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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/01/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. ssa Elisa Milazzo, all'udienza del 27.1.2025 sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. emana la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6308 /2024 R.G.L., avente ad oggetto “Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. SILLUZIO FRANCESCO;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
, con l'Avv. VETRI ALESSANDRA;
CP_1
- Resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Premessa
Con ricorso depositato il 29.6.2024 ha proposto opposizione avverso i Parte_1
provvedimenti di accertamento somme indebitamente percepite su R.D.C. per il periodo 2019 -
2020 e 2020 – 2021 chiedendo che venisse accertato la non debenza di alcuna somme per il suddetto titolo.
Costituitasi con memoria del 12.11.2024 l' deduceva che che “Vista la sentenza d'appello CP_1
allegata, che riconosce il diritto del ricorrente al reddito di cittadinanza, si è proceduto al ripristino della prestazione e all'abbandono degli indebiti 16814571 e 16884594”.
Chiedeva pertanto che venisse dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese. Con decreto del 9.12.2024 la scrivente ha chiesto all'istituto di documentare il suddetto
“abbandono” e ha rinviato per tale incombente all'udienza del 27.1.2025 sostituita dal deposito di note ex art.127 ter c.p.c..
Entro il termine perentorio fissato hanno depositato note entrambi le parti e la causa viene decisa con la presente sentenza.
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2. Cessata materia del contendere
Sulla scorta di quanto documentato dall' in allegato alle note depositate il 25.1.2025 e CP_1
richiesto dalle parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale pronuncia di matrice pretoria presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice.
Come precisato in giurisprudenza, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass. 10553/09; C. Cass. 22650/08).
Alla stregua delle superiori considerazioni, va dichiarata la cessazione della materia del contendere atteso che nel caso di specie il fatto sopravvenuto rispetto al deposito del ricorso è quello dell'
”abbandono” degli indebiti come documentato dall' in allegato alle note depositate in data CP_1
25.1.2025.
3. Spese
In materia di spese giudiziali, in presenza di una pronuncia di cessata materia del contendere, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass 2937/99).
Tuttavia l'operatività del principio della soccombenza virtuale, non esclude la regola della compensazione delle spese ( vedi in tal senso Cass. civ. Sez. V, 06-02-2015, n. 2215) richiesta dall' ed a cui non si è opposto parte ricorrente, che nella specie può giustificarsi per CP_1
l'intervenuto tempestivo provvedimento emanato in autotutela dall' he ha consentito una CP_1
celere definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Catania, 27/01/2025
IL GIUDICE dott.ssa Elisa Milazzo