Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 120
CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Mancata indicazione dell'ufficio territoriale competente

    La Corte ha ritenuto che il ricorso dovesse essere diretto contro l'ufficio territoriale competente per Catania e non contro l'ente nazionale in generale, in conformità con gli articoli 10 e 19 del Contenzioso Tributario.

  • Inammissibile
    Mancata dimostrazione della data di notifica dell'intimazione

    La Corte ha ritenuto che la contribuente avrebbe dovuto dimostrare la data di notifica dell'intimazione, ricevuta il 25 luglio 2022, ma indicata solo verbalmente nel ricorso depositato il 24 ottobre 2022.

  • Rigettato
    Inesistenza e/o nullità della notifica delle cartelle di pagamento

    La Corte ha ritenuto che le cartelle siano state notificate nei termini ordinari di decadenza e che la prescrizione decennale, prorogata per l'emergenza Covid-19, sia stata interrotta dall'intimazione di pagamento del 25.07.2022. Inoltre, le cartelle contengono gli elementi informativi minimi previsti dalla legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 120
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 120
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo