazione Dirigenziale Rep. N. -OMISSIS- del -OMISSIS-, avente ad oggetto «Decisione di contrarre ai sensi dell’art. 17, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii. (d’ora innanzi Codice), approvazione della progettazione a base di gara ai sensi dell’art. 41, comma 12, del Codice, …»;
- della Determina di indizione della gara Rep. N. -OMISSIS-del -OMISSIS-, avente ad oggetto «Indizione gara europea a procedura aperta …»;
- del documento denominato: “Relazione Generale Illustrativa/Documento di Stima Economica”;
- di tutti gli atti di gara e di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.
2. Con la presente iniziativa processuale, la società ricorrente, nota azienda attiva nel mercato della produzione di armi, avversa il bando, e gli atti correlati, della gara a procedura aperta di rilievo comunitario pubblicata da Roma Capitale, quale stazione appaltante, per la sottoscrizione di un Accordo Quadro, con unico operatore economico, finalizzato alla fornitura di 3.800 pistole semiautomatiche complete e di caricatore, oltre un caricatore di riserva per arma, e di n. 3.800 fondine, a beneficio del personale in servizio presso la Polizia locale, per un valore complessivo stimato pari ad euro 2.964.000,00, iva esclusa, di cui euro 2.470.000,00 a base di gara (comprensivi di manodopera ed oneri interferenziali assenti) ed euro 470.000,00 a titolo di eventuale ampliamento per il cd. “quinto d’obbligo”.
3. Il gravame veniva affidato alle doglianze di seguito esposte in sintesi, e come meglio articolate nel relativo atto processuale:
- (primo motivo) si contesta la scelta dell’Amministrazione di prevedere che la fornitura possa riguardare unicamente pistole prodotte dalla casa LE & KO (anche H.K.) mod. SFP9 cal. 9x19 Luger, senza clausole di equivalenza. La ricorrente, richiamando anche le Linee Guida Anac n.8/2017, afferma che, nella fattispecie, non ricorrerebbero i presupposti di infungibilità del prodotto, rinvenuti invece dall’Amministrazione. Si eccepisce quindi la violazione dell’art.76 D.Lgs.n.36/2023, sotto il profilo dell’insussistenza di una motivazione adeguata a sostegno della valutazione di “infungibilità” del prodotto, compiuta dalla stazione appaltante, nonché di un’adeguata istruttoria propedeutica. In tal senso, si rimprovera all’Amministrazione di non avere minimamente comprovato l’inesistenza di soluzioni tecniche alternative, in un mercato caratterizzato da diversi produttori affermati e dalla presenza di diverse alternative al modello di pistola prescelto (H.K. SFP9);
- (secondo motivo) si censura la violazione degli artt.1,2,3 del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs.n.36/2023, sotto il profilo della violazione dei principi di proporzionalità, concorrenzialità e buon andamento. Parte ricorrente evidenzia, fra l’altro, come la stazione appaltante ha focalizzato la sua attenzione su alcuni aspetti particolari (es. il calibro dell’arma, nello specifico il 9 parabellum), mentre avrebbe dovuto considerare non solo la criticità di tale scelta (il calibro 9 parabellum crea il rischio di trapasso del bersaglio, con rischio di ferimento di persone innocenti), ma anche altri elementi, quali: l’antieconomicità della scelta di una gara per un prodotto a marchio predeterminato, che limita fortemente i ribassi, l’assistenza post-vendita e la capillarità nella distribuzione;
- (terzo motivo) si contesta l’eccesso di potere, sotto il profilo della manifesta irragionevolezza della motivazione, nella parte in cui si giustifica l’unicità del prodotto H.K. con la necessità di uniformare la fornitura già in dotazione, razionalizzando in tal modo i costi dell’attività di addestramento. Parte ricorrente evidenzia come il modello prescelto non si differenzia molto dalle altre pistole comunemente presenti sul mercato (cd. Striker Fired) e, anzi, proprio la presenza del calibro 9 parabellum accrescerà i bisogni formativi, tenuto conto peraltro che, allo stato, gli agenti di polizia hanno anche in dotazione la Beretta modello 84 F, in uso per l’effetto di assegnazione di un pregresso affidamento (1700 pistole). Inoltre, la scelta di affidarsi unicamente al marchio H.K. potrebbe generare un aumento dei costi, per effetto della dipendenza da quest’ultimo (effetto lock-in). In definitiva- afferma la ricorrente- la scelta dell’Amministrazione non è dettata dalla sussistenza di una condizione di infungibilità del prodotto prescelto, bensì da una valutazione di mera “comodità” del prodotto già in uso rispetto ad altri equipollenti, se non migliori;
- (quarto motivo) si deduce la violazione dell’art.79 del Codice, e con esso della parte 2.A dell’all. II.5 del Codice, che pone il divieto di introdurre specifiche tecniche con l’effetto di limitare in modo ingiustificato la concorrenza nel sistema degli appalti pubblici. Nella fattispecie, la scelta di limitare la fornitura al prodotto H.K. è anticoncorrenziale e si fonda sull’indimostrato assunto della sua infungibilità, in assenza peraltro di analisi comparativa con altri prodotti presenti sul mercato.
4. Roma Capitale si costituiva in giudizio, in data 30.6.2025, per resistere al ricorso sulla base delle argomentazioni di cui alla memoria difensiva versata in atti il 14.7.2025.
Inter alias, la difesa capitolina rileva come la gara in questione fa seguito ad una precedente procedura ristretta, conclusa nel 2023, che ha condotto l’Amministrazione a definire delle modalità di equipaggiamento del tutto confacenti alle esigenze degli agenti di polizia (allorchè fu prescelta la pistola H.K. e invece il modello Beretta APX A1 fu invece ritenuta non idonea). Le motivazioni alla base della scelta dell’Amministrazione sarebbero inoltre chiaramente evincibili dalla Relazione Illustrativa elaborata dalla stazione appaltante. Con riguardo alle doglianze ex adverso proposte, si controdeduce:
- sul primo motivo, la lex specialis ha esaustivamente elencato le ragioni sottese alla valutazione di infungibilità della pistola H.K. individuate nella sicurezza dell’arma, nelle esigenze di addestramento degli agenti e nella facilità manutentiva. Sulla valutazione di infungibilità, la stazione appaltante gode di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo nei limiti della manifesta irragionevolezza. La valutazione di infungibilità è dunque legittima, per motivi tecnici ai sensi dell’art.76, co.2, lett. b) D.Lgs.n.36/2023; ricorrerebbe peraltro anche la casistica relativa al completamento della precedente fornitura (fornitura complementare o rinnovo parziale). Sarebbero inoltre rispettate le esigenze di motivazione rafforzata richieste dalla giurisprudenza, anche eurounitaria, nonché dalla Linee Guida Anac n.8/2017, risultando espresse le esigenze tecniche, l’unicità del prodotto, anche in relazione al fattore temporale, i guadagni in termini di efficienza ed economicità;
- sul secondo motivo, si rinvia alle argomentazioni ampiamente chiarificatrici di cui alla Relazione illustrativa elaborata dalla stazione appaltante;
- sul terzo motivo, la complementarietà della presente fornitura, lungi dall’esporre l’Amministrazione al rischio di lock-in, permette “di implementare efficacemente e nell’immediato la dotazione del parco armi in capo alla Polizia Locale che, non a caso, si avvale anche dell’altra dotazione in capo alla medesima ricorrente, finendo per incontrare una delle possibili soluzioni di dipendenza dall’operatore, di fatto dando luogo ad una dotazione multisourcing, ossia con la presenza di più prodotti di diversi fornitori (la pistola HK e la Beretta)”;
- sul quarto motivo, si osserva che la scelta compiuta dall’Amministrazione è il frutto di una precedente indagine di mercato e, anzi, se si fosse ammessa la fornitura di un’ulteriore tipologia di pistola, si sarebbe addivenuti al “paradossale esito di ottenere tre diverse tipologie di prodotti, con inevitabili e negativi riflessi sulla programmazione del fabbisogno in termini di dotazioni di esercizio dell’arma, relativa manutenzione ed addestramento del personale”.
Seguiva memoria difensiva di parte ricorrente, ulteriormente esplicativa dei motivi di ricorso.
5. Alla camera di consiglio del 16 luglio 2025, la causa è stata quindi trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art.60 cpa.
6. Il ricorso è manifestamente fondato e merita quindi di essere accolto, ai sensi di cui in motivazione.
In particolare, ad avviso del Collegio sono, innanzi tutto, fondati il primo e il quarto motivo di ricorso, per quanto di seguito esplicato, che ben possono formare oggetto di trattazione unitaria, in ragione dell’omogeneità delle relative censure.
L’Amministrazione ha scelto di mettere a gara la fornitura di un prodotto a marchio specifico (pistola LE & KO mod. SFP9 cal. 9x19 Luger), sulla base delle valutazioni di infungibilità compiute dal committente Corpo di Polizia Locale.
Nella determina a contrarre (v. all.to n.2 deposito di parte ricorrente del 23.6.2025), si legge al riguardo:
“nella fase di individuazione dei propri fabbisogni, il Corpo di Polizia Roma Capitale ha accertato le caratteristiche dei beni che intende acquistare, concludendo che il modello della pistola LE & KO mod. SFP9 cal. 9x19 Luger rappresenta l’unica soluzione possibile, attese le caratteristiche uniche ed intrinseche del prodotto stesso, in grado di garantire il pieno soddisfacimento delle esigenze rilevate; nello specifico, sussistono ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni operative legate alla sicurezza nel manovrare la pistola nelle operazioni di smontaggio, ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni operative relative alla manutenzione dell’arma e, infine, ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni addestrative presso il Poligono;
si è considerato che l’utilizzo di altri prodotti presenti sul mercato comporterebbe costi aggiuntivi sproporzionati relativamente alla manutenzione dell’arma e alla formazione degli operatori;
l’arma individuata corrisponde in toto alle fondamentali esigenze di funzionamento e, dagli esiti della specifica valutazione di mercato, è emerso che rappresenta un unicum nell’ambito del mercato di riferimento, sia in termini qualitativi che tecnici, per il quale non esiste proposta commerciale equivalente;
è stato, altresì, verificato che tale prodotto è presente nel catalogo di vendita di diversi rivenditori operanti sul Mercato,
per cui è rispettato il principio di concorrenza e partecipazione; in estrema sintesi, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ovvero dei principi di concorrenza, pari trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, per le indicazioni tecniche, addestrative ed operative sopra riportate,
risulta evidente come non siano disponibili alternative che garantiscano soluzioni equivalenti rispetto a quelle fornite dal modello della pistola LE & KO mod. SFP9 cal. 9x19 Luger”.
Nel documento denominato “Relazione Generale Illustrativa/Documento di Stima Economica” (v. all.to n.6 deposito di parte ricorrente del 23.6.2025) si spiega che la fornitura in questione (3800 pistole nel complesso) necessita per l’esaurimento della precedente fornitura, aggiudicata nel 2023 a -OMISSIS-, distributore delle H.K., a fronte di 4510 unità abilitate all’uso dell’arma, di cui n. 2710 armati e n. 1800 da armare. Nel predetto documento, si identificano le seguenti ragioni a sostegno della scelta di mettere a gara un prodotto a marchio specifico:
1) ragioni di natura tecnica, legate alla sicurezza della pistola. La pistola individuata consente lo smontaggio in totale sicurezza, essendo dotata di un meccanismo che consente lo smontaggio solo previa estrazione del caricatore. La pistola, inoltre, presenta ulteriori ausili di maneggio, atti ad evitare incidenti in fase di smontaggio, come l’impossibilità di premere il grilletto prima del processo di smontaggio;
2) ragioni di natura tecnico-economica, legate al fatto che la manutenzione dell’arma può essere curata direttamente presso il Comando, senza necessità di provvedere alla spedizione alla casa madre;
3) ragioni di natura tecnica legate al fatto che l’unicità della dotazione, legata alla stessa arma, favorirebbe i percorsi di addestramento degli operatori. Inoltre, l’arma in questione possiede particolari caratteristiche tecniche legate all’ergonomicità dell’impugnatura, tali da adattarsi ad ogni tipo di mano, permettendo 18 combinazioni per il design individuale della maniglia.
In definitiva, secondo la stazione appaltante, la valutazione di infungibilità che sorregge la scelta di mettere a gara un prodotto a marchio specifico, limitando quindi la competizione ai distributori/produttori del prodotto H-P., ed escludendo pertanto i produttori (o i rivenditori) di altri marchi, troverebbe giustificazione nella previsione recata dall’art.76, co.2, lett. b) n.2 (unicità del prodotto per ragioni tecniche).
Ad avviso del Collegio, le motivazioni esternate dall’Amministrazione nella lex specialis non giustificano la scelta di mettere a gara un prodotto a marchio specifico, senza peraltro l’ammissione di prodotti con soluzioni equipollenti (cd. clausola di equivalenza).
In primo luogo, occorre evidenziare che, secondo il costante e condiviso orientamento della giurisprudenza, la valutazione di infungibilità/unicità del prodotto richiede una motivazione particolarmente rigorosa, comportando la deroga al principio di massima concorrenzialità, cardine del sistema degli appalti pubblici (cfr., in tal senso, quam multis, Tar Roma, sez. II, 3.3.2022, n.2568). Inoltre, è onere dell’Amministrazione fornire la relativa dimostrazione (in tal senso, v., Tar Napoli, 23.4.2020, n.1443).
Sebbene, nella circostanza, la valutazione di infungibilità non ha dato la stura all’avvio di una negoziata senza bando (ossia ad una trattativa diretta), nondimeno la competizione, pur in presenza di una procedura aperta, ne è risultata fortemente limitata, avendo impedito la partecipazione agli operatori economici, come la società ricorrente, che collocano sul mercato brand alternativi.
Occorre ulteriormente evidenziare che, proprio allo scopo di non restringere eccessivamente la concorrenza, l’allegato II.5 del Codice, richiamato dall’art.79, prevede, alla parte II A n.4, che “le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici e non devono comportare ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza” e, al n.ro 6, che “Salvo che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono tuttavia consentiti, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando il punto 5. In tal caso la menzione o il riferimento sono accompagnati dall'espressione «o equivalente”.
Il riferimento ad un marchio specifico è quindi giustificabile solo in presenza del requisito dell’unicità, potendo per altro verso la stazione appaltante indicare un determinato prodotto come standard di riferimento, salva comunque la clausola di equivalenza (assente nella circostanza).
L’unicità del prodotto, tale da escludere il ricorso a soluzioni diverse, se del caso equivalenti, si può configurare solo allorchè non esistano altri operatori economici sul mercato o soluzioni alternative ragionevoli (arg. art.76, co.3 D.Lgs.n.36/2023), talchè, in ultima analisi, il ricorso a prodotti “alternativi” sarebbe impossibile o assolutamente irragionevole, anche in ragione alla eccessiva onerosità dei costi, e l’ammissione di marchi alternativi determinerebbe unicamente un incremento dei costi di gestione del procedimento selettivo, che si rivelerebbe sicuramente inutile (cfr., quam multis, Tar Napoli, 25.6.2024, n.3956).
Anche l’Anac, nelle Linee Guida n.8/2017, ha confermato gli assunti che precedono, chiarendo, fra l’altro, anche in applicazione della giurisprudenza comunitaria (C. Giust. UE 8 aprile 2008, causa C-337/05), che “la stazione appaltante non può accontentarsi al riguardo delle dichiarazioni presentate dal fornitore, ma deve verificare l’impossibilità a ricorrere a fornitori o soluzioni alternative attraverso consultazioni di mercato, rivolte anche ad analizzare i mercati comunitari e/o, se del caso, extraeuropei. Neppure un presunto più alto livello qualitativo del servizio ovvero la sua rispondenza a parametri di maggior efficienza può considerarsi sufficiente a giustificare l’infungibilità”.
Nella fattispecie in esame, la stazione appaltante non ha dimostrato che il modello prescelto, a marchio H.P., fosse l’unico in grado di realizzare l’interesse dell’Amministrazione, ove in particolare si consideri quanto segue.
Le valutazioni di cui ai punti 2 e 3 della Relazione Illustrativa, non rappresentano, a ben vedere, nemmeno in astratto parametri tecnici di infungibilità, ma mere valutazioni di opportunità che inducono a ritenere preferibile, secondo la stazione appaltante, acquisire esclusivamente il modello H.K.. Non è infatti minimamente dimostrato, e nemmeno argomentato, che, acquisendo prodotti di altri brand, le attività formative, così come quelle manutentive, avrebbero difficoltà tecniche insormontabili, o costerebbero molto di più. Peraltro, nulla vieta alla stazione appaltante, proprio nell’esercizio della discrezionalità che il sistema assegna nella predefinizione delle specifiche tecniche e nell’individuazione dei criteri di valutazione delle offerte tecniche, di assegnare un punteggio premiale alla componente formativa o manutentiva, quali indispensabili elementi accessori alla fornitura. Inoltre, non si può nemmeno escludere che un produttore diverso possa offrire un servizio migliore o a condizioni economiche inferiori, anche in ragione della variabilità delle condizioni del mercato o, semplicemente, della condizione soggettiva dell’impresa potenziale concorrente.
Quanto alle valutazioni di cui al punto n.1 della Relazione, afferenti alle caratteristiche di sicurezza dell’arma, con particolare riguardo al meccanismo che assicura lo smontaggio previa rimozione del caricatore e all’impossibilità di premere accidentalmente il grilletto, sebbene si affermi che dette caratteristiche siano possedute dalla sola H.K., non viene allegata alcuna indagine di mercato a comprova, né viene condotta un’analisi puntuale sui restanti brand in circolazione (Beretta, Colt, ecc.) e sulle relative caratteristiche tecniche. Inoltre, non appare adeguatamente confutata l’argomentazione di parte ricorrente, in base alla quale le cennate e apprezzate caratteristiche di sicurezza sono comuni alle principali pistole cd. striker fired.
Peraltro, nella precedente edizione della procedura, condotta nel 2023, sono state presentate e ammesse numerose offerte, quindi, se è vero che H.K. è risultata, allora, la migliore, in base al rapporto qualità/prezzo, questo non esclude a priori che i produttori, inclusa la ricorrente, possano avere progettato modelli nuovi e migliori, o anche soluzioni tecniche innovative (magari introdotte proprio con l’occasione di una commessa così importante, sia dal punto di vista curriculare che economico) idonee all’utilizzo presso gli agenti di Polizia di Roma Capitale. Del resto, è pacifico che la stessa Polizia di Roma Capitale abbia allo stato in dotazione anche le armi Beretta, frutto di una commessa precedente a quelle espletata nel 2023, talchè appare insostenibile che il modello H.K. prescelto sia l’unico idoneo alle esigenze degli agenti della Polizia Locale, né consta in atti, ad esempio, che il modello in questione sia stato prescelto, come unicum, dalle forze di Polizia, Carabinieri, ecc, che svolgono compiti istituzionali altrettanto necessitanti dell’arma.
Ulteriormente, come osservato in precedenza, nulla vieta alla stazione appaltante di modulare la gara, sia per quanto concerne gli standards prestazionali di capitolato, che per i criteri di valutazione delle offerte tecniche, sulla base delle esigenze del Corpo, consentendo in tal modo alla Commissione giudicatrice di apprezzare le proposte progettuali e tecniche in concreto, anche al limite applicando la facoltà di indicare soluzioni tipiche di un prodotto a marchio specifico, ma nei limiti dell’equipollenza, e dunque senza estromettere a priori dalla gara i produttori di brand alternativi a quello prescelto.
In altri e più chiari termini, quand’anche fosse veritiero (per mera ipotesi) che la H.K. SFP9 rappresenta il modello di pistola più rispondente alle esigenze del Corpo, questo (ragionevolmente) consentirebbe a tale prodotto di essere prescelto, come migliore, all’esito della competizione con altri prodotti di altri brand, ma non giustifica la valutazione di unicità fattane dall’Amministrazione. Peraltro, la fornitura in esame non potrebbe nemmeno reputarsi complementare a quella assegnata dall’Amministrazione nel 2023, come ritiene la difesa capitolina, con motivazione che in ogni caso costituisce inammissibilmente motivazione postuma (l’argomento non è infatti contenuto nella lex specialis), dal momento che i quantitativi acquistabili a valere sull’Accordo Quadro del 2025, pari a 3.800, sono tali da rendere la gara funzionale ad un generale processo di ri-approvvigionamento del Corpo, se si considera che l’intero Corpo consta, come esposto da Roma Capitale, di 4510 unità complessive abilitate alla detenzione dell’arma, di cui 2.710 già armati.
Nel terzo e nel quarto motivo, la parte ricorrente contesta la motivazione addotta a sostegno della valutazione di infungibilità, proponendo tuttavia ulteriori critiche all’operato dell’Amministrazione che afferiscono ai parametri presi in considerazione al fine di considerare le reali e preponderanti esigenze del Corpo (es. sicurezza, formazione, ecc.).
Detti motivi meritano accoglimento nei soli limiti in cui, per ragioni analoghe a quelle accolte in relazione ai motivi primo e quarto, già scrutinate, si evidenzia l’inadeguatezza del supporto motivazionale alla valutazione di infungibilità. Vanno invece respinti nella parte in cui censurano profili che attengono alla discrezionalità tecnica della stazione appaltante, in particolar modo nell’individuazione degli aspetti e delle caratteristiche tecniche dell’arma da valorizzare perché ritenute funzionali alle esigenze del Corpo (es. sicurezza dell’arma, formazione, ecc.).
7. Per quanto precede, in conclusione, il ricorso va accolto e, per l’effetto, occorre disporre l’annullamento degli atti impugnati, ai sensi di cui in motivazione.
Le spese di giudizio seguono l’ordinario criterio della soccombenza di Roma Capitale in favore della parte ricorrente, per essere liquidate come indicato in dispositivo. Sussistono valide ragioni per disporre l’irripetibilità delle spese nei confronti di -OMISSIS- s.r.l, tenuto conto della natura meramente cautelativa della relativa evocazione in giudizio, della mancata costituzione in giudizio della predetta società e, altresì, della non ascrivibilità alla stessa dei vizi provvedimentali individuati nella presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati ai sensi di cui in motivazione.
Condanna altresì Roma Capitale al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato. Spese irripetibili nei confronti di -OMISSIS- s.r.l.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti ivi menzionati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Igor Nobile, Primo Referendario, Estensore
Annamaria Gigli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Igor Nobile | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.