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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 27/11/2024, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1551/2023
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
* * *
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice onorario ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1551 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
(nata a [...] il [...] – c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Sorrenti
- ricorrente -
e
(nato a [...] il [...] – c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Elvira Condoluci
- resistente-
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 27/11/2024
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/12/2023 ha chiesto la Parte_1
declaratoria di separazione giudiziale dal coniuge , con affido Controparte_1
congiunto dei figli minori di età , e e collocazione prevalente Per_1 Per_2 Per_3
presso di sé, con regolamentazione degli incontri tra i figli ed il genitore non collocatario,
1 con obbligo per il resistente di corrispondere alla ricorrente l'importo mensile di € 450,00
a titolo di contributo al mantenimento dei figli (oltre al 50% delle spese straordinarie), con ulteriore obbligo per il resistente di versare alla ricorrente l'importo di € 150,00 per il suo mantenimento.
La ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con in Controparte_1
data 30/04/2005 in RO (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune atto n.
9, part II serie A, anno 2005) e che dall'unione sono nati i figli (3/03/2006), Per_1
(17/11/2012) e (il 23/10/2017), ha dedotto che nel tempo sono sorti Per_2 Per_3
insanabili contrasti tra i coniugi tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale. Ha precisato di essere disoccupata.
si è costituito ed ha aderito alla domanda di separazione. Controparte_1
Dopo un iniziale accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni di separazione, all'udienza innanzi al G.I. del 10/07/2024 le parti hanno chiesto l'emissione dei provvedimenti provvisori ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c. non avendo perfezionato l'intesa conciliativa;
ha dichiarato di rinunciare alla domanda di Parte_1
mantenimento in suo favore avendo nelle more intrapreso attività lavorativa.
Con ordinanza resa in data 15/07/2024 il G.I. ha disposto in ordine ai provvedimenti provvisori nell'interesse dei figli e, in assenza di richieste istruttorie, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 27/11/2024 i difensori hanno precisato le conclusioni, rinunciando al deposito delle memorie conclusionali e di replica.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini di seguito specificati.
A) Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio in data 30/04/2005 in RO (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune atto n.
9, part II serie A, anno 2005) e che dall'unione sono nati i figli (3/03/2006), Per_1
(17/11/2012) e (il 23/10/2017). Per_2 Per_3
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi e la conferma espressa in udienza hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che sin da prima dell'instaurazione del ricorso giudiziale i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio
2 maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c..
B) In ordine alle condizioni di separazione il Collegio condivide ed intende riproporre integralmente quelle già provvisoriamente delineate dal G.I.
Sulla regolamentazione non patrimoniale della responsabilità genitoriale, dall'unione sono nati i figli (3/03/2006), (17/11/2012) e (il Per_1 Per_2 Per_3
23/10/2017), gli ultimi due ancora minori di età e come tali soggetti alla responsabilità genitoriale da disciplinare giudizialmente.
Dopo la separazione di fatto tra i coniugi i figli hanno vissuto prevalentemente con la madre pur mantenendo costanti rapporti con il padre, sicché è opportuno che la collazione ordinaria venga mantenuta in questi termini come del resto richiesto dalle parti.
E' noto che ai sensi dell'art. 337 ter c.c. l'affido condiviso dei figli minori di età costituisce la regola alla quale può derogarsi solo in presenza di circostanze che lo rendano pregiudizievole nell'interesse dei minori stessi.
L'affido condiviso risponde ad un interesse dei minori che deve essere perseguito anche in presenza di profili di criticità nel rapporto tra i genitori e nel rapporto genitori/figli con la duplice finalità di contribuire al recupero dei rapporti in crisi e di accentuare il valore della responsabilità genitoriale (per ogni possibile successiva determinazione). Proprio in tale contesto trova giustificazione il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo il quale la deroga del principio dell'affido condiviso presuppone la deduzione e la prova di fatti che determinino pregiudizio per il minore, e quindi non di semplici condotte di inadempimento del genitore che anzi proprio nella responsabilità dell'affido congiunto possono trovare il migliore campo di indagine e valutazione.
Dalle stesse deduzioni delle parti non emergono dati tali da giustificare la deroga al predetto principio, sicchè deve disporsi l'affido condiviso dei figli minori e Per_2
ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e con Per_3
regolamentazione delle modalità di incontro con il genitore non collocatario.
Al riguardo va osservato che le modalità concordate tra i genitori in sede di accordo transattivo (poi non perfezionato) pur se non coincidenti con quelle tradizionalmente
3 adottate dal Tribunale appaiono maggiormente adeguate alle esigenze tanto dei figli che dei genitori (ora entrambi lavoratori), sicchè in questa sede si ritiene opportuno mutuarle.
La regolamentazione della responsabilità genitoriale è disposta in parte qua nei seguenti termini:
➢ il padre, compatibilmente con il proprio lavoro, potrà tenere con sè i figli tre giorni alla settimana e nella specie lunedì, mercoledì e venerdì dopo la scuola, dalle 16 alle 19,30, nonché alternativamente un fine settimana dal sabato dalle ore 15,00 alla domenica alle ore 22,00, con pernottamento, e, il fine settimana successivo solo il sabato pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 21,30, fatta salva la possibilità di modificare e concordare con la sig.ra Parte_1
anche giorni diversi in base alle esigenze dei figli ed a quelle lavorative del genitore;
➢ durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
➢ dalla chiusura della scuola alla riapertura della scuola i figli staranno con il padre dal giovedì sera alla domenica sera (con la possibilità il pomeriggio, se vogliono, di andare a giocare a casa della madre) e con la madre dalla domenica sera al giovedì sera;
in questo periodo la madre continuerà a percepire l'assegno di contribuzione per i figli ma nella misura di soli €
100,00 al mese per ciascun figlio.
In ordine, invece, alla regolamentazione patrimoniale della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 ter comma 2 c.c. grava sul genitore non affidatario o non collocatario l'obbligo del contributo economico per il mantenimento dei figli.
Al fine di garantire (per quanto possibile) alle parti dei procedimenti di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di responsabilità genitoriale una uniformità e prevedibilità di giudizio, la giurisprudenza del Tribunale di Palmi è comunemente concorde nel determinare la misura della contribuzione economica dei genitori verso i figli ponderando tra loro per un verso le oggettive esigenze dei figli, per altro verso le abitudini di vita dei figli assicurate nel corso dell'unione familiare, per altro verso ancora la redditualità dei genitori in costanza di unità familiare e negli sviluppi successivi (cfr. anche Cass. n. 25134 del 10/10/2018).
4 La predeterminazione dei criteri generali su basi oggettive e la conseguente
“prevedibilità” del percorso valutativo del giudice rende possibile alle parti una seppur sommaria prognosi sull'esito del giudizio e così consente, con l'ausilio della difesa tecnica, di ponderare nell'esclusivo e superiore interesse dei figli la convenienza di soluzioni “concordate” che conducano la disgregazione familiare su quel binario “a conflitto temperato” fondamentale nell'effettivo e sostanziale perseguimento della bigenitorialità.
La valutazione sulla capacità patrimoniale dei genitori tenuti al contributo di mantenimento non può che essere rapportata al reddito per come documentato o accertato nel processo, sia con riferimento agli anni precedenti la disgregazione familiare (appunto nell'ottica di acquisire elementi per comprendere quale fossero le abitudini di vita dei figli), sia con riferimento al momento in cui viene assunta la delibazione (in tale ultimo momento avendo riguardo pure alle possibili “alterazioni” indotte proprio in funzione della pendenza del giudizio, da valutare anche mediante indizi e presunzioni con i requisiti di legge).
In ipotesi di produzione delle dichiarazioni fiscali il dato da esse rinvenibile assume un valore presuntivo sulla sovrapponibilità della redditualità formale a quella sostanziale, ferma restando la possibilità di ritenere non veritieri quei dati sia mediante le indagini specifiche tecniche disposte su impulso di parte o d'ufficio, sia mediante un ragionamento deduttivo in rapporto alle circostanze di fatto provate nel processo.
Le oggettive esigenze dei figli e le abitudini di vita assicurate nel corso dell'unione familiare assumono un particolare rilievo (essendo il fine da realizzare in presenza di possibilità reddituali), ma anche che il parametro del “fabbisogno dei figli” deve necessariamente adeguarsi alla situazione di disgregazione del nucleo familiare che ordinariamente determina un “complessivo impoverimento” proprio per la duplicazione di spese fisse. Proprio la ponderata correlazione tra il fabbisogno dei figli e la capacità reddituale dei genitori consente, per un verso, di assicurare ai figli continuità di stile di vita nelle ipotesi in cui la redditualità familiare sia tale da assorbire l'aumento dei costi provocati dalla disgregazione familiare e, per altro verso, di evitare che le esigenze dei figli per come sotto questo profilo “riconosciute” in giudizio siano sovrastimate rispetto alle possibilità dei genitori e, per altro verso ancora, che il mantenimento dei figli nella fase della patologia familiare non sia ancorata solo alle possibilità economiche dei
5 genitori (che pur essendo particolarmente abbienti potrebbero avere in corso di unità familiare adottato uno stile di vita ordinario) bensì alla “continuità”.
Ciò posto, nel caso di specie la patrimonialità dei genitori è assai ridotta e per valutare la misura della contribuzione deve tenersi in considerazione che entrambi percepiscono il 50% dell'assegno unico familiare (come per legge in ipotesi di affido condiviso ed in assenza di diverso formale accordo).
La misura della contribuzione mensile è, dunque, parametrata non solo al reddito formale ma anche all'integrazione costituita dall'assegno unico.
Il Collegio in questo contesto ed in applicazione dei parametri orientativo in uso presso l'Ufficio ritiene giustificato determinare l'assegno mensile di contribuzione a carico di , genitore non collocatario, per il mantenimento dei figli Controparte_1 nella misura di € 150,00 per ciascun figlio;
con la precisazione che nel periodo estivo nel quale vi è alternanza tra i genitori il contributo è dovuto solo nel minore importo di €
100,00 per ciascun figlio.
Le spese straordinarie (preventivamente concordate ed adeguatamente documentate) sono a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno.
In ragione dell'assenza di una vera e propria soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- accoglie la domanda e, per l'effetto, pronuncia la separazione dei coniugi e (matrimonio contratto in data Parte_1 Controparte_1
30/04/2005 in RO e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune atto n. 9, part II serie A, anno 2005);
- autorizza i coniugi a vivere separatamente osservando l'obbligo del reciproco rispetto;
- i figli minori di età e e sono affidati in modo Per_2 Persona_4 Per_5
congiunto ad entrambi i genitori, con collazione ordinaria presso la madre ed assegnazione a quest'ultima della casa coniugale;
Parte_1
- i rapporti tra i figli minori di età ed il genitore non collocatario CP_1
6 sono così disciplinati: CP_1
o il padre, compatibilmente con il proprio lavoro, potrà tenere con sè i figli tre giorni alla settimana e nella specie lunedì, mercoledì e venerdì dopo la scuola, dalle 16 alle 19,30, nonché alternativamente un fine settimana dal sabato dalle ore 15,00 alla domenica alle ore 22,00, con pernottamento, e, il fine settimana successivo solo il sabato pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 21,30, fatta salva la possibilità di modificare e concordare con la sig.ra anche giorni diversi in base alle esigenze dei figli ed a quelle Parte_1
lavorative del genitore;
o durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
o dalla chiusura della scuola alla riapertura della scuola i figli staranno con il padre dal giovedì sera alla domenica sera (con la possibilità il pomeriggio, se vogliono, di andare a giocare a casa della madre) e con la madre dalla domenica sera al giovedì sera;
in questo periodo la madre continuerà a percepire l'assegno di contribuzione per i figli ma nella misura di soli € 100,00 al mese per ciascun figlio;
- sono fatti salvi i diversi accordi che i genitori dovessero raggiungere, anche in via occasionale, nel superiore interesse dei figli;
- è obbligato a corrispondere a un Controparte_1 Parte_1 assegno mensile di contribuzione per il mantenimento dei figli nella misura di €
150,00 per ciascun figlio (anche per , maggiorenne non economicamente Per_1
autosufficiente); con la precisazione che nel periodo estivo nel quale vi è alternanza tra i genitori il contributo è dovuto solo nel minore importo di € 100,00 per ciascun figlio;
- dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito, precisando che l'annotazione della presente sentenza dovrà essere compiuta nei registri dello Stato Civile del Comune competente.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 27 novembre 2024
Il Presidente
7 dott. Piero Viola
8
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
* * *
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice onorario ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1551 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
(nata a [...] il [...] – c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Sorrenti
- ricorrente -
e
(nato a [...] il [...] – c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Elvira Condoluci
- resistente-
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 27/11/2024
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/12/2023 ha chiesto la Parte_1
declaratoria di separazione giudiziale dal coniuge , con affido Controparte_1
congiunto dei figli minori di età , e e collocazione prevalente Per_1 Per_2 Per_3
presso di sé, con regolamentazione degli incontri tra i figli ed il genitore non collocatario,
1 con obbligo per il resistente di corrispondere alla ricorrente l'importo mensile di € 450,00
a titolo di contributo al mantenimento dei figli (oltre al 50% delle spese straordinarie), con ulteriore obbligo per il resistente di versare alla ricorrente l'importo di € 150,00 per il suo mantenimento.
La ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con in Controparte_1
data 30/04/2005 in RO (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune atto n.
9, part II serie A, anno 2005) e che dall'unione sono nati i figli (3/03/2006), Per_1
(17/11/2012) e (il 23/10/2017), ha dedotto che nel tempo sono sorti Per_2 Per_3
insanabili contrasti tra i coniugi tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale. Ha precisato di essere disoccupata.
si è costituito ed ha aderito alla domanda di separazione. Controparte_1
Dopo un iniziale accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni di separazione, all'udienza innanzi al G.I. del 10/07/2024 le parti hanno chiesto l'emissione dei provvedimenti provvisori ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c. non avendo perfezionato l'intesa conciliativa;
ha dichiarato di rinunciare alla domanda di Parte_1
mantenimento in suo favore avendo nelle more intrapreso attività lavorativa.
Con ordinanza resa in data 15/07/2024 il G.I. ha disposto in ordine ai provvedimenti provvisori nell'interesse dei figli e, in assenza di richieste istruttorie, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 27/11/2024 i difensori hanno precisato le conclusioni, rinunciando al deposito delle memorie conclusionali e di replica.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini di seguito specificati.
A) Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio in data 30/04/2005 in RO (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune atto n.
9, part II serie A, anno 2005) e che dall'unione sono nati i figli (3/03/2006), Per_1
(17/11/2012) e (il 23/10/2017). Per_2 Per_3
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi e la conferma espressa in udienza hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che sin da prima dell'instaurazione del ricorso giudiziale i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio
2 maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c..
B) In ordine alle condizioni di separazione il Collegio condivide ed intende riproporre integralmente quelle già provvisoriamente delineate dal G.I.
Sulla regolamentazione non patrimoniale della responsabilità genitoriale, dall'unione sono nati i figli (3/03/2006), (17/11/2012) e (il Per_1 Per_2 Per_3
23/10/2017), gli ultimi due ancora minori di età e come tali soggetti alla responsabilità genitoriale da disciplinare giudizialmente.
Dopo la separazione di fatto tra i coniugi i figli hanno vissuto prevalentemente con la madre pur mantenendo costanti rapporti con il padre, sicché è opportuno che la collazione ordinaria venga mantenuta in questi termini come del resto richiesto dalle parti.
E' noto che ai sensi dell'art. 337 ter c.c. l'affido condiviso dei figli minori di età costituisce la regola alla quale può derogarsi solo in presenza di circostanze che lo rendano pregiudizievole nell'interesse dei minori stessi.
L'affido condiviso risponde ad un interesse dei minori che deve essere perseguito anche in presenza di profili di criticità nel rapporto tra i genitori e nel rapporto genitori/figli con la duplice finalità di contribuire al recupero dei rapporti in crisi e di accentuare il valore della responsabilità genitoriale (per ogni possibile successiva determinazione). Proprio in tale contesto trova giustificazione il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo il quale la deroga del principio dell'affido condiviso presuppone la deduzione e la prova di fatti che determinino pregiudizio per il minore, e quindi non di semplici condotte di inadempimento del genitore che anzi proprio nella responsabilità dell'affido congiunto possono trovare il migliore campo di indagine e valutazione.
Dalle stesse deduzioni delle parti non emergono dati tali da giustificare la deroga al predetto principio, sicchè deve disporsi l'affido condiviso dei figli minori e Per_2
ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e con Per_3
regolamentazione delle modalità di incontro con il genitore non collocatario.
Al riguardo va osservato che le modalità concordate tra i genitori in sede di accordo transattivo (poi non perfezionato) pur se non coincidenti con quelle tradizionalmente
3 adottate dal Tribunale appaiono maggiormente adeguate alle esigenze tanto dei figli che dei genitori (ora entrambi lavoratori), sicchè in questa sede si ritiene opportuno mutuarle.
La regolamentazione della responsabilità genitoriale è disposta in parte qua nei seguenti termini:
➢ il padre, compatibilmente con il proprio lavoro, potrà tenere con sè i figli tre giorni alla settimana e nella specie lunedì, mercoledì e venerdì dopo la scuola, dalle 16 alle 19,30, nonché alternativamente un fine settimana dal sabato dalle ore 15,00 alla domenica alle ore 22,00, con pernottamento, e, il fine settimana successivo solo il sabato pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 21,30, fatta salva la possibilità di modificare e concordare con la sig.ra Parte_1
anche giorni diversi in base alle esigenze dei figli ed a quelle lavorative del genitore;
➢ durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
➢ dalla chiusura della scuola alla riapertura della scuola i figli staranno con il padre dal giovedì sera alla domenica sera (con la possibilità il pomeriggio, se vogliono, di andare a giocare a casa della madre) e con la madre dalla domenica sera al giovedì sera;
in questo periodo la madre continuerà a percepire l'assegno di contribuzione per i figli ma nella misura di soli €
100,00 al mese per ciascun figlio.
In ordine, invece, alla regolamentazione patrimoniale della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 ter comma 2 c.c. grava sul genitore non affidatario o non collocatario l'obbligo del contributo economico per il mantenimento dei figli.
Al fine di garantire (per quanto possibile) alle parti dei procedimenti di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di responsabilità genitoriale una uniformità e prevedibilità di giudizio, la giurisprudenza del Tribunale di Palmi è comunemente concorde nel determinare la misura della contribuzione economica dei genitori verso i figli ponderando tra loro per un verso le oggettive esigenze dei figli, per altro verso le abitudini di vita dei figli assicurate nel corso dell'unione familiare, per altro verso ancora la redditualità dei genitori in costanza di unità familiare e negli sviluppi successivi (cfr. anche Cass. n. 25134 del 10/10/2018).
4 La predeterminazione dei criteri generali su basi oggettive e la conseguente
“prevedibilità” del percorso valutativo del giudice rende possibile alle parti una seppur sommaria prognosi sull'esito del giudizio e così consente, con l'ausilio della difesa tecnica, di ponderare nell'esclusivo e superiore interesse dei figli la convenienza di soluzioni “concordate” che conducano la disgregazione familiare su quel binario “a conflitto temperato” fondamentale nell'effettivo e sostanziale perseguimento della bigenitorialità.
La valutazione sulla capacità patrimoniale dei genitori tenuti al contributo di mantenimento non può che essere rapportata al reddito per come documentato o accertato nel processo, sia con riferimento agli anni precedenti la disgregazione familiare (appunto nell'ottica di acquisire elementi per comprendere quale fossero le abitudini di vita dei figli), sia con riferimento al momento in cui viene assunta la delibazione (in tale ultimo momento avendo riguardo pure alle possibili “alterazioni” indotte proprio in funzione della pendenza del giudizio, da valutare anche mediante indizi e presunzioni con i requisiti di legge).
In ipotesi di produzione delle dichiarazioni fiscali il dato da esse rinvenibile assume un valore presuntivo sulla sovrapponibilità della redditualità formale a quella sostanziale, ferma restando la possibilità di ritenere non veritieri quei dati sia mediante le indagini specifiche tecniche disposte su impulso di parte o d'ufficio, sia mediante un ragionamento deduttivo in rapporto alle circostanze di fatto provate nel processo.
Le oggettive esigenze dei figli e le abitudini di vita assicurate nel corso dell'unione familiare assumono un particolare rilievo (essendo il fine da realizzare in presenza di possibilità reddituali), ma anche che il parametro del “fabbisogno dei figli” deve necessariamente adeguarsi alla situazione di disgregazione del nucleo familiare che ordinariamente determina un “complessivo impoverimento” proprio per la duplicazione di spese fisse. Proprio la ponderata correlazione tra il fabbisogno dei figli e la capacità reddituale dei genitori consente, per un verso, di assicurare ai figli continuità di stile di vita nelle ipotesi in cui la redditualità familiare sia tale da assorbire l'aumento dei costi provocati dalla disgregazione familiare e, per altro verso, di evitare che le esigenze dei figli per come sotto questo profilo “riconosciute” in giudizio siano sovrastimate rispetto alle possibilità dei genitori e, per altro verso ancora, che il mantenimento dei figli nella fase della patologia familiare non sia ancorata solo alle possibilità economiche dei
5 genitori (che pur essendo particolarmente abbienti potrebbero avere in corso di unità familiare adottato uno stile di vita ordinario) bensì alla “continuità”.
Ciò posto, nel caso di specie la patrimonialità dei genitori è assai ridotta e per valutare la misura della contribuzione deve tenersi in considerazione che entrambi percepiscono il 50% dell'assegno unico familiare (come per legge in ipotesi di affido condiviso ed in assenza di diverso formale accordo).
La misura della contribuzione mensile è, dunque, parametrata non solo al reddito formale ma anche all'integrazione costituita dall'assegno unico.
Il Collegio in questo contesto ed in applicazione dei parametri orientativo in uso presso l'Ufficio ritiene giustificato determinare l'assegno mensile di contribuzione a carico di , genitore non collocatario, per il mantenimento dei figli Controparte_1 nella misura di € 150,00 per ciascun figlio;
con la precisazione che nel periodo estivo nel quale vi è alternanza tra i genitori il contributo è dovuto solo nel minore importo di €
100,00 per ciascun figlio.
Le spese straordinarie (preventivamente concordate ed adeguatamente documentate) sono a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno.
In ragione dell'assenza di una vera e propria soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- accoglie la domanda e, per l'effetto, pronuncia la separazione dei coniugi e (matrimonio contratto in data Parte_1 Controparte_1
30/04/2005 in RO e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune atto n. 9, part II serie A, anno 2005);
- autorizza i coniugi a vivere separatamente osservando l'obbligo del reciproco rispetto;
- i figli minori di età e e sono affidati in modo Per_2 Persona_4 Per_5
congiunto ad entrambi i genitori, con collazione ordinaria presso la madre ed assegnazione a quest'ultima della casa coniugale;
Parte_1
- i rapporti tra i figli minori di età ed il genitore non collocatario CP_1
6 sono così disciplinati: CP_1
o il padre, compatibilmente con il proprio lavoro, potrà tenere con sè i figli tre giorni alla settimana e nella specie lunedì, mercoledì e venerdì dopo la scuola, dalle 16 alle 19,30, nonché alternativamente un fine settimana dal sabato dalle ore 15,00 alla domenica alle ore 22,00, con pernottamento, e, il fine settimana successivo solo il sabato pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 21,30, fatta salva la possibilità di modificare e concordare con la sig.ra anche giorni diversi in base alle esigenze dei figli ed a quelle Parte_1
lavorative del genitore;
o durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
o dalla chiusura della scuola alla riapertura della scuola i figli staranno con il padre dal giovedì sera alla domenica sera (con la possibilità il pomeriggio, se vogliono, di andare a giocare a casa della madre) e con la madre dalla domenica sera al giovedì sera;
in questo periodo la madre continuerà a percepire l'assegno di contribuzione per i figli ma nella misura di soli € 100,00 al mese per ciascun figlio;
- sono fatti salvi i diversi accordi che i genitori dovessero raggiungere, anche in via occasionale, nel superiore interesse dei figli;
- è obbligato a corrispondere a un Controparte_1 Parte_1 assegno mensile di contribuzione per il mantenimento dei figli nella misura di €
150,00 per ciascun figlio (anche per , maggiorenne non economicamente Per_1
autosufficiente); con la precisazione che nel periodo estivo nel quale vi è alternanza tra i genitori il contributo è dovuto solo nel minore importo di € 100,00 per ciascun figlio;
- dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito, precisando che l'annotazione della presente sentenza dovrà essere compiuta nei registri dello Stato Civile del Comune competente.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 27 novembre 2024
Il Presidente
7 dott. Piero Viola
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