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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 120/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
NC SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1014/2024 depositato il 28/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4747/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
1 e pubblicata il 30/06/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320100051697000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110030701724 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120000659265 IRPEF-ALTRO 2007 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1649/2025 depositato il
03/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe la contribuente chiede l'annullamento di n.3 cartelle esattoriali per tributi erariali, asseritamente mai notificate e delle quali sarebbe venuta a conoscenza solo con un'intimazione di pagamento
"ricevuta" da ADER il 25.07.2022. AD non si è costituita.
Affermava la Corte adita:
“Osserva la Corte che in ricorso, proposto nei confronti di ADER in persona del legale rappresentante, non viene indicato quale ufficio territoriale dell'agente della riscossione (presumibilmente la soppressa
Riscossione Sicilia) ebbe ad emettere le cartelle impugnate. Indicazione necessaria perchè serve a potere individuare la competenza territoriale della Corte, che non è detto che sia quella di Catania. Inoltre, è noto che ADER, come già Riscossione Sicilia cui è subentrata, è articolata in uffici territoriali, che hanno il potere di emettere gli atti di competenza e di difenderli in giudizio. Nel caso in esame, il ricorso viene presentato
contro
ADER tout court e cioè contro l' ente nazionale e non contro l'ufficio territoriale competente per Catania. Tale ufficio è indicato sul frontespizio dell'intimazione, AD sede di Catania, Indirizzo_1, e contro tale ufficio doveva essere diretto il ricorso. Infatti l'art.10 e l'art.19 del Contenzioso tributario dispongono chiaramente che la controparte di un ricorso è l'ufficio particolare che ha emesso l'atto impugnato, e non l'ente in generale, cui fanno capo tutti gli gli uffici che operano sul territorio. Infine, dato per certo che l'intimazione (fonte di conoscenza delle cartelle) venne emessa il 25 maggio 2022 e il ricorso è del 24 ottobre
2022, la contribuente avrebbe dovuto dimostrare la data della notifica dell'intimazione, che solo labialmente viene indicata in ricorso nel 25 luglio 2022. Per le suddette ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello Ricorrente_1 con atto del 28 Febbraio 2024 deducendo i seguenti motivi.
Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso di prime cure per non aver lo stesso indicato l'ufficio territoriale dell'agente della riscossione necessario ai fini della individuazione della competenza territoriale della Corte. La sentenza impugnata a pag. 2 così statuisce
“Osserva la Corte che in ricorso, proposto nei confronti di ADER in persona del legale rappresentante, non viene indicato quale ufficio territoriale dell'agente della riscossione ( presumibilmente la soppressa
Riscossione Sicilia) ebbe ad emettere le cartelle impugnate. Indicazione necessaria perchè serve a potere individuare la competenza territoriale della Corte, che non è detto che sia quella di Catania. Inoltre, è noto che ADER, come già Riscossione Sicilia cui è subentrata, è articolata in uffici territoriali, che hanno il potere di emettere gli atti di competenza e di difenderli in giudizio. Nel caso in esame, il ricorso viene presentato
contro
ADER tout court e cioè contro l'ente nazionale e non contro l'ufficio territoriale competente per Catania.
Tale ufficio è indicato sul frontespizio dell'intimazione, AD sede di Catania, Indirizzo_1, e contro tale ufficio doveva essere diretto il ricorso. Infatti l'art.10 e l'art.19 del Contenzioso tributario dispongono chiaramente che la controparte di un ricorso è l'ufficio particolare che ha emesso l'atto impugnato, e non l'ente in generale, cui fanno capo tutti gli gli uffici che operano sul territorio”. I Giudici di prime cure, certamente non facendo buon governo dei principi sopra esposti in ordine alla sanzione di inammissibilità quale extrema ratio, affidano il primo motivo della detta inammissibilità al fatto che il ricorso di primo grado sia stato promosso nei confronti dell'ADER senza indicazione dell'ufficio territoriale e ciò, sempre in ragione di quanto sorprendentemente ed incomprensibilmente sostenuto, avrebbe reso difficoltosa l'individuazione della Corte territorialmente competente. Erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto inammissibile il ricorso di prime cure per asserita mancata dimostrazione della data della notifica dell'intimazione. Ancora, la sentenza impugnata individua un secondo profilo di inammissibilità affermando, sempre a pag. 2, che “Infine, dato per certo che l'intimazione (fonte di conoscenza delle cartelle) venne emessa il 25 maggio 2022 e il ricorso è del 24 ottobre 2022, la contribuente avrebbe dovuto dimostrare la data della notifica dell'intimazione, che solo labialmente viene indicata in ricorso nel 25 luglio 2022”. Anche tale statuizione non si può che ritenere oltremodo errata ed illegittima. Diversamente da quanto vuole far credere la Corte, in primo grado parte ricorrente ha correttamente depositato il ricorso in uno all'atto impugnato in obbedienza a quanto impone la normativa sul processo tributario. L'atto impugnato per come pervenuto alla ricorrente odierna appellante è stato quindi regolarmente depositato in giudizio. Ebbene quindi, sulla scorta di quanto sopra, si può di certo osservare che in base alla previsione dell'art. 22, d.lgs. n. 546 del 1992, la Corte Suprema ha chiarito che, in tema di contenzioso tributario, la sanzione processuale della inammissibilità del ricorso
è disposta soltanto nel caso di mancato deposito degli atti e documenti espressamente previsti dal comma
1 del citato d.lgs., non anche degli atti previsti dal comma 4 dello stesso articolo, sicché, come è stato affermato, l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato può essere prodotto anche in un momento successivo ovvero su impulso del giudice tributario, che si avvalga dei poteri previsti dal comma 5 del citato art. 22, d. lgs. n. 546 del 1992, (Cass. n. 10152 del 2019; Cass. n. 27837/2013; n. 18872/2007; n. 4431/2010). Di certo, quindi, a fronte di quanto riferito e dei poteri che avrebbe ben potuto esercitare la Corte, emettere una pronuncia di inammissibilità appare essere stato evidentemente il percorso più “semplice” sebbene erroneo ed illegittimo. Si osserva comunque che dalla intimazione allegata in primo grado è possibile scorgere la data indicata del 25/07/2022 indicata sul referto di notifica. Inesistenza e/o nullità della notifica delle cartelle di pagamento sottese alla intimazione di pagamento n. 293 2022 9009665521.Nullità per difetto di motivazione;
Decadenza dal termine per la notifica delle cartelle di pagamento;
Prescrizione decennale del credito asseritamente vantato;
Prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 4747/2023 emessa dalla Corte di Giustizia di Primo Grado di Catania sez. 1 e depositata il 30 Giugno
2023, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Il primo ed il secondo motivo di appello attengono essenzialmente ed esclusivamente la parte appellante e sui quali, pertanto, l'Agente della Riscossione non è legittimato a controdedurre. Si eccepisce, pertanto, la mancanza di legittimazione passiva della Agenzia delle Entrate Riscossione. Con il terzo motivo, l'appellante eccepisce l'inesistenza e/o la nullità della notifica delle cartelle indicate nella intimazione di pagamento impugnata. Al riguardo, si rileva che le cartelle, specificatamente indicate nell'originario ricorso, sono state tutte notificate per irreperibilità e con il compimento delle formalità prescritte dalla legge (raccomandata), presso il domicilio risultante dal certificato anagrafico estratto dagli archivi informatici del Comune di Catania.
Con riferimento all'eccezione di difetto di motivazione “dell'atto impugnato”, si rileva quanto segue. Con
l'originario ricorso, l'odierna appellante ha impugnato le cartelle di pagamento delle quali, come essa stessa riferisce, “ne era venuta a conoscenza a seguito di notifica della intimazione di pagamento n.
29320229009665521”. Ebbene, non è dato comprendere se la eccepita carenza di motivazione sia riferita al contenuto delle cartelle impugnate, oppure al contenuto della intimazione di pagamento. Anche per la eccezione di decadenza, entro cui le cartelle dovevano essere notificate, valgono le medesime considerazioni svolte al superiore punto, circa la necessità della materiale apprensione, a seguito di notifica. Ad ogni buon conto, a tal riguardo si rileva che nessuna decadenza nella notifica delle cartelle può essere imputata all'Agente della riscossione. Come si evince, infatti, dalla copia degli estratti ruolo relativi alle cartelle impugnate, il ruolo esattoriale è stato consegnato all'agente della riscossione nell'anno 2010 e 2011, e la notifica delle cartelle, come documentato, è avvenuta entro i termini, tenuto conto, appunto, della data in cui sono stati consegnati i rispettivi ruoli esattoriali. Al riguardo, si rileva, altresì, che la ricorrente, con l'originario ricorso, avrebbe dovuto evocare in giudizio anche l'Ente impositore che ha emesso i suoli esattoriali trasfusi nelle cartelle impugnate, atteso che ha formulato motivi di ricorso inerenti l'attività propria di quest'ultimo, quale, appunto, la decadenza dalla formazione del ruolo esattoriale e la conseguente notifica di esso. Come sopra evidenziato, le cartelle di pagamento impugnate sono state notificate in data 14/12/11,
30/9/11 e 20/7/11. Trattandosi di crediti erariali (IVA, IRAP, IRPEF), il termine di prescrizione è decennale e, pertanto, esso andava a scadere nell'anno 2021. A seguito dell'emergenza covid, le norme emanate per fronteggiare tale periodo, hanno previsto la proroga della decadenza e della prescrizione, che sarebbe maturata nel 2021, al 31/12/2023 (D.Lgs. 159/15, Decreto Cura Italia). E l'avviso di intimazione che, nel caso in specie, ha interrotto il decorso della prescrizione decennale è stato notificato, come dichiarato dalla stessa appellante e come documentato, in data 25/7/2022.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello con la condanna di parte appellante al pagamento delle spese del giudizio.
In data 17 Settembre 2025 parte appellante deposita memoria difensiva.
All'Udienza del 26 Settembre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
L'eccezione di nullità fondata sulla mancata precisa individuazione dell'ufficio territoriale risulta infondata, atteso che, dalla documentazione e dalle relate di notifica, emerge la riferibilità degli atti all'ufficio territorialmente competente di Catania, e la notificazione è stata perfezionata presso il domicilio anagrafico della ricorrente. L'indicazione dell'ufficio sulla cartella e sull'intimazione consente di ritenere regolarmente instaurato il contraddittorio. Sulla validità delle notifiche si rileva che le cartelle di pagamento oggetto di impugnazione risultano tutte notificate presso il domicilio anagrafico della ricorrente, con regolare perfezionamento secondo le modalità previste dalla legge, come da documentazione versata in atti dall'Agente della Riscossione. Ogni eccezione sulla inesistenza/nullità delle notifiche viene disattesa, non ricorrendo vizi sostanziali nella procedura notificatoria ed essendo state le stesse cartelle notificate secondo i codici procedurali applicabili. Un'eventuale mancata opposizione alle cartelle nei termini preclude ogni ulteriore eccezione di notifica. Sul difetto di motivazione,le cartelle impugnate contengono compiutamente gli elementi informativi minimi previsti per legge (art.25 DPR 602/1973 e art.7 Statuto del Contribuente), recando il dettaglio dei tributi, l'annualità di riferimento, e il riferimento ai ruoli. La motivazione, per relationem, consente al contribuente di conoscere la pretesa impositiva e di esercitare il diritto di difesa con pienezza di informazioni. Sulla decadenza e prescrizione, risulta documentalmente che le cartelle sono state notificate nei termini ordinari di decadenza (art.25 DPR 602/1973), come risulta dagli estratti di ruolo prodotti. In ordine alla prescrizione: Le cartelle oggetto di impugnazione sono riferite a crediti di natura erariale (IRPEF – IRAP –
IVA), la cui prescrizione è decennale ai sensi dell'art.2946 c. c. ; In virtù della disciplina emergenziale
Covid-19,i termini prescrizionali andavano a scadere dopo il 31.12.2023, come chiaramente risulta dal D.
L.34/2020 convertito in L.77/2020. L'intimazione di pagamento notificata in data 25.07.2022 ha prodotto nuovo effetto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art.2943 c. c. Nessuna delle pretese risulta quindi prescritta. Nessuna decadenza può ritenersi maturata, in quanto la notifica delle cartelle risulta nei termini.
Sull'eccezione di legittimazione passiva e sulla mancata chiamata in causa dell'Ente impositore, rileva la
Corte che la ricorrente ha dedotto motivi relativi sia all'attività dell'Agente della Riscossione sia all'Ente impositore. Dalla lettura della disciplina (art.14, comma 3, d. lgs.546/1992) risulta l'onere del ricorrente di evocare tutte le parti del rapporto controverso. Nondimeno, nel merito, neppure tali ragioni condurrebbero all'annullamento degli atti impugnati per le considerazioni sopra svolte.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto dalla sig.ra Ricorrente_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 6, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna la parte appellante al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, delle spese processuali del
Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di Legge se dovuti.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della VI Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia in data 26 Settembre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott.
AL Panebianco) (Dott. Isidoro Vasta)
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
NC SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1014/2024 depositato il 28/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4747/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
1 e pubblicata il 30/06/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320100051697000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110030701724 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120000659265 IRPEF-ALTRO 2007 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1649/2025 depositato il
03/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe la contribuente chiede l'annullamento di n.3 cartelle esattoriali per tributi erariali, asseritamente mai notificate e delle quali sarebbe venuta a conoscenza solo con un'intimazione di pagamento
"ricevuta" da ADER il 25.07.2022. AD non si è costituita.
Affermava la Corte adita:
“Osserva la Corte che in ricorso, proposto nei confronti di ADER in persona del legale rappresentante, non viene indicato quale ufficio territoriale dell'agente della riscossione (presumibilmente la soppressa
Riscossione Sicilia) ebbe ad emettere le cartelle impugnate. Indicazione necessaria perchè serve a potere individuare la competenza territoriale della Corte, che non è detto che sia quella di Catania. Inoltre, è noto che ADER, come già Riscossione Sicilia cui è subentrata, è articolata in uffici territoriali, che hanno il potere di emettere gli atti di competenza e di difenderli in giudizio. Nel caso in esame, il ricorso viene presentato
contro
ADER tout court e cioè contro l' ente nazionale e non contro l'ufficio territoriale competente per Catania. Tale ufficio è indicato sul frontespizio dell'intimazione, AD sede di Catania, Indirizzo_1, e contro tale ufficio doveva essere diretto il ricorso. Infatti l'art.10 e l'art.19 del Contenzioso tributario dispongono chiaramente che la controparte di un ricorso è l'ufficio particolare che ha emesso l'atto impugnato, e non l'ente in generale, cui fanno capo tutti gli gli uffici che operano sul territorio. Infine, dato per certo che l'intimazione (fonte di conoscenza delle cartelle) venne emessa il 25 maggio 2022 e il ricorso è del 24 ottobre
2022, la contribuente avrebbe dovuto dimostrare la data della notifica dell'intimazione, che solo labialmente viene indicata in ricorso nel 25 luglio 2022. Per le suddette ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello Ricorrente_1 con atto del 28 Febbraio 2024 deducendo i seguenti motivi.
Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso di prime cure per non aver lo stesso indicato l'ufficio territoriale dell'agente della riscossione necessario ai fini della individuazione della competenza territoriale della Corte. La sentenza impugnata a pag. 2 così statuisce
“Osserva la Corte che in ricorso, proposto nei confronti di ADER in persona del legale rappresentante, non viene indicato quale ufficio territoriale dell'agente della riscossione ( presumibilmente la soppressa
Riscossione Sicilia) ebbe ad emettere le cartelle impugnate. Indicazione necessaria perchè serve a potere individuare la competenza territoriale della Corte, che non è detto che sia quella di Catania. Inoltre, è noto che ADER, come già Riscossione Sicilia cui è subentrata, è articolata in uffici territoriali, che hanno il potere di emettere gli atti di competenza e di difenderli in giudizio. Nel caso in esame, il ricorso viene presentato
contro
ADER tout court e cioè contro l'ente nazionale e non contro l'ufficio territoriale competente per Catania.
Tale ufficio è indicato sul frontespizio dell'intimazione, AD sede di Catania, Indirizzo_1, e contro tale ufficio doveva essere diretto il ricorso. Infatti l'art.10 e l'art.19 del Contenzioso tributario dispongono chiaramente che la controparte di un ricorso è l'ufficio particolare che ha emesso l'atto impugnato, e non l'ente in generale, cui fanno capo tutti gli gli uffici che operano sul territorio”. I Giudici di prime cure, certamente non facendo buon governo dei principi sopra esposti in ordine alla sanzione di inammissibilità quale extrema ratio, affidano il primo motivo della detta inammissibilità al fatto che il ricorso di primo grado sia stato promosso nei confronti dell'ADER senza indicazione dell'ufficio territoriale e ciò, sempre in ragione di quanto sorprendentemente ed incomprensibilmente sostenuto, avrebbe reso difficoltosa l'individuazione della Corte territorialmente competente. Erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto inammissibile il ricorso di prime cure per asserita mancata dimostrazione della data della notifica dell'intimazione. Ancora, la sentenza impugnata individua un secondo profilo di inammissibilità affermando, sempre a pag. 2, che “Infine, dato per certo che l'intimazione (fonte di conoscenza delle cartelle) venne emessa il 25 maggio 2022 e il ricorso è del 24 ottobre 2022, la contribuente avrebbe dovuto dimostrare la data della notifica dell'intimazione, che solo labialmente viene indicata in ricorso nel 25 luglio 2022”. Anche tale statuizione non si può che ritenere oltremodo errata ed illegittima. Diversamente da quanto vuole far credere la Corte, in primo grado parte ricorrente ha correttamente depositato il ricorso in uno all'atto impugnato in obbedienza a quanto impone la normativa sul processo tributario. L'atto impugnato per come pervenuto alla ricorrente odierna appellante è stato quindi regolarmente depositato in giudizio. Ebbene quindi, sulla scorta di quanto sopra, si può di certo osservare che in base alla previsione dell'art. 22, d.lgs. n. 546 del 1992, la Corte Suprema ha chiarito che, in tema di contenzioso tributario, la sanzione processuale della inammissibilità del ricorso
è disposta soltanto nel caso di mancato deposito degli atti e documenti espressamente previsti dal comma
1 del citato d.lgs., non anche degli atti previsti dal comma 4 dello stesso articolo, sicché, come è stato affermato, l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato può essere prodotto anche in un momento successivo ovvero su impulso del giudice tributario, che si avvalga dei poteri previsti dal comma 5 del citato art. 22, d. lgs. n. 546 del 1992, (Cass. n. 10152 del 2019; Cass. n. 27837/2013; n. 18872/2007; n. 4431/2010). Di certo, quindi, a fronte di quanto riferito e dei poteri che avrebbe ben potuto esercitare la Corte, emettere una pronuncia di inammissibilità appare essere stato evidentemente il percorso più “semplice” sebbene erroneo ed illegittimo. Si osserva comunque che dalla intimazione allegata in primo grado è possibile scorgere la data indicata del 25/07/2022 indicata sul referto di notifica. Inesistenza e/o nullità della notifica delle cartelle di pagamento sottese alla intimazione di pagamento n. 293 2022 9009665521.Nullità per difetto di motivazione;
Decadenza dal termine per la notifica delle cartelle di pagamento;
Prescrizione decennale del credito asseritamente vantato;
Prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 4747/2023 emessa dalla Corte di Giustizia di Primo Grado di Catania sez. 1 e depositata il 30 Giugno
2023, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Il primo ed il secondo motivo di appello attengono essenzialmente ed esclusivamente la parte appellante e sui quali, pertanto, l'Agente della Riscossione non è legittimato a controdedurre. Si eccepisce, pertanto, la mancanza di legittimazione passiva della Agenzia delle Entrate Riscossione. Con il terzo motivo, l'appellante eccepisce l'inesistenza e/o la nullità della notifica delle cartelle indicate nella intimazione di pagamento impugnata. Al riguardo, si rileva che le cartelle, specificatamente indicate nell'originario ricorso, sono state tutte notificate per irreperibilità e con il compimento delle formalità prescritte dalla legge (raccomandata), presso il domicilio risultante dal certificato anagrafico estratto dagli archivi informatici del Comune di Catania.
Con riferimento all'eccezione di difetto di motivazione “dell'atto impugnato”, si rileva quanto segue. Con
l'originario ricorso, l'odierna appellante ha impugnato le cartelle di pagamento delle quali, come essa stessa riferisce, “ne era venuta a conoscenza a seguito di notifica della intimazione di pagamento n.
29320229009665521”. Ebbene, non è dato comprendere se la eccepita carenza di motivazione sia riferita al contenuto delle cartelle impugnate, oppure al contenuto della intimazione di pagamento. Anche per la eccezione di decadenza, entro cui le cartelle dovevano essere notificate, valgono le medesime considerazioni svolte al superiore punto, circa la necessità della materiale apprensione, a seguito di notifica. Ad ogni buon conto, a tal riguardo si rileva che nessuna decadenza nella notifica delle cartelle può essere imputata all'Agente della riscossione. Come si evince, infatti, dalla copia degli estratti ruolo relativi alle cartelle impugnate, il ruolo esattoriale è stato consegnato all'agente della riscossione nell'anno 2010 e 2011, e la notifica delle cartelle, come documentato, è avvenuta entro i termini, tenuto conto, appunto, della data in cui sono stati consegnati i rispettivi ruoli esattoriali. Al riguardo, si rileva, altresì, che la ricorrente, con l'originario ricorso, avrebbe dovuto evocare in giudizio anche l'Ente impositore che ha emesso i suoli esattoriali trasfusi nelle cartelle impugnate, atteso che ha formulato motivi di ricorso inerenti l'attività propria di quest'ultimo, quale, appunto, la decadenza dalla formazione del ruolo esattoriale e la conseguente notifica di esso. Come sopra evidenziato, le cartelle di pagamento impugnate sono state notificate in data 14/12/11,
30/9/11 e 20/7/11. Trattandosi di crediti erariali (IVA, IRAP, IRPEF), il termine di prescrizione è decennale e, pertanto, esso andava a scadere nell'anno 2021. A seguito dell'emergenza covid, le norme emanate per fronteggiare tale periodo, hanno previsto la proroga della decadenza e della prescrizione, che sarebbe maturata nel 2021, al 31/12/2023 (D.Lgs. 159/15, Decreto Cura Italia). E l'avviso di intimazione che, nel caso in specie, ha interrotto il decorso della prescrizione decennale è stato notificato, come dichiarato dalla stessa appellante e come documentato, in data 25/7/2022.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello con la condanna di parte appellante al pagamento delle spese del giudizio.
In data 17 Settembre 2025 parte appellante deposita memoria difensiva.
All'Udienza del 26 Settembre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
L'eccezione di nullità fondata sulla mancata precisa individuazione dell'ufficio territoriale risulta infondata, atteso che, dalla documentazione e dalle relate di notifica, emerge la riferibilità degli atti all'ufficio territorialmente competente di Catania, e la notificazione è stata perfezionata presso il domicilio anagrafico della ricorrente. L'indicazione dell'ufficio sulla cartella e sull'intimazione consente di ritenere regolarmente instaurato il contraddittorio. Sulla validità delle notifiche si rileva che le cartelle di pagamento oggetto di impugnazione risultano tutte notificate presso il domicilio anagrafico della ricorrente, con regolare perfezionamento secondo le modalità previste dalla legge, come da documentazione versata in atti dall'Agente della Riscossione. Ogni eccezione sulla inesistenza/nullità delle notifiche viene disattesa, non ricorrendo vizi sostanziali nella procedura notificatoria ed essendo state le stesse cartelle notificate secondo i codici procedurali applicabili. Un'eventuale mancata opposizione alle cartelle nei termini preclude ogni ulteriore eccezione di notifica. Sul difetto di motivazione,le cartelle impugnate contengono compiutamente gli elementi informativi minimi previsti per legge (art.25 DPR 602/1973 e art.7 Statuto del Contribuente), recando il dettaglio dei tributi, l'annualità di riferimento, e il riferimento ai ruoli. La motivazione, per relationem, consente al contribuente di conoscere la pretesa impositiva e di esercitare il diritto di difesa con pienezza di informazioni. Sulla decadenza e prescrizione, risulta documentalmente che le cartelle sono state notificate nei termini ordinari di decadenza (art.25 DPR 602/1973), come risulta dagli estratti di ruolo prodotti. In ordine alla prescrizione: Le cartelle oggetto di impugnazione sono riferite a crediti di natura erariale (IRPEF – IRAP –
IVA), la cui prescrizione è decennale ai sensi dell'art.2946 c. c. ; In virtù della disciplina emergenziale
Covid-19,i termini prescrizionali andavano a scadere dopo il 31.12.2023, come chiaramente risulta dal D.
L.34/2020 convertito in L.77/2020. L'intimazione di pagamento notificata in data 25.07.2022 ha prodotto nuovo effetto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art.2943 c. c. Nessuna delle pretese risulta quindi prescritta. Nessuna decadenza può ritenersi maturata, in quanto la notifica delle cartelle risulta nei termini.
Sull'eccezione di legittimazione passiva e sulla mancata chiamata in causa dell'Ente impositore, rileva la
Corte che la ricorrente ha dedotto motivi relativi sia all'attività dell'Agente della Riscossione sia all'Ente impositore. Dalla lettura della disciplina (art.14, comma 3, d. lgs.546/1992) risulta l'onere del ricorrente di evocare tutte le parti del rapporto controverso. Nondimeno, nel merito, neppure tali ragioni condurrebbero all'annullamento degli atti impugnati per le considerazioni sopra svolte.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto dalla sig.ra Ricorrente_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 6, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna la parte appellante al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, delle spese processuali del
Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di Legge se dovuti.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della VI Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia in data 26 Settembre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott.
AL Panebianco) (Dott. Isidoro Vasta)