Ordinanza cautelare 13 maggio 2021
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00119/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00287/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 287 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’ Avv. Mariapaola Marro, unitamente e disgiuntamente all’Avv. Antonella Zocco, domicilio PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Torino, via dell’Arsenale n. 21;
per l'annullamento
a) dell'atto avente protocollo n.-OMISSIS-del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare e notificato al ricorrente in data 27.01.2021 recante l’irrogazione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari; b) nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale;
nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente all'annullamento della sanzione ed alla riammissione in servizio oltre alla ricostruzione della carriera e restituzione degli emolumenti non percepiti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. GL PA Di PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 287 dell’anno 2021, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
- di essere stato militare dell’Arma dei Carabinieri arruolatosi nel novembre 1991 e di aver sempre avuto un rendimento apicale o para - apicale;
- che il procedimento disciplinare trae origine dal procedimento penale -OMISSIS-, nell’ambito del quale il militare veniva imputato per i reati di “omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale”; “favoreggiamento della prostituzione”, “concussione”;
- che, all’esito del processo penale, l’Amministrazione adottava il provvedimento impugnato.
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.
Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
All’udienza camerale del 12.05.2021, con ordinanza cautelare n. 170/2021, l’istanza cautelare è stata respinta.
All’udienza di smaltimento straordinario del 23 gennaio 2026, il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) violazione dell’art. 1392, comma 3, ai sensi del quale "Il procedimento disciplinare di stato, instaurato a seguito di giudizio penale, deve concludersi entro 270 giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale, divenuti irrevocabili, ovvero del provvedimento di archiviazione"; l'amministrazione fa partire il dies a quo, ovvero il giorno di conoscenza integrale della sentenza della Corte di Cassazione in data 21 ottobre 2019, procedendo all’assegnazione dell’inchiesta formale in data 20.11.2019; mentre emana la sanzione disciplinare in data 28 dicembre 2020 con provvedimento -OMISSIS-, portato a conoscenza dell’odierno ricorrente solo in data 27.01.2021; dunque, sono decorsi 352 giorni tra la data di conoscenza effettiva della sentenza della Corte di Cassazione (21.10.2019) e la data del provvedimento disciplinare emesso dal Ministero della difesa (28.12.2020); 2) il procedimento disciplinare è stato instaurato prima della formazione del giudicato penale; infatti, la Corte di Cassazione ha pronunciato una sentenza di annullamento con rinvio ai sensi dell’art. 623 c.p.p., ritenendo necessario un ulteriore giudizio di merito con riguardo alle circostanze attenuanti generiche in relazione ai residui reati contestati; l’inchiesta formale è stata avviata e la contestazione degli addebiti è stata notificata in data antecedente rispetto alla data di acquisizione della sentenza integrale della Corte di Cassazione da parte dell’Amministrazione; 3) violazione del principio di proporzionalità, atteso che l’Amministrazione non ha valutato compiutamente il fatto contestato al militare e tutte le circostanze – aggravanti ed attenuanti – che necessariamente influenzano la decisione finale circa la tipologia e l’entità della sanzione di stato da irrogare.
L’Amministrazione eccepiva che il provvedimento finale impugnato è stato emesso, dunque, entro il termine finale perentorio previsto dalla citata norma che, tenuto conto del contenuto dell’art. 1392 (270 giorni) e del combinato disposto degli artt. 103 del D.L. n. 18/2020 e 37 del D.L. n. 23/2020 (in tutto 82 giorni di sospensione per emergenza sanitaria) va calcolato in 270 giorni più 82 giorni, dunque 352 giorni, mentre la durata del procedimento de quo deve essere calcolata dalla data del 15 gennaio 2020 (dies a quo, giorno dell’acquisizione in forma integrale della sentenza irrevocabile. Quanto alla seconda censura, l’Avvocatura eccepiva che l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione ai soli fini della rideterminazione della pena comporta comunque la definitività dell'accertamento del reato e della responsabilità dell’imputato; e che nulla vieta all’Amministrazione, in virtù del principio dell’autonomia degli ordinamenti, di porre in essere proprie attività istruttorie. Infine, quanto alla terza censura, l’Avvocatura eccepiva che i fatti addebitati al ricorrente erano di considerevole gravità e che la notizia aveva avuto ampio risalto sui giornali, e che doveva ritenersi biasimevole il comportamento tenuto dal militare, poiché contrastante con le peculiarità dello status rivestito dallo stesso.
Il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.
Quanto alla prima censura, come correttamente eccepito dall’Avvocatura dello Stato, il termine di cui all’art. art. 1392, comma 3, è stato rispettato. Infatti, tenuto conto del contenuto dell’art. 1392 (270 giorni) e del combinato disposto degli artt. 103 del D.L. n. 18/2020 e 37 del D.L. n. 23/2020 (in tutto 82 giorni di sospensione per emergenza sanitaria), il termine stesso va calcolato in 270 giorni più 82 giorni, dunque 352 giorni, mentre la durata del procedimento de quo deve essere calcolata dalla data del 15 gennaio 2020 (dies a quo, giorno dell’acquisizione in forma integrale della sentenza irrevocabile).
Quanto alla seconda censura, è anch’essa infondata. Come eccepito dall’Avvocatura dello Stato, l'annullamento con rinvio era stato disposto dalla Corte di cassazione ai soli fini della rideterminazione della pena e, dunque, la commissione del reato e la responsabilità dell’imputato erano state definitivamente accertate; e nulla vieta all’Amministrazione, in virtù del principio dell’autonomia degli ordinamenti, di porre in essere proprie attività istruttorie.
Infine, non si ravvisa alcuna violazione del principio di proporzionalità.
Come si evince dagli atti, il ricorrente, in uniforme di servizio, abusando della propria qualità di agente di P.G., induceva una prostituta a consumare un rapporto sessuale all’interno dell’autovettura della stessa, senza il pagamento di alcun corrispettivo, di fatto avvalendosi del timore in lei generato dal rischio di ritorsioni che egli avrebbe potuto attuare nel caso in cui la stessa non avesse aderito alle sue richieste. Venuto a conoscenza dell’attività di sfruttamento del meretricio, sistematicamente svolta ai danni di decine di giovani prostitute italiane ed extracomunitarie dai gestori di due locali notturni ubicati in -OMISSIS-, ometteva di denunciare alla Procura della Repubblica di Novara, alla quale aveva l’obbligo di riferire, le notizie di reato delle quali era a conoscenza; favoriva inoltre l’attività di gestione di case di prostituzione e di sfruttamento del meretricio sistematicamente svolta dai gestori di due locali notturni ubicati in -OMISSIS-, non riferendo all’Autorità Giudiziaria competente le relative notizie di reato, nonostante fosse a conoscenza dell’attività delittuosa svolta all’interno dei locali. Tenendo i comportamenti di seguito specificati, il ricorrente faceva sorgere negli appartenenti al sodalizio criminale dedito a gestire la prostituzione all’interno dei suddetti locali la convinzione di godere dell’informale “protezione” delle Forze di Polizia, in tal modo rafforzando i propositi criminali degli appartenenti al sodalizio medesimo.
I reati commessi dal ricorrente (“omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale”; “favoreggiamento della prostituzione”, “concussione”) sono di particolare gravità e senza dubbio tali da giustificare pienamente la sanzione inflitta. Come rilevato in sede cautelare e come eccepito dall’Avvocatura dello Stato, il ricorrente ha tenuto un comportamento contrastante con le peculiarità dello status rivestito dallo stesso e caratterizzato da gravissime carenze morali e di carattere; egli ha quindi leso profondamente quei principi di moralità e rettitudine che devono sempre caratterizzare il comportamento di un militare specie se appartenente all’Arma dei Carabinieri, violando così del giuramento prestato e dunque aveva irrimediabilmente compromesso quella relazione fiduciaria che deve necessariamente permanere tra Amministrazione e dipendente. Inoltre, come pure sottolineato dall’Avvocatura dello Stato nella memoria difensiva depositata in data 4.5.2021, la notizia ha avuto un forte risalto sui quotidiani di informazione a carattere regionale e nazionale (con conseguente aggravamento della lesione arrecata al prestigio dell’Amministrazione di appartenenza).
È pertanto infondata anche la terza censura.
Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Piemonte, Terza Sezione, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Respinge il ricorso n. 287 dell’anno 2021;
2. Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.000 (duemila/00) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge, e contributo unificato, se ed in quanto versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
GL PA Di PO, Presidente, Estensore
CC Vampa, Primo Referendario
Alessandra Vallefuoco, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GL PA Di PO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.