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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 02/02/2026, n. 1497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1497 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1497/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LE IU, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 9226/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via IU Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239062924233000 BOLLO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239062924233000 BOLLO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239062924233000 BOLLO 2019 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239062924233000 BOLLO 2022
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 662/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
come indicate in atti e specificate infra.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato telematicamente in data 14.5.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti della Regione Lazio e dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2023 9062924233 000 (asseritamente conosciuta solo in data 14.3.2025), per una serie di cartelle presupposte, per le quali l'impugnazione veniva limitata soltanto a quelle strettamente tributarie ossia le seguenti quattro:
1) n. 097 2017 0046974041 000, per un importo di euro 192,11 per tassa auto 2014;
2) n. 097 2017 70219975772 000, per un importo di euro 372,98 per tassa auto 2015;
3) n. 097 2019 0045412920 000, per un importo di euro 381,74 per tassa auto 2016;
4) n. 097 2019 0236138128 000, per un importo di euro 202,08 per tassa auto 2017.
La ricorrente sosteneva la nullità e inefficacia dell'iscrizione a ruolo per mancata notifica delle cartelle, la nullità delle cartelle per difetto di motivazione, l'intervenuta prescrizione dei crediti in oggetto.
Chiedeva quindi di dichiarare nulli gli atti impugnati, previa sospensiva e con vittoria di spese.
Si costituivano le controparti adite, le quali chiedevano di dichiarare inammissibile per tardività il ricorso e, comunque, di rigettarlo nel merito per infondatezza.
All'udienza del 23 gennaio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVAZIONI
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo stato rispettato il termine - stabilito espressamente “a pena di inammissibilità” - per la proposizione del ricorso mediante notifica alle parti convenute, fissato dall'art. 21 del d.lgs. 546/92 in sessanta giorni “dalla data di notificazione dell'atto impugnato”.
Tale dichiarazione può avvenire con sentenza in forma semplificata, ex art. 47-ter d.lgs. n. 546/92, dal momento che l'inammissibilità può essere dichiarata d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
In ordine alla causa di inammissibilità, si rileva che l'AdER ha prodotto ampia documentazione in ordine alla notifica degli atti contestati, tra la quale si rinviene copia della notifica dell'intimazione impugnata, avvenuta in data 1 febbraio 2025.
In violazione della regola normativa sopra ricordata, il ricorso è stato invece notificato in data 6 maggio 2025, ossia oltre in termine legale di sessanta giorni.
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 400,00 (quattrocento/00) per ciascuna delle parti convenute, oltre a oneri di legge se dovuti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
400,00 (quattrocento/00) per ciascuna delle parti convenute, oltre a oneri di legge se dovuti.
Così deciso in Roma il 23 gennaio 2026
Il Presidente, in funzione di Giudice monocratico
IU OT
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LE IU, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 9226/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via IU Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239062924233000 BOLLO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239062924233000 BOLLO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239062924233000 BOLLO 2019 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239062924233000 BOLLO 2022
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 662/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
come indicate in atti e specificate infra.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato telematicamente in data 14.5.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti della Regione Lazio e dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2023 9062924233 000 (asseritamente conosciuta solo in data 14.3.2025), per una serie di cartelle presupposte, per le quali l'impugnazione veniva limitata soltanto a quelle strettamente tributarie ossia le seguenti quattro:
1) n. 097 2017 0046974041 000, per un importo di euro 192,11 per tassa auto 2014;
2) n. 097 2017 70219975772 000, per un importo di euro 372,98 per tassa auto 2015;
3) n. 097 2019 0045412920 000, per un importo di euro 381,74 per tassa auto 2016;
4) n. 097 2019 0236138128 000, per un importo di euro 202,08 per tassa auto 2017.
La ricorrente sosteneva la nullità e inefficacia dell'iscrizione a ruolo per mancata notifica delle cartelle, la nullità delle cartelle per difetto di motivazione, l'intervenuta prescrizione dei crediti in oggetto.
Chiedeva quindi di dichiarare nulli gli atti impugnati, previa sospensiva e con vittoria di spese.
Si costituivano le controparti adite, le quali chiedevano di dichiarare inammissibile per tardività il ricorso e, comunque, di rigettarlo nel merito per infondatezza.
All'udienza del 23 gennaio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVAZIONI
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo stato rispettato il termine - stabilito espressamente “a pena di inammissibilità” - per la proposizione del ricorso mediante notifica alle parti convenute, fissato dall'art. 21 del d.lgs. 546/92 in sessanta giorni “dalla data di notificazione dell'atto impugnato”.
Tale dichiarazione può avvenire con sentenza in forma semplificata, ex art. 47-ter d.lgs. n. 546/92, dal momento che l'inammissibilità può essere dichiarata d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
In ordine alla causa di inammissibilità, si rileva che l'AdER ha prodotto ampia documentazione in ordine alla notifica degli atti contestati, tra la quale si rinviene copia della notifica dell'intimazione impugnata, avvenuta in data 1 febbraio 2025.
In violazione della regola normativa sopra ricordata, il ricorso è stato invece notificato in data 6 maggio 2025, ossia oltre in termine legale di sessanta giorni.
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 400,00 (quattrocento/00) per ciascuna delle parti convenute, oltre a oneri di legge se dovuti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
400,00 (quattrocento/00) per ciascuna delle parti convenute, oltre a oneri di legge se dovuti.
Così deciso in Roma il 23 gennaio 2026
Il Presidente, in funzione di Giudice monocratico
IU OT