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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 06/06/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 977/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 05/06/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 977/2024 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. CARROCCIA ALFREDO, Parte_1
giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
-convenuto-
avente ad oggetto: indennità maternità dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare il ricorso va dichiarato improcedibile.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Invero, parte ricorrente non ha eseguito alcuna notifica dell'atto introduttivo del giudizio e del pedissequo decreto giudiziale di fissazione d'udienza alla controparte, la quale del resto non si è costituita in giudizio.
Nella situazione data, non ritiene questo giudice possibile assegnare un nuovo termine per la rinnovazione della notificazione, alla luce della ratio che sostiene il recente indirizzo giurisprudenziale, autorevolmente avallato dalle Sezioni Unite della S.C., proprio in materia dell'opposizione a decreto ingiuntivo (in relazione alla quale è stato affermato il seguente principio di diritto: “nel rito del lavoro, il principio secondo il quale l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, è applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro - per identità di
"ratio" di regolamentazione ed ancorché detto procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anziché un mezzo di impugnazione - sicchè, anche in tale procedimento, la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'opposizione e con essa l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto”; così Cass., Sez. Un, 30 luglio 2008, n. 20604).
In particolare, le SS.UU. – esaminando l'evoluzione del quadro giurisprudenziale alla luce del principio della ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111, comma 2, Cost. – sono giunte alla conclusione che anche nel rito del lavoro, a fronte di una notifica inesistente
(giuridicamente o di fatto), non è applicabile un sistema sanante quale quello apprestato dall'art. 291 c.p.c., superando così il precedente indirizzo in base al quale - sull'assunto del perfezionamento dell'atto di impugnazione ai sensi dell'art. 435 c.p.c., con il solo deposito del ricorso nei termini previsti dalla legge nella cancelleria del giudice ad quem - il giudice d'appello che rilevava qualsiasi vizio della notifica o anche la sua inesistenza avrebbe dovuto indicarlo all'appellante ex art. 421 c.p.c. e assegnare allo stesso, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine necessariamente perentorio per provvedere a notificare il ricorso unitamente al decreto presidenziale di fissazione di nuova udienza (cfr. Cass., Sez.
Un., 29 luglio 1996 e 6841 e Cass., Sez. Un., 26 ottobre 1996 n. 9931).
Il nuovo orientamento, partendo dalla novella dell'art. 111 Cost., comma 2, e ricordando che la regola della “ragionevole durata” del processo ha assunto un valore sopranazionale, alla stregua dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (così come interpretata dalla Corte europea), ha escluso pertanto la possibilità di applicare ai casi di inesistenza della
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro notificazione sia l'art. 291 che l'art. 421 c.p.c., comma 1, ("il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti"), “data l'impossibilità concettuale di rinnovare e tanto meno di rettificare l'inesistente (giuridico o di fatto)” e posto altresì che la soluzione contraria, in violazione del principio della "ragionevole durata del processo" e con riflessi di indubbia incoerenza dell'intero sistema processuale, finirebbe per penalizzare, rispetto al processo ordinario, il rito del lavoro, tradendo i principi della oralità, concentrazione ed immediatezza, e che connotano il processo cadenzando i tempi del giudizio su un tessuto di preclusioni e di decadenze, sicuramente più rigido e severo di quello riscontrabile nel giudizio ordinario.
Infine, le SS.UU. hanno escluso che il carattere ordinatorio del termine di notificazione, di cui al decreto di fissazione dell'udienza, conferisca validità alla proroga operata dopo la scadenza del termine assegnato: invero, al giudice è consentita l'abbreviazione o la proroga dei termini ordinatori, “finanche d'ufficio, sempre però "prima della scadenza" (art. 154
c.p.c.). Una volta, pertanto, scaduto il termine ordinatorio senza che si sia avuta una proroga si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio” (SS.UU. n. 20604/08, cit.).
Orbene, le motivazioni richiamate, integralmente condivise da questo giudice, sono tutte applicabili nella fattispecie in esame, concernente un'ipotesi di notificazione inesistente dell'atto introduttivo del giudizio.
Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile.
Nulla va disposto per le spese di lite, attese le ragioni della decisione e stante la mancata costituzione della parte opposta.
P. Q. M.
Ogni diversa domanda, istanza deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
1) dichiara improcedibile la domanda;
2) nulla sulle spese di lite.
Latina, 6/06/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 05/06/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 977/2024 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. CARROCCIA ALFREDO, Parte_1
giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
-convenuto-
avente ad oggetto: indennità maternità dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare il ricorso va dichiarato improcedibile.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Invero, parte ricorrente non ha eseguito alcuna notifica dell'atto introduttivo del giudizio e del pedissequo decreto giudiziale di fissazione d'udienza alla controparte, la quale del resto non si è costituita in giudizio.
Nella situazione data, non ritiene questo giudice possibile assegnare un nuovo termine per la rinnovazione della notificazione, alla luce della ratio che sostiene il recente indirizzo giurisprudenziale, autorevolmente avallato dalle Sezioni Unite della S.C., proprio in materia dell'opposizione a decreto ingiuntivo (in relazione alla quale è stato affermato il seguente principio di diritto: “nel rito del lavoro, il principio secondo il quale l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, è applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro - per identità di
"ratio" di regolamentazione ed ancorché detto procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anziché un mezzo di impugnazione - sicchè, anche in tale procedimento, la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'opposizione e con essa l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto”; così Cass., Sez. Un, 30 luglio 2008, n. 20604).
In particolare, le SS.UU. – esaminando l'evoluzione del quadro giurisprudenziale alla luce del principio della ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111, comma 2, Cost. – sono giunte alla conclusione che anche nel rito del lavoro, a fronte di una notifica inesistente
(giuridicamente o di fatto), non è applicabile un sistema sanante quale quello apprestato dall'art. 291 c.p.c., superando così il precedente indirizzo in base al quale - sull'assunto del perfezionamento dell'atto di impugnazione ai sensi dell'art. 435 c.p.c., con il solo deposito del ricorso nei termini previsti dalla legge nella cancelleria del giudice ad quem - il giudice d'appello che rilevava qualsiasi vizio della notifica o anche la sua inesistenza avrebbe dovuto indicarlo all'appellante ex art. 421 c.p.c. e assegnare allo stesso, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine necessariamente perentorio per provvedere a notificare il ricorso unitamente al decreto presidenziale di fissazione di nuova udienza (cfr. Cass., Sez.
Un., 29 luglio 1996 e 6841 e Cass., Sez. Un., 26 ottobre 1996 n. 9931).
Il nuovo orientamento, partendo dalla novella dell'art. 111 Cost., comma 2, e ricordando che la regola della “ragionevole durata” del processo ha assunto un valore sopranazionale, alla stregua dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (così come interpretata dalla Corte europea), ha escluso pertanto la possibilità di applicare ai casi di inesistenza della
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro notificazione sia l'art. 291 che l'art. 421 c.p.c., comma 1, ("il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti"), “data l'impossibilità concettuale di rinnovare e tanto meno di rettificare l'inesistente (giuridico o di fatto)” e posto altresì che la soluzione contraria, in violazione del principio della "ragionevole durata del processo" e con riflessi di indubbia incoerenza dell'intero sistema processuale, finirebbe per penalizzare, rispetto al processo ordinario, il rito del lavoro, tradendo i principi della oralità, concentrazione ed immediatezza, e che connotano il processo cadenzando i tempi del giudizio su un tessuto di preclusioni e di decadenze, sicuramente più rigido e severo di quello riscontrabile nel giudizio ordinario.
Infine, le SS.UU. hanno escluso che il carattere ordinatorio del termine di notificazione, di cui al decreto di fissazione dell'udienza, conferisca validità alla proroga operata dopo la scadenza del termine assegnato: invero, al giudice è consentita l'abbreviazione o la proroga dei termini ordinatori, “finanche d'ufficio, sempre però "prima della scadenza" (art. 154
c.p.c.). Una volta, pertanto, scaduto il termine ordinatorio senza che si sia avuta una proroga si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio” (SS.UU. n. 20604/08, cit.).
Orbene, le motivazioni richiamate, integralmente condivise da questo giudice, sono tutte applicabili nella fattispecie in esame, concernente un'ipotesi di notificazione inesistente dell'atto introduttivo del giudizio.
Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile.
Nulla va disposto per le spese di lite, attese le ragioni della decisione e stante la mancata costituzione della parte opposta.
P. Q. M.
Ogni diversa domanda, istanza deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
1) dichiara improcedibile la domanda;
2) nulla sulle spese di lite.
Latina, 6/06/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro