TRIB
Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 18/06/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2658/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari Presidente
Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. N. R.G. 2658/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. ELISA Parte_1 C.F._1
STELLA MONTEMAGNI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Viareggio
(LU) in Via Nino Bixio n. 30, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. NICOLA CP_1 C.F._2
DOMENICHELLI, domiciliato in indirizzo telematico presso il difensore, come da procura in atti;
CONVENUTO con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI
Come congiuntamente rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 17.04.2025, da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha adito il Tribunale chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili Parte_1
del matrimonio contratto con , dal quale è nata la figlia il CP_1 Per_1
03.08.2016, alle seguenti condizioni: in via indifferibile, ai sensi dell'art. 473-bis. 15 c.p.c., autorizzare inaudita altera parte il trasferimento della residenza della minore a Vanzaghello
(MI), presso il luogo ove la madre si stabilirà, nonché l'iscrizione scolastica della figlia minore presso la Scuola Primaria “San Francesco di Assisi” di Vanzaghello (MI); nel merito, anche in via provvisoria e urgente, affidare la figlia minore Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nell'immobile in cui stabilirà la propria residenza, con regolamentazione del diritto di visita secondo l'accordo delle parti;
porre a carico del padre un contributo per il mantenimento della figlia minore di € 350,00 mensili, soggetto a rivalutazione secondo gli indici Istat, ovvero la misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, da corrispondere alla madre entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il
Protocollo in vigore presso questo Tribunale;
stabilire che l'assegno unico per la figlia sarà richiesto e percepito nella misura del 100% dalla madre;
autorizzare i coniugi affinché si rilascino reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio del passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio per loro stessi e per la figlia.
si è costituito in giudizio chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti CP_1
civili del matrimonio alle seguenti condizioni: affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso di sé, stabilendo un calendario di frequentazioni madre-figlia secondo quanto indicato in comparsa;
confermare quanto disposto in sede di separazione personale e pertanto porre a proprio carico l'obbligo di versare alla ricorrente € 200,00 mensili entro il giorno 25 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia, oltre agli assegni familiari e spese straordinarie al 50% come da protocollo del C.N.F.
Con ordinanza resa all'esito della riserva assunta all'udienza del 23.10.2024, il Giudice delegato, ritenuto necessario al fine di assumere i provvedimenti ex art. 473-bis.15 c.p.c.
pagina 2 di 5 procedere in via urgente all'ascolto della minore, ha disposto in tal senso, nominando quale ausiliario la dott.ssa Persona_2
All'udienza del 28.10.2024, all'esito dell'ascolto della minore, il Giudice ha recepito in via provvisoria e urgente l'accordo raggiunto tra le parti: la figlia minore frequenterà la scuola
San Francesco d'Assisi a Vanzaghello (MI), dove starà con la madre e prenderà la residenza;
vedrà il padre nei fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica pomeriggio, in particolare la madre accompagnerà la figlia il venerdì alle 19:00 alla stazione di Genova, dove il padre la prenderà e la domenica il padre accompagnerà la figlia alla stazione di Genova alle 17:00, dove la prenderà la madre per fare rientro a Milano.
Prospettata, all'esito della prima udienza del 14.02.2025, una soluzione conciliativa della controversia familiare, con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
28.02.2025 le parti hanno richiesto la fissazione di una successiva udienza a trattazione cartolare finalizzata al deposito di conclusioni congiunte. Il Giudice, preso atto, ha fissato all'uopo l'udienza del 17.04.2025.
In data 15.04.2025 le parti hanno depositato note scritte chiedendo la definizione del giudizio con l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiuntamente rassegnate:
“
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
17.07.2010 in Massarosa (LU), matrimonio regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto comune all'anno 2010, Atto n.26, Parte 2, Serie A, con l'ordine all'
Ufficiale di Stato Civile di detto Comune di procedere all'annotazione della pronuncianda sentenza e alle consequenziali ulteriori incombenze;
2. Affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, ma con Per_1 collocamento presso la madre, nell'immobile sito in Via Giuseppe Garibaldi n. 11,
Vanzaghello (MI);
3. Il padre potrà tenere con sé la figlia nei fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica pomeriggio. La madre accompagnerà la figlia il venerdì alle ore 19:00 alla stazione di Genova, dove il padre - anche avvalendosi dell'eventuale aiuto/collaborazione di suoi parenti - la prenderà e la domenica la riaccompagnerà alle ore 17:00 alla stazione
pagina 3 di 5 di Genova dove la prenderà la madre per fare rientro a Milano. Durante il periodo estivo compreso tra giugno e settembre il padre potrà riaccompagnare la figlia presso la stazione di Genova la domenica sera alle ore 19:00. Le vacanze natalizie seguiranno il criterio dell'alternanza e saranno così regolate: considerando 15 giorni di vacanze scolastiche i primi 7 giorni con un genitore ed i successivi 7 con l'altro e così ad anni alternati, salvo diverso accordo tra i genitori. Così come le vacanze Pasquali con ciascun genitore ad anni alternati. Tale alternanza sarà applicata anche a tutte le altre Festività da calendario.
Durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere due settimane anche non consecutive con la figlia, comunicando alla madre con congruo anticipo il periodo scelto.
4. Stabilire che il SI. corrisponda alla SI.ra , a titolo di contributo al CP_1 Pt_1
mantenimento ordinario della figlia minore, la somma mensile di Euro 200,00 entro il giorno 20 di ogni mese;
detta somma sarà automaticamente rivalutata annualmente in base alle variazioni Istat;
5. Disporre che le spese straordinarie che si rendano necessarie per la figlia -come da protocollo di intesa del Tribunale di Lucca del 7.10.2020- siano a carico di ciascun coniuge nella misura del 50% ciascuno;
6. Stabilire che l'assegno unico universale per la figlia sarà richiesto e percepito dalla SI.ra nella misura del 100%; Pt_1
7. Le parti si obbligano a prestare il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, per loro stessi e per la figlia.
8. Le Spese legali dell'odierno giudizio saranno integralmente compensate tra le parti”.
***
Nel merito, osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, per dare corso alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo trascorso il tempo di ininterrotta separazione legale dei coniugi previsto dalla richiamata norma e non pagina 4 di 5 essendo stata eccepita, né risultando l'interruzione di tale stato, così come appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta dagli scritti difensivi.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che debba essere recepito l'accordo raggiunto tra le parti di cui alle note scritte depositate il 15.04.2025, in quanto conforme agli interessi della figlia minore, quali risultanti anche dal condotto ascolto, consentendole di mantenere rapporti equilibrati con ciascun genitore. Anche le statuizioni economiche appaiono congrue alla luce delle rispettive condizioni delle parti e adeguate a consentire il soddisfacimento delle eSIenze di vita della minore.
Le spese processuali, in considerazione dell'accordo raggiunto, si dichiarano compensate tra le parti, come peraltro espressamente richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
I) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 17.07.2010 a
Massarosa (LU) tra , nata a [...] il [...] e , Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto
Comune all'anno 2010, Parte 2, Serie A, atto n. 26, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e sopra riportate;
II) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze;
III) Compensa le spese processuali.
Così deciso a Lucca nella camera di conSIlio del 17/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Michele Fornaciari
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti coinvolti.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari Presidente
Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. N. R.G. 2658/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. ELISA Parte_1 C.F._1
STELLA MONTEMAGNI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Viareggio
(LU) in Via Nino Bixio n. 30, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. NICOLA CP_1 C.F._2
DOMENICHELLI, domiciliato in indirizzo telematico presso il difensore, come da procura in atti;
CONVENUTO con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI
Come congiuntamente rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 17.04.2025, da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha adito il Tribunale chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili Parte_1
del matrimonio contratto con , dal quale è nata la figlia il CP_1 Per_1
03.08.2016, alle seguenti condizioni: in via indifferibile, ai sensi dell'art. 473-bis. 15 c.p.c., autorizzare inaudita altera parte il trasferimento della residenza della minore a Vanzaghello
(MI), presso il luogo ove la madre si stabilirà, nonché l'iscrizione scolastica della figlia minore presso la Scuola Primaria “San Francesco di Assisi” di Vanzaghello (MI); nel merito, anche in via provvisoria e urgente, affidare la figlia minore Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nell'immobile in cui stabilirà la propria residenza, con regolamentazione del diritto di visita secondo l'accordo delle parti;
porre a carico del padre un contributo per il mantenimento della figlia minore di € 350,00 mensili, soggetto a rivalutazione secondo gli indici Istat, ovvero la misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, da corrispondere alla madre entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il
Protocollo in vigore presso questo Tribunale;
stabilire che l'assegno unico per la figlia sarà richiesto e percepito nella misura del 100% dalla madre;
autorizzare i coniugi affinché si rilascino reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio del passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio per loro stessi e per la figlia.
si è costituito in giudizio chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti CP_1
civili del matrimonio alle seguenti condizioni: affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso di sé, stabilendo un calendario di frequentazioni madre-figlia secondo quanto indicato in comparsa;
confermare quanto disposto in sede di separazione personale e pertanto porre a proprio carico l'obbligo di versare alla ricorrente € 200,00 mensili entro il giorno 25 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia, oltre agli assegni familiari e spese straordinarie al 50% come da protocollo del C.N.F.
Con ordinanza resa all'esito della riserva assunta all'udienza del 23.10.2024, il Giudice delegato, ritenuto necessario al fine di assumere i provvedimenti ex art. 473-bis.15 c.p.c.
pagina 2 di 5 procedere in via urgente all'ascolto della minore, ha disposto in tal senso, nominando quale ausiliario la dott.ssa Persona_2
All'udienza del 28.10.2024, all'esito dell'ascolto della minore, il Giudice ha recepito in via provvisoria e urgente l'accordo raggiunto tra le parti: la figlia minore frequenterà la scuola
San Francesco d'Assisi a Vanzaghello (MI), dove starà con la madre e prenderà la residenza;
vedrà il padre nei fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica pomeriggio, in particolare la madre accompagnerà la figlia il venerdì alle 19:00 alla stazione di Genova, dove il padre la prenderà e la domenica il padre accompagnerà la figlia alla stazione di Genova alle 17:00, dove la prenderà la madre per fare rientro a Milano.
Prospettata, all'esito della prima udienza del 14.02.2025, una soluzione conciliativa della controversia familiare, con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
28.02.2025 le parti hanno richiesto la fissazione di una successiva udienza a trattazione cartolare finalizzata al deposito di conclusioni congiunte. Il Giudice, preso atto, ha fissato all'uopo l'udienza del 17.04.2025.
In data 15.04.2025 le parti hanno depositato note scritte chiedendo la definizione del giudizio con l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiuntamente rassegnate:
“
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
17.07.2010 in Massarosa (LU), matrimonio regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto comune all'anno 2010, Atto n.26, Parte 2, Serie A, con l'ordine all'
Ufficiale di Stato Civile di detto Comune di procedere all'annotazione della pronuncianda sentenza e alle consequenziali ulteriori incombenze;
2. Affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, ma con Per_1 collocamento presso la madre, nell'immobile sito in Via Giuseppe Garibaldi n. 11,
Vanzaghello (MI);
3. Il padre potrà tenere con sé la figlia nei fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica pomeriggio. La madre accompagnerà la figlia il venerdì alle ore 19:00 alla stazione di Genova, dove il padre - anche avvalendosi dell'eventuale aiuto/collaborazione di suoi parenti - la prenderà e la domenica la riaccompagnerà alle ore 17:00 alla stazione
pagina 3 di 5 di Genova dove la prenderà la madre per fare rientro a Milano. Durante il periodo estivo compreso tra giugno e settembre il padre potrà riaccompagnare la figlia presso la stazione di Genova la domenica sera alle ore 19:00. Le vacanze natalizie seguiranno il criterio dell'alternanza e saranno così regolate: considerando 15 giorni di vacanze scolastiche i primi 7 giorni con un genitore ed i successivi 7 con l'altro e così ad anni alternati, salvo diverso accordo tra i genitori. Così come le vacanze Pasquali con ciascun genitore ad anni alternati. Tale alternanza sarà applicata anche a tutte le altre Festività da calendario.
Durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere due settimane anche non consecutive con la figlia, comunicando alla madre con congruo anticipo il periodo scelto.
4. Stabilire che il SI. corrisponda alla SI.ra , a titolo di contributo al CP_1 Pt_1
mantenimento ordinario della figlia minore, la somma mensile di Euro 200,00 entro il giorno 20 di ogni mese;
detta somma sarà automaticamente rivalutata annualmente in base alle variazioni Istat;
5. Disporre che le spese straordinarie che si rendano necessarie per la figlia -come da protocollo di intesa del Tribunale di Lucca del 7.10.2020- siano a carico di ciascun coniuge nella misura del 50% ciascuno;
6. Stabilire che l'assegno unico universale per la figlia sarà richiesto e percepito dalla SI.ra nella misura del 100%; Pt_1
7. Le parti si obbligano a prestare il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, per loro stessi e per la figlia.
8. Le Spese legali dell'odierno giudizio saranno integralmente compensate tra le parti”.
***
Nel merito, osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, per dare corso alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo trascorso il tempo di ininterrotta separazione legale dei coniugi previsto dalla richiamata norma e non pagina 4 di 5 essendo stata eccepita, né risultando l'interruzione di tale stato, così come appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta dagli scritti difensivi.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che debba essere recepito l'accordo raggiunto tra le parti di cui alle note scritte depositate il 15.04.2025, in quanto conforme agli interessi della figlia minore, quali risultanti anche dal condotto ascolto, consentendole di mantenere rapporti equilibrati con ciascun genitore. Anche le statuizioni economiche appaiono congrue alla luce delle rispettive condizioni delle parti e adeguate a consentire il soddisfacimento delle eSIenze di vita della minore.
Le spese processuali, in considerazione dell'accordo raggiunto, si dichiarano compensate tra le parti, come peraltro espressamente richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
I) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 17.07.2010 a
Massarosa (LU) tra , nata a [...] il [...] e , Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto
Comune all'anno 2010, Parte 2, Serie A, atto n. 26, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e sopra riportate;
II) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze;
III) Compensa le spese processuali.
Così deciso a Lucca nella camera di conSIlio del 17/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Michele Fornaciari
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti coinvolti.
pagina 5 di 5