CA
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/11/2025, n. 7115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7115 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. HE AL presidente dott.ssa IO AN consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo,
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4297/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 27.11.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv.to Arturo Buongiovanni, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado, ammessa al patrocinio a spese dello Stato
APPELLANTE
E
, c.f. CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv.to Carlo Beneduci, giusta procura a margine del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in primo grado
APPELLATO pagina 1 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 c.p.c. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di CP_1
CA, , asserendo che quest'ultima, a fronte del puntuale rispetto, da Parte_1 parte del medesimo, delle obbligazioni scaturenti dalla convenzione di separazione personale sottoscritta in data 5.5.2004, rifiutava di prestare il consenso alla vendita del terreno in comproprietà sito in TA NA (meglio descritto in atti), obbligazione espressamente assunta con la predetta convenzione.
Chiedeva, quindi, al Giudice di accertare il proprio diritto a ottenere dalla parte convenuta l'assenso alla vendita dell'immobile mediante una sentenza di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto che tenga luogo dell'inadempimento della signora
, producendo gli effetti del contratto non concluso. Parte_1
***
Si costituiva , chiedendo il rigetto della domanda e deducendo che la Parte_1 stessa non si era mai sottratta all'obbligo nascente dalla convenzione di separazione personale, ma si era limitata a pretendere che il vincolasse le residue somme, come CP_1 da accordo, “per l'estinzione dei residui debiti comuni e per il pagamento delle imposte e tasse non pagate dalla società fino al 06.05.2003”, mentre il Parte_2 predetto si era sempre rifiutato di fornire adeguate garanzie e pretendeva di stipulare un atto di compravendita che prevedesse la corresponsione di € 5.000,00 alla signora e Parte_1 la restante somma a lui.
***
Con sentenza n. 111/2022, R.G. n. 3567/2018, pubblicata in data 26.1.2022, il Tribunale accoglieva la domanda, così motivando:
«…Per questo Giudice le domande attoree meritano accoglimento perché le argomentazioni poste a suffragio si sono rivelate condivisibili.
In conformità all'art. 11 dell'atto di convenzione di separazione consensuale tra i coniugi del 05.05.2004 la si è obbligata a prestare il consenso alla vendita intera o parziale del terreno in comproprietà sito in Parte_1
TA NA ai sensi dell'art. 10 della convenzione, subordinatamente all'adempimento da parte del dell'onere di estinguere i debiti di previsti all'art. 9 della convenzione stessa e di sanare i debiti con la CP_1
, derivanti dai decreti ingiuntivi 342/02 e 352/02. Controparte_2
Già con la missiva del 21 dicembre 2017 il chiese l'adempimento di quanto oggi richiesto nell'atto CP_1 introduttivo: a tale missiva la rispose eccependo la questione del condono ma non emerge in alcuna Parte_1 parte che questo costituisse una condizione ai sensi dell'art. 10 necessaria per l'obbligo di firma. L'usufrutto fu costituito e trasferito in di lei favore già al momento della stipulazione, all'art. 5 della convenzione, nello stato di pagina 2 di 9 fatto e diritto in cui il bene si trovava, salva regolarizzazione se ritenuta necessaria o richiesta dalla : Parte_1 non emerge che ella abbia mai richiesto al Macera tale adempimento;
circa le obbligazioni oggetto di condizione, esse sono state adempiute come si desume dall'atto di transazione e dalla dichiarazione di
Unciredit, che si è dichiarata disposta a cancellare l'ipoteca. Inoltre, il nel corso del suo interrogatorio CP_1 formale ha precisato di aver pagato il per il condono e la pratica si è definita: la difesa della CP_3 Parte_1 si è imperniata solo su tale aspetto, che non rientrava negli obblighi del come già detto e non ha CP_1 approfondito gli altri aspetti più rilevanti.
La vendita di parte del bene nel febbraio 2018 del alla sua ex compagna non incide sulla vicenda in CP_1 esame, anzi esula completamente dalla stessa non essendoci alcun collegamento: attribuire al l'intento CP_1 fraudolento di sottrarre le somme provento della vendita al soddisfacimento prioritario dei creditori residui , come l'Agenzia delle Entrate, è una mera congettura sia perché egli ha interamente pagato ogni debito residuo collegato alla convenzione di separazione sia perché se così fosse l'Agenzia delle Entrate avrebbe già promosso un'azione di revocatoria o di simulazione né tale stipulazione incide in qualche misura nelle relazioni contrattuali tra le parti di questo giudizio sia perché ella non ha indicato prove o mezzi di prova concrei al riguardo.
Le testimonianze richieste dalla non potevano ammettersi perché i relativi capitoli riguardavano Parte_1 circostanze dimostrabili con documenti o formulate in maniera negativa, come il cap. a) o dichiarazioni “de relato” come il cap. d) e poi riguardano tutti esclusivamente l'argomento del condono, sulla cui valenza si è già discusso, e non c'è mai stato il riconoscimento del collegamento da parte del . La convenzione è un CP_1 contratto, come riconosce la , ed è chiara nel separare la vendita dall'usufrutto e dal condono. Parte_1
Le altre questioni devono ritenersi assorbite».
Accertava quindi «il diritto di a ottenere dalla il consenso alla vendita CP_1 Parte_1 dell'immobile sito in TA NA f. 17 n. 78 mq, 7970 e fol. 17 n. 227 fabbr, rurale mq 192 in conformità all'art. 11 della convenzione di separazione depositato all'udienza del 5 maggio 2004», e per l'effetto, dichiarava che «questa sentenza tiene luogo dell'inadempimento di producendo gli Parte_3 effetti del contratto non concluso».
***
Ha proposto appello , articolando sei motivi e chiedendo alla Corte di Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
«Voglial'Ecc.ma Corte di appello adita, ogni diversa istanza disattesa e reietta, in accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma della sentenza n. 111/2022 emessa dal Tribunale civile di CA:
a) Accogliere i motivi tutti proposti col presente atto di appello e, per l'effetto, in radicale riforma della sentenza di primo grado, rigettare la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto ex art. 2932
c.c. proposta dal Sig. nei confronti della Sig.ra ; CP_1 Parte_1
b) Con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio».
***
Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello.
pagina 3 di 9 ***
All'udienza del 19.1.2023 la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 24.10.2025 è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed è stata confermata la già fissata udienza del 27.11.2025 con termine fino a venti giorni prima per note (depositate solo dall'appellante).
***
I procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
***
Preliminarmente si rileva che l'appellante ha depositato la delibera n. 10-1-18bis del
28.7.2022 con cui la stessa è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato per il presente grado di giudizio.
Per contro, non risulta che anche l'appellato sia stato ammesso al patrocinio a spese dello
Stato, diversamente da quanto dichiarato nella comparsa di costituzione e risposta, rammentandosi che deve essere proposta nuova istanza di ammissione al beneficio per il grado successivo, in relazione alla quale il competente consiglio dell'ordine ed il Tribunale sono tenuti a rivalutare i presupposti di cui al T.U. delle spese di giustizia (cfr. Cass. n. 13894 del 06/07/2020).
***
Ciò detto, con il primo motivo (rubricato «A) NULLITÀ DELL'IMPEGNO PRELIMINARE ALLA VENDITA
PER DIFETTO DI INDICAZIONE DEL PREZZO») l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha ritenuto di non verificare la nullità dell'impegno preliminare alla vendita dell'immobile per carenza degli elementi essenziali del contratto, con particolare riferimento alla mancata determinazione e/o determinabilità del prezzo di vendita;
l'accordo di cui all'art. 11 della convenzione di separazione del 5.5.2004, infatti, era viziato, posto che si limitava a menzionare una somma pari a € 5.000,00 spettante alla signora , senza Parte_1 fissare né direttamente né indirettamente, tramite parametri determinabili, il prezzo complessivo minimo al quale ella avrebbe dovuto prestare il consenso alla vendita.
Lamenta, in sostanza, che il Tribunale non avrebbe rilevato d'ufficio la nullità negoziale da cui deriverebbe l'obbligo di contrarre e richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui nel pagina 4 di 9 giudizio di appello e in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa, in primo grado, di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere a un siffatto rilievo.
***
Con il secondo motivo (rubricato «B) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 111 COD.
PROC. CIV. E DELL'ART. 2932 COD. CIV.: CARENZA DI LEGITTIMAZIONE DELL'ATTORE») l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto che sussistesse la legittimazione ad agire di , sebbene egli avesse ceduto, prima dell'introduzione del giudizio CP_1 per cui è causa, la propria quota di proprietà dell'immobile, sicché non avrebbe potuto agire ex art. 2932 c.c. nei confronti della signora per ottenere il consenso alla vendita di Parte_1 un bene non più di sua titolarità, spettando semmai tale legittimazione esclusivamente alla nuova comproprietaria, signora , subentrata nella posizione di Parte_4 CP_1 anche rispetto all'impegno alla vendita previsto dall'accordo di separazione.
[...]
***
Con il terzo motivo (rubricato «C) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2932 COD. CIV.:
INAPPLICABILITÀ DI ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE UN CONTRATTO NELLA
VICENDA DE QUA») l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto che nella vicenda in esame fosse applicabile l'istituto dell'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., atteso che difettava, invece, nel caso di specie, l'elemento costitutivo della fattispecie del contratto non concluso, poiché i soggetti coinvolti nell'impegno preliminare costituivano, rispetto al successivo contratto, quali comproprietari venditori del bene, un'unica parte contraente, sicché si erano impegnati non già ad addivenire ad un contratto traslativo, ma a porre in essere una delle dichiarazioni negoziali, quella della parte dante causa.
***
Con il quarto motivo (rubricato «D) VIOLAZIONE DELL'ART. 2932 C.C. ANCHE IN RELAZIONE
ALL'ART. 17 DELLA LEGGE. N. 47 DEL 1985, ALL'ART. 29, COMMA 1-BIS, DELLA L. N. 52 DEL 1985 E
ALL'ART. 6, CO. 3 BIS, D.LGS. N. 192/2005») l'appellante lamenta che il Giudice ha emesso una sentenza di esecuzione in forma specifica senza sincerarsi della presenza delle necessarie menzioni urbanistiche e catastali previste dall'art. 17 della L. n. 47 del 1985 (ora art. 46 d.P.R.
n. 380/2001) e dall'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985.
Deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l'immobile oggetto di contestazione non sarebbe costituito (solamente) da un terreno ma da un vero e proprio pagina 5 di 9 fabbricato urbano, censito catastalmente al Catasto Fabbricati del Comune di TA
NA al foglio n. 17, part. n. 227, sub 1.
In considerazione, dunque, della natura edilizia del bene di cui si chiedeva l'esecuzione specifica del contratto, avrebbero dovuto acquisirsi tutti i certificati di regolarità urbanistica ed effettuarsi le dovute menzioni urbanistiche, catastali e di attestazione energetica, richieste dalla legge a pena di nullità.
***
Con il quinto motivo (rubricato «E) VIOLAZIONE DELL'ART. 2932, COMMA 2, C.C. IN RELAZIONE AL
MANCATO PAGAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 5000,00. DIFETTO DI OFFERTA FORMALE»)
l'appellante lamenta che il Giudice ha emesso una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. senza considerare che la parte richiedente, nel corso del giudizio, non ha mai offerto in forma solenne la somma che era stata concordata come dovuta alla signora (€ Parte_1
5.000,00), in base all'art. 11 della convenzione di separazione.
***
Con il sesto motivo (rubricato «F) VIZIO DELLA MOTIVAZIONE E TRAVISAMENTO DEI FATTI.
INSUSSISTENZA DELL'INADEMPIMENTO DELLA SIG.RA RISPETTO ALL'ART. 11 DELLA Parte_1
CONVENZIONE DI SEPARAZIONE. INADEMPIMENTO DI CONTROPARTE») l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto che il signor avesse adempiuto a CP_1 tutte le condizioni previste dall'accordo di separazione del 5.5.2004 e fosse quindi legittimato, in base all'art. 11 del citato accordo, a ottenere il consenso della signora alla Parte_1 vendita del bene in comune, mentre in realtà egli non aveva affatto pagato tutti i debiti e in particolare non aveva pagato i debiti con Equitalia, per un totale di € 42.000,00, né aveva mai avuto intenzione di destinare i proventi residui della vendita al pagamento dei predetti debiti.
***
Il primo e il terzo motivo, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati e hanno valore assorbente rispetto agli altri.
Si premette che, a prescindere dalla fondatezza o meno dell'eccezione di nullità (su cui si tornerà appresso), quelle compendiate nei suddetti motivi sono mere difese, o, al più, eccezioni in senso lato, sicché sono rilevabili d'ufficio e non sono precluse, ancorché nuove, in appello, perché non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 345 comma 2 c.p.c., alla condizione che siano proposte con riferimento a fatti risultanti (come nel caso di specie) dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo, ma senza che sia pagina 6 di 9 necessario che siano state anche oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva (Cass. n.
3155/2025; Cass. n. 8525 del 06/05/2020).
Ciò detto, il titolo su cui parte attrice in primo grado ha fondato le azionate pretese è costituito dal punto 11) dell'atto di convenzione di separazione consensuale tra i coniugi del 5.5.2004, che di seguito si trascrive: “In cambio di ciò la si obbliga, da parte sua, a prestare Parte_1 il consenso alla vendita intera e/o parziale dell'altro terreno in comproprietà tra i due coniugi, sito in TA NA fol. 17 n. 78 mq 7970 e fol. 17 n. 227 fabbr. Rurale mq 192, a patto che ella trattenga per sé euro 5000,00 (cinquemila/00) e che il residuo prezzo ricavato dalla vendita venga utilizzato prioritariamente per l'estinzione dei residui debiti comuni nei confronti delle banche, come sopra indicati, per l'estinzione della procedura esecutiva in corso innanzi al Tribunale di CA promossa dalla sig.ra e poi per il Parte_5 pagamento delle imposte e tasse non pagate dalla società fino al Parte_2
06.05.2003: l'eventuale residuo prezzo sarà di completa spettanza del . In CP_1 caso di vendita parziale e di pagamento integrale dei debiti resterà di esclusiva proprietà del la parte residua di terreno non venduta”. CP_1
Ora, l'art. 2932 c.c., costituente norma speciale, è evocabile solo ove ciò (sostituire alla volontà della parte inadempiente il “dictum” del giudice) “sia possibile” (tra le tante, Cass. n.
22011/2022).
Se può ritenersi che l'art. 2932 c.c. sia applicabile non solo ai contratti preliminari di compravendita, ma anche ad ogni altra fattispecie dalla quale discenda l'obbligo di costituire o trasferire un diritto (cfr. Cass. n. 10010/2024), ivi compresi gli accordi tra coniugi per il successivo trasferimento di beni immobili recepiti nel decreto di separazione consensuale
(Cass. n. 22559/2023), è evidente, tuttavia, che deve trattarsi di un'obbligazione avente ad oggetto un bene precisamente individuato e di un impegno che già contenga tutti gli elementi del futuro contratto.
Inoltre, ai fini in esame, occorre che il bene immobile sia esattamente individuato, con l'indicazione dei confini e dei dati catastali (Cass. n. 18681/2024).
Infine, la pronuncia ex art. 2932 c.c., tenendo luogo del contratto definitivo non concluso, deve necessariamente riprodurre, nella forma del provvedimento giurisdizionale, il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto preliminare, senza possibilità di introdurvi modifiche (Cass. n. 5961/2024).
pagina 7 di 9 Nel caso in esame, la scrittura non può essere in alcun modo ricondotta alla figura del contratto preliminare: essa contiene impegni formulati in termini generici, privi di una chiara volontà di definire compiutamente il regolamento di interessi.
È dirimente il fatto che i coniugi costituivano un'unica parte promittente venditrice del bene in comproprietà tra i medesimi.
Manca, infatti, l'individuazione dell'acquirente.
Manca anche la determinazione del prezzo di vendita, elemento essenziale del contratto di compravendita, essendo l'accordo del tutto privo di elementi idonei a determinare il corrispettivo.
Alla luce di quanto sopra, è evidente che il contenuto dell'accordo tra i coniugi non esauriva l'intero regolamento di interessi che le parti intendevano darsi, ma costituiva mera espressione di un primo generico impegno che la signora intendeva assumere e Parte_1 che doveva necessariamente essere oggetto di successivi e circostanziati accordi con terzi.
In altri termini, l'accordo di separazione, nella parte che qui interessa, deve essere ricondotto alla figura della c.d. puntuazione, cioè di un accordo a formazione progressiva, necessariamente destinato ad essere integrato.
Tale accordo tra i coniugi, più che dar luogo a nullità del contratto preliminare (come eccepito dall'appellante), non ha proprio dato vita a un rapporto contrattuale tra le parti, perché carente degli elementi essenziali per essere qualificato come contratto preliminare di compravendita, suscettibile di esecuzione ai sensi dell'art. 2932 c.c.
Ciò, del resto, trova indiretta conferma nella stessa statuizione contenuta nell'impugnata sentenza, con la quale, a ben vedere, non è stato disposto il trasferimento del bene in favore di alcuno, né poteva essere diversamente.
In conclusione, ha errato il Tribunale a non rilevare d'ufficio che non ricorrevano i presupposti per la pronuncia della sentenza ex art. 2932 c.c.
***
Mancando in radice il titolo di cui si chiede l'esecuzione in forma specifica, risulta superfluo affrontare gli ulteriori profili posti dalla parte a fondamento degli altri motivi di gravame.
***
In definitiva, l'appello deve essere accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda ex art. 2932 c.c. proposta da nei confronti di deve CP_1 Parte_1 essere rigettata.
*** pagina 8 di 9 La riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse.
Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite.
In caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di
“compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass. n. 8884/2024; Cass. n. 19989/2021).
Pertanto, l'appellato deve essere condannato, secondo il principio della soccombenza, a rifondere le spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano, secondo i valori medi dello scaglione indeterminabile-complessità bassa di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornati, da ultimo, con D.M. n. 147/2022) e, solo per il giudizio di appello, nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
Poiché l'appellante è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'appellato deve essere condannato a rifondere all'Erario dette spese (che non devono essere ridotte della metà: cfr.
Cass. n. 22017 del 11/09/2018; Cass. n. 11590 del 03/05/2019).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di CA n. 111/2022, R.G. n. 3567/2018, pubblicata in data 26.1.2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da nei confronti di;
CP_1 Parte_1
2) condanna al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese del doppio CP_1 grado di giudizio, che liquida in € 7.616,00 per compensi, per il primo grado, e in €
8.469,00 per compensi, per il secondo grado, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Roma, 27.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IO AN HE AL pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. HE AL presidente dott.ssa IO AN consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo,
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4297/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 27.11.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv.to Arturo Buongiovanni, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado, ammessa al patrocinio a spese dello Stato
APPELLANTE
E
, c.f. CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv.to Carlo Beneduci, giusta procura a margine del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in primo grado
APPELLATO pagina 1 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 c.p.c. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di CP_1
CA, , asserendo che quest'ultima, a fronte del puntuale rispetto, da Parte_1 parte del medesimo, delle obbligazioni scaturenti dalla convenzione di separazione personale sottoscritta in data 5.5.2004, rifiutava di prestare il consenso alla vendita del terreno in comproprietà sito in TA NA (meglio descritto in atti), obbligazione espressamente assunta con la predetta convenzione.
Chiedeva, quindi, al Giudice di accertare il proprio diritto a ottenere dalla parte convenuta l'assenso alla vendita dell'immobile mediante una sentenza di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto che tenga luogo dell'inadempimento della signora
, producendo gli effetti del contratto non concluso. Parte_1
***
Si costituiva , chiedendo il rigetto della domanda e deducendo che la Parte_1 stessa non si era mai sottratta all'obbligo nascente dalla convenzione di separazione personale, ma si era limitata a pretendere che il vincolasse le residue somme, come CP_1 da accordo, “per l'estinzione dei residui debiti comuni e per il pagamento delle imposte e tasse non pagate dalla società fino al 06.05.2003”, mentre il Parte_2 predetto si era sempre rifiutato di fornire adeguate garanzie e pretendeva di stipulare un atto di compravendita che prevedesse la corresponsione di € 5.000,00 alla signora e Parte_1 la restante somma a lui.
***
Con sentenza n. 111/2022, R.G. n. 3567/2018, pubblicata in data 26.1.2022, il Tribunale accoglieva la domanda, così motivando:
«…Per questo Giudice le domande attoree meritano accoglimento perché le argomentazioni poste a suffragio si sono rivelate condivisibili.
In conformità all'art. 11 dell'atto di convenzione di separazione consensuale tra i coniugi del 05.05.2004 la si è obbligata a prestare il consenso alla vendita intera o parziale del terreno in comproprietà sito in Parte_1
TA NA ai sensi dell'art. 10 della convenzione, subordinatamente all'adempimento da parte del dell'onere di estinguere i debiti di previsti all'art. 9 della convenzione stessa e di sanare i debiti con la CP_1
, derivanti dai decreti ingiuntivi 342/02 e 352/02. Controparte_2
Già con la missiva del 21 dicembre 2017 il chiese l'adempimento di quanto oggi richiesto nell'atto CP_1 introduttivo: a tale missiva la rispose eccependo la questione del condono ma non emerge in alcuna Parte_1 parte che questo costituisse una condizione ai sensi dell'art. 10 necessaria per l'obbligo di firma. L'usufrutto fu costituito e trasferito in di lei favore già al momento della stipulazione, all'art. 5 della convenzione, nello stato di pagina 2 di 9 fatto e diritto in cui il bene si trovava, salva regolarizzazione se ritenuta necessaria o richiesta dalla : Parte_1 non emerge che ella abbia mai richiesto al Macera tale adempimento;
circa le obbligazioni oggetto di condizione, esse sono state adempiute come si desume dall'atto di transazione e dalla dichiarazione di
Unciredit, che si è dichiarata disposta a cancellare l'ipoteca. Inoltre, il nel corso del suo interrogatorio CP_1 formale ha precisato di aver pagato il per il condono e la pratica si è definita: la difesa della CP_3 Parte_1 si è imperniata solo su tale aspetto, che non rientrava negli obblighi del come già detto e non ha CP_1 approfondito gli altri aspetti più rilevanti.
La vendita di parte del bene nel febbraio 2018 del alla sua ex compagna non incide sulla vicenda in CP_1 esame, anzi esula completamente dalla stessa non essendoci alcun collegamento: attribuire al l'intento CP_1 fraudolento di sottrarre le somme provento della vendita al soddisfacimento prioritario dei creditori residui , come l'Agenzia delle Entrate, è una mera congettura sia perché egli ha interamente pagato ogni debito residuo collegato alla convenzione di separazione sia perché se così fosse l'Agenzia delle Entrate avrebbe già promosso un'azione di revocatoria o di simulazione né tale stipulazione incide in qualche misura nelle relazioni contrattuali tra le parti di questo giudizio sia perché ella non ha indicato prove o mezzi di prova concrei al riguardo.
Le testimonianze richieste dalla non potevano ammettersi perché i relativi capitoli riguardavano Parte_1 circostanze dimostrabili con documenti o formulate in maniera negativa, come il cap. a) o dichiarazioni “de relato” come il cap. d) e poi riguardano tutti esclusivamente l'argomento del condono, sulla cui valenza si è già discusso, e non c'è mai stato il riconoscimento del collegamento da parte del . La convenzione è un CP_1 contratto, come riconosce la , ed è chiara nel separare la vendita dall'usufrutto e dal condono. Parte_1
Le altre questioni devono ritenersi assorbite».
Accertava quindi «il diritto di a ottenere dalla il consenso alla vendita CP_1 Parte_1 dell'immobile sito in TA NA f. 17 n. 78 mq, 7970 e fol. 17 n. 227 fabbr, rurale mq 192 in conformità all'art. 11 della convenzione di separazione depositato all'udienza del 5 maggio 2004», e per l'effetto, dichiarava che «questa sentenza tiene luogo dell'inadempimento di producendo gli Parte_3 effetti del contratto non concluso».
***
Ha proposto appello , articolando sei motivi e chiedendo alla Corte di Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
«Voglial'Ecc.ma Corte di appello adita, ogni diversa istanza disattesa e reietta, in accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma della sentenza n. 111/2022 emessa dal Tribunale civile di CA:
a) Accogliere i motivi tutti proposti col presente atto di appello e, per l'effetto, in radicale riforma della sentenza di primo grado, rigettare la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto ex art. 2932
c.c. proposta dal Sig. nei confronti della Sig.ra ; CP_1 Parte_1
b) Con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio».
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Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello.
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All'udienza del 19.1.2023 la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
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Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 24.10.2025 è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed è stata confermata la già fissata udienza del 27.11.2025 con termine fino a venti giorni prima per note (depositate solo dall'appellante).
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I procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
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Preliminarmente si rileva che l'appellante ha depositato la delibera n. 10-1-18bis del
28.7.2022 con cui la stessa è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato per il presente grado di giudizio.
Per contro, non risulta che anche l'appellato sia stato ammesso al patrocinio a spese dello
Stato, diversamente da quanto dichiarato nella comparsa di costituzione e risposta, rammentandosi che deve essere proposta nuova istanza di ammissione al beneficio per il grado successivo, in relazione alla quale il competente consiglio dell'ordine ed il Tribunale sono tenuti a rivalutare i presupposti di cui al T.U. delle spese di giustizia (cfr. Cass. n. 13894 del 06/07/2020).
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Ciò detto, con il primo motivo (rubricato «A) NULLITÀ DELL'IMPEGNO PRELIMINARE ALLA VENDITA
PER DIFETTO DI INDICAZIONE DEL PREZZO») l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha ritenuto di non verificare la nullità dell'impegno preliminare alla vendita dell'immobile per carenza degli elementi essenziali del contratto, con particolare riferimento alla mancata determinazione e/o determinabilità del prezzo di vendita;
l'accordo di cui all'art. 11 della convenzione di separazione del 5.5.2004, infatti, era viziato, posto che si limitava a menzionare una somma pari a € 5.000,00 spettante alla signora , senza Parte_1 fissare né direttamente né indirettamente, tramite parametri determinabili, il prezzo complessivo minimo al quale ella avrebbe dovuto prestare il consenso alla vendita.
Lamenta, in sostanza, che il Tribunale non avrebbe rilevato d'ufficio la nullità negoziale da cui deriverebbe l'obbligo di contrarre e richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui nel pagina 4 di 9 giudizio di appello e in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa, in primo grado, di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere a un siffatto rilievo.
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Con il secondo motivo (rubricato «B) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 111 COD.
PROC. CIV. E DELL'ART. 2932 COD. CIV.: CARENZA DI LEGITTIMAZIONE DELL'ATTORE») l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto che sussistesse la legittimazione ad agire di , sebbene egli avesse ceduto, prima dell'introduzione del giudizio CP_1 per cui è causa, la propria quota di proprietà dell'immobile, sicché non avrebbe potuto agire ex art. 2932 c.c. nei confronti della signora per ottenere il consenso alla vendita di Parte_1 un bene non più di sua titolarità, spettando semmai tale legittimazione esclusivamente alla nuova comproprietaria, signora , subentrata nella posizione di Parte_4 CP_1 anche rispetto all'impegno alla vendita previsto dall'accordo di separazione.
[...]
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Con il terzo motivo (rubricato «C) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2932 COD. CIV.:
INAPPLICABILITÀ DI ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE UN CONTRATTO NELLA
VICENDA DE QUA») l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto che nella vicenda in esame fosse applicabile l'istituto dell'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., atteso che difettava, invece, nel caso di specie, l'elemento costitutivo della fattispecie del contratto non concluso, poiché i soggetti coinvolti nell'impegno preliminare costituivano, rispetto al successivo contratto, quali comproprietari venditori del bene, un'unica parte contraente, sicché si erano impegnati non già ad addivenire ad un contratto traslativo, ma a porre in essere una delle dichiarazioni negoziali, quella della parte dante causa.
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Con il quarto motivo (rubricato «D) VIOLAZIONE DELL'ART. 2932 C.C. ANCHE IN RELAZIONE
ALL'ART. 17 DELLA LEGGE. N. 47 DEL 1985, ALL'ART. 29, COMMA 1-BIS, DELLA L. N. 52 DEL 1985 E
ALL'ART. 6, CO. 3 BIS, D.LGS. N. 192/2005») l'appellante lamenta che il Giudice ha emesso una sentenza di esecuzione in forma specifica senza sincerarsi della presenza delle necessarie menzioni urbanistiche e catastali previste dall'art. 17 della L. n. 47 del 1985 (ora art. 46 d.P.R.
n. 380/2001) e dall'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985.
Deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l'immobile oggetto di contestazione non sarebbe costituito (solamente) da un terreno ma da un vero e proprio pagina 5 di 9 fabbricato urbano, censito catastalmente al Catasto Fabbricati del Comune di TA
NA al foglio n. 17, part. n. 227, sub 1.
In considerazione, dunque, della natura edilizia del bene di cui si chiedeva l'esecuzione specifica del contratto, avrebbero dovuto acquisirsi tutti i certificati di regolarità urbanistica ed effettuarsi le dovute menzioni urbanistiche, catastali e di attestazione energetica, richieste dalla legge a pena di nullità.
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Con il quinto motivo (rubricato «E) VIOLAZIONE DELL'ART. 2932, COMMA 2, C.C. IN RELAZIONE AL
MANCATO PAGAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 5000,00. DIFETTO DI OFFERTA FORMALE»)
l'appellante lamenta che il Giudice ha emesso una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. senza considerare che la parte richiedente, nel corso del giudizio, non ha mai offerto in forma solenne la somma che era stata concordata come dovuta alla signora (€ Parte_1
5.000,00), in base all'art. 11 della convenzione di separazione.
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Con il sesto motivo (rubricato «F) VIZIO DELLA MOTIVAZIONE E TRAVISAMENTO DEI FATTI.
INSUSSISTENZA DELL'INADEMPIMENTO DELLA SIG.RA RISPETTO ALL'ART. 11 DELLA Parte_1
CONVENZIONE DI SEPARAZIONE. INADEMPIMENTO DI CONTROPARTE») l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto che il signor avesse adempiuto a CP_1 tutte le condizioni previste dall'accordo di separazione del 5.5.2004 e fosse quindi legittimato, in base all'art. 11 del citato accordo, a ottenere il consenso della signora alla Parte_1 vendita del bene in comune, mentre in realtà egli non aveva affatto pagato tutti i debiti e in particolare non aveva pagato i debiti con Equitalia, per un totale di € 42.000,00, né aveva mai avuto intenzione di destinare i proventi residui della vendita al pagamento dei predetti debiti.
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Il primo e il terzo motivo, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati e hanno valore assorbente rispetto agli altri.
Si premette che, a prescindere dalla fondatezza o meno dell'eccezione di nullità (su cui si tornerà appresso), quelle compendiate nei suddetti motivi sono mere difese, o, al più, eccezioni in senso lato, sicché sono rilevabili d'ufficio e non sono precluse, ancorché nuove, in appello, perché non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 345 comma 2 c.p.c., alla condizione che siano proposte con riferimento a fatti risultanti (come nel caso di specie) dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo, ma senza che sia pagina 6 di 9 necessario che siano state anche oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva (Cass. n.
3155/2025; Cass. n. 8525 del 06/05/2020).
Ciò detto, il titolo su cui parte attrice in primo grado ha fondato le azionate pretese è costituito dal punto 11) dell'atto di convenzione di separazione consensuale tra i coniugi del 5.5.2004, che di seguito si trascrive: “In cambio di ciò la si obbliga, da parte sua, a prestare Parte_1 il consenso alla vendita intera e/o parziale dell'altro terreno in comproprietà tra i due coniugi, sito in TA NA fol. 17 n. 78 mq 7970 e fol. 17 n. 227 fabbr. Rurale mq 192, a patto che ella trattenga per sé euro 5000,00 (cinquemila/00) e che il residuo prezzo ricavato dalla vendita venga utilizzato prioritariamente per l'estinzione dei residui debiti comuni nei confronti delle banche, come sopra indicati, per l'estinzione della procedura esecutiva in corso innanzi al Tribunale di CA promossa dalla sig.ra e poi per il Parte_5 pagamento delle imposte e tasse non pagate dalla società fino al Parte_2
06.05.2003: l'eventuale residuo prezzo sarà di completa spettanza del . In CP_1 caso di vendita parziale e di pagamento integrale dei debiti resterà di esclusiva proprietà del la parte residua di terreno non venduta”. CP_1
Ora, l'art. 2932 c.c., costituente norma speciale, è evocabile solo ove ciò (sostituire alla volontà della parte inadempiente il “dictum” del giudice) “sia possibile” (tra le tante, Cass. n.
22011/2022).
Se può ritenersi che l'art. 2932 c.c. sia applicabile non solo ai contratti preliminari di compravendita, ma anche ad ogni altra fattispecie dalla quale discenda l'obbligo di costituire o trasferire un diritto (cfr. Cass. n. 10010/2024), ivi compresi gli accordi tra coniugi per il successivo trasferimento di beni immobili recepiti nel decreto di separazione consensuale
(Cass. n. 22559/2023), è evidente, tuttavia, che deve trattarsi di un'obbligazione avente ad oggetto un bene precisamente individuato e di un impegno che già contenga tutti gli elementi del futuro contratto.
Inoltre, ai fini in esame, occorre che il bene immobile sia esattamente individuato, con l'indicazione dei confini e dei dati catastali (Cass. n. 18681/2024).
Infine, la pronuncia ex art. 2932 c.c., tenendo luogo del contratto definitivo non concluso, deve necessariamente riprodurre, nella forma del provvedimento giurisdizionale, il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto preliminare, senza possibilità di introdurvi modifiche (Cass. n. 5961/2024).
pagina 7 di 9 Nel caso in esame, la scrittura non può essere in alcun modo ricondotta alla figura del contratto preliminare: essa contiene impegni formulati in termini generici, privi di una chiara volontà di definire compiutamente il regolamento di interessi.
È dirimente il fatto che i coniugi costituivano un'unica parte promittente venditrice del bene in comproprietà tra i medesimi.
Manca, infatti, l'individuazione dell'acquirente.
Manca anche la determinazione del prezzo di vendita, elemento essenziale del contratto di compravendita, essendo l'accordo del tutto privo di elementi idonei a determinare il corrispettivo.
Alla luce di quanto sopra, è evidente che il contenuto dell'accordo tra i coniugi non esauriva l'intero regolamento di interessi che le parti intendevano darsi, ma costituiva mera espressione di un primo generico impegno che la signora intendeva assumere e Parte_1 che doveva necessariamente essere oggetto di successivi e circostanziati accordi con terzi.
In altri termini, l'accordo di separazione, nella parte che qui interessa, deve essere ricondotto alla figura della c.d. puntuazione, cioè di un accordo a formazione progressiva, necessariamente destinato ad essere integrato.
Tale accordo tra i coniugi, più che dar luogo a nullità del contratto preliminare (come eccepito dall'appellante), non ha proprio dato vita a un rapporto contrattuale tra le parti, perché carente degli elementi essenziali per essere qualificato come contratto preliminare di compravendita, suscettibile di esecuzione ai sensi dell'art. 2932 c.c.
Ciò, del resto, trova indiretta conferma nella stessa statuizione contenuta nell'impugnata sentenza, con la quale, a ben vedere, non è stato disposto il trasferimento del bene in favore di alcuno, né poteva essere diversamente.
In conclusione, ha errato il Tribunale a non rilevare d'ufficio che non ricorrevano i presupposti per la pronuncia della sentenza ex art. 2932 c.c.
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Mancando in radice il titolo di cui si chiede l'esecuzione in forma specifica, risulta superfluo affrontare gli ulteriori profili posti dalla parte a fondamento degli altri motivi di gravame.
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In definitiva, l'appello deve essere accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda ex art. 2932 c.c. proposta da nei confronti di deve CP_1 Parte_1 essere rigettata.
*** pagina 8 di 9 La riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse.
Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite.
In caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di
“compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass. n. 8884/2024; Cass. n. 19989/2021).
Pertanto, l'appellato deve essere condannato, secondo il principio della soccombenza, a rifondere le spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano, secondo i valori medi dello scaglione indeterminabile-complessità bassa di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornati, da ultimo, con D.M. n. 147/2022) e, solo per il giudizio di appello, nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
Poiché l'appellante è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'appellato deve essere condannato a rifondere all'Erario dette spese (che non devono essere ridotte della metà: cfr.
Cass. n. 22017 del 11/09/2018; Cass. n. 11590 del 03/05/2019).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di CA n. 111/2022, R.G. n. 3567/2018, pubblicata in data 26.1.2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da nei confronti di;
CP_1 Parte_1
2) condanna al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese del doppio CP_1 grado di giudizio, che liquida in € 7.616,00 per compensi, per il primo grado, e in €
8.469,00 per compensi, per il secondo grado, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Roma, 27.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IO AN HE AL pagina 9 di 9