Articolo 34 della Legge 13 marzo 1958, n. 246
Articolo 33Articolo 35
Versione
19 aprile 1958
Art. 34.
Per la dimostrazione dello stato di inabilita' totale e permanente l'iscritta deve presentare, insieme alla domanda di pensione di invalidita', certificato del medico provinciale, attestante tale stato.
L'Ente si riserva di controllare, in ogni momento, anche per mezzo di un proprio sanitario, il permanere dello stato di invalidita'. Il rifiuto di sottoporsi alla visita di controllo fa ritardare la decorrenza della pensione o, qualora questa sia in godimento, ne fa sospendere il pagamento.
La pensione di invalidita' non e' cumulabile con quella di vecchiaia prevista dalla presente legge.
Entrata in vigore il 19 aprile 1958