Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/06/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2855/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi...................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona...............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 22.04.2025 dai coniugi
(C.F. nato a Desio in [...]_1 C.F._1
01.05.1993
E
(C.F ) nata a [...] in data [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati dall'Avv. Maria Puglisi e l'Avv. Marco Garzulino ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Puglisi;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 13.05.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1) l'affido dei figli minori, e è da ritenersi condiviso e avranno residenza anagrafica Per_1 Per_2
presso la madre con collocamento dei minori attualmente presso la dimora sita in Cesano Maderno via Rossini 13 e successivamente, ovvero entro il mese di luglio 2025, presso l'abitazione futura della mamma sita in Acireale - CT, Via Lettighieri 21. Sul punto le parti precisano quanto segue: -
Premesso che la sig.ra , vincitrice di pubblico concorso dal 01/09/2017 è titolare Parte_2
quale docente di ruolo a tempo indeterminato su scuola secondaria di II grado presso il liceo statale
“Turrisi Colonna” di Catania;
- - che, previa richiesta di aspettativa e con mantenimento della sede di titolarità, per la classe di concorso ADMM ed in forza di un punteggio acquisito Parte_2
in Lombardia è stata assunta con contratto a tempo determinato, decorrente dal mese di settembre
- ritenuto che a far data dal 01/09/2025 la docente
[...]
dovrà rientrare presso la propria sede di titolarità, come detto presso il liceo statale Parte_2
“Turrisi Colonna” di Catania, necessita contestuale trasferimento di residenza e pertanto:
2) in qualità di genitore, dichiara di essere a conoscenza e di acconsentire a che i figli Parte_1
minori nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...] vengano Per_1 Per_2
trasferiti da Cesano Maderno alla provincia di Catania, nel comune di Acireale presso il domicilio e futura residenza della madre sito in Via Lettighieri n° 21.
3) Considerata l'attività del padre, direttore di orchestra con impegni in Italia e all'estero nonché attualmente direttore musicale dell'Opera e dell'Orchestra Filarmonica di Marsiglia, le parti si accordano sin d'ora di permettere ad esso di vedere e tenere con sé i figli minori compatibilmente con gli impegni professionali e con preavviso di almeno due giorni;
per le festività di Natale e Pasqua il padre si impegna a comunicare entro i due mesi precedenti i propri impegni in modo che esso possa recarsi in Sicilia per vedere e tenere con sé i bambini e con le modalità che i genitori vorranno direttamente concordare;
ugualmente si provvederà per le vacanze estive.
4) La casa familiare sita in Cesano Maderno, in locazione, verrà rilasciata a far tempo dal mese di luglio 2025 e la mobilia sarà oggetto di offerta di acquisto al proprietario salvo una libreria che verrà asportata dal marito e da esso tenuta e salvo elettrodomestici vari che verranno asportati dalla moglie e ubicati altrove. si accolla le spese del canone di locazione dell'attuale casa Parte_1 familiare dalla data di separazione a quella dell'effettivo rilascio.
5) verserà a , a titolo di contributo al mantenimento dei figli la Parte_1 Parte_2 somma di € 1.800,00 ( Euro 900,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata a Parte_2
anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo alla emanazione del provvedimento di separazione e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
l'importo di cui sopra è comprensivo dell'eventuale costo di una baby sitter.
6) Le spese straordinarie da sostenere per i due figli, e , di natura scolastica, medica, Per_1 Per_2
ovvero quelle imprevedibili o particolarmente onerose che dovranno essere preventivamente concordate, saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% cadauno secondo le seguenti linee guida:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
7) I coniugi si dichiarano autosufficienti per cui nulla reciprocamente pretendono a titolo di contributo al mantenimento, dichiarando di avere già disposto la compensazione di ogni loro rapporto patrimoniale;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza. Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Acireale in data
21.07.2018;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Acireale per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 206, parte II, serie A);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 29.05.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti