TRIB
Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/04/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3637/2018
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
18.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Letto l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
12.4.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1
n. 3637/2018 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3637/2018, decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
TRA
e rappresentate e difese dall'avv. Parte_1 Parte_2
Francesco Bosone, presso il cui studio elettivamente domiciliano, al Viale Elena n. 12, in Ottaviano
(NA), come da procura in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
ATTRICI
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Carillo, presso il cui studio elettivamente CP_1
domicilia, alla Via A. Diaz n. 122, in Terzigno (NA), come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note conclusionali e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 18.3.2023.
2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., e dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., osserva il Tribunale che, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 23.5.2018,
e agivano nei confronti di al fine di sentir Parte_1 Parte_2 CP_1
accertare la responsabilità di quest'ultimo in ordine ai danni arrecati all'appartamento, ereditato dalle prime dalla de cuius , ubicato al primo piano del fabbricato sito alla Via G. Niutta n. 25, Persona_1
in Terzigno (NA), in conseguenza dei lavori effettuati da nella cantina posta al piano CP_1
seminterrato del medesimo fabbricato.
Fissata con decreto l'udienza di comparizione delle parti del 14.02.2019, si costituiva , il CP_1
quale eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva di in quanto Parte_1
“dalle visure catastali (…) emerge quale intestataria del bene la sig.ra ” (cfr. pag. 2 della comparsa Persona_1
di costituzione e risposta) e contestava, altresì, nel merito le richieste ex adverso formulate, per tutte le ragioni esplicate nella comparsa di costituzione e risposta, cui si fa qui rinvio.
Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo (c.d. A.T.P.), attivato da mediante ricorso depositato in Cancelleria il 14.12.2016 - con nomina di Parte_1
C.T.U. tecnica (cfr. fascicolo allegato, recante R.G. n. 8616/2016) – veniva disposto il mutamento del rito da sommario in ordinario (cfr. ordinanza del 05.12.2019).
Espletata, quindi, l'istruttoria mediante l'assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c. - senza ammissione né della prova per testi articolata da parte attrice, siccome vertente su circostanze documentali ovvero articolate in maniera generica, né della prova per testi articolata dal convenuto, giacché vertente su circostanze generiche e valutative (cfr. ordinanza del 10.6.2021, che qui si conferma) – veniva fissata l'udienza del 04.11.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con termine per il deposito di note conclusionali sino a trenta giorni prima, udienza poi anticipata al 18.3.2025, con ordinanza del 22.10.2023, in accoglimento dell'istanza di anticipazione di udienza formulata da parte attrice in data 17.10.2023.
3
La causa, quindi, all'udienza del 18.3.2025 - fissata con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c. - lette le due ordinanze innanzi richiamate, è giunta alla decisione ex art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni precisate dalle parti nelle rispettive note di trattazione scritta.
Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di Parte_1
, sollevata dal convenuto.
[...]
L'eccezione non può, invero, trovare accoglimento.
Al riguardo, giova osservare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, colui che promuove l'azione nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto dedotto in lite deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, restando, altrimenti, indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire.
Per quanto concerne tale ultimo onere probatorio – che non è assolto con la produzione della denuncia di successione, in quanto atto preordinato a fini essenzialmente fiscali – esso è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali sia possibile desumere il rapporto di parentela con il de cuius, che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.
Sul punto, la Suprema Corte, ha affermato che «In tema di successione legittima non è necessario altro titolo, per la vocazione ereditaria, che la qualità di erede legittimo da provarsi in forma documentale mediante gli atti dello stato civile, mentre l'accettazione anche tacita dell'eredità - che può risultare dalla stessa proposizione dell'azione in veste di erede - è titolo necessario e sufficiente per la proponibilità di azioni fondate su tale qualità, restando priva di rilievo, allo stesso fine, la mancata produzione della denuncia di successione, che è atto prettamente fiscale, e restando a carico del convenuto la prova di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto esercitato dagli attori» (cfr. Cassazione civile sez. II, 27.6.2005, n. 13738).
Nella fattispecie in esame, parte attrice ha prodotto - oltre alla dichiarazione di successione al Ministero delle Finanze, Ufficio del Registro di Nola (cfr. all. n. 2 del fascicolo di parte attrice) – il certificato di stato di famiglia, dal quale si evince che è figlia di (cfr. certificato Parte_1 Persona_1
4
di stato di famiglia, rilasciato dall'Ufficio Anagrafico del Comune di Terzigno in data 16.5.1996, in all. n.
2 del medesimo fascicolo), deceduta in data 28.3.1996 (cfr. certificato di morte rilasciato dal Comune di
Terzigno in data 15.5.1996, in all. n. 2 del medesimo fascicolo).
Peraltro, poiché ai sensi dell'art. 476 c.c. l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ossia con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva,
l'accettazione dell'eredità è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie che - non rientrando negli atti conservativi e di gestione di beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c. - una volta proposte, costituiscono, senz'altro, prova di accettazione implicita della qualità di erede (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 16.01.2017, n. 868).
Invero, , con la proposizione della domanda giudiziale, ha posto in essere un'attività Parte_1
che costituisce prova di accettazione tacita dell'eredità.
Deve escludersi, quindi, che sia onere dell'attrice dare ulteriore prova di avere accettato l'eredità, incombendo, eventualmente, sul convenuto l'onere di offrire prova contraria sul punto (cfr. Cassazione civile sez. III, 31.3.2008, n. 8300).
Può ritenersi acclarata, pertanto, la legittimazione ad agire di . Parte_1
Ciò premesso, occorre osservare che, come innanzi anticipato, la parte istante agisce nei confronti di al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità di quest'ultimo, in ordine ai danni CP_1
arrecati all'appartamento posto al primo piano del fabbricato sito alla Via G. Niutta n. 25, in Terzigno
(NA) e causati, secondo la prospettazione di parte attrice, dai lavori effettuati dal convenuto nella cantina posta al piano seminterrato del medesimo fabbricato.
Al riguardo, le attrici deducono: “che nella primavera dell'anno 2016 il Sig. ha intrapreso lavori edili CP_1
nella parte di cantinato di sua pertinenza, realizzando – abusivamente - opere di chiusura di vani e finestre sotto gli archi
a volta e di costruzione di un solaio intermedio ancorato – mediante tracce – alla muratura perimetrale di pietrame lavico
e malta”; che “in seguito all'intervento dell' U.T.C. di Terzigno, al fine di ottenere la sanatoria delle opere abusive realizzate nel piano cantinato di sua pertinenza, il Sig. ha di nuovo modificato il solaio intermedio CP_1
5
realizzato, procedendo al taglio dello stesso e per una parte distaccandolo dalla muratura portante perimetrale”; che, inoltre, “i lavori posti in essere dal Sig. , compiuti con mezzi meccanici che hanno sottoposto l'intera CP_1
struttura a vibrazioni di notevole entità, hanno procurato il diffuso lesionamento dei muri perimetrali, delle piattabande, degli intonaci e dei rivestimenti del soprastante appartamento” (cfr. pagg. 1 e 2 del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.).
, dal canto suo, eccepisce, in particolare, che: “Se si analizza l'effettiva posizione delle due CP_1
proprietà, si potrà notare che le stesse si trovano ad una distanza di ben due piani l'una dall'altra ed in una posizione diametralmente opposta. La proprietà del sig. , infatti, si trova sul lato est del fabbricato ed al piano seminterrato, CP_1
mentre la proprietà della sig.ra si trova sul lato ovest del fabbricato ed al primo piano”; che “tra la proprietà Parte_1
della e del vi sono altri proprietari, estranei alla vicenda per cui è causa, che nulla hanno mai Parte_1 CP_1
lamentato di danni alla loro proprietà” e che, pertanto, “appare del tutto inverosimile che delle vibrazioni indotte dai lavori eseguiti, abbiano potuto provocare i danni lamentati dalla sig.ra e non provocare gli stessi danni anche Parte_1
nelle altre proprietà poste in mezzo alle stesse” (cfr. pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta).
Ciò posto, ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia fondata.
Ed invero, appare dirimente la C.T.U. espletata in sede di procedimento di A.T.P. - recante R.G. n.
8616/2016 - azionato, come detto, da prima dell'instaurazione del presente Parte_1
giudizio ed avente ad oggetto l'accertamento delle cause dei danni arrecati all'appartamento de quo.
Infatti, l'ausiliario ivi nominati, arch. dopo aver preso visione dei luoghi di causa, Persona_2
procedeva, nella relazione peritale depositata in data 18.10.2017 - le cui conclusioni ritiene questo
Giudice di condividere e far proprie, in considerazione della completezza degli accertamenti e dei rilievi eseguiti, della coerenza logica e della correttezza tecnica delle valutazioni ivi espresse, oltre che della congruenza delle stesse con la documentazione prodotta in atti - alla loro descrizione, affermando che:
“L'appartamento in oggetto, facente parte di un fabbricato urbano di un piano fuori terra, si compone complessivamente di due vani di circa 44,00 mq, ai quali si accede da un terrazzo scoperto a mezzo di una scala esterna. Il locale cantina al piano seminterrato, sottoposto all'appartamento in primo piano, si compone complessivamente di cinque vani di circa
116,00 mq, al quale si accede da una scala lineare in piperno che occupa il primo vano (…). Il fabbricato di cui fanno
6
parte i cespiti in oggetto è una struttura in muratura di pietrame lavico e calce e l'edificazione risale all'inizio del secolo scorso” (cfr. pag. 8 della perizia).
Ciò premesso, l'ausiliario relazionava di aver rilevato, in sede di sopralluogo presso l'appartamento, la presenza di: “lesioni sulle piattabande del vano d'ingresso, del vano porta di accesso alla camera da letto e della finestra dell'ambiente cucina-pranzo; lesioni dei cantonali dell'ambiente cucina-pranzo in corrispondenza della parete d'ingresso e su quella ad essa diametralmente opposta, fino alla volta di copertura;
lesione del parametro murario in corrispondenza della finestra del locale wc;
microlesioni diffuse sulle pareti;
rottura dei marmi della cucina e consequenziale lesione del rivestimento della cucina”, precisando, altresì, che: “gran parte del quadro fessurativo in atto riguarda il primo vano dell'appartamento in oggetto, in cui risulta ubicata la cucina e la sala da pranzo, nonché il servizio igienico. Nel secondo vano, in cui è ubicata la camera da letto, non è stato possibile rilevare alcun fenomeno fessurativo in quanto detto ambiente
è stato oggetto di recenti lavori di riparazione superficiale d'intonaco e di relative opere di tinteggiatura (con apposizione di rete) a cura e spese dell'attrice” (cfr. pag. 9 della perizia).
L'ausiliario, nell'analizzare la genesi delle fessurazioni riscontrate nell'appartamento di parte attrice, ha accertato che “Le problematiche riscontrate nell'appartamento di proprietà dell'attrice in primo piano, risultano conseguenziali a sollecitazioni, nonché a vibrazioni a cui sembrerebbe essere stato sottoposto il fabbricato urbano di cui è parte il cespite in oggetto.
In particolare dette sollecitazioni sembrerebbero consequenziali alle opere edili eseguite dal convenuto.
Difatti il convenuto ha realizzato nel mese di febbraio 2016 e successivi, tra l'altro, al piano seminterrato del fabbricato urbano di cui è parte l'appartamento in primo piano di proprietà dell'attrice, un solaio con putrelle in ferro e tavelloni, inserendo dette putrelle, disposte ad una distanza di circa un metro l'una dall'altra, all'interno della muratura di pietrame, eseguendo almeno una decina di fori, sui due contrapposti parametri murari, con l'ausilio di mezzi meccanici.
Nello specifico sono stati eseguiti dei fori sul parametro murario caratterizzato dalla presenza di un arco a sesto ribassato, la cui realizzazione ha sollecitato, inevitabilmente, l'arco stesso per effetto dell'azione di martellamento sulla muratura, in quanto il solaio di nuova realizzazione risulta essere stato ancorato in prossimità dell'asse curvilineo dell'arco sottoposto prevalentemente a sollecitazioni di compressione, che a loro volta si trasmettono direttamente in fondazione o a strutture di
7
sostegno verticali - definite piedritti - che scaricano in fondazione l'intera spinta” (così a pag. 10 della relazione peritale).
Il C.T.U accertava, quindi, che: “l'apertura dei fori nel parametro murario, per l'ancoraggio delle putrelle in ferro del
(…) solaio intermedio di nuova realizzazione posto in opera dal convenuto al piano seminterrato, mediante l'azione di martellamento sulla muratura con l'impiego di mezzi meccanici, ha comportato la deviazione delle isostatiche di compressione dei paramenti murari, producendo quindi effetti negativi nella distribuzione delle sollecitazioni dell'intero fabbricato urbano, con consequenziali ripercussioni all'interno dell'appartamento dell'attrice posto al primo piano”; e che
“Benché il diffuso quadro fessurativo riscontrato in occasione dei ripetuti accessi sia addebitabile in parte anche alla vetustà del fabbricato e alla fattura della muratura in pietrame, non si esclude che le lavorazioni eseguite dal convenuto al piano seminterrato, mediante l'uso dei mezzi meccanici, abbiano potuto comportare sollecitazioni e vibrazioni all'immobile di proprietà dell'attrice, indipendentemente dalla sovrapposizione in verticale o meno dello stesso al locale oggetto d'intervento da parte del convenuto, in quanto qualunque tipo di azione che si esercita sui parametri murari essa si ripercuote sull'intera struttura con conseguenze pregiudizievoli” (cfr. pagg. 13 e 14 dell'elaborato peritale).
L'ausiliario ha anche adeguatamente risposto alle osservazioni del C.T.P. di parte convenuta, precisando, innanzitutto, circa le contestazioni relative al non allineamento dell'appartamento delle attrici con l'immobile del convenuto, che: “Sebbene l'appartamento dell'attrice non risulti allineato verticalmente con l'immobile del convenuto, ovvero in perfetta proiezione verticale con quest'ultimo, detto immobile fa parte di un'unica costruzione mono-piano in muratura di pietrame le cui sollecitazioni esercitate al piano seminterrato si propagano non solo ai vani sovrapposti in perfetta proiezione verticale ma all'intera struttura muraria, in particolare se si adoperano mezzi- strumenti-attrezzi meccanici”.
Inoltre, il C.T.U., premesso, che: “le operazioni di esecuzione del solaio intermedio (posto al piano seminterrato), ancorato nello spessore della parete in muratura di pietrame, hanno comportato delle sollecitazioni all'intera struttura muraria del fabbricato plurifamiliare di cui è parte l'appartamento dell'attrice”, chiariva che: “l'immobile dell'attrice presenta un quadro fessurativo che interessa il primo dei due vani di cui si compone l'appartamento, con particolare evidenza della rottura del piano in marmo della cucina da ricondurre non certo ad epoca remota”, ed, altresì, che:
“l'azione di martellamento sulla muratura, provocata dall'inserimento del solaio intermedio eseguito nello spessore della
8
parete (specie se di muratura in pietrame), dati gli effetti negativi che le aperture in breccia producono nella distribuzione delle sollecitazioni sui paramenti, ha altresì determinato (e determina tutt'ora) lo scarico del solaio sul paramento interno e problemi di stabilità per il paramento contiguo (atteso lo spessore della muratura pari a circa mt 1,00). Dunque detto solaio intermedio andava inevitabilmente discostato dalla muratura e realizzato con propria struttura autonoma, evitando di arrecare sollecitazioni alla muratura portante e di conseguenza ai vani ad esso sovrapposti” (cfr. pagg. 17 e 18 della perizia).
Inoltre, con riguardo alla strumentazione utilizzata per le lavorazioni realizzate dal convenuto,
l'ausiliario ha reputato che “il convenuto nel realizzare il solaio interpiano, posto al piano seminterrato, ha utilizzato il martello pneumatico, quale mezzo-strumento-attrezzo meccanico, per l'esecuzione dei fori nella muratura perimetrale, ipotizzato, detto attrezzo, dal sottoscritto ctu e dichiarato dall'attrice nel proprio atto di citazione (difatti, sarebbe materialmente difficile eseguire dei fori nella muratura di pietrame di notevole spessore senza l'impiego di alcun martello demolitore e/o simile)” (così a pag. 17 dell'elaborato).
Infine, il C.T.U. ha concluso che “Per la rimessione in pristino dell'appartamento di proprietà dell'attrice occorre eseguire opere di manutenzione straordinaria e di risanamento conservativo il cui importo di spesa riportato nel computo metrico allegato corrisponde ad Euro 11.424,83 oltre Iva” (cfr. pag. 20 della perizia, nonché documentazione tecnico-contabile, in all. n. 8 dell'elaborato peritale).
Alla luce di tanto, deve ritenersi accertata la responsabilità del nella causazione dei danni patiti CP_1
dalle attrici.
Occorre, infatti, rammentare che nelle ipotesi in cui la complessità sul piano tecnico-specialistico dei fatti di causa impedisca al giudice una compiuta comprensione, la C.T.U. assolve ad una funzione probatoria, in quanto strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con il concorso di determinate cognizione tecniche, pur senza esonerare la parte dagli oneri probatori sulla stessa gravanti: cd. C.T.U. percipiente (cfr., ex plurimis, Cassazione civile sez. III, 14.3.2016, n. 4899).
Il caso di specie rientra a pieno in tale tipologia di fatto, connotato da elementi altamente tecnici, che richiedono, appunto, per la loro chiarificazione l'apporto di un esperto del settore.
9
Né il convenuto ha fornito convincenti elementi contrari alla ricostruzione dei fatti operata dalle attrici,
e confermati dall'ausiliario in sede di A.T.P., essendosi limitato ad affermare -solo apoditticamente, e senza fornire alcun elemento probatorio a sostegno delle sue argomentazioni- che “tra la proprietà della
e del vi sono altri proprietari, estranei alla vicenda per cui è causa, che nulla hanno mai lamentato di Parte_1 CP_1
danni alla loro proprietà”, null'altro concretamente contestando in merito alle deduzioni attoree, essendosi le sue difese interamente incentrate sulla critica della C.T.U. (cfr. comparsa di costituzione e risposta, nonché prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. e note conclusionali), che di contro questo Giudice reputa condivisibile, come innanzi esposto.
Pertanto, acclarato che i danni presenti nell'appartamento di parte attrice sono stati causati dalle sollecitazioni e dalle vibrazioni verificatesi in occasione dei lavori effettuati dal convenuto al piano seminterrato del fabbricato de quo - e ciò a prescindere dal fatto che l'appartamento non risulti allineato verticalmente con l'immobile del convenuto, ossia in perfetta proiezione verticale con quest'ultimo, atteso che le sollecitazioni arrecate alla muratura portante sono in grado di propagarsi all'intera struttura muraria del fabbricato, come esplicato dal C.T.U. -, ritiene il Tribunale che debba riconoscersi, in favore delle attrici, il risarcimento del danno subito in conseguenza degli eventi oggetto di causa, per un importo di € 11.424,83, oltre IVA, come accertato sulla base del conteggio elaborato dal C.T.U.
In definitiva, dunque, va condannato al pagamento, in favore di e di CP_1 Parte_1
della somma di € 11.424,83, oltre IVA. Parte_2
L'importo appena liquidato, attualizzato al mese di ottobre 2017 (ossia alla data del deposito dell'elaborato peritale, avvenuto il 18.10.2017, cfr. storico del fascicolo telematico del procedimento di
A.T.P., recante R.G. n. 8616/2016), trattandosi di un'obbligazione di valore, va, poi, secondo l'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cassazione civile, Sez. Un., n. 1712 del 17.02.1995 e, successivamente, Cassazione civile, Sez. III, n. 10291 del 27.7.2001), incrementata degli interessi al tasso legale sulla somma di € 9.520,69, oltre IVA, così come devalutata all'anno 2017, epoca cui risale, appunto, il calcolo effettuato dal C.T.U., e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
10
La suddetta somma deve, poi, essere maggiorata degli interessi al tasso legale, ex artt. 1282 e 1284 c.c., dal momento della pronuncia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, stante la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta (cfr., in tal senso, Cass., Sez. III, n. 13470 del 03.12.1999; Cass., Sez. III, n. 4030 del 21.4.1998).
Ogni altra questione, pur prospettata dalle parti, deve ritenersi assorbita.
Le spese del presente giudizio e quelle del giudizio di A.T.P., recante R.G. n. 8616/2016, devono seguire la soccombenza del convenuto e la relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, scaglione di riferimento in base alla domanda, ai valori tabellari medi, leggermente ridotti, in considerazione dell'effettivo svolgimento del processo e con riduzione ai minimi per la fase di trattazione del presente giudizio, data l'assenza di istruttoria.
Per gli stessi motivi, le spese di C.T.U., come liquidate nel giudizio di A.T.P., recante R.G. n.
8616/2016, vanno poste, definitivamente e per l'intero, a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Accoglie, per le ragioni di cui in parte motiva, la domanda risarcitoria proposta da Parte_1
e da e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore
[...] Parte_2 CP_1
di e di in solido, della somma di € 11.424,83, oltre Parte_1 Parte_2
IVA, ed oltre interessi al tasso legale sulla somma non rivalutata di € 9.520,69 oltre IVA dall'ottobre 2017 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché interessi legali sull'intera somma di € 11.424,83 oltre IVA dalla data di pubblicazione della presente pronuncia e sino all'effettivo soddisfo;
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio nonché del giudizio CP_1
di A.T.P., recante R.G. n. 8616/2016, in favore di e di Parte_1 Parte_2
in solido, che liquida, per il presente giudizio, in € 125,00 per spese ed in € 3.800,00 per
11
compenso, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso e, per il giudizio di A.T.P., in € 145,50 per spese ed in € 1.750,00 per compenso, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso;
3. Pone, definitivamente e per l'intero, le spese di C.T.U., come liquidate nel giudizio di A.T.P., recante R.G. n. 8616/2016, a carico di . CP_1
Così deciso il 12.4.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
12