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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 08/08/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. N. 453/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di Verbania, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
- Dott. Monica Barco Presidente est
- Dott. Maria Cristina Persico Giudice
- Dott. Caterina Sinico Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iniziata con ricorso depositato in data 2.4.2022, iscritta al n. R.G.
453/2022, ritenuta per la decisione all'udienza del 5.12.2024, promossa da:
C.F.: ), nato ad [...] [...] ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...] Giugno n. 18, elett.te dom.to presso gli avv.ti S. Lorini Milani e E.
Rotondi dai quali è rappresentato e difeso come da procura in atti
ricorrente contro
nata a [...] il [...] e residente in [...]
XXIV Maggio, n. 47 (Codice Fiscale: , elett.te dom.ta presso lo C.F._2 studio dell'avv. G. Lombardo dal quale è rappresentata e difesa come da procura in atti resistente
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
Conclusioni
Per il ricorrente: “Voglia il Tribunale di Verbania, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda disattesa,
respingere la domanda di assegno divorzile formulata dalla signora Controparte_1
poiché carente dei presupposti di legge ed in ogni caso infondata tanto nel merito
[...] quanto in diritto;
conseguentemente disporre che nulla deve a titolo di ulteriore contributo al mantenimento Parte_1 della moglie;
condannare la signora ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al Controparte_1 risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa stante il comportamento assunto in manifesta violazione degli accordi economici condivisi dalle parti in sede di separazione;
condannare la resistente al pagamento di tutte le spese e competenze del presente giudizio.
In via istruttoria:
- si richiamano integralmente, laddove non ammesse dal Giudice istruttore, tutte le istanze istruttorie formulate negli scritti difensivi depositati nell'interesse del ricorrente da intendersi non rinunciate.”
Per la resistente: “questa difesa con estrema sintesi, ritiene di reiterare le conclusioni in atti, insiste per l'accoglimento dell'ordine di esibizione, formulato con memoria istruttoria ex art. 183 comma VI n. 2 cpc del 20.01.203, richiamandosi anche alla ratio della legge oggi in vigore, di cui all'art. 473 bis 12 c.p.c.
Nel merito chiede che l'Ill.mo Giudice Voglia FISSARE, ai sensi dell'art. 5 della legge divorzile, congruo assegno a carico del ricorrente ed a favore della Parte_1 resistente coniuge signora nella misura di € 800,00 mensili, o in Controparte_1 quella minore o maggiore che risulterà di giustizia.
Con il favore delle spese di giudizio.
Chiede in subordine che la causa venga trattenuta in decisione, con termini di rito per il deposito di comparsa conclusionale e successiva replica.”
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con sentenza n. 165/2024, pubblicata in data 15.3.2024 l'intestato tribunale, non definitivamente pronunciando, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e fissava udienza davanti al GI per la delibazione sui mezzi di prova richiesti dalle parti al 17.4.2024.
Ordinata la produzione in giudizio delle dichiarazioni fiscali, all'udienza del 5.12.2024, sulle conclusioni precisate dalle parti nel senso in epigrafe indicato, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art 190 cpc per gli scritti difensivi. All'esito della pronuncia parziale sullo status, l'unica questione in discussione tra le parti è la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento in favore della resistente dell'assegno divorzile.
Il contrasto nasce dal fatto che nella separazione consensuale intervenuta in data
15.9.2016 era contenuta la seguente previsione
- a definizione di qualsiasi questione di carattere economico e patrimoniale nascente dal rapporto matrimoniale ed ai sensi dell'art 5 L. 898/70 e successive modifiche, il signor riconosce alla signora la somma di euro 45.000,00 (quarantacinquemila Pt_1 CP_1 euro) a titolo di una tantum.
- La somma verrà corrisposta in due tranche: euro 25.000,00 (venticinquemila/00) alla sottoscrizione del presente ricorso a mezzo di assegno circolare intestato alla signora
ed euro 20.000,00 (ventimila/00) alla comparizione delle parti all'udienza CP_1 presidenziale, sempre a mezzo di assegno circolare intestato alla signora . CP_1
- Con il versamento della somma di euro 45.000,00 le parti nulla avranno reciprocamente
a che pretendere;
- con l'adempimento di quanto sopra, i coniugi dichiarano di aver definito ogni questione di carattere economico e patrimoniale e di non avere più alcuna altra pretesa presente e futura l'uno nei confronti dell'altra; di aver definito ogni questione economica di carattere economico- patrimoniale e di non avere più alcuna pretesa presente e futura l'uno nei confronti dell'altra.
Tale previsione contenuta nella separazione esclude, secondo il ricorrente, che in sede di divorzio la resistente possa pretendere un assegno divorzile che invece viene dalla medesima oggi richiesto, sul presupposto che l'eventuale previsione di assegno una tantum in sede di separazione coniugale, non sia ostativa all'eventuale verifica da parte del giudice in sede di divorzio, dei presupposti eventualmente legittimanti la fissazione di un assegno divorzile per il coniuge debole.
Ritiene il collegio che, come da orientamento consolidato della Suprema Corte, allo stato, fatte salve eventuali modifiche normative, gli accordi dei coniugi diretti a fissare, in sede di separazione, i reciproci rapporti economici in relazione al futuro ed eventuale divorzio con riferimento all'assegno divorzile sono nulli per illiceità della causa, avuto riguardo alla natura assistenziale di detto assegno, previsto a tutela del coniuge più debole, che rende indisponibile il diritto a richiederlo;
ne consegue che la disposizione dell'art. 5, ottavo comma, della Legge n. 898/1970 nel testo di cui alla Legge n. 74 del 1987 – a norma del quale, su accordo delle parti, la corresponsione dell'assegno divorzile può avvenire in un'unica soluzione, ove ritenuta equa dal Tribunale, senza che si possa, in tal caso, proporre alcuna successiva domanda a contenuto economico – non è applicabile al di fuori del giudizio di divorzio, e gli accordi di separazione, dovendo essere interpretati
“secundum ius“, non possono implicare rinuncia all'assegno di divorzio;
cfr., altresì, Cass.,
Sez. I, Sent. n. 2076/2003; v. Cass., Sez. I, Sent. n. 1810/2000, secondo cui gli accordi con i quali i coniugi fissano – in sede di separazione – il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale espresso dall'art. 160 c.c., sicché di tali accordi non può tenersi conto sia quando essi limitano o addirittura escludono il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto è necessario per soddisfare le esigenze di vita, sia quando soddisfano pienamente dette esigenze, per il rilievo che una preventiva pattuizione – specie se allettante e condizionata alla non opposizione al divorzio – potrebbe determinare il consenso alla dichiarazione degli effetti civili del matrimonio;
cfr. Cass, Sez, I, Sent. n. 2955/98, per la quale gli accordi con i quali i coniugi fissano in sede di separazione il regime giuridico del futuro ed eventuale divorzio devono considerarsi invalidi per illiceità della causa, sia nella parte riguardante i figli, sia in quella concernente l'assegno spettante all'ex coniuge, in forza della indisponibilità preventiva dei diritti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio.
Neppure a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite del 2018 che hanno ridisegnato i caratteri dell'assegno divorzile il quale svolge una funzione sì assistenziale, ma anche, e in misura prevalente, equilibratrice e perequativo-compensativa, la Suprema Corte ha mutato l'orientamento citato, ribadendo nell'ordinanza 11012/2021, la nullità degli accordi conclusi dalle parti in sede di separazione in vista del futuro divorzio.
Ciò premesso si tratta di stabilire dunque se, nel caso di specie, sulla base delle allegazioni della parte richiedente l'assegno divorzile, ne sussistano i presupposti alla luce, per l'appunto, dei criteri dettati dalla Suprema Corte con la pronuncia del 2018.
Secondo le Sezioni Unite, ai fini della determinazione dell'assegno, occorre tenere conto non solo del tenore di vita dei coniugi precedente allo scioglimento del matrimonio, ma di un criterio cd. “composito” che, alla luce di una valutazione comparativa delle rispettive condizioni economiche, dia rilievo in particolare al contributo dato dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio personale dell'altro coniuge e, più in generale, alla conduzione della vita familiare. Si tiene, pertanto, conto anche delle aspettative professionali e reddituali sacrificate da uno dei due coniugi, non “per sua libera scelta”, ma necessitate dagli oneri/doveri discendenti dal matrimonio e dalle comuni scelte riguardanti la vita famigliare.
La nuova impostazione da, per la prima volta, concreta rilevanza anche al lavoro domestico e casalingo, per lungo tempo rimasto privo di una adeguata valorizzazione.
La Corte, dunque, valorizzando il principio di solidarietà e autoresponsabilità posto alla base del riconoscimento dell'assegno, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi sia saldamente ancorato alle caratteristiche del rapporto matrimoniale e alla ripartizione dei ruoli endofamiliari.
In applicazione di quanto esposto, il giudizio relativo all'adeguatezza dei mezzi andrà condotto sulla base di una serie di parametri, innanzitutto con riferimento alle condizioni economiche e patrimoniali delle parti, da accertarsi mediante la produzione in giudizio della idonea documentazione fiscale.
Analizzate le condizioni economiche dei coniugi occorre verificare se tra gli stessi vi sia (o meno) una rilevante disparità patrimoniale, solo in caso positivo si potrà avere diritto all'assegno di divorzio.
Appurata, dunque, la disparità patrimoniale tra gli ex-coniugi occorrerà indagarne la causa e, in particolare, se la stessa derivi dalle scelte di vita comuni assunte dai coniugi durante il matrimonio o da cause contingenti.
Diverso ovviamente è il caso in cui tale disparità sia generata, ad esempio, da una inerzia nella ricerca di una occupazione da parte del coniuge potenzialmente beneficiario o dalla naturale diversità di titoli di studio e di carriere seguite dagli ex-coniugi o, al contrario, se derivi dalle aspettative professionali e reddituali sacrificate da un coniuge per il bene della famiglia.
Solo in quest'ultimo caso deve essere riconosciuto al coniuge economicamente più debole il diritto ad un assegno che permetta di recuperare il pregiudizio professionale derivante dall'assunzione di un impegno, nell'ambito del rapporto coniugale, che abbia impedito o ridotto l'attività lavorativa e le aspettative professionali dello stesso.
Inoltre, ai fini della corresponsione dell'assegno rilevano anche la durata del rapporto matrimoniale oltre alle potenzialità effettive professionali e reddituali in relazione all'età del coniuge e alla conformazione del mercato del lavoro.
Da qui, allora, l'affermazione per cui l'assegno divorzile svolge, sì, una funzione assistenziale, ma anche, e in misura prevalente, perequativo-compensativa.
Ebbene, nel caso che ci occupa, l'esame delle situazioni reddituali delle parti porta ad escludere certamente la finalità assistenziale del richiesto assegno divorzile. La resistente può, invero, contare su di una retribuzione mensile netta di circa 2000,00 euro.
Quanto alle spese dalle quali la medesima è gravata, osserva il collegio come mentre risulta documentata l'esistenza del contratto di locazione della casa ove la stessa vive a
Novara (sorvolando sul fatto che, comunque, non risulterebbe documentata neppure la proroga), non è altrettante è a dirsi per l'ammontare del canone di locazione, mancando, nella produzione (cfr doc 5), tutta la parte relativa alle condizioni contrattuali, tra cui appunto anche l'indicazione del canone di locazione.
In ogni caso, attenendosi a quanto affermato dalla nella propria comparsa di CP_1 costituzione, laddove indica in euro 403,00 mensili il canone di locazione dal quale è gravata, la situazione, rispetto al profilo della componente assistenziale dell'assegno divorzile, non cambia.
Nulla, poi, risulta dalla medesima addotto in relazione alle altre componenti che oggi l'assegno divorzile deve presentare, ovvero quella perequativo-compensativa.
Come affermato dalla Suprema Corte nel 2018, per beneficiare dell'assegno divorzile non
è sufficiente la sussistenza di una disparità reddituale tra le parti, certamente sussistente nel caso di specie, ma occorre dimostrare che la stessa derivi dalle aspettative professionali e reddituali sacrificate da un coniuge per il bene della famiglia.
Appurata, dunque, la disparità patrimoniale tra gli ex-coniugi occorrerà indagarne la causa e, in particolare, se la stessa derivi dalle scelte di vita comuni assunte dai coniugi durante il matrimonio o da cause contingenti.
Nulla risulta neppure prospettato in merito nel caso in esame, essendosi la CP_1 limitata a rivendicare il suo diritto all'assegno divorzile in forza della decisa disparità reddituale tra lei e il , disparità certamente esistente ma che, di per sé sola, non Pt_1 consente, ad avviso del giudicante, il riconoscimento in favore della stessa dell'emolumento economico richiesto.
Per le ragioni che precedono la domanda avanzata dalla e diretta ad ottenere il CP_1 riconoscimento del suo diritto a percepire dal l'assegno divorzile va rigettata. Pt_1
Per l'effetto le spese di lite, liquidate da dispositivo, tenuto conto della questione preliminare in diritto sulla validità dell'accordo stipulato tra le parti in sede di separazione consensuale, vanno poste per la metà a carico della resistente, dichiarando compensata la rimanente parte.
p.q.m.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente decidendo, così provvede:
- rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata da Controparte_1
- condanna la resistente al pagamento della metà delle spese di lite che liquida in €
3808,00 per competenze, oltre accessori di legge;
compensa nel resto
Così deciso in Verbania il 7.8.2025
Il Presidente est
(dr. Monica Barco)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di Verbania, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
- Dott. Monica Barco Presidente est
- Dott. Maria Cristina Persico Giudice
- Dott. Caterina Sinico Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iniziata con ricorso depositato in data 2.4.2022, iscritta al n. R.G.
453/2022, ritenuta per la decisione all'udienza del 5.12.2024, promossa da:
C.F.: ), nato ad [...] [...] ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...] Giugno n. 18, elett.te dom.to presso gli avv.ti S. Lorini Milani e E.
Rotondi dai quali è rappresentato e difeso come da procura in atti
ricorrente contro
nata a [...] il [...] e residente in [...]
XXIV Maggio, n. 47 (Codice Fiscale: , elett.te dom.ta presso lo C.F._2 studio dell'avv. G. Lombardo dal quale è rappresentata e difesa come da procura in atti resistente
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
Conclusioni
Per il ricorrente: “Voglia il Tribunale di Verbania, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda disattesa,
respingere la domanda di assegno divorzile formulata dalla signora Controparte_1
poiché carente dei presupposti di legge ed in ogni caso infondata tanto nel merito
[...] quanto in diritto;
conseguentemente disporre che nulla deve a titolo di ulteriore contributo al mantenimento Parte_1 della moglie;
condannare la signora ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al Controparte_1 risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa stante il comportamento assunto in manifesta violazione degli accordi economici condivisi dalle parti in sede di separazione;
condannare la resistente al pagamento di tutte le spese e competenze del presente giudizio.
In via istruttoria:
- si richiamano integralmente, laddove non ammesse dal Giudice istruttore, tutte le istanze istruttorie formulate negli scritti difensivi depositati nell'interesse del ricorrente da intendersi non rinunciate.”
Per la resistente: “questa difesa con estrema sintesi, ritiene di reiterare le conclusioni in atti, insiste per l'accoglimento dell'ordine di esibizione, formulato con memoria istruttoria ex art. 183 comma VI n. 2 cpc del 20.01.203, richiamandosi anche alla ratio della legge oggi in vigore, di cui all'art. 473 bis 12 c.p.c.
Nel merito chiede che l'Ill.mo Giudice Voglia FISSARE, ai sensi dell'art. 5 della legge divorzile, congruo assegno a carico del ricorrente ed a favore della Parte_1 resistente coniuge signora nella misura di € 800,00 mensili, o in Controparte_1 quella minore o maggiore che risulterà di giustizia.
Con il favore delle spese di giudizio.
Chiede in subordine che la causa venga trattenuta in decisione, con termini di rito per il deposito di comparsa conclusionale e successiva replica.”
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con sentenza n. 165/2024, pubblicata in data 15.3.2024 l'intestato tribunale, non definitivamente pronunciando, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e fissava udienza davanti al GI per la delibazione sui mezzi di prova richiesti dalle parti al 17.4.2024.
Ordinata la produzione in giudizio delle dichiarazioni fiscali, all'udienza del 5.12.2024, sulle conclusioni precisate dalle parti nel senso in epigrafe indicato, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art 190 cpc per gli scritti difensivi. All'esito della pronuncia parziale sullo status, l'unica questione in discussione tra le parti è la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento in favore della resistente dell'assegno divorzile.
Il contrasto nasce dal fatto che nella separazione consensuale intervenuta in data
15.9.2016 era contenuta la seguente previsione
- a definizione di qualsiasi questione di carattere economico e patrimoniale nascente dal rapporto matrimoniale ed ai sensi dell'art 5 L. 898/70 e successive modifiche, il signor riconosce alla signora la somma di euro 45.000,00 (quarantacinquemila Pt_1 CP_1 euro) a titolo di una tantum.
- La somma verrà corrisposta in due tranche: euro 25.000,00 (venticinquemila/00) alla sottoscrizione del presente ricorso a mezzo di assegno circolare intestato alla signora
ed euro 20.000,00 (ventimila/00) alla comparizione delle parti all'udienza CP_1 presidenziale, sempre a mezzo di assegno circolare intestato alla signora . CP_1
- Con il versamento della somma di euro 45.000,00 le parti nulla avranno reciprocamente
a che pretendere;
- con l'adempimento di quanto sopra, i coniugi dichiarano di aver definito ogni questione di carattere economico e patrimoniale e di non avere più alcuna altra pretesa presente e futura l'uno nei confronti dell'altra; di aver definito ogni questione economica di carattere economico- patrimoniale e di non avere più alcuna pretesa presente e futura l'uno nei confronti dell'altra.
Tale previsione contenuta nella separazione esclude, secondo il ricorrente, che in sede di divorzio la resistente possa pretendere un assegno divorzile che invece viene dalla medesima oggi richiesto, sul presupposto che l'eventuale previsione di assegno una tantum in sede di separazione coniugale, non sia ostativa all'eventuale verifica da parte del giudice in sede di divorzio, dei presupposti eventualmente legittimanti la fissazione di un assegno divorzile per il coniuge debole.
Ritiene il collegio che, come da orientamento consolidato della Suprema Corte, allo stato, fatte salve eventuali modifiche normative, gli accordi dei coniugi diretti a fissare, in sede di separazione, i reciproci rapporti economici in relazione al futuro ed eventuale divorzio con riferimento all'assegno divorzile sono nulli per illiceità della causa, avuto riguardo alla natura assistenziale di detto assegno, previsto a tutela del coniuge più debole, che rende indisponibile il diritto a richiederlo;
ne consegue che la disposizione dell'art. 5, ottavo comma, della Legge n. 898/1970 nel testo di cui alla Legge n. 74 del 1987 – a norma del quale, su accordo delle parti, la corresponsione dell'assegno divorzile può avvenire in un'unica soluzione, ove ritenuta equa dal Tribunale, senza che si possa, in tal caso, proporre alcuna successiva domanda a contenuto economico – non è applicabile al di fuori del giudizio di divorzio, e gli accordi di separazione, dovendo essere interpretati
“secundum ius“, non possono implicare rinuncia all'assegno di divorzio;
cfr., altresì, Cass.,
Sez. I, Sent. n. 2076/2003; v. Cass., Sez. I, Sent. n. 1810/2000, secondo cui gli accordi con i quali i coniugi fissano – in sede di separazione – il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale espresso dall'art. 160 c.c., sicché di tali accordi non può tenersi conto sia quando essi limitano o addirittura escludono il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto è necessario per soddisfare le esigenze di vita, sia quando soddisfano pienamente dette esigenze, per il rilievo che una preventiva pattuizione – specie se allettante e condizionata alla non opposizione al divorzio – potrebbe determinare il consenso alla dichiarazione degli effetti civili del matrimonio;
cfr. Cass, Sez, I, Sent. n. 2955/98, per la quale gli accordi con i quali i coniugi fissano in sede di separazione il regime giuridico del futuro ed eventuale divorzio devono considerarsi invalidi per illiceità della causa, sia nella parte riguardante i figli, sia in quella concernente l'assegno spettante all'ex coniuge, in forza della indisponibilità preventiva dei diritti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio.
Neppure a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite del 2018 che hanno ridisegnato i caratteri dell'assegno divorzile il quale svolge una funzione sì assistenziale, ma anche, e in misura prevalente, equilibratrice e perequativo-compensativa, la Suprema Corte ha mutato l'orientamento citato, ribadendo nell'ordinanza 11012/2021, la nullità degli accordi conclusi dalle parti in sede di separazione in vista del futuro divorzio.
Ciò premesso si tratta di stabilire dunque se, nel caso di specie, sulla base delle allegazioni della parte richiedente l'assegno divorzile, ne sussistano i presupposti alla luce, per l'appunto, dei criteri dettati dalla Suprema Corte con la pronuncia del 2018.
Secondo le Sezioni Unite, ai fini della determinazione dell'assegno, occorre tenere conto non solo del tenore di vita dei coniugi precedente allo scioglimento del matrimonio, ma di un criterio cd. “composito” che, alla luce di una valutazione comparativa delle rispettive condizioni economiche, dia rilievo in particolare al contributo dato dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio personale dell'altro coniuge e, più in generale, alla conduzione della vita familiare. Si tiene, pertanto, conto anche delle aspettative professionali e reddituali sacrificate da uno dei due coniugi, non “per sua libera scelta”, ma necessitate dagli oneri/doveri discendenti dal matrimonio e dalle comuni scelte riguardanti la vita famigliare.
La nuova impostazione da, per la prima volta, concreta rilevanza anche al lavoro domestico e casalingo, per lungo tempo rimasto privo di una adeguata valorizzazione.
La Corte, dunque, valorizzando il principio di solidarietà e autoresponsabilità posto alla base del riconoscimento dell'assegno, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi sia saldamente ancorato alle caratteristiche del rapporto matrimoniale e alla ripartizione dei ruoli endofamiliari.
In applicazione di quanto esposto, il giudizio relativo all'adeguatezza dei mezzi andrà condotto sulla base di una serie di parametri, innanzitutto con riferimento alle condizioni economiche e patrimoniali delle parti, da accertarsi mediante la produzione in giudizio della idonea documentazione fiscale.
Analizzate le condizioni economiche dei coniugi occorre verificare se tra gli stessi vi sia (o meno) una rilevante disparità patrimoniale, solo in caso positivo si potrà avere diritto all'assegno di divorzio.
Appurata, dunque, la disparità patrimoniale tra gli ex-coniugi occorrerà indagarne la causa e, in particolare, se la stessa derivi dalle scelte di vita comuni assunte dai coniugi durante il matrimonio o da cause contingenti.
Diverso ovviamente è il caso in cui tale disparità sia generata, ad esempio, da una inerzia nella ricerca di una occupazione da parte del coniuge potenzialmente beneficiario o dalla naturale diversità di titoli di studio e di carriere seguite dagli ex-coniugi o, al contrario, se derivi dalle aspettative professionali e reddituali sacrificate da un coniuge per il bene della famiglia.
Solo in quest'ultimo caso deve essere riconosciuto al coniuge economicamente più debole il diritto ad un assegno che permetta di recuperare il pregiudizio professionale derivante dall'assunzione di un impegno, nell'ambito del rapporto coniugale, che abbia impedito o ridotto l'attività lavorativa e le aspettative professionali dello stesso.
Inoltre, ai fini della corresponsione dell'assegno rilevano anche la durata del rapporto matrimoniale oltre alle potenzialità effettive professionali e reddituali in relazione all'età del coniuge e alla conformazione del mercato del lavoro.
Da qui, allora, l'affermazione per cui l'assegno divorzile svolge, sì, una funzione assistenziale, ma anche, e in misura prevalente, perequativo-compensativa.
Ebbene, nel caso che ci occupa, l'esame delle situazioni reddituali delle parti porta ad escludere certamente la finalità assistenziale del richiesto assegno divorzile. La resistente può, invero, contare su di una retribuzione mensile netta di circa 2000,00 euro.
Quanto alle spese dalle quali la medesima è gravata, osserva il collegio come mentre risulta documentata l'esistenza del contratto di locazione della casa ove la stessa vive a
Novara (sorvolando sul fatto che, comunque, non risulterebbe documentata neppure la proroga), non è altrettante è a dirsi per l'ammontare del canone di locazione, mancando, nella produzione (cfr doc 5), tutta la parte relativa alle condizioni contrattuali, tra cui appunto anche l'indicazione del canone di locazione.
In ogni caso, attenendosi a quanto affermato dalla nella propria comparsa di CP_1 costituzione, laddove indica in euro 403,00 mensili il canone di locazione dal quale è gravata, la situazione, rispetto al profilo della componente assistenziale dell'assegno divorzile, non cambia.
Nulla, poi, risulta dalla medesima addotto in relazione alle altre componenti che oggi l'assegno divorzile deve presentare, ovvero quella perequativo-compensativa.
Come affermato dalla Suprema Corte nel 2018, per beneficiare dell'assegno divorzile non
è sufficiente la sussistenza di una disparità reddituale tra le parti, certamente sussistente nel caso di specie, ma occorre dimostrare che la stessa derivi dalle aspettative professionali e reddituali sacrificate da un coniuge per il bene della famiglia.
Appurata, dunque, la disparità patrimoniale tra gli ex-coniugi occorrerà indagarne la causa e, in particolare, se la stessa derivi dalle scelte di vita comuni assunte dai coniugi durante il matrimonio o da cause contingenti.
Nulla risulta neppure prospettato in merito nel caso in esame, essendosi la CP_1 limitata a rivendicare il suo diritto all'assegno divorzile in forza della decisa disparità reddituale tra lei e il , disparità certamente esistente ma che, di per sé sola, non Pt_1 consente, ad avviso del giudicante, il riconoscimento in favore della stessa dell'emolumento economico richiesto.
Per le ragioni che precedono la domanda avanzata dalla e diretta ad ottenere il CP_1 riconoscimento del suo diritto a percepire dal l'assegno divorzile va rigettata. Pt_1
Per l'effetto le spese di lite, liquidate da dispositivo, tenuto conto della questione preliminare in diritto sulla validità dell'accordo stipulato tra le parti in sede di separazione consensuale, vanno poste per la metà a carico della resistente, dichiarando compensata la rimanente parte.
p.q.m.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente decidendo, così provvede:
- rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata da Controparte_1
- condanna la resistente al pagamento della metà delle spese di lite che liquida in €
3808,00 per competenze, oltre accessori di legge;
compensa nel resto
Così deciso in Verbania il 7.8.2025
Il Presidente est
(dr. Monica Barco)