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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 08/07/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 780/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi,
lette le note conclusive delle parti rese in sostituzione dell'udienza e anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ex art. 127 ter, 128 e 281 sexies c.p.c.,
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 780 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024
T R A
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), in persona del l.r.p.t. con il patrocinio dell'avv. NICOLOSI GIUSEPPE e P.IVA_1 dell'avv. CURRAO GIUSEPPE
PARTE ATTRICE
E
C.F. ), e per essa Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. FENAROLI FELICITA
[...]
PARTE CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti attrici hanno introdotto il presente giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ritenere e dichiarare la nullità dell'ipoteca volontaria concessa con contratto di mutuo stipulato in notaio del 30.3.2010, rep. Persona_1
n. 53889 e racc. 14666, e iscritta presso l'Agenzia del Territorio di Enna, Servizio di Pubblicità
Immobiliare (già Conservatoria dei Registri Immobiliari), al n. 3251 reg. gen., n. 459 reg. part. e n.
1 17 di presentazione del 6.4.2010, quale mera conseguenza dell'accertata e non contestata nullità giuridica del detto contratto di mutuo in forza dell'ordinanza del Tribunale di Enna del 23.4.2024;
- in conseguenza, ordinare la cancellazione della sopra citata ipoteca volontaria sollevando il
Responsabile del Servizio di Pubblicità Immobiliare (già Conservatore) da ogni responsabilità.”
Con vittoria di spese e compensi”.
Hanno basato tali conclusioni sull'ordinanza n. 262/2024 del 24/04/2024 pronunciata dal Collegio del Tribunale di Enna in sede di reclamo ex art. 669 bis e ss. c.p.c. (giudizio RG n. 32/2024 con riferimento alle procedure esecutive immobiliari nn. 21/2021 e 42/2022,) che, accogliendo lo stesso, ha estinto la procedura, ritenendo nullo il contratto di mutuo agrario di scopo in forza del quale era stata avviata la procedura perché avente ad oggetto anche il ripianamento di pregressi debiti contratti per l'acquisto di generica attrezzatura non agricola.
In ragione delle questioni di diritto sottese e della natura prettamente documentale della controversia la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Le parti dibattono sulla nullità del mutuo e sulla idoneità della suddetta pronuncia a costituire valido presupposto per la cancellazione dell'ipoteca iscritta.
Orbene, ancor prima di verificare l'eventuale nullità del mutuo, è dirimente ai fini del decidere delineare l'esatto thema decidendum.
Ed infatti, la parte ha agito in giudizio al sol fine di ottenere la cancellazione dell'ipoteca “quale mera conseguenza dell'accertata e non contestata nullità giuridica del detto contratto di mutuo in forza dell'ordinanza del Tribunale di Enna del 23.4.2024”. Non è stato chiesto dalla parte di accertare la nullità del contratto, né si può ritenere che la domanda di accertamento della nullità sia implicita nella richiesta di cancellazione dell'ipoteca, né il giudice può riqualificare diversamente la domanda in ragione della chiarezza espositiva degli attori.
L'accertamento della nullità del contratto contenuto nella ordinanza del Collegio può esplicare – ed ha esplicato – i suoi limitati effetti nell'ambito della procedura esecutiva in cui è stata resa.
Attribuire valore di giudicato a tale pronuncia contrasta con i principi ordinatori del sistema, trattandosi di pronuncia di natura cautelare, non impugnabile e resa nell'ambito della procedura ai soli fini di verifica della regolarità dell'esecuzione.
Costituisce ius receptum il principio secondo cui i provvedimenti emessi dal collegio a definizione del reclamo di cui all'art. 669 terdecies c.p.c., non sono in nessun caso impugnabili e, in particolare, non sono mai suscettibili di ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.. Con riguardo al reclamo relativo ai provvedimenti cautelari sulle istanze di sospensione ovvero di provvedimenti indilazionabili emessi dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt. 624 e/o 618 c.p.c. 2 si vedano ex plurimis, tra le più recenti: Cass., Sez 3 n. 6929/2022; Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
27072 del 06/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 25411 del 10/10/2019, Rv. 655372 – 01; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 743 del 18/01/2016, Rv. 638218 – 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1228 del 22/01/2016,
Rv. 638416 – 01; Sez. L, Sentenza n. 1176 del 22/01/2015, Rv. 634301 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 9371 del 28/04/2014, Rv. 630429 - 01).
Il carattere della decisorietà è stato chiaramente escluso anche da altre pronunce (Cass.12918/2000;
Cass. 13360/2007).
Peraltro, dal punto di vista logico, non si comprende per quale motivo gli odierni attori, pur convinti che la pronuncia abbia accertato definitivamente la nullità del mutuo, non abbiano richiesto la cancellazione dell'ipoteca ai sensi dell'art. 2878 e ss. c.c. o, al più, chiesto al Collegio la correzione del provvedimento nella parte in cui non aveva ordinato la cancellazione.
Ne deriva l'infondatezza della domanda proposta dagli attori in quanto l'ordinanza richiamata non è idonea a consentire la cancellazione non avendo efficacia di giudicato (art. 2884 c.c.), non potendosi altrimenti riqualificare la domanda.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del DM 55/2014 per come novellato, sui valori minimi, valore indeterminabile, complessità bassa.
P.Q.M.
- rigetta la domanda degli attori;
- condanna, in solido fra loro, e , in Parte_1 Parte_2 persona del l.r.p.t., a rifondere a parte convenuta , e per essa Controparte_1 [...]
le spese di lite, liquidate in euro 3.809,00, oltre IVA, CPA e Controparte_2 rimborso forfettario del 15% per spese generali.
Enna, 07/07/2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi,
lette le note conclusive delle parti rese in sostituzione dell'udienza e anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ex art. 127 ter, 128 e 281 sexies c.p.c.,
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 780 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024
T R A
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), in persona del l.r.p.t. con il patrocinio dell'avv. NICOLOSI GIUSEPPE e P.IVA_1 dell'avv. CURRAO GIUSEPPE
PARTE ATTRICE
E
C.F. ), e per essa Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. FENAROLI FELICITA
[...]
PARTE CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti attrici hanno introdotto il presente giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ritenere e dichiarare la nullità dell'ipoteca volontaria concessa con contratto di mutuo stipulato in notaio del 30.3.2010, rep. Persona_1
n. 53889 e racc. 14666, e iscritta presso l'Agenzia del Territorio di Enna, Servizio di Pubblicità
Immobiliare (già Conservatoria dei Registri Immobiliari), al n. 3251 reg. gen., n. 459 reg. part. e n.
1 17 di presentazione del 6.4.2010, quale mera conseguenza dell'accertata e non contestata nullità giuridica del detto contratto di mutuo in forza dell'ordinanza del Tribunale di Enna del 23.4.2024;
- in conseguenza, ordinare la cancellazione della sopra citata ipoteca volontaria sollevando il
Responsabile del Servizio di Pubblicità Immobiliare (già Conservatore) da ogni responsabilità.”
Con vittoria di spese e compensi”.
Hanno basato tali conclusioni sull'ordinanza n. 262/2024 del 24/04/2024 pronunciata dal Collegio del Tribunale di Enna in sede di reclamo ex art. 669 bis e ss. c.p.c. (giudizio RG n. 32/2024 con riferimento alle procedure esecutive immobiliari nn. 21/2021 e 42/2022,) che, accogliendo lo stesso, ha estinto la procedura, ritenendo nullo il contratto di mutuo agrario di scopo in forza del quale era stata avviata la procedura perché avente ad oggetto anche il ripianamento di pregressi debiti contratti per l'acquisto di generica attrezzatura non agricola.
In ragione delle questioni di diritto sottese e della natura prettamente documentale della controversia la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Le parti dibattono sulla nullità del mutuo e sulla idoneità della suddetta pronuncia a costituire valido presupposto per la cancellazione dell'ipoteca iscritta.
Orbene, ancor prima di verificare l'eventuale nullità del mutuo, è dirimente ai fini del decidere delineare l'esatto thema decidendum.
Ed infatti, la parte ha agito in giudizio al sol fine di ottenere la cancellazione dell'ipoteca “quale mera conseguenza dell'accertata e non contestata nullità giuridica del detto contratto di mutuo in forza dell'ordinanza del Tribunale di Enna del 23.4.2024”. Non è stato chiesto dalla parte di accertare la nullità del contratto, né si può ritenere che la domanda di accertamento della nullità sia implicita nella richiesta di cancellazione dell'ipoteca, né il giudice può riqualificare diversamente la domanda in ragione della chiarezza espositiva degli attori.
L'accertamento della nullità del contratto contenuto nella ordinanza del Collegio può esplicare – ed ha esplicato – i suoi limitati effetti nell'ambito della procedura esecutiva in cui è stata resa.
Attribuire valore di giudicato a tale pronuncia contrasta con i principi ordinatori del sistema, trattandosi di pronuncia di natura cautelare, non impugnabile e resa nell'ambito della procedura ai soli fini di verifica della regolarità dell'esecuzione.
Costituisce ius receptum il principio secondo cui i provvedimenti emessi dal collegio a definizione del reclamo di cui all'art. 669 terdecies c.p.c., non sono in nessun caso impugnabili e, in particolare, non sono mai suscettibili di ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.. Con riguardo al reclamo relativo ai provvedimenti cautelari sulle istanze di sospensione ovvero di provvedimenti indilazionabili emessi dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt. 624 e/o 618 c.p.c. 2 si vedano ex plurimis, tra le più recenti: Cass., Sez 3 n. 6929/2022; Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
27072 del 06/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 25411 del 10/10/2019, Rv. 655372 – 01; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 743 del 18/01/2016, Rv. 638218 – 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1228 del 22/01/2016,
Rv. 638416 – 01; Sez. L, Sentenza n. 1176 del 22/01/2015, Rv. 634301 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 9371 del 28/04/2014, Rv. 630429 - 01).
Il carattere della decisorietà è stato chiaramente escluso anche da altre pronunce (Cass.12918/2000;
Cass. 13360/2007).
Peraltro, dal punto di vista logico, non si comprende per quale motivo gli odierni attori, pur convinti che la pronuncia abbia accertato definitivamente la nullità del mutuo, non abbiano richiesto la cancellazione dell'ipoteca ai sensi dell'art. 2878 e ss. c.c. o, al più, chiesto al Collegio la correzione del provvedimento nella parte in cui non aveva ordinato la cancellazione.
Ne deriva l'infondatezza della domanda proposta dagli attori in quanto l'ordinanza richiamata non è idonea a consentire la cancellazione non avendo efficacia di giudicato (art. 2884 c.c.), non potendosi altrimenti riqualificare la domanda.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del DM 55/2014 per come novellato, sui valori minimi, valore indeterminabile, complessità bassa.
P.Q.M.
- rigetta la domanda degli attori;
- condanna, in solido fra loro, e , in Parte_1 Parte_2 persona del l.r.p.t., a rifondere a parte convenuta , e per essa Controparte_1 [...]
le spese di lite, liquidate in euro 3.809,00, oltre IVA, CPA e Controparte_2 rimborso forfettario del 15% per spese generali.
Enna, 07/07/2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
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