TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/05/2025, n. 1778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1778 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario dott. Silvio La
Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2528 / 2019 di R.G.
tra
(c.f. , rapp.to e difeso dall' Avv. Alfonso Parte_1 C.F._1
Lenza ed elettivamente dom.to come in atti, ATTORE
e
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._2 CP_2
(c.f. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4 CP_4
(c.f. , (c.f.
[...] C.F._5 Parte_2
(c.f. ), C.F._6 Parte_3 C.F._7 [...]
(c.f. ), rapp.ti e difesi dall' Avv. Alfonso Lenza CP_5 C.F._8 ed elettivamente dom.ti come in atti, INTERVENIENTI
contro
(c.f. ), in persona del Presidente p.t. della Giunta Controparte_6 P.IVA_1
Regionale, rapp.ta e difesa dall' Avv. Marina Colarieti ed elettivamente dom.ta come in atti, CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le Parti concludono come da verbale in atti, cui per brevità si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cpc, come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n° 69.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Pagina 1 Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cpc, la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies cpc,
Cass. N° 22409/06).
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore narrava Parte_1 che il giorno 1 settembre 2014, in località Fisciano, all'interno della abitazione di sua proprietà, sita alla Via Prignano 89, subiva un danno patrimoniale e non patrimoniale dal momento che detta sua l'abitazione, unitamente ai terreni coltivati circostanti, veniva invaso, nella sua gran parte, dalle acque putride e maleodoranti del Torrente Solofrana, il quale tracimava dai propri argini posti nelle vicinanze dell'abitazione; che il fatto si verificava in considerazione della circostanza che il letto del torrente non era stato sottoposto ad adeguata manutenzione ovvero non si era assolutamente proceduto alla rimozione del materiale di risulta che ostacolava il libero deflusso delle acque;
pertanto richiedeva all' CP_7 convenuta i danni come quantificati nell'atto introduttivo del giudizio con
[...] vittoria di spese e competenze del giudizio in attribuzione.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva l'Ente Controparte_6 convenuto che eccepiva preliminarmente l' incompetenza funzionale di questo
Tribunale in favore del Tribunale Regionale delle acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, ai sensi dell'art. 140 del R.D. 1775 del 1933 e successive modificazioni, appartengono in primo grado alla cognizione dei Tribunali delle acque pubbliche, nel merito, la carenza di legittimazione passiva della CP_6
e comunque l'infondatezza di ogni richiesta per tutti i motivi esposti in
[...] comparsa con vittoria di spese.
Incardinatosi il contraddittorio, altri danneggiati nel medesimo evento, nello specifico gli interventori come identificati in rubrica, provvedevano ad intervenire a propria volta, con il patrocinio del medesimo difensore di parte attrice, nel presente procedimento richiedendo danni da accertare e determinare in corso di causa.
Pagina 2 Successivamente, veniva ammessa la prova testimoniale ed esperita la medesima, veniva nominata CTU tecnica - ing. - per la Persona_1 determinazione dei danni che veniva puntualmente esperita e quindi la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
A detta udienza, il Giudice tratteneva la causa per la decisione concedendo i termini di legge ex art.190 cpc.
La domanda è procedibile e pertanto va accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente, si ritiene sussistente la legittimazione delle parti in giudizio e quindi non accoglibile l'eccezione della di incompetenza Controparte_6 funzionale del Giudice adito, in quanto spetta al giudice ordinario la controversia relativa al risarcimento dei danni derivanti dalla mera incuria della pubblica amministrazione (cfr. pag. 1 e 3, atto di citazione, dove si fa riferimento all'inerzia dell'Ente nel predisporre i rimedi necessari); viceversa, il Tribunale specializzato è competente allorquando i danni dipendano dalla esecuzione, manutenzione o funzionamento di un'opera idraulica, oppure da provvedimenti emessi dall'autorità amministrativa in assenza di qualsivoglia apprezzamento circa la deliberazione, progettazione e attuazione delle opere pubbliche (si veda Cass., ord. n. 27207 del
2020), fattispecie che non risulta affatto dagli atti di causa.
Sussiste altresì la titolarità della legittimazione ad agire e di quella a contraddire.
Ciò, sulla scorta della documentazione in atti e delle risultanze processuali.
Dall'istruttoria è risultato comprovato che le parti - attore ed intervenuti - sono proprietari di immobili (come descritti ed identificati in citazione e nelle rispettive comparse di intervento), e che abbiano subito dei danni a tali loro immobili per il tracimamento del torrente Solofrana dai propri argini posti nelle vicinanze di detti immobili a causa della inesistente ad adeguata manutenzione ovvero alla mancata rimozione del materiale di risulta che ostacolava il libero deflusso delle acque ad opera dell'Ente preposto convenuto.
Alla luce della espletata istruttoria, nonchè della consulenza tecnica espletata, è risultato provato che la tracimazione dai propri argini, posti nelle vicinanze degli immobili di parte attrice/intervenuti, del torrente Solofrana avvenuta il giorno 1° settembre 2014 abbia inondato gli stessi causando danni cosi come accertati e quantificati dal CTU nel proprio elaborato.
Resta da determinare la responsabilità e la concorsualità nella causazione dei danni.
Appare, quindi, astrattamente corretto ritenere che, nel caso di specie, si è inteso invocare, non soltanto la generale responsabilità derivante dalla violazione del
Pagina 3 principio del neminem laedere di cui al citato art. 2043 cc, ma anche, e soprattutto, la speciale responsabilità disciplinata dall'art. 2051 cc (responsabilità per danni da cosa in custodia).
Fatta tale premessa, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte
(cfr. Cass. Civ. Sez. III, 16/1/2009 n. 993; Cass. Civ. Sez. III, 19/2/2008 n. 4279;
Cass. Civ. n. 17377/07; Cass. Civ. sez. III n.21508 del 18.10.2011), la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cc ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi, di fatto, ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta.
Infatti, quel che unicamente rileva, per invocare la responsabilità in questione, è soltanto una questione di fatto, e cioè, se la cosa fonte di danno al momento dell'evento poteva o meno costituire oggetto di custodia, intesa, quest'ultima, come possibilità per l'ente proprietario o gestore di esercitare sul bene un effettivo potere di governo.
Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, fattore che attiene non già ad un comportamento del custode, che è irrilevante, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
Sulla scorta dei sopra riportati principi, la Corte di legittimità ha poi precisato che, qualora agisca per il risarcimento del danno ai sensi del citato art. 2051 cc, grava sul danneggiato l'onere di dare prova dell'evento dannoso (infiltrazione da inondazione) e del nesso di causalità tra esso evento e la cosa che lo avrebbe cagionato.
Va, comunque considerato l'eventuale comportamento colposo del danneggiato che può determinare l'interruzione del nesso di causalità, quando si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento danno, ovvero rilevare ai sensi dell'articolo
1227 comma 1 cc come concorso colposo nella causazione dell'evento con conseguente riduzione dell'entità del risarcimento (cfr. Cass. Sez. III, 12 luglio
Pagina 4 2006, n. 15779; Cass. Sez. III, 6 luglio 2006, n. 15383 e n. 15384; Cass. Civ. Sez.
III Ordinanza n. 11430 del 24.05.2011).
Passando all'esame del merito, questo giudice ritiene alla luce della documentazione prodotta, che parte attrice ed intervenienti abbiano assolto all'onere probatorio a loro carico ex articolo 2051 cc.
In definitiva, va dichiarata la responsabilità del convenuto Controparte_7 quale custode ai sensi dell'articolo 2051 cc per non aver preventivamente provveduto alla pulizia sia del greto del fiume che dei propri argini (eliminando tutte le sterpaglie e il materiale vario) al fine di facilitare il corretto deflusso delle acque del torrente Solofrana.
Resta, dunque, da determinare il danno subito dalle parti (attore / intervenuti) a seguito della inondazione del torrente e quindi le infiltrazioni agli immobili.
Per quanto attiene la quantificazione del danno, appare congruo attenersi alle risultanze della C.T.U. redatta dall'ing. per la riparazione dei danni Persona_1
e per le opere necessarie al ripristino, come di seguito riportate in estrema sintesi:
PARTE TOTALE DANNO ACCERTATO
(attore)….………………………...……………………€ 12.000,00 Parte_1
(interveniente)….……………………..……………..€ 15.000,00 Controparte_1
(interveniente)……………………………..….…………….€ 18.100,00 CP_2
(interveniente)…………………………..….……………€ 4.500,00 Controparte_3
(interveniente)………………………….….……………€ 5.500,00 Controparte_4
(interveniente)………………..…………………€ 14.000,00 Parte_2
Inoltre, conformemente a quanto riconosciuto dalle Sezioni Unite della Cassazione
(sent. n. 1712/95) ai danneggiati spettano, ancora, gli interessi legali sugli importi annui della svalutazione monetaria dalla relativa maturazione, cioè dalla scadenza di ogni anno successivo al giorno del sinistro. La S.C. infatti, ha confermato la legittimità del cumulo, nei debiti di valore, tra rivalutazione della somma e gli interessi, con la precisazione che gli interessi vanno calcolati non già sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, bensì, anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata (in base agli indici ISTAT) nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione.
Vanno riconosciuti, inoltre gli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Pagina 5 Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132 n.4 cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n.147/2022 e sull'accertato complessivo, giusta la natura ed il valore della controversia, l'importanza ed il numero delle questioni trattate che si attestano sui minimi di ciascun scaglione di riferimento concretamente applicabile al presente processo, compenso aumentato per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e degli intervenienti, e dichiarata la responsabilità del convenuto , in persona del suo Presidente l.r.p.t., lo Controparte_7 condanna al pagamento rispettivamente: in favore di della Parte_1 complessiva somma di € 12.000,00; di della complessiva Controparte_1 somma di € 15.000,00; di della complessiva somma di € CP_2
18.100,00; di della complessiva somma di € 4.500,00; di Controparte_3
della complessiva somma di € 5.500,00 e di Controparte_4 Parte_2
della complessiva somma di € 14.000,00; il tutto oltre interessi legali
[...] sulle rispettive somme come sopra determinate per ciascuno dalla data della domanda e fino al momento del deposito della presente decisione, sulle rispettive somme complessive innanzi liquidate all'attualità, ma devalutata, in base agli indici
ISTAT, oltre interessi dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo.
2) Condanna parte convenuta in persona del suo Controparte_7
Presidente l.r.p.t., in favore di parte attrice ed intervenienti, al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio che liquida in complessivi € 4.951,70 per compenso professionale ex D.M. n.147/22, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Alfonso Lenza per dichiarato anticipo.
Pagina 6 3) Pone definitivamente le spese di CTU, così come liquidate, a carico di parte convenuta soccombente.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 20/05/2025.
Il Giudice Onorario (dott.Silvio La Rana)
Pagina 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario dott. Silvio La
Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2528 / 2019 di R.G.
tra
(c.f. , rapp.to e difeso dall' Avv. Alfonso Parte_1 C.F._1
Lenza ed elettivamente dom.to come in atti, ATTORE
e
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._2 CP_2
(c.f. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4 CP_4
(c.f. , (c.f.
[...] C.F._5 Parte_2
(c.f. ), C.F._6 Parte_3 C.F._7 [...]
(c.f. ), rapp.ti e difesi dall' Avv. Alfonso Lenza CP_5 C.F._8 ed elettivamente dom.ti come in atti, INTERVENIENTI
contro
(c.f. ), in persona del Presidente p.t. della Giunta Controparte_6 P.IVA_1
Regionale, rapp.ta e difesa dall' Avv. Marina Colarieti ed elettivamente dom.ta come in atti, CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le Parti concludono come da verbale in atti, cui per brevità si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cpc, come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n° 69.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Pagina 1 Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cpc, la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies cpc,
Cass. N° 22409/06).
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore narrava Parte_1 che il giorno 1 settembre 2014, in località Fisciano, all'interno della abitazione di sua proprietà, sita alla Via Prignano 89, subiva un danno patrimoniale e non patrimoniale dal momento che detta sua l'abitazione, unitamente ai terreni coltivati circostanti, veniva invaso, nella sua gran parte, dalle acque putride e maleodoranti del Torrente Solofrana, il quale tracimava dai propri argini posti nelle vicinanze dell'abitazione; che il fatto si verificava in considerazione della circostanza che il letto del torrente non era stato sottoposto ad adeguata manutenzione ovvero non si era assolutamente proceduto alla rimozione del materiale di risulta che ostacolava il libero deflusso delle acque;
pertanto richiedeva all' CP_7 convenuta i danni come quantificati nell'atto introduttivo del giudizio con
[...] vittoria di spese e competenze del giudizio in attribuzione.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva l'Ente Controparte_6 convenuto che eccepiva preliminarmente l' incompetenza funzionale di questo
Tribunale in favore del Tribunale Regionale delle acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, ai sensi dell'art. 140 del R.D. 1775 del 1933 e successive modificazioni, appartengono in primo grado alla cognizione dei Tribunali delle acque pubbliche, nel merito, la carenza di legittimazione passiva della CP_6
e comunque l'infondatezza di ogni richiesta per tutti i motivi esposti in
[...] comparsa con vittoria di spese.
Incardinatosi il contraddittorio, altri danneggiati nel medesimo evento, nello specifico gli interventori come identificati in rubrica, provvedevano ad intervenire a propria volta, con il patrocinio del medesimo difensore di parte attrice, nel presente procedimento richiedendo danni da accertare e determinare in corso di causa.
Pagina 2 Successivamente, veniva ammessa la prova testimoniale ed esperita la medesima, veniva nominata CTU tecnica - ing. - per la Persona_1 determinazione dei danni che veniva puntualmente esperita e quindi la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
A detta udienza, il Giudice tratteneva la causa per la decisione concedendo i termini di legge ex art.190 cpc.
La domanda è procedibile e pertanto va accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente, si ritiene sussistente la legittimazione delle parti in giudizio e quindi non accoglibile l'eccezione della di incompetenza Controparte_6 funzionale del Giudice adito, in quanto spetta al giudice ordinario la controversia relativa al risarcimento dei danni derivanti dalla mera incuria della pubblica amministrazione (cfr. pag. 1 e 3, atto di citazione, dove si fa riferimento all'inerzia dell'Ente nel predisporre i rimedi necessari); viceversa, il Tribunale specializzato è competente allorquando i danni dipendano dalla esecuzione, manutenzione o funzionamento di un'opera idraulica, oppure da provvedimenti emessi dall'autorità amministrativa in assenza di qualsivoglia apprezzamento circa la deliberazione, progettazione e attuazione delle opere pubbliche (si veda Cass., ord. n. 27207 del
2020), fattispecie che non risulta affatto dagli atti di causa.
Sussiste altresì la titolarità della legittimazione ad agire e di quella a contraddire.
Ciò, sulla scorta della documentazione in atti e delle risultanze processuali.
Dall'istruttoria è risultato comprovato che le parti - attore ed intervenuti - sono proprietari di immobili (come descritti ed identificati in citazione e nelle rispettive comparse di intervento), e che abbiano subito dei danni a tali loro immobili per il tracimamento del torrente Solofrana dai propri argini posti nelle vicinanze di detti immobili a causa della inesistente ad adeguata manutenzione ovvero alla mancata rimozione del materiale di risulta che ostacolava il libero deflusso delle acque ad opera dell'Ente preposto convenuto.
Alla luce della espletata istruttoria, nonchè della consulenza tecnica espletata, è risultato provato che la tracimazione dai propri argini, posti nelle vicinanze degli immobili di parte attrice/intervenuti, del torrente Solofrana avvenuta il giorno 1° settembre 2014 abbia inondato gli stessi causando danni cosi come accertati e quantificati dal CTU nel proprio elaborato.
Resta da determinare la responsabilità e la concorsualità nella causazione dei danni.
Appare, quindi, astrattamente corretto ritenere che, nel caso di specie, si è inteso invocare, non soltanto la generale responsabilità derivante dalla violazione del
Pagina 3 principio del neminem laedere di cui al citato art. 2043 cc, ma anche, e soprattutto, la speciale responsabilità disciplinata dall'art. 2051 cc (responsabilità per danni da cosa in custodia).
Fatta tale premessa, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte
(cfr. Cass. Civ. Sez. III, 16/1/2009 n. 993; Cass. Civ. Sez. III, 19/2/2008 n. 4279;
Cass. Civ. n. 17377/07; Cass. Civ. sez. III n.21508 del 18.10.2011), la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cc ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi, di fatto, ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta.
Infatti, quel che unicamente rileva, per invocare la responsabilità in questione, è soltanto una questione di fatto, e cioè, se la cosa fonte di danno al momento dell'evento poteva o meno costituire oggetto di custodia, intesa, quest'ultima, come possibilità per l'ente proprietario o gestore di esercitare sul bene un effettivo potere di governo.
Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, fattore che attiene non già ad un comportamento del custode, che è irrilevante, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
Sulla scorta dei sopra riportati principi, la Corte di legittimità ha poi precisato che, qualora agisca per il risarcimento del danno ai sensi del citato art. 2051 cc, grava sul danneggiato l'onere di dare prova dell'evento dannoso (infiltrazione da inondazione) e del nesso di causalità tra esso evento e la cosa che lo avrebbe cagionato.
Va, comunque considerato l'eventuale comportamento colposo del danneggiato che può determinare l'interruzione del nesso di causalità, quando si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento danno, ovvero rilevare ai sensi dell'articolo
1227 comma 1 cc come concorso colposo nella causazione dell'evento con conseguente riduzione dell'entità del risarcimento (cfr. Cass. Sez. III, 12 luglio
Pagina 4 2006, n. 15779; Cass. Sez. III, 6 luglio 2006, n. 15383 e n. 15384; Cass. Civ. Sez.
III Ordinanza n. 11430 del 24.05.2011).
Passando all'esame del merito, questo giudice ritiene alla luce della documentazione prodotta, che parte attrice ed intervenienti abbiano assolto all'onere probatorio a loro carico ex articolo 2051 cc.
In definitiva, va dichiarata la responsabilità del convenuto Controparte_7 quale custode ai sensi dell'articolo 2051 cc per non aver preventivamente provveduto alla pulizia sia del greto del fiume che dei propri argini (eliminando tutte le sterpaglie e il materiale vario) al fine di facilitare il corretto deflusso delle acque del torrente Solofrana.
Resta, dunque, da determinare il danno subito dalle parti (attore / intervenuti) a seguito della inondazione del torrente e quindi le infiltrazioni agli immobili.
Per quanto attiene la quantificazione del danno, appare congruo attenersi alle risultanze della C.T.U. redatta dall'ing. per la riparazione dei danni Persona_1
e per le opere necessarie al ripristino, come di seguito riportate in estrema sintesi:
PARTE TOTALE DANNO ACCERTATO
(attore)….………………………...……………………€ 12.000,00 Parte_1
(interveniente)….……………………..……………..€ 15.000,00 Controparte_1
(interveniente)……………………………..….…………….€ 18.100,00 CP_2
(interveniente)…………………………..….……………€ 4.500,00 Controparte_3
(interveniente)………………………….….……………€ 5.500,00 Controparte_4
(interveniente)………………..…………………€ 14.000,00 Parte_2
Inoltre, conformemente a quanto riconosciuto dalle Sezioni Unite della Cassazione
(sent. n. 1712/95) ai danneggiati spettano, ancora, gli interessi legali sugli importi annui della svalutazione monetaria dalla relativa maturazione, cioè dalla scadenza di ogni anno successivo al giorno del sinistro. La S.C. infatti, ha confermato la legittimità del cumulo, nei debiti di valore, tra rivalutazione della somma e gli interessi, con la precisazione che gli interessi vanno calcolati non già sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, bensì, anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata (in base agli indici ISTAT) nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione.
Vanno riconosciuti, inoltre gli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Pagina 5 Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132 n.4 cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n.147/2022 e sull'accertato complessivo, giusta la natura ed il valore della controversia, l'importanza ed il numero delle questioni trattate che si attestano sui minimi di ciascun scaglione di riferimento concretamente applicabile al presente processo, compenso aumentato per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e degli intervenienti, e dichiarata la responsabilità del convenuto , in persona del suo Presidente l.r.p.t., lo Controparte_7 condanna al pagamento rispettivamente: in favore di della Parte_1 complessiva somma di € 12.000,00; di della complessiva Controparte_1 somma di € 15.000,00; di della complessiva somma di € CP_2
18.100,00; di della complessiva somma di € 4.500,00; di Controparte_3
della complessiva somma di € 5.500,00 e di Controparte_4 Parte_2
della complessiva somma di € 14.000,00; il tutto oltre interessi legali
[...] sulle rispettive somme come sopra determinate per ciascuno dalla data della domanda e fino al momento del deposito della presente decisione, sulle rispettive somme complessive innanzi liquidate all'attualità, ma devalutata, in base agli indici
ISTAT, oltre interessi dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo.
2) Condanna parte convenuta in persona del suo Controparte_7
Presidente l.r.p.t., in favore di parte attrice ed intervenienti, al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio che liquida in complessivi € 4.951,70 per compenso professionale ex D.M. n.147/22, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Alfonso Lenza per dichiarato anticipo.
Pagina 6 3) Pone definitivamente le spese di CTU, così come liquidate, a carico di parte convenuta soccombente.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 20/05/2025.
Il Giudice Onorario (dott.Silvio La Rana)
Pagina 7