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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 9468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9468 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15652 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI, visto l'art. 281-sexies, III comma, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
, CF/PI: , con l'avv. DI CIOMMO FRANCESCO, Parte_1 C.F._1 indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
-attrice opponente-
CONTRO
CF/PI: con l'avv. MARIANI MARCO ANTONIO, indirizzo di posta CP_1 P.IVA_1
elettronica certificata: Email_2
-convenuto opposto-
Conclusioni: come precisate all'udienza del 27 novembre 2025.
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'odierno opposto ha agito in via monitoria nei confronti dell'opponente chiedendo e ottenendo ingiunzione di pagamento della somma di € 22.583,00, oltre interessi e spese di ingiunzione, portata dalle proprie fatture n. 4 del 4 febbraio 2021 e n. 40 del 1° giugno 2023, emesse a titolo di corrispettivo per opere compiute nell'immobile di Milano, via Varese n. 14, come da contratto d'appalto in essere fra le parti.
Parte opponente ha tempestivamente avversato la pretesa creditoria del convenuto opposto non negando l'avvenuta conclusione del contratto d'appalto d'opera del 9 luglio 2020, avente a oggetto l'opera di c.d. ristrutturazione dell'immobile di Milano, via Varese n. 14, ma allegando l'inadempimento del convenuto opposto, il quale omise di completare l'opera appaltata, rimasta appunto incompiuta, rimosse e trattenne ingiustificatamente un tavolo di travertino presente
1 nell'immobile, senza più restituirlo, e addebitò senza fondamento il prezzo dei piatti doccia di cui alla fattura n. 40 del 1° giugno 2023. Su tali basi parte opponente ha concluso, in citazione, perché il saldo del corrispettivo d'appalto sia dichiarato non dovuto ai sensi dell'art. 1460 c.c. stanti la mancata conclusione dei lavori e l'omessa procedura di collaudo concordata in contratto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
perché l'opposto sia condannato alla restituzione del tavolo in travertino;
perché l'opposto sia condannato al risarcimento del danno e al pagamento della penale da ritardo prevista in contratto.
Parte opposta, costituitasi nel giudizio di opposizione, ha insistito nella propria pretesa creditoria, negando qualsiasi proprio inadempimento o ritardo e dichiarandosi disponibile a restituire il tavolo di travertino, come già offerto ante causam. Ha dunque concluso, in comparsa di risposta, perché
l'opposizione e le domande dell'opponente siano tutte respinte.
La causa è stata istruita tramite CTU affidata alle cure dell'Arch. e giunge in decisione Persona_1 sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 27 novembre 2025, previa discussione orale nelle forme di cui all'art. 281-sexies c.p.c.; essa è stata trattenuta in decisione ai sensi del III comma di tale disposizione.
*
2. Sulla domanda riconvenzionale di condanna del convenuto al pagamento della penale da ritardo.
Si prenderanno le mosse dalla domanda di cui all'epigrafe del presente paragrafo, che è infondata.
È pacifico e documentato che il contratto d'appalto prevede il termine di compimento dell'opera al
15 marzo 2021 (doc. 2 fasc. mon., clausola n. 9).
L'opponente sostiene che, non avendo il convenuto opposto proceduto a invitare il committente alle procedure di verifica e collaudo previste nella clausola n. 19 e non essendo quindi stato sottoscritto un verbale di consegna dell'opera (clausola n. 9), allora le opere, che tutt'oggi presentano delle mancanze, devono ritenersi mai completate e consegnate, con conseguente diritto della committente al pagamento della penale computata su un periodo che supera il triennio di ritardo.
Al riguardo, l'opposto ha però documentato, sin dal ricorso monitorio, che l'opponente e il marito traslocarono presso l'immobile in data 15 marzo 2021 (doc. 12 fasc. mon.) e che già al 30 marzo 2021 gli effetti personali della committente erano presenti nel bagno, sì che l'immobile era evidentemente abitato (doc. 18 opposto). Non è contestato, ed è stato accertato anche dal CTU, che l'immobile fu in seguito locato a terzi.
Sul punto, deve dunque ritenersi che l'opposto e l'opponente rispettivamente offrirono e accettarono la consegna dell'opera compiuta senza il previo rispetto delle formalità che avevano invece previsto al momento della conclusione del contratto. Con la consegna dell'immobile alla committente,
2 l'appaltatore ne perde la detenzione che aveva ottenuto con la conclusione del contratto;
con essa, perde pure la possibilità di intervenire sull'opera nei tempi e nei modi che egli ritiene.
Per effetto della consegna dell'opera in favore della committente, che pacificamente la ricevette prendendo a “traslocare” nell'immobile ristrutturato, le eventuali mancanze dell'opera compiuta non costituiscono, dunque, un motivo per ritenere l'opera mai completata, come strumentalmente argomenta in giudizio l'opponente; piuttosto, esse costituiscono eventuali vizi o difformità dell'opera compiuta, che obbligano l'appaltatore alla garanzia ai sensi degli art. 1667 e s. c.c..
Posto che il trasloco iniziò proprio il 15 marzo 2021, non si riscontra ritardo neppure di un giorno rispetto al termine fissato in contratto: la domanda riconvenzionale di condanna del convenuto opposto al pagamento della penale da ritardo è dunque del tutto infondata.
*
3. Sulla domanda risarcitoria dell'attrice opponente per la presenza di vizi e difformità dell'opera.
L'istruttoria della domanda in epigrafe è stata compiuta a mezzo di CTU demandata all'Arch. Per_1
[...]
Dalle conclusioni del consulente non si ha motivo di dissentire, in quanto l'elaborato peritale ha vagliato -con i dovuti approfondimenti, con ampia motivazione e rimettendo al giudice le decisioni di diritto- ogni profilo tecnico della controversia, tenendo in considerazione tutte le osservazioni delle parti, ad esse replicando con puntuale attenzione.
Il Tribunale dunque -aderendo alle conclusioni del CTU che ha tenuto conto dei rilievi dei CTP, replicandovi- «esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non è necessario che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte» (cfr. Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 2618/16, in cui si richiama Cass. sentenza n. 10222/2009).
Pertanto le motivazioni della CTU si intendono qui integralmente richiamate, attesa la legittimità della motivazione per relationem all'intero elaborato della CTU come affermato dalla Sentenza della
Corte di Appello di Milano, n. 2607/2017.
I punti lasciati dal CTU alla valutazione del giudice non ne mutano le conclusioni: pacifica la decisione concorde fra le parti di rivestire in resina il bagno, e non in ceramica, non vi è alcuna prova della difformità lamentata dalla committente;
l'uso di una diversa centralina di allarme LI in luogo di quella non rappresenta, di per sé, una difformità tale da causare un minore valore CP_2 dell'opera, non essendo nemmeno stato allegato che la prima sia di qualità inferiore rispetto alla seconda;
l'impianto domotico risulta realizzato nell'immobile, come accertato dal CTU, né la
3 mancata fornitura da parte del convenuto opposto può essere dimostrata a mezzo del generico capitolo di prova formulato dalla opponente.
Per contro, il convenuto opposto deve rispondere dei difetti dell'impianto fotovoltaico, posto che la
CTU ha accertato l'assenza di un vero e proprio progetto fatto redigere dalla committente nel proprio interesse e che pertanto l'appaltatore deve ritenersi gravato dell'obbligazione di progettare e installare un impianto funzionante: il convenuto opposto risponde dunque anche della inidoneità degli elementi indicati a preventivo.
Correttamente, il CTU ha evitato di fare gravare sull'opposto le conseguenze della conformazione delle pareti condominiali, che determina infiltrazioni e macchie di umidità, limitandosi a imputargli la spesa per la posa di un intonaco più adatto allo stato dei luoghi, che l'opposto stesso avrebbe dovuto consigliare all'opponente.
Il CTU ha dunque condivisibilmente individuato vizi e difformità dell'opera per € 20.475,84 oltre
IVA (€ 19.675,84 più € 800,00), da considerarsi in moneta attuale posto che la CTU è stata depositata circa un mese fa.
*
4. Sulla domanda riconvenzionale di restituzione del tavolo in travertino.
Nulla osta a che il convenuto opposto sia condannato a restituire il tavolo di travertino, che egli stesso riconosce di dovere -e volere- restituire alla legittima proprietaria, così da essere sgravato dell'obbligo di custodia.
*
5. Sulla domanda avanzata in via monitoria.
Una volta esaminate e, per quanto di ragione, accolte tutte le doglianze della committente,
l'appaltatore ha diritto a vedersi riconosciuto il saldo del prezzo per l'opera consegnata. La CTU ha permesso di appurare l'effettiva fornitura e posa dei due piatti doccia aggiuntivi rispetto alle opere contrattuali, nonché la congruità del prezzo fatturato con il documento n. 40 del 1° giugno 2023. Al riguardo, vi è prova scritta dell'incarico (doc. 12 fasc. mon.).
Le due fatture azionate ammontano a complessivi € 20.530,00 oltre IVA (€ 19.500,00 più € 1.030,00).
Ritenuto in conclusione che
Computando le reciproche poste, si individua un residuo credito per corrispettivo, in favore del convenuto opposto, di € 54,16 oltre IVA (€ 20.530,00 meno € 20.475,84): in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve quindi essere revocato e l'attrice opponente deve essere condannata a pagare a favore del convenuto opposto tale minore somma, oltre interessi da computarsi al saggio di cui all'art. 1284, I comma, c.c. dal 1° giugno 2023 sino al 4 gennaio 2024 e al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dal 5 gennaio 2024 sino al pagamento.
4 Il convenuto opposto deve essere condannato a restituire all'attrice opponente il tavolo di travertino di proprietà dell'attrice opponente.
Stante la reciproca soccombenza fra le parti, sussistono i motivi di cui all'art. 92 c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite fra di loro.
Secondo analogo criterio, le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in pari misura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione notificata il 19 aprile 2024, da nei confronti di avverso il decreto Parte_1 CP_1
ingiuntivo n. 3290/2024 emesso dal Tribunale di Milano il 6 marzo 2024 e portato alla notificazione l'11 marzo 2024, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) accoglie in parte l'opposizione;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna l'attrice opponente a pagare a favore del convenuto opposto la somma di € 54,16 oltre
IVA e oltre interessi da computarsi al saggio di cui all'art. 1284, I comma, c.c. dal 1° giugno
2023 sino al 4 gennaio 2024 e al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dal 5 gennaio 2024 sino al pagamento;
4) condanna il convenuto opposto a restituire all'attrice opponente il tavolo di travertino di proprietà dell'attrice opponente;
5) pone a carico di entrambe le parti costituite, in pari misura, le spese della CTU;
6) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano il 9 dicembre 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI, visto l'art. 281-sexies, III comma, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
, CF/PI: , con l'avv. DI CIOMMO FRANCESCO, Parte_1 C.F._1 indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
-attrice opponente-
CONTRO
CF/PI: con l'avv. MARIANI MARCO ANTONIO, indirizzo di posta CP_1 P.IVA_1
elettronica certificata: Email_2
-convenuto opposto-
Conclusioni: come precisate all'udienza del 27 novembre 2025.
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'odierno opposto ha agito in via monitoria nei confronti dell'opponente chiedendo e ottenendo ingiunzione di pagamento della somma di € 22.583,00, oltre interessi e spese di ingiunzione, portata dalle proprie fatture n. 4 del 4 febbraio 2021 e n. 40 del 1° giugno 2023, emesse a titolo di corrispettivo per opere compiute nell'immobile di Milano, via Varese n. 14, come da contratto d'appalto in essere fra le parti.
Parte opponente ha tempestivamente avversato la pretesa creditoria del convenuto opposto non negando l'avvenuta conclusione del contratto d'appalto d'opera del 9 luglio 2020, avente a oggetto l'opera di c.d. ristrutturazione dell'immobile di Milano, via Varese n. 14, ma allegando l'inadempimento del convenuto opposto, il quale omise di completare l'opera appaltata, rimasta appunto incompiuta, rimosse e trattenne ingiustificatamente un tavolo di travertino presente
1 nell'immobile, senza più restituirlo, e addebitò senza fondamento il prezzo dei piatti doccia di cui alla fattura n. 40 del 1° giugno 2023. Su tali basi parte opponente ha concluso, in citazione, perché il saldo del corrispettivo d'appalto sia dichiarato non dovuto ai sensi dell'art. 1460 c.c. stanti la mancata conclusione dei lavori e l'omessa procedura di collaudo concordata in contratto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
perché l'opposto sia condannato alla restituzione del tavolo in travertino;
perché l'opposto sia condannato al risarcimento del danno e al pagamento della penale da ritardo prevista in contratto.
Parte opposta, costituitasi nel giudizio di opposizione, ha insistito nella propria pretesa creditoria, negando qualsiasi proprio inadempimento o ritardo e dichiarandosi disponibile a restituire il tavolo di travertino, come già offerto ante causam. Ha dunque concluso, in comparsa di risposta, perché
l'opposizione e le domande dell'opponente siano tutte respinte.
La causa è stata istruita tramite CTU affidata alle cure dell'Arch. e giunge in decisione Persona_1 sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 27 novembre 2025, previa discussione orale nelle forme di cui all'art. 281-sexies c.p.c.; essa è stata trattenuta in decisione ai sensi del III comma di tale disposizione.
*
2. Sulla domanda riconvenzionale di condanna del convenuto al pagamento della penale da ritardo.
Si prenderanno le mosse dalla domanda di cui all'epigrafe del presente paragrafo, che è infondata.
È pacifico e documentato che il contratto d'appalto prevede il termine di compimento dell'opera al
15 marzo 2021 (doc. 2 fasc. mon., clausola n. 9).
L'opponente sostiene che, non avendo il convenuto opposto proceduto a invitare il committente alle procedure di verifica e collaudo previste nella clausola n. 19 e non essendo quindi stato sottoscritto un verbale di consegna dell'opera (clausola n. 9), allora le opere, che tutt'oggi presentano delle mancanze, devono ritenersi mai completate e consegnate, con conseguente diritto della committente al pagamento della penale computata su un periodo che supera il triennio di ritardo.
Al riguardo, l'opposto ha però documentato, sin dal ricorso monitorio, che l'opponente e il marito traslocarono presso l'immobile in data 15 marzo 2021 (doc. 12 fasc. mon.) e che già al 30 marzo 2021 gli effetti personali della committente erano presenti nel bagno, sì che l'immobile era evidentemente abitato (doc. 18 opposto). Non è contestato, ed è stato accertato anche dal CTU, che l'immobile fu in seguito locato a terzi.
Sul punto, deve dunque ritenersi che l'opposto e l'opponente rispettivamente offrirono e accettarono la consegna dell'opera compiuta senza il previo rispetto delle formalità che avevano invece previsto al momento della conclusione del contratto. Con la consegna dell'immobile alla committente,
2 l'appaltatore ne perde la detenzione che aveva ottenuto con la conclusione del contratto;
con essa, perde pure la possibilità di intervenire sull'opera nei tempi e nei modi che egli ritiene.
Per effetto della consegna dell'opera in favore della committente, che pacificamente la ricevette prendendo a “traslocare” nell'immobile ristrutturato, le eventuali mancanze dell'opera compiuta non costituiscono, dunque, un motivo per ritenere l'opera mai completata, come strumentalmente argomenta in giudizio l'opponente; piuttosto, esse costituiscono eventuali vizi o difformità dell'opera compiuta, che obbligano l'appaltatore alla garanzia ai sensi degli art. 1667 e s. c.c..
Posto che il trasloco iniziò proprio il 15 marzo 2021, non si riscontra ritardo neppure di un giorno rispetto al termine fissato in contratto: la domanda riconvenzionale di condanna del convenuto opposto al pagamento della penale da ritardo è dunque del tutto infondata.
*
3. Sulla domanda risarcitoria dell'attrice opponente per la presenza di vizi e difformità dell'opera.
L'istruttoria della domanda in epigrafe è stata compiuta a mezzo di CTU demandata all'Arch. Per_1
[...]
Dalle conclusioni del consulente non si ha motivo di dissentire, in quanto l'elaborato peritale ha vagliato -con i dovuti approfondimenti, con ampia motivazione e rimettendo al giudice le decisioni di diritto- ogni profilo tecnico della controversia, tenendo in considerazione tutte le osservazioni delle parti, ad esse replicando con puntuale attenzione.
Il Tribunale dunque -aderendo alle conclusioni del CTU che ha tenuto conto dei rilievi dei CTP, replicandovi- «esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non è necessario che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte» (cfr. Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 2618/16, in cui si richiama Cass. sentenza n. 10222/2009).
Pertanto le motivazioni della CTU si intendono qui integralmente richiamate, attesa la legittimità della motivazione per relationem all'intero elaborato della CTU come affermato dalla Sentenza della
Corte di Appello di Milano, n. 2607/2017.
I punti lasciati dal CTU alla valutazione del giudice non ne mutano le conclusioni: pacifica la decisione concorde fra le parti di rivestire in resina il bagno, e non in ceramica, non vi è alcuna prova della difformità lamentata dalla committente;
l'uso di una diversa centralina di allarme LI in luogo di quella non rappresenta, di per sé, una difformità tale da causare un minore valore CP_2 dell'opera, non essendo nemmeno stato allegato che la prima sia di qualità inferiore rispetto alla seconda;
l'impianto domotico risulta realizzato nell'immobile, come accertato dal CTU, né la
3 mancata fornitura da parte del convenuto opposto può essere dimostrata a mezzo del generico capitolo di prova formulato dalla opponente.
Per contro, il convenuto opposto deve rispondere dei difetti dell'impianto fotovoltaico, posto che la
CTU ha accertato l'assenza di un vero e proprio progetto fatto redigere dalla committente nel proprio interesse e che pertanto l'appaltatore deve ritenersi gravato dell'obbligazione di progettare e installare un impianto funzionante: il convenuto opposto risponde dunque anche della inidoneità degli elementi indicati a preventivo.
Correttamente, il CTU ha evitato di fare gravare sull'opposto le conseguenze della conformazione delle pareti condominiali, che determina infiltrazioni e macchie di umidità, limitandosi a imputargli la spesa per la posa di un intonaco più adatto allo stato dei luoghi, che l'opposto stesso avrebbe dovuto consigliare all'opponente.
Il CTU ha dunque condivisibilmente individuato vizi e difformità dell'opera per € 20.475,84 oltre
IVA (€ 19.675,84 più € 800,00), da considerarsi in moneta attuale posto che la CTU è stata depositata circa un mese fa.
*
4. Sulla domanda riconvenzionale di restituzione del tavolo in travertino.
Nulla osta a che il convenuto opposto sia condannato a restituire il tavolo di travertino, che egli stesso riconosce di dovere -e volere- restituire alla legittima proprietaria, così da essere sgravato dell'obbligo di custodia.
*
5. Sulla domanda avanzata in via monitoria.
Una volta esaminate e, per quanto di ragione, accolte tutte le doglianze della committente,
l'appaltatore ha diritto a vedersi riconosciuto il saldo del prezzo per l'opera consegnata. La CTU ha permesso di appurare l'effettiva fornitura e posa dei due piatti doccia aggiuntivi rispetto alle opere contrattuali, nonché la congruità del prezzo fatturato con il documento n. 40 del 1° giugno 2023. Al riguardo, vi è prova scritta dell'incarico (doc. 12 fasc. mon.).
Le due fatture azionate ammontano a complessivi € 20.530,00 oltre IVA (€ 19.500,00 più € 1.030,00).
Ritenuto in conclusione che
Computando le reciproche poste, si individua un residuo credito per corrispettivo, in favore del convenuto opposto, di € 54,16 oltre IVA (€ 20.530,00 meno € 20.475,84): in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve quindi essere revocato e l'attrice opponente deve essere condannata a pagare a favore del convenuto opposto tale minore somma, oltre interessi da computarsi al saggio di cui all'art. 1284, I comma, c.c. dal 1° giugno 2023 sino al 4 gennaio 2024 e al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dal 5 gennaio 2024 sino al pagamento.
4 Il convenuto opposto deve essere condannato a restituire all'attrice opponente il tavolo di travertino di proprietà dell'attrice opponente.
Stante la reciproca soccombenza fra le parti, sussistono i motivi di cui all'art. 92 c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite fra di loro.
Secondo analogo criterio, le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in pari misura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione notificata il 19 aprile 2024, da nei confronti di avverso il decreto Parte_1 CP_1
ingiuntivo n. 3290/2024 emesso dal Tribunale di Milano il 6 marzo 2024 e portato alla notificazione l'11 marzo 2024, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) accoglie in parte l'opposizione;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna l'attrice opponente a pagare a favore del convenuto opposto la somma di € 54,16 oltre
IVA e oltre interessi da computarsi al saggio di cui all'art. 1284, I comma, c.c. dal 1° giugno
2023 sino al 4 gennaio 2024 e al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dal 5 gennaio 2024 sino al pagamento;
4) condanna il convenuto opposto a restituire all'attrice opponente il tavolo di travertino di proprietà dell'attrice opponente;
5) pone a carico di entrambe le parti costituite, in pari misura, le spese della CTU;
6) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano il 9 dicembre 2025.
Il Giudice
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