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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 14555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14555 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
TA EN Presidente
Cecilia Pratesi IU rel.
ST CI IU
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 22380/2023, vertente
TRA
(Roma, 21.6.1974), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
ZI AN e dell'avv. Gianluca Marzio;
ricorrente
E
(Roma, 19.1.1975) con il patrocinio dell'avv. Alessandra CP_1
AB e dell'avv. Andrea AB;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI
v. note scritte sostitutive dell'udienza del 7.10.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto a questo ufficio giudiziario di pronunciare la sua Parte_1
separazione personale dal coniuge esponendo che il matrimonio CP_1 2 era stato celebrato ub Roma in data 27.6.2009 e che dall'unione era nata la figlia in data 14.1.2015; ha riferito che nel tempo l'unione era entrata Per_1
in crisi ed erano venuti meno i presupposti per proseguire la vita comune. Ha
chiesto l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa familiare, sita in Roma, Via
della Tenuta del Casalotto 55 (di proprietà al 50% tra i coniugi) e domandato un contributo al mantenimento della figlia pari ad € 800,00 mensili oltre il
50% delle spese straordinarie.
ha chiesto a sua volta di pronunciare la separazione, di disporre CP_1
l'affidamento della figlia minore con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre e disciplina della frequentazione paterna;
si è detto disponibile a versare un contributo al mantenimento della figlia pari ad €
350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con i provvedimenti presidenziali è stato previsto l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1
prevalente presso la madre (su richiesta concorde delle parti), è stata regolata la frequentazione con graduale inserimento dei pernottamenti presso il padre,
viste le difficoltà di a distaccarsi dalla casa familiare nelle ore Per_1
notturne; a carico del resistente è stato posto un assegno perequativo di €
450,00 mensili per la figlia oltre al 50% delle spese straordinarie.
STATUS
Non vi è dubbio sulla base della storia familiare quale emerge dal tenore delle difese e dalle dichiarazioni delle parti, che sia venuta meno ogni prospettiva di vita comune tra i coniugi e che vada dunque pronunciata Parte_2
la loro separazione personale. 3
AFFIDAMENTO, COLLOCAMENTO E FREQUENTAZIONE DEL
RE NON COLLOCATARIO
Nulla osta all'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi Per_1
i genitori;
inoltre non vi è ragione per alterare l'attuale assetto, che prevede il collocamento prevalente della minore presso la madre, viste anche le concordi domande delle parti sul punto.
Con i provvedimenti provvisorio è stato stabilito che -sino al mese di Per_1
gennaio 2024 compreso- frequentasse il padre a fine settimana alternati dal sabato mattina alle 10.00 sino alla domenica entro le 19.30, e nei giorni di mercoledi e giovedi, prevedendo il pernottamento del mercoledi salvo che la minore presentasse particolari difficoltà, nel quale caso il padre l'avrebbe riportata nella casa materna entro le ore 19.30; il tutto in vista di una rivalutazione della situazione all'esito del percorso di sostegno alla genitorialità intrapreso dai coniugi.
Nel corso del giudizio le parti hanno effettivamente intrapreso il percorso di sostegno alla genitorialità (cfr. attestazione rilasciata dal Centro Famiglie e
Nuovi legami a giugno 2025) e che attualmente ha già compiuto 10 Per_1
anni, ha superato le iniziali difficoltà a pernottare fuori dall'ambiente materno;
la minore ha anzi trascorso piacevolmente le vacanze estive con il padre;
dunque la frequentazione può essere rimodulata, anche in ragione della vicinanza delle abitazioni dei due genitri, con le modalità che seguono:
il padre potrà vedere e tenere con sé quando vorrà previo accordo Per_1
con il genitore collocatario e, comunque, in caso di disaccordo: il mercoledì
dalle ore 16,00 con pernotto e riaccompagno a scuola il giovedì mattina;
il giovedì dalle 16,00 accompagnando la figlia in piscina, ove verrà ripresa dalla madre alle 17,00. Il padre, terrà ulteriormente la figlia con sé nei fine 4 settimana alternati dal venerdi dall'uscita di scuola alla domenica alle ore
20.00, quando la riaccompagnerà presso la casa materna.
Nell'ipotesi in cui per impegni di lavoro e familiari improrogabili ed improvvisi il padre, previo avviso, non possa vedere o prendere la figlia nei giorni di sua spettanza, recupererà il periodo perso previo accordo con la madre.
Durante le festività natalizie la minore trascorrerà ad anni alterni con un genitore il periodo dal 24 al 30 dicembre e con l'altro il periodo dal 31
dicembre al 6 gennaio.
Durante le festività pasquali ad anni alterni con un genitore la Pasqua e con l'altro la ET.
Nel periodo estivo, ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia quindici giorni anche non consecutivi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
Ciascun genitore comunicherà all'altro preventivamente il luogo in cui trascorrerà il periodo di vacanza con la figlia.
I giorni festivi e le vacanze scolastiche infrasettimanali verranno trascorse con ciascuno dei genitori secondo il principio dell'alternanza.
Infine, il giorno del compleanno di sarà trascorso con un solo Per_1
genitore ad anni alterni, mentre il giorno del compleanno di ciascun genitore e la festa della mamma e la festa del papà vedrà stare con il genitore Per_2
festeggiato (dall'uscita scuola con pernotto a seguire).
ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE
La casa familiare va assegnata alla ricorrente in quanto collocataria della figlia minore Per_1
MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MINORE 5
Ai fini della quantificazione del contributo al mantenimento ordinario della minore si evidenzia che la ricorrente svolge il lavoro di insegnante presso il
Collegio S. Giuseppe Istituto De Merode di Roma con uno stipendio mensile pari a circa di € 1.178,00 (cfr. certificazione unica 2025 ove il reddito netto annuale è pari ad € 14.140,81). In ordine alle presunte retribuzioni “fuori busta” percepite dalla ricorrente per altri progetti seguiti all'interno dell'Istituto scolastico, va precisato che la circostanza allegata dal resistente non ha trovato conferma nel corso dell'istruttoria: i testi ascoltati all'udienza del 25.1.2024, e , hanno Testimone_1 Testimone_2
entrambi negato la corresponsione di somme in contanti da parte dell'Istituto
scolastico precisando che eventuali compensi aggiuntivi vengono sempre erogati in busta paga (cfr. verbale dell'udienza del 25.1.2024).
La ricorrente vive unitamente alla figlia minore presso la casa familiare in comproprietà tra i coniugi, per la quale corrisponde mensilmente una quota di mutuo (cointestato con il marito) pari ad € 290,00 (cfr. estratti conto
. CP_2
Il resistente è sottoufficiale della Guardia di Finanza, e percepisce un reddito mensile netto pari a circa € 2.160,00 (cfr. 730/2024 dal quale emerge un reddito netto annuale pari ad € 25843,00, ovvero € 2.153,00 mensili e cfr.
730/2025 dal quale emerge un reddito netto annuale pari ad € 26.035,00,
ovvero € 2.169,58 mensili).
E' proprietario al 50% della casa familiare ove vive la moglie e la figlia, per il quale è anch'esso onerato della quota di mutuo pari ad € 290,00 mensili
(cfr. estratti conto ), risiede in un altro immobile di proprietà esclusiva. CP_3
Attualmente, in forza dei provvedimenti provvisori versa alla ricorrente un contributo perequativo pari ad 450,00 mensili per la figlia Per_1 6
In un simile contesto, pur essendo evidente un certo squilibrio reddituale e patrimoniale tra i coniugi, il collegio - tenuto conto dell'ampliamento della frequentazione paterna con conseguente diminuzione in capo alla madre delle incombenze domestiche e di cura della figlia minore nei periodi in cui la stessa è con il padre e considerato che la ricorrente in forza dell'assegnazione gode in via esclusiva dell'immobile di proprietà comune dei coniugi, per il quale peraltro il resistente corrisponde mensilmente la propria quota di mutuo
- ritiene che, fermi per il passato i provvedimenti provvisori, il contributo perequativo paterno al mantenimento di debba essere rimodulato in Per_1
€ 400,00 mensili, fermo il concorso paritario nel pagamento delle spese straordinarie.
** ** **
In presenza di margini di soccombenza reciproca le spese di lite possono compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 22380/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(Roma, 21.6.1974), e (Roma, 19.1.1975) che hanno CP_1
contratto matrimonio in Roma in data 27.06.2009 (atto 00750, parte II,
serie A01, anno 2009);
- affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1
prevalente presso la madre e frequentazione paterna disciplinata come indicato in motivazione;
7
- assegna alla ricorrente la casa familiare sita in Roma, Via della Tenuta del
Casalotto 55;
- fermi per il passato i provvedimenti provvisori adottati, con decorrenza dal mese successivo al deposito della presente sentenza pone a carico del resistente in favore della ricorrente un assegno di € 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia da corrispondere alla Per_1
ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, soggetto a rivalutazione istat con base dalla medesima decorrenza;
- pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie individuate e regolate secondo il Protocollo di intesa del 14 dicembre
2014 in uso presso questo Tribunale;
- spese di lite compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 13.10.2025
Il IU estensore
Cecilia Pratesi
Il Presidente
TA EN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
TA EN Presidente
Cecilia Pratesi IU rel.
ST CI IU
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 22380/2023, vertente
TRA
(Roma, 21.6.1974), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
ZI AN e dell'avv. Gianluca Marzio;
ricorrente
E
(Roma, 19.1.1975) con il patrocinio dell'avv. Alessandra CP_1
AB e dell'avv. Andrea AB;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI
v. note scritte sostitutive dell'udienza del 7.10.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto a questo ufficio giudiziario di pronunciare la sua Parte_1
separazione personale dal coniuge esponendo che il matrimonio CP_1 2 era stato celebrato ub Roma in data 27.6.2009 e che dall'unione era nata la figlia in data 14.1.2015; ha riferito che nel tempo l'unione era entrata Per_1
in crisi ed erano venuti meno i presupposti per proseguire la vita comune. Ha
chiesto l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa familiare, sita in Roma, Via
della Tenuta del Casalotto 55 (di proprietà al 50% tra i coniugi) e domandato un contributo al mantenimento della figlia pari ad € 800,00 mensili oltre il
50% delle spese straordinarie.
ha chiesto a sua volta di pronunciare la separazione, di disporre CP_1
l'affidamento della figlia minore con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre e disciplina della frequentazione paterna;
si è detto disponibile a versare un contributo al mantenimento della figlia pari ad €
350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con i provvedimenti presidenziali è stato previsto l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1
prevalente presso la madre (su richiesta concorde delle parti), è stata regolata la frequentazione con graduale inserimento dei pernottamenti presso il padre,
viste le difficoltà di a distaccarsi dalla casa familiare nelle ore Per_1
notturne; a carico del resistente è stato posto un assegno perequativo di €
450,00 mensili per la figlia oltre al 50% delle spese straordinarie.
STATUS
Non vi è dubbio sulla base della storia familiare quale emerge dal tenore delle difese e dalle dichiarazioni delle parti, che sia venuta meno ogni prospettiva di vita comune tra i coniugi e che vada dunque pronunciata Parte_2
la loro separazione personale. 3
AFFIDAMENTO, COLLOCAMENTO E FREQUENTAZIONE DEL
RE NON COLLOCATARIO
Nulla osta all'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi Per_1
i genitori;
inoltre non vi è ragione per alterare l'attuale assetto, che prevede il collocamento prevalente della minore presso la madre, viste anche le concordi domande delle parti sul punto.
Con i provvedimenti provvisorio è stato stabilito che -sino al mese di Per_1
gennaio 2024 compreso- frequentasse il padre a fine settimana alternati dal sabato mattina alle 10.00 sino alla domenica entro le 19.30, e nei giorni di mercoledi e giovedi, prevedendo il pernottamento del mercoledi salvo che la minore presentasse particolari difficoltà, nel quale caso il padre l'avrebbe riportata nella casa materna entro le ore 19.30; il tutto in vista di una rivalutazione della situazione all'esito del percorso di sostegno alla genitorialità intrapreso dai coniugi.
Nel corso del giudizio le parti hanno effettivamente intrapreso il percorso di sostegno alla genitorialità (cfr. attestazione rilasciata dal Centro Famiglie e
Nuovi legami a giugno 2025) e che attualmente ha già compiuto 10 Per_1
anni, ha superato le iniziali difficoltà a pernottare fuori dall'ambiente materno;
la minore ha anzi trascorso piacevolmente le vacanze estive con il padre;
dunque la frequentazione può essere rimodulata, anche in ragione della vicinanza delle abitazioni dei due genitri, con le modalità che seguono:
il padre potrà vedere e tenere con sé quando vorrà previo accordo Per_1
con il genitore collocatario e, comunque, in caso di disaccordo: il mercoledì
dalle ore 16,00 con pernotto e riaccompagno a scuola il giovedì mattina;
il giovedì dalle 16,00 accompagnando la figlia in piscina, ove verrà ripresa dalla madre alle 17,00. Il padre, terrà ulteriormente la figlia con sé nei fine 4 settimana alternati dal venerdi dall'uscita di scuola alla domenica alle ore
20.00, quando la riaccompagnerà presso la casa materna.
Nell'ipotesi in cui per impegni di lavoro e familiari improrogabili ed improvvisi il padre, previo avviso, non possa vedere o prendere la figlia nei giorni di sua spettanza, recupererà il periodo perso previo accordo con la madre.
Durante le festività natalizie la minore trascorrerà ad anni alterni con un genitore il periodo dal 24 al 30 dicembre e con l'altro il periodo dal 31
dicembre al 6 gennaio.
Durante le festività pasquali ad anni alterni con un genitore la Pasqua e con l'altro la ET.
Nel periodo estivo, ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia quindici giorni anche non consecutivi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
Ciascun genitore comunicherà all'altro preventivamente il luogo in cui trascorrerà il periodo di vacanza con la figlia.
I giorni festivi e le vacanze scolastiche infrasettimanali verranno trascorse con ciascuno dei genitori secondo il principio dell'alternanza.
Infine, il giorno del compleanno di sarà trascorso con un solo Per_1
genitore ad anni alterni, mentre il giorno del compleanno di ciascun genitore e la festa della mamma e la festa del papà vedrà stare con il genitore Per_2
festeggiato (dall'uscita scuola con pernotto a seguire).
ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE
La casa familiare va assegnata alla ricorrente in quanto collocataria della figlia minore Per_1
MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MINORE 5
Ai fini della quantificazione del contributo al mantenimento ordinario della minore si evidenzia che la ricorrente svolge il lavoro di insegnante presso il
Collegio S. Giuseppe Istituto De Merode di Roma con uno stipendio mensile pari a circa di € 1.178,00 (cfr. certificazione unica 2025 ove il reddito netto annuale è pari ad € 14.140,81). In ordine alle presunte retribuzioni “fuori busta” percepite dalla ricorrente per altri progetti seguiti all'interno dell'Istituto scolastico, va precisato che la circostanza allegata dal resistente non ha trovato conferma nel corso dell'istruttoria: i testi ascoltati all'udienza del 25.1.2024, e , hanno Testimone_1 Testimone_2
entrambi negato la corresponsione di somme in contanti da parte dell'Istituto
scolastico precisando che eventuali compensi aggiuntivi vengono sempre erogati in busta paga (cfr. verbale dell'udienza del 25.1.2024).
La ricorrente vive unitamente alla figlia minore presso la casa familiare in comproprietà tra i coniugi, per la quale corrisponde mensilmente una quota di mutuo (cointestato con il marito) pari ad € 290,00 (cfr. estratti conto
. CP_2
Il resistente è sottoufficiale della Guardia di Finanza, e percepisce un reddito mensile netto pari a circa € 2.160,00 (cfr. 730/2024 dal quale emerge un reddito netto annuale pari ad € 25843,00, ovvero € 2.153,00 mensili e cfr.
730/2025 dal quale emerge un reddito netto annuale pari ad € 26.035,00,
ovvero € 2.169,58 mensili).
E' proprietario al 50% della casa familiare ove vive la moglie e la figlia, per il quale è anch'esso onerato della quota di mutuo pari ad € 290,00 mensili
(cfr. estratti conto ), risiede in un altro immobile di proprietà esclusiva. CP_3
Attualmente, in forza dei provvedimenti provvisori versa alla ricorrente un contributo perequativo pari ad 450,00 mensili per la figlia Per_1 6
In un simile contesto, pur essendo evidente un certo squilibrio reddituale e patrimoniale tra i coniugi, il collegio - tenuto conto dell'ampliamento della frequentazione paterna con conseguente diminuzione in capo alla madre delle incombenze domestiche e di cura della figlia minore nei periodi in cui la stessa è con il padre e considerato che la ricorrente in forza dell'assegnazione gode in via esclusiva dell'immobile di proprietà comune dei coniugi, per il quale peraltro il resistente corrisponde mensilmente la propria quota di mutuo
- ritiene che, fermi per il passato i provvedimenti provvisori, il contributo perequativo paterno al mantenimento di debba essere rimodulato in Per_1
€ 400,00 mensili, fermo il concorso paritario nel pagamento delle spese straordinarie.
** ** **
In presenza di margini di soccombenza reciproca le spese di lite possono compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 22380/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(Roma, 21.6.1974), e (Roma, 19.1.1975) che hanno CP_1
contratto matrimonio in Roma in data 27.06.2009 (atto 00750, parte II,
serie A01, anno 2009);
- affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1
prevalente presso la madre e frequentazione paterna disciplinata come indicato in motivazione;
7
- assegna alla ricorrente la casa familiare sita in Roma, Via della Tenuta del
Casalotto 55;
- fermi per il passato i provvedimenti provvisori adottati, con decorrenza dal mese successivo al deposito della presente sentenza pone a carico del resistente in favore della ricorrente un assegno di € 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia da corrispondere alla Per_1
ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, soggetto a rivalutazione istat con base dalla medesima decorrenza;
- pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie individuate e regolate secondo il Protocollo di intesa del 14 dicembre
2014 in uso presso questo Tribunale;
- spese di lite compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 13.10.2025
Il IU estensore
Cecilia Pratesi
Il Presidente
TA EN