TAR Torino, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 119
TAR
Ordinanza cautelare 13 maggio 2021
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Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione del termine di conclusione del procedimento disciplinare

    Il termine di 270 giorni, aumentato di 82 giorni per la sospensione dovuta all'emergenza sanitaria, è stato rispettato, calcolando il termine a quo dalla data di acquisizione integrale della sentenza irrevocabile.

  • Rigettato
    Instaurazione del procedimento disciplinare prima del giudicato penale

    L'annullamento con rinvio della Corte di Cassazione era solo ai fini della rideterminazione della pena, pertanto la commissione del reato e la responsabilità dell'imputato erano state definitivamente accertate. L'amministrazione può svolgere proprie attività istruttorie in autonomia.

  • Rigettato
    Violazione del principio di proporzionalità

    I reati commessi (omessa denuncia, favoreggiamento della prostituzione, concussione) sono di particolare gravità e giustificano pienamente la sanzione inflitta. Il comportamento del militare è stato contrario ai principi di moralità e rettitudine propri dello status di carabiniere, ledendo la relazione fiduciaria con l'Amministrazione e il prestigio dell'Arma, data anche la risonanza mediatica dei fatti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 119
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 119
    Data del deposito : 26 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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