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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 50/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 1, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
BLOCK MAURIZIO, Presidente
OC ER, Relatore
ROMANO AR IU, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 629/2025 depositato il 26/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TERAMO e pubblicata il 07/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0067955 CONSORZIOBONIFI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con gravame ritualmente interposto e rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe, la contribuente impugnava la sentenza n. 10/II/25, emessa in data 17.12.24/07.01.25 dalla Corte di Giustizia Tributaria di
Teramo Sez. II, con la quale, in una alla condanna alle spese di lite giusta soccombenza, veniva dichiarata l'inammissibilità del suo ricorso avverso l'ingiunzione di pagamento (notificata in data 09.03.24) del contributo consortile di bonifica relativa all'anno d'imposta 2012 e fondata sul sollecito di pagamento asseritamente notificato impersonalmente agli eredi della consorziata, e sua dante causa (Sig.ra Nominativo_1), in data 02.07.2014.
A fronte di una sentenza che aveva pronunciato, appunto, in termini di rito, sul rilievo che gli atti prodromici a quello qui impugnato erano stati regolarmente notificati, in data 02.07.14 e 07.05.15, presso l'ultimo domicilio (in Teramo, Indirizzo_1) della dante causa (Sig.ra Nominativo_1) della contribuente, così come regolarmente notificato era stata la comunicazione di avvenuta coobbligazione in solido alla sorella (Sig.ra Ricorrente_1) in data 18.12.23, e che altresì infondate risultavano le doglianze di quest'ultima in ordine all'eccepita decadenza e/o prescrizione del diritto all'esazione del contributo (di riconosciuta natura tributaria), e ciò stante l'anzidetta sua natura, i diversi atti interruttivi e la sospensione del termine prescrizionale ex normativa emergenziale causa Covid-19, l'appellante, ripercorsi nei debiti termini gravatori, i fatti sostanziali e processuali posti a base del mezzo, censurava la statuizione per
1- carenza o contraddittorietà della motivazione sull'inammissibilità del ricorso: il primo giudice è incorso nella titolata censura, laddove, nel pronunciare in punto di rito, non ha tenuto nel debito conto che mentre il ricorso era stato tempestivamente opposto all'atto contro il quale esso era diretto, lo stesso fondava sul fatto che l'atto a quello presupposto non era stato ritualmente notificato alla contribuente, o meglio alla sua dante causa (e ciò perché al suo deposito presso la Casa comunale non era seguita la comunicazione di avvenuto deposito );
2- irregolarità e contraddittorietà nella sequenza delle notifiche degli atti presupposti: il primo giudice ha ritenuto rituale la notifica dell'atto presupposto giusta le modalità previste in caso di irreperibilità assoluta, senza che questa fosse stata previamente accertata e senza considerare che in data 02.07.14 un sollecito di pagamento, al medesimo indirizzo, era stato invece ricevuto (a riprova della reperibilità) dalla sorella dell'odierna appellante, figlia della de cuius;
3- mancato invio della CAD (Comunicazione di Avvenuto Deposito); il primo giudice non ha considerato che la mancata ricezione della CAD ha reso nulla e priva di effetti giuridici la notificazione dell'atto presupposto;
4- prescrizione del credito-errore nell'applicazione della disciplina e giuriprudenza;
il primo giudice, nell'assimilare il contributo consortile al tributo erariale ed assoggettando anche il primo al termine prescrizionale decennale, erra laddove non ha invece ritenuto che detto contributo fosse invece soggetto a prescrizione quinquennale, termine questo senz'altro compiuto al momento della notificazione dell'atto qui ricorso, considerata la data di notificazione dell'atto presupposto.
Si costituiva in giudizio l'ufficio, il quale, in punto di rito, eccepiva l'inammissibilità del gravame, posto che lo stesso era stato notificato direttamente alla parte e non invece ai suoi procuratori costituiti e domiciliatari, quindi, in punto di merito e per mero tuziorismo, tornava ad osservare come l'atto prodromico fosse stato ritualmente notificato, agli eredi impersonalmente e collettivamente, presso l'ultimo domicilio della de cuius, e ciò a mezzo del vettore poste (notifica “diretta”) senza la necessità di invio della comunicazione di avvenuto deposito (giusta il combinato disposto degli artt. 26, c IV, DPR n. 602/73, 60, c. I lett. e, e 65 DPR n. 600/73
e con effetti, in caso di mancata consegna dell'atto, trascorsi dieci giorni dal rilascio dell'avviso di giacenza nella cassetta della posta), così come anche già riconosciuto dal giudice di legittimità (Cass. ord. n. 10131/2020), ed ancora come altrettanto infondata fossero le eccezioni di decadenza/prescrizione del reclamato credito tributario, tenuto conto in data 07.05.15 era stato notificato un sollecito di pagamento indirizzato alla dante causa della contribuente (Sig.ra Nominativo_1), quindi, in data 23.10.15, era stata notificata (impersonalmente agli eredi) nuova cartella, con deposito presso la Casa comunale, all'ultimo indirizzo in vita della de cuius e, da ultimo, in data 18.12.23 era stata notificata la comunicazione di avvenuta coobbligazione in solido, ed ancora tenuto conto che i termini prescrizionali, che sarebbero scaduti naturalmente in data 31.12.20, a motivo della disposta sospensione degli stessi giusta normativa emergenziale causa Covid-19, avevano subito uno spostamento in avanti per complessivi giorni 626, di tal che la notifica della comunicazione della coobbligazione in solido, occorsa in data 18.12.23 aveva utilmente interrotto la prescrizione.
Seguiva rituale memoria in replica della contribuente che, con riguardo all'eccepita inammissibilità del mezzo, osservava come con la costituzione in giudizio dell'appellato il contraddittorio processuale si era così ritualmente instaurato per via appunto dell'intervenuta sanatoria della dedotta nullità, a motivo del raggiungimento dello scopo sotteso alla notificazione dell'atto di gravame, mentre, con riguardo al merito, ribadiva come, agli atti di causa, non risultava che quelli indicati come atti presupposti (su cui fondava quello qui impugnato) fossero mai pervenuti al loro destinatario, sicché, mentre e per un verso alcun rilievo poteva avere l'eseguita notificazione c.d. “diretta”, per altro verso la mancata ricezione dei pretesi atti interruttivi avevano determinato la prescrizione (alla data del 02.07.2019) del preteso credito consortile.
La causa veniva trattenuta a decisione all'esito di discussione alla pubblica udienza del 22.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è meritevole di accoglimento per gli appresso spiegati motivi.
Innanzitutto va disattesa l'eccezione di inammissibilità del mezzo, sollevata dall'appellato ufficio, perché notificato direttamente alla parte, piuttosto che, come si sarebbe dovuto, ai suoi difensori costituiti e domiciliatari.
L'eccezione, infatti, non ha pregio, atteso che, quand'anche nulla la sua notificazione, con la costituzione in giudizio dell'appellato e, dunque, con il raggiungimento dello scopo a cui l'anzidetta notificazione è preposta, la eccepita nullità risulta per ciò sanata, come è risultato così integrato il conseguente contraddittorio processuale e pienamente tutelato l'altrui diritto di difesa (che, in effetti, è stato in questa sede effettivamente ed in concreto esercitato).
La compiuta disamina del gravame impone di verificare se l'atto presupposto (id est: l'atto di accertamento) sia stato, o meno, ritualmente notificato al contribuente (e cioè alla dante causa dell'odierna appellante, o personalmente, o impersonalmente e collettivamente ai suoi eredi), e ciò perché, nell'un caso, l'originario ricorso sarebbe, così come già statuito, appunto inammissibile per definitività del rapporto tributario ed in difetto di maturazione del relativo termine prescrizionale (di anni dieci), mentre, nell'altro caso, la potestà accertatrice, manifestatasi (per la prima volta) per mezzo dell'atto esattivo qui impugnato, sarebbe inesorabilmente decaduta per la consumazione, nonostante le intercorse sospensioni, del relativo termine quinquennale.
Ebbene, dall'esame del documento versato in atti ed attestante la notificazione dell'avviso di accertamento
(atto presupposto a quello qui impugnato) in capo alla contribuente e, per essa, in capo ai suoi eredi impersonalmente e collettivamente, presso il domicilio in vita della prima, e ciò in base al combinato disposto degli artt. 26 DPR n. 602/73, 60 e 65 DPR n. 600/73 e L. n. 890/82, se, per un verso, risulta appunto che l'ufficiale notificatore ha inteso procedere secondo la tipologia della irreperibilità riscontrata (e cioè di irreperibilità assoluta: “non avendo rinvenuto persone idonee a ricevere l'atto nell'ultimo domicilio in vita del contribuente”), per altro verso, non risulta invece che detto ufficiale notificatore abbia, prima del deposito dell'atto presso la Casa comunale ed a parte quanto pure dallo stesso dichiarato in relata, effettuato
(facendone debita attestazione) ricerche (attraverso consultazione dell'anagrafe comunale, sopralluogo sul posto) per verificare che gli eredi non avessero (esplicitandone il motivo: "immobile chiuso/disabitato" o
"trasferiti in luogo ignoto") alcuna abitazione, ufficio o azienda nel comune dell'ultimo domicilio fiscale del defunto.
V'è allora che un tale vizio procedurale rende inesorabilmente nulla la notificazione del detto atto presupposto con la conseguenza che la conoscenza, attraverso quello qui impugnato, da parte dell'odierna appellante della pretesa tributaria già riguardante la sua dante causa ha attinto quest'ultima in un momento (in data
09.03.24) in cui il potere accertativo relativo ad un tributo (contributi consortili) si era ormai consumato per essere trascorso il suo termine quinquennale.
In conclusione ed in riforma della gravata sentenza, l'appello va accolto con annullamento dell'impugnata ingiunzione.
La difesa personale della parte non impone la liquidazione delle spese per una difesa tecnica, al di là del rimborso dei CC.UU.
P.Q.M.
accoglie l'appello e compensa le spese di giudizio tra le Parti con obbligo da parte della Soget del rimborso dei contributi unificati rifusi dal contribuente.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 1, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
BLOCK MAURIZIO, Presidente
OC ER, Relatore
ROMANO AR IU, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 629/2025 depositato il 26/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TERAMO e pubblicata il 07/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0067955 CONSORZIOBONIFI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con gravame ritualmente interposto e rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe, la contribuente impugnava la sentenza n. 10/II/25, emessa in data 17.12.24/07.01.25 dalla Corte di Giustizia Tributaria di
Teramo Sez. II, con la quale, in una alla condanna alle spese di lite giusta soccombenza, veniva dichiarata l'inammissibilità del suo ricorso avverso l'ingiunzione di pagamento (notificata in data 09.03.24) del contributo consortile di bonifica relativa all'anno d'imposta 2012 e fondata sul sollecito di pagamento asseritamente notificato impersonalmente agli eredi della consorziata, e sua dante causa (Sig.ra Nominativo_1), in data 02.07.2014.
A fronte di una sentenza che aveva pronunciato, appunto, in termini di rito, sul rilievo che gli atti prodromici a quello qui impugnato erano stati regolarmente notificati, in data 02.07.14 e 07.05.15, presso l'ultimo domicilio (in Teramo, Indirizzo_1) della dante causa (Sig.ra Nominativo_1) della contribuente, così come regolarmente notificato era stata la comunicazione di avvenuta coobbligazione in solido alla sorella (Sig.ra Ricorrente_1) in data 18.12.23, e che altresì infondate risultavano le doglianze di quest'ultima in ordine all'eccepita decadenza e/o prescrizione del diritto all'esazione del contributo (di riconosciuta natura tributaria), e ciò stante l'anzidetta sua natura, i diversi atti interruttivi e la sospensione del termine prescrizionale ex normativa emergenziale causa Covid-19, l'appellante, ripercorsi nei debiti termini gravatori, i fatti sostanziali e processuali posti a base del mezzo, censurava la statuizione per
1- carenza o contraddittorietà della motivazione sull'inammissibilità del ricorso: il primo giudice è incorso nella titolata censura, laddove, nel pronunciare in punto di rito, non ha tenuto nel debito conto che mentre il ricorso era stato tempestivamente opposto all'atto contro il quale esso era diretto, lo stesso fondava sul fatto che l'atto a quello presupposto non era stato ritualmente notificato alla contribuente, o meglio alla sua dante causa (e ciò perché al suo deposito presso la Casa comunale non era seguita la comunicazione di avvenuto deposito );
2- irregolarità e contraddittorietà nella sequenza delle notifiche degli atti presupposti: il primo giudice ha ritenuto rituale la notifica dell'atto presupposto giusta le modalità previste in caso di irreperibilità assoluta, senza che questa fosse stata previamente accertata e senza considerare che in data 02.07.14 un sollecito di pagamento, al medesimo indirizzo, era stato invece ricevuto (a riprova della reperibilità) dalla sorella dell'odierna appellante, figlia della de cuius;
3- mancato invio della CAD (Comunicazione di Avvenuto Deposito); il primo giudice non ha considerato che la mancata ricezione della CAD ha reso nulla e priva di effetti giuridici la notificazione dell'atto presupposto;
4- prescrizione del credito-errore nell'applicazione della disciplina e giuriprudenza;
il primo giudice, nell'assimilare il contributo consortile al tributo erariale ed assoggettando anche il primo al termine prescrizionale decennale, erra laddove non ha invece ritenuto che detto contributo fosse invece soggetto a prescrizione quinquennale, termine questo senz'altro compiuto al momento della notificazione dell'atto qui ricorso, considerata la data di notificazione dell'atto presupposto.
Si costituiva in giudizio l'ufficio, il quale, in punto di rito, eccepiva l'inammissibilità del gravame, posto che lo stesso era stato notificato direttamente alla parte e non invece ai suoi procuratori costituiti e domiciliatari, quindi, in punto di merito e per mero tuziorismo, tornava ad osservare come l'atto prodromico fosse stato ritualmente notificato, agli eredi impersonalmente e collettivamente, presso l'ultimo domicilio della de cuius, e ciò a mezzo del vettore poste (notifica “diretta”) senza la necessità di invio della comunicazione di avvenuto deposito (giusta il combinato disposto degli artt. 26, c IV, DPR n. 602/73, 60, c. I lett. e, e 65 DPR n. 600/73
e con effetti, in caso di mancata consegna dell'atto, trascorsi dieci giorni dal rilascio dell'avviso di giacenza nella cassetta della posta), così come anche già riconosciuto dal giudice di legittimità (Cass. ord. n. 10131/2020), ed ancora come altrettanto infondata fossero le eccezioni di decadenza/prescrizione del reclamato credito tributario, tenuto conto in data 07.05.15 era stato notificato un sollecito di pagamento indirizzato alla dante causa della contribuente (Sig.ra Nominativo_1), quindi, in data 23.10.15, era stata notificata (impersonalmente agli eredi) nuova cartella, con deposito presso la Casa comunale, all'ultimo indirizzo in vita della de cuius e, da ultimo, in data 18.12.23 era stata notificata la comunicazione di avvenuta coobbligazione in solido, ed ancora tenuto conto che i termini prescrizionali, che sarebbero scaduti naturalmente in data 31.12.20, a motivo della disposta sospensione degli stessi giusta normativa emergenziale causa Covid-19, avevano subito uno spostamento in avanti per complessivi giorni 626, di tal che la notifica della comunicazione della coobbligazione in solido, occorsa in data 18.12.23 aveva utilmente interrotto la prescrizione.
Seguiva rituale memoria in replica della contribuente che, con riguardo all'eccepita inammissibilità del mezzo, osservava come con la costituzione in giudizio dell'appellato il contraddittorio processuale si era così ritualmente instaurato per via appunto dell'intervenuta sanatoria della dedotta nullità, a motivo del raggiungimento dello scopo sotteso alla notificazione dell'atto di gravame, mentre, con riguardo al merito, ribadiva come, agli atti di causa, non risultava che quelli indicati come atti presupposti (su cui fondava quello qui impugnato) fossero mai pervenuti al loro destinatario, sicché, mentre e per un verso alcun rilievo poteva avere l'eseguita notificazione c.d. “diretta”, per altro verso la mancata ricezione dei pretesi atti interruttivi avevano determinato la prescrizione (alla data del 02.07.2019) del preteso credito consortile.
La causa veniva trattenuta a decisione all'esito di discussione alla pubblica udienza del 22.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è meritevole di accoglimento per gli appresso spiegati motivi.
Innanzitutto va disattesa l'eccezione di inammissibilità del mezzo, sollevata dall'appellato ufficio, perché notificato direttamente alla parte, piuttosto che, come si sarebbe dovuto, ai suoi difensori costituiti e domiciliatari.
L'eccezione, infatti, non ha pregio, atteso che, quand'anche nulla la sua notificazione, con la costituzione in giudizio dell'appellato e, dunque, con il raggiungimento dello scopo a cui l'anzidetta notificazione è preposta, la eccepita nullità risulta per ciò sanata, come è risultato così integrato il conseguente contraddittorio processuale e pienamente tutelato l'altrui diritto di difesa (che, in effetti, è stato in questa sede effettivamente ed in concreto esercitato).
La compiuta disamina del gravame impone di verificare se l'atto presupposto (id est: l'atto di accertamento) sia stato, o meno, ritualmente notificato al contribuente (e cioè alla dante causa dell'odierna appellante, o personalmente, o impersonalmente e collettivamente ai suoi eredi), e ciò perché, nell'un caso, l'originario ricorso sarebbe, così come già statuito, appunto inammissibile per definitività del rapporto tributario ed in difetto di maturazione del relativo termine prescrizionale (di anni dieci), mentre, nell'altro caso, la potestà accertatrice, manifestatasi (per la prima volta) per mezzo dell'atto esattivo qui impugnato, sarebbe inesorabilmente decaduta per la consumazione, nonostante le intercorse sospensioni, del relativo termine quinquennale.
Ebbene, dall'esame del documento versato in atti ed attestante la notificazione dell'avviso di accertamento
(atto presupposto a quello qui impugnato) in capo alla contribuente e, per essa, in capo ai suoi eredi impersonalmente e collettivamente, presso il domicilio in vita della prima, e ciò in base al combinato disposto degli artt. 26 DPR n. 602/73, 60 e 65 DPR n. 600/73 e L. n. 890/82, se, per un verso, risulta appunto che l'ufficiale notificatore ha inteso procedere secondo la tipologia della irreperibilità riscontrata (e cioè di irreperibilità assoluta: “non avendo rinvenuto persone idonee a ricevere l'atto nell'ultimo domicilio in vita del contribuente”), per altro verso, non risulta invece che detto ufficiale notificatore abbia, prima del deposito dell'atto presso la Casa comunale ed a parte quanto pure dallo stesso dichiarato in relata, effettuato
(facendone debita attestazione) ricerche (attraverso consultazione dell'anagrafe comunale, sopralluogo sul posto) per verificare che gli eredi non avessero (esplicitandone il motivo: "immobile chiuso/disabitato" o
"trasferiti in luogo ignoto") alcuna abitazione, ufficio o azienda nel comune dell'ultimo domicilio fiscale del defunto.
V'è allora che un tale vizio procedurale rende inesorabilmente nulla la notificazione del detto atto presupposto con la conseguenza che la conoscenza, attraverso quello qui impugnato, da parte dell'odierna appellante della pretesa tributaria già riguardante la sua dante causa ha attinto quest'ultima in un momento (in data
09.03.24) in cui il potere accertativo relativo ad un tributo (contributi consortili) si era ormai consumato per essere trascorso il suo termine quinquennale.
In conclusione ed in riforma della gravata sentenza, l'appello va accolto con annullamento dell'impugnata ingiunzione.
La difesa personale della parte non impone la liquidazione delle spese per una difesa tecnica, al di là del rimborso dei CC.UU.
P.Q.M.
accoglie l'appello e compensa le spese di giudizio tra le Parti con obbligo da parte della Soget del rimborso dei contributi unificati rifusi dal contribuente.