TRIB
Ordinanza 13 marzo 2025
Ordinanza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, ordinanza 13/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE LAVORO
DECRETO DI OMOLOGA
Il Giudice
Viste le risultanze degli accertamenti peritali espletati nel procedimento iscritto al RACL 4094 del
2023, promosso ai sensi dell'articolo 445 bis c.p.c., da
, codice fiscale , elettivamente domiciliata in Cagliari, Parte_1 C.F._1
presso lo studio degli avvocati Giuliana Murino, Fabrizio Rodin e Giorgio Rodin che la rappresentano e difendon in virtù di procura speciale come in atti,
ricorrente
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario incaricato, resistente
* ritenuto di dover condividere le risultanze degli accertamenti peritali perché adeguatamente motivate e esenti da vizi logici, in conformità ai principi che regolano la materia;
considerato che non sono state proposte contestazioni ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c. entro il termine perentorio assegnato alle parti, come attestato dalla cancelleria in data 5.03.2025;
DECRETA
l'omologazione dell'accertamento del requisito sanitario in conformità alle risultanze probatorie indicate nella relazione espletata dal consulente tecnico d'ufficio: invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa del 78%, fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (6.07.2023).
* *
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano in base ai parametri di cui al del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, aggiornato al d.m. 13 agosto 2022, n. 147, secondo la tabella di riferimento per i procedimenti di istruzione preventiva di valore indeterminato e con applicazione dei valori minimi per ogni fase del giudizio, in ragione della natura seriale e non complessa della controversia, aumentati del 5% ex art. 4, comma 1 bis D.M. 55/2024, in virtù dei collegamenti ipertestuali contenuti nel corpo del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
Per l'effetto, condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese CP_2
processuali, liquidaTE in complessivi euro 1.606,50, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, nonché rimborso C.U. se dovuto, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate CP_2
con separato decreto.
Cagliari, 13 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Annagrazia Concu
2