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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 29/05/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2015/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2015/2023 R.G., promossa da
(C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. FAZZI LUCA;
RICORRENTE contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: usucapione immobiliare.
Conclusioni: all'udienza di discussione del 27.05.2025, sostituita dalla trattazione scritta, la parte ricorrente concludeva come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
In via preliminare, va confermata la dichiarazione di contumacia del resistente in quanto non costituito in giudizio, sebbene ritualmente evocato in esso. Ciò posto, l'odierna ricorrente ha adito questo Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione sia di merito che istruttoria: - accertare, per tutti i motivi esposti in atto, la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 1158 c.c. e, conseguentemente,
- accertare l'avvenuto acquisto per usucapione ordinaria, ai sensi dell'art. 1158 c.c., da parte della signora (cod.fisc. ) nata il Parte_1 CodiceFiscale_3
21.10.1958 a Castel del Piano (GR) dei diritti di piena proprietà sull'appezzamento di terreno sito in Castel del Piano (GR) in Via Di Montagna ed identificato nel Catasto
Terreni del Comune di Castel del Piano nel Foglio 34 con la particella 1215, della superficie di 120 mq. - disporre, in caso di accoglimento delle domande formulate dalla attrice, la trascrizione del provvedimento nei Pubblici Registri Immobiliari, con esonero del
Conservatore da ogni responsabilità”.
In punto di diritto, va osservato che l'usucapione è un istituto giuridico in base al quale è possibile acquistare in via originaria la titolarità di un diritto reale mediante il possesso della cosa ininterrotto, non violento né clandestino e protratto per l'intero termine di legge (ordinariamente venti anni per gli immobili).
Il possesso deve estrinsecarsi in una sequenza di atti con cui l'agente utilizza la cosa alla stregua del titolare del diritto reale invocato e dai quali deve emergere la inequivoca volontà dello stesso di disconoscere i diritti dei titolari del diritto al fine di escluderli dall'uso della cosa e divenire l'esclusivo e incontestato titolare della disponibilità della stessa.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito “per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno
"ius in re aliena" ("ex plurimis" Cass. 9 agosto 2001 n. 11000, Cass. n. 18392/2006,
Cass. n. 362/2017), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. N. 25498/2014,
Cass. n. 10894/2013, Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n.
10652)” (Cass. Civ. n. 8866/2018).
Conseguentemente, è stato osservato che, al fine di dimostrare l'avvenuto acquisto per usucapione di un bene, l'attore è tenuto ad allegare e a provare l'inizio del suo possesso, le modalità con cui il possesso si è estrinsecato, che il suo potere di fatto sull'immobile in oggetto non fosse legittimato da un comportamento di tolleranza del proprietario, nonché gli specifici atti attraverso i quali è iniziato il possesso uti dominus, con radicale disconoscimento delle prerogative del proprietario ed affermazione percepibile dai terzi della propria intenzione di possedere il bene alla stregua di un proprietario, e per mezzo dei quali il possesso avente le suddette caratteristiche si è protratto nel tempo per i venti anni richiesti dall'ordinamento giuridico (cfr. Cass. Civ. n. 11000/2001; Cass. Civ. n.
21873/2018).
In ragione dei suddetti rilievi, è stata evidenziata l'irrilevanza della allegazione formulata dal rivendicante di avere posseduto continuativamente e pacificamente per oltre venti anni (o altre espressioni analoghe), trattandosi di allegazione radicalmente generica che non consente la debita rappresentazione all'organo giudicante degli elementi costitutivi della fattispecie di usucapione, occorrendo di contro (cfr. Cass. Civ. n. 21873/2018).
Inoltre, in ragione dell'onere dell'attore di allegare e di provare non solo il corpus del possesso, ma anche l'animus dello stesso, nel senso dell'esigenza di dimostrare di disporre del bene in spregio totale dei poteri del proprietario e con atti idonei a rendere percepibile tale intenzione anche ai terzi, la giurisprudenza ha escluso la rilevanza, ai fini della integrazione del possesso utile all'usucapione, del compimento di atti minimali di gestione del bene come la manutenzione o la cura dello stesso (cfr. Cass. Civ. n. 9325/2011;
Cass. Civ. n. 18215/2013).
E' stato evidenziato al riguardo che “L'animus possidendi può, eventualmente, essere desunto in via presuntiva dal corpus possessionis, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale è già di per sè indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria” (Cass. Civ. n. 18215/2013).
Con specifico riferimento all'individuazione di condotte che possono costituire indice inequivoco di possesso utile per l'usucapione, la giurisprudenza di legittimità ha dato rilievo preminente all'attività di recinzione del fondo, costituendo tale condotta la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto (cfr. Cass. Civ. n. 1796/2022).
In caso di usucapione domandata dal comproprietario di un immobile, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione e, se già possiede "animo proprio" e a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in maniera univoca la volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", senza che possa considerarsi sufficiente il fatto che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune” (Cass. Civ. n. 6452/2025;
Cass. Civ. n. 35067/2022; Cass. Civ. n. 24781/2017; Cass. Civ. n.
11903/2015; Cass. Civ. n. 23539/2011; Cass. Civ. n. 12755/2008).
Ciò posto, nel caso di specie, risulta fondata la domanda di parte ricorrente. Il terreno oggetto del presente giudizio è sito in Castel del Piano Via di
Montagna ed è censito al C.T. di detto Comune al foglio 34 p.lla 1215, avente dimensione di 120 mq (cfr. all. 1 fasc. ricorrente).
Come si desume dalla visura storica dell'immobile e dall'atto di frazionamento n. 1236/1992 (cfr. all.ti 7 e 8 fasc. ricorrente), risulta che la particella sopra indicata deriva dal frazionamento della originaria particella n. 474, avente la dimensione di 240 mq, e avvenuta dividendo a metà l'area di quest'ultima particella.
Ciò posto, dalla documentazione in atti risulta che con atto di compravendita del 14.07.1979 a rogito del Notaio ha venduto a Persona_1
per la quota di 1/2, e a e Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
coniugi in comunione legale per la residua quota di 1/2, la proprietà del fabbricato sito in Castel del Piano e censito al C.F. di detto Comune al foglio
34 p.lla 66 sub. 3, con corte retrostante censita al C.T. di detto Comune al foglio 34 p.lla 555 e corte antistante censita al medesimo C.T. al foglio 34 p.lla
474 di 240 mq (cfr. all. 4 fasc. ricorrente).
Con successivo atto di donazione a rogito del Notaio Per_2 Parte_2
e donano i suddetti immobili
[...] Controparte_2 Controparte_4
all'odierna ricorrente, indicata come figlia di e Controparte_2 [...]
e nipote ex fratre di (cfr. all.ti 6 e 7 fasc. CP_4 Parte_2
ricorrente).
Dalla certificazione notarile in atti, risulta che la quota residua di 1/2 della p.lla
474 sopra richiamata appartiene a e , di Parte_3 Controparte_5
cui il resistente è il figlio, che l'hanno acquistata per effetto di compravendita del 06.01.1980.
Risulta inoltre che con scrittura 01.11.1980 ed Controparte_2 [...]
hanno informalmente concordato di dividersi la particella in esame, CP_5 ma non risulta conclusa alcuna divisione in sede notarile (cfr. all. 5 fasc. ricorrente).
Con l'atto già richiamato n. 1236/1992, effettuato su richiesta di
[...]
si è proceduto al frazionamento della particella Parte_1 Controparte_5
n. 474, dividendola verticalmente a metà, dando vita alla particella n. 1215 e
1216, come si desume dall'atto di frazionamento e dalla visura storica della particella n. 1215.
Va osservato che la particella oggetto di causa si trova davanti all'edificio dove
è collocato l'appartamento della ricorrente, come si desume dalla planimetria depositata (cfr. all. 2 fasc. ricorrente).
Ciò posto, può ritenersi provato che la ricorrente ha posseduto in modo esclusivo per oltre venti anni il terreno per cui è causa, disconoscendo le prerogative degli altri comproprietari.
Invero, in corso di causa sono stati assunti due testimoni a sostegno della domanda attorea, i quali hanno confermato concordemente i fatti dedotti dalla ricorrente.
Il teste il cui figlio ha comprato un appartamento vicino a Testimone_1
quello della ricorrente nel 1992 circa e lo stesso ha acquistato un ulteriore appartamento vicino a quello della ricorrente, alla domanda “CAP. 1) “Vero che il terreno oggetto di causa, sito in Castel del Piano, in Via Di Montagna, di fronte all'abitazione posta al civico n. 16 viene utilizzato dalla signora e dalla sua Parte_1
famiglia come parcheggio delle auto. Si mostrano al teste le fotografie dei luoghi (all. n. 3)?” ha risposto “Si è vero, riconosco il terreno di cui si parla nelle fotografie mostratemi, ho visto la signora parcheggiare presso il terreno tutti i giorni perché li vi è l'appartamento di mio figlio. Io vado a casa di mio figlio ogni giorno”; il teste ha inoltre confermato che la striscia di terreno è recintata e chiusa da un cancello, precisando che queste opere sono presenti sin da quando ha acquistato la casa il figlio e che il terreno è utilizzato per il parcheggio esclusivamente dalla ricorrente e dalla di questa famiglia.
Analoghe dichiarazioni sono state rese dall'altro teste che Testimone_2
abita, sin da quando è nato, in una casa accanto a quella della ricorrente, il quale, alla domanda del capitolo 1 sopra richiamata, ha risposto “Riconosco il terreno rappresentato nella foto e confermo i fatti dedotti in capitolo, la mia casa si trova a fianco del terreno in questione, confermo che l'attrice e la sua famiglia usano il terreno per parcheggiare le automobili. ADR: nel civico 16 abita la signora ; il teste ha CP_2
inoltre riferito: “Confermo che esiste un cancello e recinzione che preclude l'accesso a terzi al terreno, confermo che il cancello è stato apposto sin dal 1990 o anche prima, io so che il cancello l'ha fatto apporre l'attrice” e ha escluso che altre persone diverse dalla ricorrente utilizzino il terreno per cui è causa.
Alla luce degli elementi probatori illustrati, può ritenersi accertato che la ricorrente ha avuto il possesso esclusivo del terreno per cui è causa per oltre venti anni, con disconoscimento di ogni facoltà di godimento degli altri comproprietari.
Invero, i testi assunti, che non hanno particolari rapporti di amicizia o frequentazione con la ricorrente, hanno confermato che il terreno è recintato e chiuso da un cancello, fatto questo confermato dalla documentazione fotografica in atti (cfr. all. 3 fasc. ricorrente) e che è usato solo dalla ricorrente per scopi di parcheggio, come ancora una volta confermato dalle fotografie prodotte dalla ricorrente.
Il quadro fattuale delineato dai testi, che abitano presso i luoghi di causa da molti anni, è coerente con la ricostruzione delle vicende proprietarie dell'immobile.
Invero, i comproprietari dell'originaria particella n. 474, la cui metà oggi costituisce la particella n. 1215, oggetto di causa, hanno concordemente deciso la divisione del terreno originario e hanno proceduto al frazionamento catastale dello stesso, in tal modo evidentemente concordando che l'uso delle particelle di risulta sarebbe avvenuto separatamente ad opera dei comproprietari.
Inoltre, la striscia di terreno oggetto di causa appare appena idonea a consentire il parcheggio di automobili, sicché appare ragionevole presumere che la stessa non sia stata utilizzata in altro modo e che, stando dinanzi all'abitazione della ricorrente, questa l'abbia usata sin dall'acquisto nel 1989 per il parcheggio della propria automobile.
Tali considerazioni rendono attendibile quanto riferito dai testi in corso di causa, atteso peraltro che non sono emersi elementi di segno contrario in corso di causa.
Pertanto, l'apposizione di recinzioni e di cancello di accesso, opere idonee a rendere evidente la volontà della ricorrente di utilizzare in modo esclusivo e con esclusione dei terzi, la striscia di terreno per cui è causa e la conformazione del terreno che non consente di presumere utilizzi alternativi dello stesso rispetto a quello prospettato dalla ricorrente nonché la vicinanza di esso all'abitazione della ricorrente, che fa presumere il costante controllo su di esso operato da quest'ultima negli anni, sin dall'acquisto degli immobili nel
1989, nonché l'esistenza di pregresso accordo tra i comproprietari della particella n. 474 per un utilizzo separato di questa e le dichiarazioni concordi e coerenti con i documenti in atti dei testimoni assunti, consentono di ritenere provato il possesso pacifico, esclusivo, ininterrotto e ultraventennale della ricorrente del terreno per cui è causa.
In conclusione, in accoglimento della domanda di parte ricorrente, va accertato che quest'ultima ha acquistato per usucapione la proprietà del terreno sito in Castel del Piano Via di Montagna censito al Catasto Terreni del
Comune di Castel del Piano al foglio 34 particella 1215. La presente sentenza, alla luce dell'art. 2651 c.c., è trascrivibile presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari.
In conformità alla richiesta di parte ricorrente, non essendovi stata opposizione di parte resistente, va dichiarata la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 2015/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) dichiara che ha acquistato per usucapione la proprietà del Parte_1
terreno sito in Castel del Piano Via di Montagna e censito al Catasto Terreni del Comune di Castel del Piano al foglio 34 particella 1215;
2) visto l'art. 2651 c.c., dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente;
3) compensa le spese processuali.
Grosseto, 29.05.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2015/2023 R.G., promossa da
(C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. FAZZI LUCA;
RICORRENTE contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: usucapione immobiliare.
Conclusioni: all'udienza di discussione del 27.05.2025, sostituita dalla trattazione scritta, la parte ricorrente concludeva come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
In via preliminare, va confermata la dichiarazione di contumacia del resistente in quanto non costituito in giudizio, sebbene ritualmente evocato in esso. Ciò posto, l'odierna ricorrente ha adito questo Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione sia di merito che istruttoria: - accertare, per tutti i motivi esposti in atto, la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 1158 c.c. e, conseguentemente,
- accertare l'avvenuto acquisto per usucapione ordinaria, ai sensi dell'art. 1158 c.c., da parte della signora (cod.fisc. ) nata il Parte_1 CodiceFiscale_3
21.10.1958 a Castel del Piano (GR) dei diritti di piena proprietà sull'appezzamento di terreno sito in Castel del Piano (GR) in Via Di Montagna ed identificato nel Catasto
Terreni del Comune di Castel del Piano nel Foglio 34 con la particella 1215, della superficie di 120 mq. - disporre, in caso di accoglimento delle domande formulate dalla attrice, la trascrizione del provvedimento nei Pubblici Registri Immobiliari, con esonero del
Conservatore da ogni responsabilità”.
In punto di diritto, va osservato che l'usucapione è un istituto giuridico in base al quale è possibile acquistare in via originaria la titolarità di un diritto reale mediante il possesso della cosa ininterrotto, non violento né clandestino e protratto per l'intero termine di legge (ordinariamente venti anni per gli immobili).
Il possesso deve estrinsecarsi in una sequenza di atti con cui l'agente utilizza la cosa alla stregua del titolare del diritto reale invocato e dai quali deve emergere la inequivoca volontà dello stesso di disconoscere i diritti dei titolari del diritto al fine di escluderli dall'uso della cosa e divenire l'esclusivo e incontestato titolare della disponibilità della stessa.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito “per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno
"ius in re aliena" ("ex plurimis" Cass. 9 agosto 2001 n. 11000, Cass. n. 18392/2006,
Cass. n. 362/2017), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. N. 25498/2014,
Cass. n. 10894/2013, Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n.
10652)” (Cass. Civ. n. 8866/2018).
Conseguentemente, è stato osservato che, al fine di dimostrare l'avvenuto acquisto per usucapione di un bene, l'attore è tenuto ad allegare e a provare l'inizio del suo possesso, le modalità con cui il possesso si è estrinsecato, che il suo potere di fatto sull'immobile in oggetto non fosse legittimato da un comportamento di tolleranza del proprietario, nonché gli specifici atti attraverso i quali è iniziato il possesso uti dominus, con radicale disconoscimento delle prerogative del proprietario ed affermazione percepibile dai terzi della propria intenzione di possedere il bene alla stregua di un proprietario, e per mezzo dei quali il possesso avente le suddette caratteristiche si è protratto nel tempo per i venti anni richiesti dall'ordinamento giuridico (cfr. Cass. Civ. n. 11000/2001; Cass. Civ. n.
21873/2018).
In ragione dei suddetti rilievi, è stata evidenziata l'irrilevanza della allegazione formulata dal rivendicante di avere posseduto continuativamente e pacificamente per oltre venti anni (o altre espressioni analoghe), trattandosi di allegazione radicalmente generica che non consente la debita rappresentazione all'organo giudicante degli elementi costitutivi della fattispecie di usucapione, occorrendo di contro (cfr. Cass. Civ. n. 21873/2018).
Inoltre, in ragione dell'onere dell'attore di allegare e di provare non solo il corpus del possesso, ma anche l'animus dello stesso, nel senso dell'esigenza di dimostrare di disporre del bene in spregio totale dei poteri del proprietario e con atti idonei a rendere percepibile tale intenzione anche ai terzi, la giurisprudenza ha escluso la rilevanza, ai fini della integrazione del possesso utile all'usucapione, del compimento di atti minimali di gestione del bene come la manutenzione o la cura dello stesso (cfr. Cass. Civ. n. 9325/2011;
Cass. Civ. n. 18215/2013).
E' stato evidenziato al riguardo che “L'animus possidendi può, eventualmente, essere desunto in via presuntiva dal corpus possessionis, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale è già di per sè indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria” (Cass. Civ. n. 18215/2013).
Con specifico riferimento all'individuazione di condotte che possono costituire indice inequivoco di possesso utile per l'usucapione, la giurisprudenza di legittimità ha dato rilievo preminente all'attività di recinzione del fondo, costituendo tale condotta la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto (cfr. Cass. Civ. n. 1796/2022).
In caso di usucapione domandata dal comproprietario di un immobile, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione e, se già possiede "animo proprio" e a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in maniera univoca la volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", senza che possa considerarsi sufficiente il fatto che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune” (Cass. Civ. n. 6452/2025;
Cass. Civ. n. 35067/2022; Cass. Civ. n. 24781/2017; Cass. Civ. n.
11903/2015; Cass. Civ. n. 23539/2011; Cass. Civ. n. 12755/2008).
Ciò posto, nel caso di specie, risulta fondata la domanda di parte ricorrente. Il terreno oggetto del presente giudizio è sito in Castel del Piano Via di
Montagna ed è censito al C.T. di detto Comune al foglio 34 p.lla 1215, avente dimensione di 120 mq (cfr. all. 1 fasc. ricorrente).
Come si desume dalla visura storica dell'immobile e dall'atto di frazionamento n. 1236/1992 (cfr. all.ti 7 e 8 fasc. ricorrente), risulta che la particella sopra indicata deriva dal frazionamento della originaria particella n. 474, avente la dimensione di 240 mq, e avvenuta dividendo a metà l'area di quest'ultima particella.
Ciò posto, dalla documentazione in atti risulta che con atto di compravendita del 14.07.1979 a rogito del Notaio ha venduto a Persona_1
per la quota di 1/2, e a e Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
coniugi in comunione legale per la residua quota di 1/2, la proprietà del fabbricato sito in Castel del Piano e censito al C.F. di detto Comune al foglio
34 p.lla 66 sub. 3, con corte retrostante censita al C.T. di detto Comune al foglio 34 p.lla 555 e corte antistante censita al medesimo C.T. al foglio 34 p.lla
474 di 240 mq (cfr. all. 4 fasc. ricorrente).
Con successivo atto di donazione a rogito del Notaio Per_2 Parte_2
e donano i suddetti immobili
[...] Controparte_2 Controparte_4
all'odierna ricorrente, indicata come figlia di e Controparte_2 [...]
e nipote ex fratre di (cfr. all.ti 6 e 7 fasc. CP_4 Parte_2
ricorrente).
Dalla certificazione notarile in atti, risulta che la quota residua di 1/2 della p.lla
474 sopra richiamata appartiene a e , di Parte_3 Controparte_5
cui il resistente è il figlio, che l'hanno acquistata per effetto di compravendita del 06.01.1980.
Risulta inoltre che con scrittura 01.11.1980 ed Controparte_2 [...]
hanno informalmente concordato di dividersi la particella in esame, CP_5 ma non risulta conclusa alcuna divisione in sede notarile (cfr. all. 5 fasc. ricorrente).
Con l'atto già richiamato n. 1236/1992, effettuato su richiesta di
[...]
si è proceduto al frazionamento della particella Parte_1 Controparte_5
n. 474, dividendola verticalmente a metà, dando vita alla particella n. 1215 e
1216, come si desume dall'atto di frazionamento e dalla visura storica della particella n. 1215.
Va osservato che la particella oggetto di causa si trova davanti all'edificio dove
è collocato l'appartamento della ricorrente, come si desume dalla planimetria depositata (cfr. all. 2 fasc. ricorrente).
Ciò posto, può ritenersi provato che la ricorrente ha posseduto in modo esclusivo per oltre venti anni il terreno per cui è causa, disconoscendo le prerogative degli altri comproprietari.
Invero, in corso di causa sono stati assunti due testimoni a sostegno della domanda attorea, i quali hanno confermato concordemente i fatti dedotti dalla ricorrente.
Il teste il cui figlio ha comprato un appartamento vicino a Testimone_1
quello della ricorrente nel 1992 circa e lo stesso ha acquistato un ulteriore appartamento vicino a quello della ricorrente, alla domanda “CAP. 1) “Vero che il terreno oggetto di causa, sito in Castel del Piano, in Via Di Montagna, di fronte all'abitazione posta al civico n. 16 viene utilizzato dalla signora e dalla sua Parte_1
famiglia come parcheggio delle auto. Si mostrano al teste le fotografie dei luoghi (all. n. 3)?” ha risposto “Si è vero, riconosco il terreno di cui si parla nelle fotografie mostratemi, ho visto la signora parcheggiare presso il terreno tutti i giorni perché li vi è l'appartamento di mio figlio. Io vado a casa di mio figlio ogni giorno”; il teste ha inoltre confermato che la striscia di terreno è recintata e chiusa da un cancello, precisando che queste opere sono presenti sin da quando ha acquistato la casa il figlio e che il terreno è utilizzato per il parcheggio esclusivamente dalla ricorrente e dalla di questa famiglia.
Analoghe dichiarazioni sono state rese dall'altro teste che Testimone_2
abita, sin da quando è nato, in una casa accanto a quella della ricorrente, il quale, alla domanda del capitolo 1 sopra richiamata, ha risposto “Riconosco il terreno rappresentato nella foto e confermo i fatti dedotti in capitolo, la mia casa si trova a fianco del terreno in questione, confermo che l'attrice e la sua famiglia usano il terreno per parcheggiare le automobili. ADR: nel civico 16 abita la signora ; il teste ha CP_2
inoltre riferito: “Confermo che esiste un cancello e recinzione che preclude l'accesso a terzi al terreno, confermo che il cancello è stato apposto sin dal 1990 o anche prima, io so che il cancello l'ha fatto apporre l'attrice” e ha escluso che altre persone diverse dalla ricorrente utilizzino il terreno per cui è causa.
Alla luce degli elementi probatori illustrati, può ritenersi accertato che la ricorrente ha avuto il possesso esclusivo del terreno per cui è causa per oltre venti anni, con disconoscimento di ogni facoltà di godimento degli altri comproprietari.
Invero, i testi assunti, che non hanno particolari rapporti di amicizia o frequentazione con la ricorrente, hanno confermato che il terreno è recintato e chiuso da un cancello, fatto questo confermato dalla documentazione fotografica in atti (cfr. all. 3 fasc. ricorrente) e che è usato solo dalla ricorrente per scopi di parcheggio, come ancora una volta confermato dalle fotografie prodotte dalla ricorrente.
Il quadro fattuale delineato dai testi, che abitano presso i luoghi di causa da molti anni, è coerente con la ricostruzione delle vicende proprietarie dell'immobile.
Invero, i comproprietari dell'originaria particella n. 474, la cui metà oggi costituisce la particella n. 1215, oggetto di causa, hanno concordemente deciso la divisione del terreno originario e hanno proceduto al frazionamento catastale dello stesso, in tal modo evidentemente concordando che l'uso delle particelle di risulta sarebbe avvenuto separatamente ad opera dei comproprietari.
Inoltre, la striscia di terreno oggetto di causa appare appena idonea a consentire il parcheggio di automobili, sicché appare ragionevole presumere che la stessa non sia stata utilizzata in altro modo e che, stando dinanzi all'abitazione della ricorrente, questa l'abbia usata sin dall'acquisto nel 1989 per il parcheggio della propria automobile.
Tali considerazioni rendono attendibile quanto riferito dai testi in corso di causa, atteso peraltro che non sono emersi elementi di segno contrario in corso di causa.
Pertanto, l'apposizione di recinzioni e di cancello di accesso, opere idonee a rendere evidente la volontà della ricorrente di utilizzare in modo esclusivo e con esclusione dei terzi, la striscia di terreno per cui è causa e la conformazione del terreno che non consente di presumere utilizzi alternativi dello stesso rispetto a quello prospettato dalla ricorrente nonché la vicinanza di esso all'abitazione della ricorrente, che fa presumere il costante controllo su di esso operato da quest'ultima negli anni, sin dall'acquisto degli immobili nel
1989, nonché l'esistenza di pregresso accordo tra i comproprietari della particella n. 474 per un utilizzo separato di questa e le dichiarazioni concordi e coerenti con i documenti in atti dei testimoni assunti, consentono di ritenere provato il possesso pacifico, esclusivo, ininterrotto e ultraventennale della ricorrente del terreno per cui è causa.
In conclusione, in accoglimento della domanda di parte ricorrente, va accertato che quest'ultima ha acquistato per usucapione la proprietà del terreno sito in Castel del Piano Via di Montagna censito al Catasto Terreni del
Comune di Castel del Piano al foglio 34 particella 1215. La presente sentenza, alla luce dell'art. 2651 c.c., è trascrivibile presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari.
In conformità alla richiesta di parte ricorrente, non essendovi stata opposizione di parte resistente, va dichiarata la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 2015/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) dichiara che ha acquistato per usucapione la proprietà del Parte_1
terreno sito in Castel del Piano Via di Montagna e censito al Catasto Terreni del Comune di Castel del Piano al foglio 34 particella 1215;
2) visto l'art. 2651 c.c., dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente;
3) compensa le spese processuali.
Grosseto, 29.05.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia