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Articolo 37 della Legge 7 ottobre 1947, n. 1058
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Legge 7 ottobre 1947, n. 1058
Articolo 37 della Legge 7 ottobre 1947, n. 1058
Versione
28 ottobre 1947
Art. 37.
I ricorsi giudiziari non hanno effetto sospensivo dei provvedimenti o delle decisioni contro i quali sono proposti.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1947
Vedi fonte istituzionale
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