Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Abruzzo, sentenza 04/02/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Abruzzo |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Sent. 41/2026 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte dei conti
Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo
composta dai Magistrati:
Dott. UN TR – Presidente;
Dott. ND IB – Giudice, relatore;
Dott. Stefano Grossi – Giudice;
con l’assistenza del Segretario d’udienza Dott.ssa Silvana Di Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 21145 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale nei confronti di Dott. US De IS (c.f. [...]), nato ad [...] il [...], già Direttore f.f. dell’Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale “San Liberatore” di AT (SL n. 4 di Teramo), convenuto in giudizio per responsabilità amministrativa da supposta colpa grave connessa a una vicenda di malpractice sanitaria.
All’udienza pubblica del 13 gennaio 2026, uditi il Magistrato relatore, il Pubblico Ministero contabile Dott.ssa Maria Ciani e l’avv. Francesco Bafile in sostituzione dell’avv. Fiorenzo Morrone per il convenuto Dott. De IS, la causa è stata trattenuta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione depositato in data 27.05.2025, la Procura regionale presso la Corte dei conti per l’Abruzzo ha convenuto in giudizio sei dirigenti medici (tra cui il Dott. US De IS, Direttore ff. di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di AT) per sentirli condannare, a titolo di responsabilità amministrativa, al pagamento complessivo di € 42.000,00 in favore della SL n.4 di Teramo, somma da suddividersi in parti uguali fra i convenuti (dunque € 7.000,00 ciascuno). Tale importo comprende € 33.000,00 corrisposti dall’SL a seguito di transazione stragiudiziale a favore del paziente danneggiato (…Omissis) e ulteriori € 9.000,00 asseritamente dovuti per “danno da disservizio” subito dall’amministrazione.
La vicenda trae origine dall’infortunio occorso il 14.09.2015 al (…Omissis) (frattura esposta e scomposta dell’avambraccio sinistro, durante una partita di calcio). Il paziente veniva inizialmente trattato presso il Pronto Soccorso di Giulianova (SL Teramo) e, a seguito di dimissione volontaria richiesta dai familiari, trasferito in serata presso l’Ospedale di AT, dove veniva ricoverato alle ore 21:30 dello stesso 14.09.2015. Presso l’Ospedale di AT, l’équipe ortopedica – comprendente il Dott. De IS (quale primario facente funzioni) e altri medici – prendeva in carico il giovane paziente. In particolare, il Dott. De IS visitava il (…Omissis) il mattino successivo (15.09.2015), diagnosticando una frattura biossea esposta “puntiforme” e programmando l’intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi per il giorno seguente (16.09.2015). L’operazione veniva eseguita il 16.09.2015, con il Dott. De IS come primo operatore. Dimesso il 18.09.2015, il paziente manifestava successivamente complicanze infettive nella sede dell’intervento (raccolta purulenta rilevata il 21.09.2015, drenata dallo stesso Dott. De IS). Nonostante le cure, si riscontrava un ritardo di consolidazione ossea e, l’11.12.2015, il (…Omissis) veniva sottoposto presso altra struttura (Istituto Codivilla-Putti di Cortina d’Ampezzo) a un secondo intervento chirurgico di rimozione del mezzo di sintesi e bonifica del focolaio infetto. Le conseguenze permanenti venivano qualificate come “pseudoartrosi infetta” dell’avambraccio sinistro.
A seguito di richiesta risarcitoria avanzata dal paziente (settembre 2020), l’SL di Teramo – concluse le trattative – provvedeva a risarcire il danno con € 33.000,00, formalizzando una transazione in data 29.07.2024 e disponendo il pagamento il 06.09.2024. La Procura contabile ha quindi ritenuto che tale esborso costituisca danno erariale indiretto da imputare ai sanitari coinvolti nella vicenda, in ragione di condotte asseritamente caratterizzate da negligenza grave nell’assistenza prestata.
In particolare, al Dott. De IS viene contestata una condotta gravemente colposa consistita nel: (i) non aver prescritto tempestivamente un’adeguata terapia antibiotica al momento del ricovero ad AT (sottoscrivendo una cartella clinica priva di indicazioni in tal senso), e (ii) nell’aver fissato l’intervento chirurgico soltanto per il 16.09.2015, ossia circa due giorni dopo il trauma. Inoltre, al convenuto è addebitata la responsabilità di équipe (ospedaliera e operatoria), ossia di aver fatto parte di un gruppo di medici che, cooperando nel caso di specie, avrebbero dovuto assicurare il rispetto di linee guida e protocolli di diligenza (eventualmente anche emendando errori altrui evidenti), in particolare per la gestione appropriata di una frattura esposta. Secondo la Procura, le omissioni e i ritardi nell’approccio terapeutico avrebbero dato luogo a una complicanza infettiva prevedibile (infezione del sito chirurgico) che ha ostacolato la corretta guarigione ossea, rendendo necessario un secondo intervento e cagionando il danno poi risarcito dall’ente.
2. Il Dott. De IS, costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 03.11.2025, ha contestato integralmente la domanda attorea, eccependo in via preliminare la inammissibilità della stessa per violazione dell’obbligo di comunicazione ex art. 13 della legge 24/2017 (c.d. legge GE) da parte dell’SL, e sostenendo nel merito l’insussistenza di colpa grave e di nesso causale tra la propria condotta e il danno, nonché l’assenza di un danno da disservizio concreto. In particolare, la difesa del convenuto ha evidenziato: (i) la tardiva (quasi triennale) attivazione da parte dell’SL dell’obbligo di avviso al sanitario delle trattative risarcitorie, in violazione della normativa citata; (ii) come la gestione clinica del caso da parte del Dott. De IS e dei colleghi di AT sia stata in realtà diligente e conforme alle pratiche mediche del tempo, avendo il reparto di Ortopedia adottato tutte le misure adeguate (somministrazione tempestiva di antibiotico all’arrivo del paziente, intervento chirurgico correttamente indicato ed eseguito, adeguata prosecuzione delle cure); (iii) come le complicanze infettive verificatesi fossero riconducibili principalmente alla gravità della lesione originaria (frattura esposta su campo sportivo) e non ad errori professionali, non risultando provato che un diverso trattamento avrebbe evitato l’evoluzione sfavorevole; (iv) l’assenza di prova di un effettivo danno da disservizio arrecato all’ente, atteso il carattere meramente ipotetico della relativa quantificazione; (v) in via subordinata, l’eventuale concorso di responsabilità della stessa Azienda sanitaria (ad esempio per carenze organizzative), con conseguente riparto dell’eventuale condanna ex artt. 1298 e 2055 c.c..
3. Esaurita l’istruttoria documentale e terminata la discussione orale, all’udienza del 13 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Inquadramento generale.
La fattispecie all’esame configura un’azione di responsabilità amministrativa per danno erariale indiretto conseguente a malpractice sanitaria, proposta dalla Procura contabile nei confronti di un dirigente medico (il Dott. De IS), in relazione a condotte affermatamente connotate da colpa grave nell’ambito di un intervento medico in équipe. La domanda attorea mira a ottenere dal convenuto la rifusione pro quota di quanto pagato dall’SL a titolo risarcitorio al paziente danneggiato, nonché del presumibile pregiudizio organizzativo (disservizio) correlato all’illecito.
Alla luce delle difese svolte, le principali questioni giuridiche da esaminare sono le seguenti:
1. ammissibilità della domanda risarcitoria erariale, in relazione al rispetto dell’obbligo di comunicazione al sanitario ex art. 13 L. 24/2017;
2. configurabilità della colpa grave nella condotta del Dott. De IS;
3. portata della responsabilità di équipe (ospedaliera ed operatoria) nel caso di specie;
4. sussistenza del nesso causale tra la condotta contestata al convenuto e il danno subito dall’SL (pagamento risarcitorio e aggravamento clinico del paziente);
5. ricorrenza di un danno da disservizio effettivo e risarcibile;
6. quantificazione del danno e criteri di riparto dell’eventuale addebito (anche in relazione all’amministrazione di appartenenza).
5. Sull’eccezione preliminare di inammissibilità ex art. 13 L. 24/2017.
In via preliminare, la difesa del convenuto ha eccepito l’inammissibilità della domanda attorea per violazione dell’art. 13, comma 4, della legge 24/2017, il quale impone alle strutture sanitarie pubbliche l’obbligo di comunicare al sanitario coinvolto, entro 45 giorni, l’instaurazione di trattative stragiudiziali su una richiesta di risarcimento a suo carico, con invito a parteciparvi. La norma prevede espressamente che “l’omissione, la tardività o l’incompletezza” di tale comunicazione precludono l’ammissibilità dell’azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa ex art. 9. Nella specie, è pacifico che la richiesta risarcitoria del danneggiato pervenne all’SL in data 02.09.2020, mentre la comunicazione al Dott. De IS dell’avvio delle trattative giunse solo nel marzo 2023, dunque ben oltre il termine di 45 giorni previsto dalla legge.
Il convenuto sostiene pertanto che la Procura non avrebbe potuto agire, trattandosi di un onere di procedura pregiudiziale non rispettato dall’Amministrazione, e richiama sul punto la giurisprudenza contabile che considera l’art. 13 L.24/2017 una vera e propria condizione di procedibilità delle azioni erariali in materia sanitaria. In particolare, viene invocata la pronuncia di questa Corte, Sez. giur. Lombardia, n. 77/2023, che ha ribadito come il termine di 45 giorni decorra dalla richiesta di risarcimento e la sua inosservanza comporti l’inammissibilità della successiva azione di responsabilità.
La questione presenta tuttavia profili di diritto intertemporale, essendo il fatto generatore del danno (l’asserita malpractice del 2015) anteriore all’entrata in vigore della legge 24/2017, mentre la richiesta risarcitoria e le trattative sono successive. Si registra al riguardo un contrasto di orientamenti: un primo orientamento (seguito da alcune Sezioni regionali) ritiene applicabile l’art. 13 anche in casi di fatti antecedenti, purché la pretesa risarcitoria sia sorta dopo il 1° aprile 2017, valorizzando la natura prevalentemente processuale dell’onere informativo e l’autonomia del “fatto procedimentale” rispetto al fatto dannoso. Un opposto indirizzo, prevalente in giurisprudenza e fatto proprio da recenti pronunce di appello, esclude invece qualsiasi efficacia retroattiva della L. 24/2017 (ivi compreso l’obbligo di cui al suo art.13), in quanto normativa che incide sostanzialmente sul regime della responsabilità sanitaria; ne consegue che, ai fini dell’applicazione dell’art. 13, rileva unicamente se l’evento dannoso si sia verificato dopo la data di entrata in vigore della legge (1° aprile 2017). In tal senso si è espressa la giurisprudenza prevalente in appello (v. ex multis Sez. I App. n. 82/2025; Sez. II App. n. 171/2025), affermando l’erroneità di una sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile l’azione erariale per omessa comunicazione ex art. 13, allorché il sinistro sanitario era avvenuto in epoca anteriore alla legge: le Sezioni d’appello hanno infatti ritenuto l’art.13 non applicabile ratione temporis. Analogamente, la giurisprudenza si è espressa per la non applicabilità dell’obbligo informativo a fatti pre-legge Gelli, giudicando “irrilevante ed ininfluente” la data delle trattative o del pagamento risarcitorio ai fini dell’operatività della sanzione di inammissibilità.
Ad avviso di questo Collegio, l’eccezione in esame non merita accoglimento. Pur consapevole dell’esistenza di orientamenti interpretativi differenti, la Sezione ritiene di aderire alla tesi della irretroattività dell’art. 13 L.24/2017 rispetto a fatti generatori di danno avvenuti prima della sua vigenza, tenuto conto che le decisioni di diverso avviso sono state riformate in secondo grado. Si valorizza, in proposito, la stretta connessione del citato art.13 con il nuovo quadro sostanziale introdotto dalla legge GE (che ha limitato l’azione erariale ai soli casi di dolo o colpa grave, ex art. 9), nonché l’assenza di una clausola di retroattività nella legge medesima. Il fatto dannoso oggetto del presente giudizio (condotta sanitaria del 2015) si è consumato ben prima dell’entrata in vigore della normativa sopravvenuta; pertanto – in linea con l’indirizzo maggioritario e con i principi generali di cui all’art.11 preleggi – non può ritenersi operante l’obbligo di comunicazione ai fini di questa azione di responsabilità. Giova rilevare che l’interpretazione contraria condurrebbe a un’ingiustificata improcedibilità ex post di azioni riguardanti fatti remoti, non coerente con la volontà del legislatore (che non ha inteso escludere dalla giurisdizione contabile fatti anteriori, ma solo limitarne la responsabilità). In definitiva, la tardività della comunicazione al sanitario – sebbene censurabile sul piano gestionale – non determina l’inammissibilità della presente domanda risarcitoria, trattandosi di vicenda non coperta dall’ambito applicativo dell’art. 13 citato per ragioni temporali (fatto del 2015).
L’eccezione preliminare di parte convenuta va dunque respinta, dovendosi il giudizio scrutare nel merito.
6. Sulla sussistenza della colpa grave in capo al Dott. De IS.
6.1. La contestazione relativa all’ambito chirurgico strettamente inteso.
Costituisce presupposto indefettibile della responsabilità amministrativa sanitaria, ai sensi dell’art. 9, comma 1, L.24/2017, la qualificazione in termini almeno di colpa grave della condotta del medico dipendente. Nel caso di specie, la Procura attrice ha imputato al convenuto grave negligenza e imprudenza professionale, riferita essenzialmente a tre profili: la mancata pronta attuazione di una profilassi antibiotica appropriata, l’indebito ritardo nell’esecuzione dell’intervento chirurgico necessario e, in generale, una gestione non diligente del decorso post-operatorio, con omissione delle cautele richieste per prevenire l’infezione. È dunque necessario valutare se tali addebiti integrino effettivamente una colpa grave secondo i consolidati parametri della giurisprudenza contabile.
In linea generale, va ricordato che, per costante orientamento, la colpa del pubblico dipendente si qualifica come grave allorquando ricorra una “sprezzante trascuratezza” dei doveri d’ufficio, tradotta in condotta caratterizzata da macroscopica negligenza, imprudenza o imperizia. Nella responsabilità professionale medica, la colpa grave coincide con la violazione di standard minimi di diligenza e con errori inescusabili per la loro grossolanità, denotanti incompetenza di base o disinteresse per la tutela del paziente. In altri termini, soltanto le condotte che si discostino in modo evidente dalle comuni conoscenze tecnico-scientifiche e dalle regole fondamentali della pratica clinica possono integrare colpa grave.
Posti tali criteri, occorre esaminare in concreto la condotta del Dott. De IS alla luce delle risultanze istruttorie e peritali acquisite. Va anzitutto escluso che vi siano profili di colpa grave nell’ambito chirurgico strettamente inteso: la stessa perizia medico-legale in atti (All. 2, redatta dal Collegio peritale SL nel 2023, base della contestazione erariale) riconosce espressamente che l’intervento effettuato dal Dott. De IS il 16.09.2015 fu caratterizzato da una corretta indicazione chirurgica e da una corretta esecuzione tecnica. In altre parole, l’operazione ortopedica di osteosintesi con placca e viti è stata condotta secondo la “migliore prassi” in relazione al caso clinico, come peraltro già rilevato in sede penale dal consulente tecnico nominato dal Tribunale di Teramo (…Omissis), il quale definì l’atto chirurgico “conforme alle metodiche previste dalla letteratura specifica”. Dunque, nessuna negligenza è attribuibile al Dott. De IS quanto alla fase operatoria in sé.
6.2. Le misure di prevenzione e gestione dell’infezione
L’unico terreno di possibile addebito colposo riguarda le misure di prevenzione e gestione dell’infezione in corso di trattamento di una frattura esposta (c.d. approccio all’esposizione), come evidenziato anche dai periti. Su questo aspetto – che involge le scelte relative alla profilassi antibiotica e alla tempistica chirurgica – occorre verificare se il comportamento del convenuto sia stato talmente distante dallo standard richiesto da configurare errore grave.
6.3. Profilassi antibiotica.
Dalla documentazione sanitaria risulta che appena il paziente giunse al reparto di Ortopedia di AT (ore 21:30 circa del 14.09.2015), venne immediatamente avviata copertura antibiotica: il medico di guardia (Dott. Giosaffatto) gli somministrò 1g di Cefotaxime i.m. la sera stessa del ricovero. Nei giorni seguenti, sotto la supervisione del Dott. De IS che prese in carico il paziente, la terapia antibiotica fu proseguita con somministrazione di Cefotaxime 2g e.v. il 15.09, il 16.09 (giorno dell’intervento) e il 17.09 (prima giornata post-operatoria). Tali dati – confermati sia dalla cartella clinica che dalla perizia collegiale – smentiscono l’assunto accusatorio secondo cui il convenuto avrebbe “firmato la cartella clinica… priva di prescrizione di antibiotico al momento del ricovero”. La terapia antibiotica fu infatti presente e tempestivamente avviata, ancorché con un intervallo di poche ore dal trauma (il quale, ricordiamo, era avvenuto nel pomeriggio e il paziente era rimasto in P.S. fino alle 19:26 circa).
Non può parlarsi, dunque, di un’omissione di trattamento antibiotico da parte del Dott. De IS o del reparto di AT: al contrario, i sanitari ivi operanti hanno attuato con solerzia la profilassi antinfettiva, colmando semmai eventuali lacune della fase precedente (Pronto Soccorso di Giulianova). In punto di durata della profilassi, peraltro, va ricordato che la letteratura medica suggerisce – nel trattamento delle fratture esposte – di non protrarre l’antibiotico oltre tre giorni, non essendovi benefici aggiuntivi ma anzi potenziali inconvenienti (costi, resistenze batteriche) in caso di terapie più lunghe. Il Collegio peritale stesso ha evidenziato trattarsi di terapie “a breve termine” efficaci. Dunque, l’assenza di una copertura antibiotica post-dimissione o a lungo termine non può essere considerata un errore, bensì risponde alle evidenze scientifiche sull’inutilità di prolungare eccessivamente la profilassi. In conclusione, relativamente alla gestione antibiotica non si ravvisano profili di colpa grave: il paziente fu trattato con antibiotico appena possibile e secondo i protocolli terapeutici all’epoca accreditati, adottando misure idonee e diligenti. La Procura, nell’atto di citazione, pare aver enfatizzato la mancanza di un’annotazione formale iniziale in cartella, ma ciò non inficia la realtà sostanziale di una terapia effettivamente praticata in tempi congrui.
6.4. Scelta del tipo di antibiotico.
Ai convenuti è stato contestato di aver utilizzato un antibiotico (Cefotaxime) di III generazione anziché una cefalosporina di I generazione (es. Cefazolina), ritenuta preferibile per quel tipo di ferita secondo linee-guida emanate nel 2021. Anche questo addebito non integra, ad avviso della Corte, gli estremi della colpa grave. In mancanza di specifiche colture batteriologiche o evidenze che colleghino la molecola usata all’infezione sviluppatasi, la scelta dell’antibiotico rientra nell’alveo della discrezionalità tecnica del momento. Va ricordato che nel 2015 (epoca del fatto) non vi era consenso unanime su quale antibiotico impiegare nelle fratture esposte minori: solo successivamente la Società Italiana di Ortopedia (SIOT) ha formulato raccomandazioni privilegiando le cefalosporine di I generazione, ma prima di allora l’uso di cefalosporine di III gen. era comunemente diffuso negli ospedali italiani per la loro ampio spettro. Gli stessi periti collegiali ammettono nella relazione che “non vi è ancora consenso unanime sul tipo di antibiotico da utilizzare” in questi casi.
Le stesse fonti bibliografiche indicate nella perizia della SL poste a fondamento dell’accusa non risultano temporalmente antecedenti la condotta, risultando essere le seguenti:
-Pedro Nogueira IO et al., "Advances in treating exposed fractures", Rev Bras Ortop. 2015 Mar-Apr; 50(2): 125-130;
ER DC, KU SB, EI JC (2017), "Role of systemic and local antibiotics in the treatment of open fractures", Orthop Clin N Am 48(2):137-153. Isaac SM, WO A, NI IN, RK H (2016), "Antibiotic prophylaxis in adults with open tibial fractures: what is the evidence for duration of administration? A systematic review", J Foot Ankle Surg 55(1):146-150;
-Zamparini E. et al., "La profilassi antibiotica nelle fratture esposte: la proposta per un nuovo PDTA", LO SCALPELLO-OTODI Educational volume 33, pages 12-15 (2019);
-Rampoldi et al., "Fratture esposte tipo III dell'avambraccio: sistemi di sintesi a confronto", G1OT 2005;31:110-120.
Tale ultimo articolo, sebbene antecedente, è richiamato nella perizia con riferimento al diverso profilo relativo ai “tempi medi di guarigione delle fratture di radio e ulna trattate con placca e viti è compreso tra 3 e 6 mesi.”
Dunque, non vi è prova che il Dott. De IS e l’équipe di AT, somministrando Cefotaxime, abbiano violato un protocollo vigente all’epoca, adottando anzi una soluzione terapeutica all’epoca considerata adeguata e tuttora ritenuta valida in molti contesti. Non emerge che tale scelta terapeutica sia stata frutto di ignoranza grossolana o trascuratezza – requisiti necessari per qualificarla colpa grave – né che abbia influito causalmente sulle infezioni (mancano evidenze microbiologiche di resistenze alla cefotaxima). Di conseguenza, anche questo profilo non configura colpa grave.
6.5. Tempistica dell’intervento chirurgico.
La Procura contesta al convenuto di aver procrastinato l’operazione ortopedica al 16 settembre, ossia circa 36 ore dopo il trauma, ritenendo ciò contrario alle raccomandazioni di “precoce trattamento chirurgico” nelle fratture esposte. Anche qui, la Corte ritiene che non vi sia stata quella negligenza macroscopica necessaria per configurare colpa grave. Il timing chirurgico dipese da una valutazione complessiva che tenne conto della classificazione della frattura (esposizione minima, Gustillo I), delle condizioni cliniche stabili del paziente e delle disponibilità organizzative (sala operatoria, équipe, materiali). Fissare l’intervento al giorno successivo al ricovero rientra nella prassi ospedaliera comune per fratture non fatali, e non è di per sé indice di imperizia. Studi clinici recenti – come evidenziato dalla difesa – dimostrano che, per fratture esposte di arto superiore senza gravi contaminazioni, un trattamento chirurgico differito di 1-2 giorni non aumenta significativamente il rischio di infezione, purché si esegua fin da subito un adeguato debridement e lavaggio della ferita (come è stato fatto in P.S.). In effetti, oltre l’85 per cento delle fratture esposte di mano/avambraccio trattate entro 72 ore non presenta infezioni, e il posticipo controllato dell’intervento non correla direttamente col tasso infettivo. Nel caso in esame, il paziente fu adeguatamente medicato e immobilizzato già in Pronto Soccorso; all’arrivo in reparto la ferita venne rivalutata (esposizione puntiforme) e sotto controllo antibiotico; l’intervento fu eseguito circa 48 ore dal trauma, un lasso di tempo certamente migliorabile ma non abnorme né contrario alle pratiche allora diffuse. Non risulta che tale scelta organizzativa sia dipesa da trascuratezza del chirurgo anziché da normali necessità logistiche dell’ospedale. Inoltre, non vi è evidenza che operare qualche ora prima avrebbe mutato il decorso: l’infezione si era verosimilmente già instaurata al momento del trauma e la differenza tra intervenire dopo 12 ore o 36 ore non è dimostrato incida in modo determinante (come attestato da studi citati in atti, v. p. 10 comparsa di costituzione). Pertanto, la scelta temporale dell’intervento, in sé, non configura un errore grossolano.
Alla luce di quanto sopra, il Collegio esclude che il comportamento del Dott. De IS presenti quei caratteri di grave deviazione dagli standard richiesti per affermare la colpa grave. Al contrario, risulta che il convenuto e la sua équipe abbiano agito secondo scienza e coscienza, ottemperando ai doveri professionali con la diligenza media richiesta dallo stato delle conoscenze del tempo. In ogni caso, come osserva la difesa, non è emerso nessun elemento di prova che dimostri un’“intensità della negligenza” tale da integrare la fattispecie, essendo insussistente nella vicenda qualsiasi condotta caratterizzata da sprezzante trascuratezza o grave imprudenza. Al contrario, il caso è stato seguito con impegno e attenzione, come riconosciuto anche dal CTU del procedimento penale, che ha definito l’operato dei sanitari di AT come “attività caratterizzate da perizia e prudenza, oltre che da diligente approccio”.
6.6. Valutazione sulla colpa.
Concludendo sul punto, la colpa grave non risulta integrata: i comportamenti contestati al convenuto, se anche suscettibili di discussione ex post, non esulano dalla normale variabilità delle condotte mediche né presentano quella evidente scorrettezza necessaria per qualificare l’elemento soggettivo in termini di gravità. Ne consegue che difetta un elemento fondamentale per l’affermazione di responsabilità amministrativa.
7. Sulla responsabilità d’équipe ospedaliera e operatoria.
La Procura regionale ha enfatizzato la nozione di responsabilità c.d. “d’équipe”, contestando al Dott. De IS non solo le proprie mancanze individuali, ma anche di non aver impedito o rimediato agli eventuali errori commessi dagli altri sanitari coinvolti nella vicenda, in forza della cooperazione multidisciplinare esistente (Pronto Soccorso di Giulianova e reparto Ortopedia di AT). In altri termini, si prospetta che tutti i medici intervenuti – costituendo un’unica équipe in senso funzionale – debbano rispondere solidalmente delle carenze complessive nell’assistenza al paziente, ciascuno per la parte di sua competenza ed eventualmente anche per omesso controllo sugli altrui atti.
Va richiamato, sul tema, che la giurisprudenza (anche penale) in materia di colpa medica di équipe ha elaborato i principi della posizione di garanzia reciproca e dell’affidamento: ogni sanitario che prende in carico il paziente è tenuto a garantirne l’incolumità non solo svolgendo correttamente la propria prestazione, ma anche – entro i limiti delle sue competenze – vigilando sull’operato altrui e colmando lacune evidenti dei colleghi. Non esiste più un capo-équipe assoluto responsabile di tutto; piuttosto, ogni componente dell’équipe può essere chiamato a rispondere se omette di attivarsi di fronte a errori macroscopici di un collega (purché riconoscibili e non attinenti a discipline a lui estranee). Parallelamente, il principio dell’affidamento tutela il singolo operatore esonerandolo da un dovere di controllo generalizzato: egli può fare ragionevole affidamento sul fatto che ciascun altro componente assolva diligentemente i propri compiti, intervenendo soltanto quando l’errore altrui si manifesti in modo palmare e rientri nel suo campo di conoscenza. In sintesi, in un lavoro di équipe, ognuno risponde del proprio operato e degli errori evidenti altrui che abbia colpevolmente mancato di correggere.
Calando tali principi nel caso concreto, non si ravvisano specifici profili di responsabilità aggravata per il Dott. De IS in quanto membro dell’équipe. Si consideri infatti che l’intero percorso clinico del paziente (…Omissis) fu scandito da due fasi temporali e logistiche distinte (cooperazione diacronica): la prima al Pronto Soccorso di Giulianova, la seconda presso l’Ospedale di AT, con differenti attori coinvolti. Il Dott. De IS è intervenuto solo nella seconda fase, ovvero dal ricovero in poi. Egli non era presente né poteva incidere sulle decisioni prese al P.S. di Giulianova (dove operavano i Dott. Scorrano, Galiè e Guerra). Al suo arrivo in reparto, ha preso in cura il paziente e – come già visto – ha messo in atto tutte le misure del caso, ovviando per quanto possibile alle eventuali omissioni anteriori. In particolare, se vi era stata una mancata somministrazione immediata di antibiotico in P.S., l’équipe di AT vi ha rimediato somministrandolo appena accolto il paziente; se vi era stata una iniziale sottovalutazione della necessità chirurgica, il Dott. De IS ha comunque programmato l’intervento e lo ha eseguito con successo. Non risulta, in sostanza, che il convenuto abbia omesso di correggere errori altrui evidenti: gli eventuali ritardi iniziali erano già consumati al momento del suo subentro, e comunque egli ha adottato tutte le cautele del caso in continuità con la presa in carico del paziente (ad esempio, ha drenato prontamente l’ascesso non appena scoperto il 21.09.2015, prescrivendo nuova terapia antibiotica mirata, v. pp.12-13 citazione). Né si possono configurare omissioni di controllo durante l’intervento operatorio, giacché – come detto – tale atto fu esente da errori tecnici e fu condotto proprio dal convenuto in prima persona.
Occorre aggiungere che il ruolo di primario facente funzioni del Dott. De IS non comporta, di per sé, una presunzione di colpa aggiuntiva. Certo, in un intervento chirurgico di équipe sincronica, il caposala o chirurgo senior ha doveri di sovraintendere all’operato dei collaboratori; ma qui siamo di fronte a una collaborazione più ampia e distribuita nel tempo (dal P.S. al reparto, con medici di diverse unità operative), dove ciascuno risponde in primis del proprio segmento. Alla luce delle evidenze, la condotta personale del Dott. De IS è risultata sufficientemente diligente; non vi erano errori macroscopici dei colleghi dell’équipe di AT da emendare (tutti hanno agito in linea con le prassi) né incombenti specifici trascurati dal convenuto. Anzi, come rimarcato, i sanitari di AT hanno cooperato correttamente: il lavoro di squadra ha funzionato secondo gli standard, e se malauguratamente l’esito non è stato ottimale, ciò non è imputabile a un difetto di coordinamento o cooperazione.
In conclusione, la responsabilità di équipe non comporta profili ulteriori di colpa per il convenuto oltre quelli già esaminati. La posizione di garanzia del Dott. De IS verso il paziente è stata adempiuta adeguatamente; nessuna palese negligenza altrui risulta essergli sfuggita o essere rimasta senza rimedio. Pertanto, anche sotto questo aspetto non si ravvisano elementi di colpa grave a suo carico, posto che l’operato complessivo dell’équipe, pur con qualche possibile critica ex post, non si discosta in modo macroscopico dallo standard richiesto a una struttura ospedaliera diligente. La colpa grave “collettiva” invocata dalla Procura non può quindi trovare accoglimento, mancando i presupposti di fatto (violazioni clamorose e non intercettate all’interno del gruppo).
8. Sul nesso causale tra condotta e danno.
Anche a voler ipotizzare, in astratto, una colpa non lieve del convenuto, occorre pur sempre accertare il nesso di causalità materiale tra tale condotta e il danno lamentato dall’Amministrazione. Quest’ultimo si sostanzia essenzialmente nell’esborso risarcitorio di € 33.000,00 a favore del paziente (…Omissis), esborso motivato dal riconoscimento di postumi invalidanti (pseudoartrosi infetta) derivanti dalle complicanze dell’intervento ortopedico. In termini medico-legali, la tesi attorea è che le condotte omissive dei sanitari (in primis il ritardo antibiotico, l’antibiotico non adeguato e il ritardo chirurgico) abbiano concausato l’infezione del sito chirurgico, la quale a sua volta ha provocato il ritardo di consolidazione ossea e l’esito invalidante di pseudoartrosi. Di conseguenza, il risarcimento pagato è considerato conseguenza diretta della malpractice.
Tale ricostruzione causale – patrocinata dal Collegio peritale aziendale del 2023 – merita, ad avviso del Collegio giudicante, una valutazione particolarmente prudente e critica. Va evidenziato che sul medesimo caso clinico esistono valutazioni peritali divergenti: da un lato, la perizia collegiale interna (2023) ravvisa un nesso di causa rilevante tra alcune criticità nel trattamento e l’infezione insorta; dall’altro, una precedente consulenza tecnica svolta in sede penale (2016) – ad opera del (…Omissis) – aveva concluso che le complicanze erano da ascriversi essenzialmente alla natura sfavorevole della frattura esposta, pur in presenza di un trattamento ritenuto adeguato e prudente. Quest’ultimo valutò infatti come l’evoluzione infettiva fosse dovuta all’infortunio originario (trauma su campo sportivo, con contaminazione iniziale inevitabile) e che l’operato dei medici fosse stato conforme alla migliore pratica, escludendo di fatto profili causali di negligenza. Ci si trova, pertanto, di fronte a un classico conflitto di perizie.
In situazioni del genere – ove non è disponibile una prova scientifica univoca del nesso causale – prevale il principio secondo cui, in materia di responsabilità personale, l’incertezza probatoria giova al convenuto. Nello specifico, la tesi accusatoria presenta alcuni anelli deboli sul piano causale, e specificamente:
-incertezza sull’origine esatta dell’infezione: il paziente riportò la ferita in un ambiente notoriamente poco sterile (terreno di gioco). È quindi verosimile che la contaminazione microbica sia avvenuta al momento del trauma stesso. I periti affermano che la successiva “evoluzione verso franca infezione” fu dovuta alla mancanza di adeguata prevenzione; tuttavia, non è provabile oltre ogni ragionevole dubbio che, anche con un trattamento ideale, l’infezione non si sarebbe manifestata. Le fratture esposte, anche minime, presentano intrinsecamente un rischio infettivo significativo (circa l’1-2% nei migliori casi). La circostanza che l’infortunio fosse avvenuto su un campo di calcio (ambiente “terroso”) costituiva di per sé un fattore predisponente all’infezione, come riconosciuto anche nella CTU penale secondo cui “La complicanza infettiva rappresenta una condizione frequentissima delle fratture esposte tanto più se la ferita viene a contatto con un ambiente terroso in cui la contaminazione dei tessuti risulta più facile; nel caso di specie l'infortunio su un campo di calcio è di per sé condizione facilitante e predisponente.”;
-mancata prova microbiologica: non sono stati prodotti elementi oggettivi circa il germe responsabile dell’infezione e la sua sensibilità agli antibiotici. Non sappiamo se la scelta di Cefotaxime abbia in concreto favorito l’infezione (ad esempio lasciando scoperto qualche patogeno resistente) oppure no, perché non risultano esami colturali o antibiogrammi mirati. Di conseguenza, l’asserita incidenza causale della scelta dell’antibiotico rimane nel campo delle ipotesi post-factum, non verificabili;
-andamento clinico post-operatorio: il paziente, dopo l’intervento del 16.09.2015, inizialmente parve migliorare (visita del 01.10.2015 con condizioni buone, v. p. 2 perizia SL); solo a metà ottobre emerse una difficoltà di consolidazione e a novembre la raccolta purulenta apparve evidente. Ciò indica che l’infezione si è sviluppata in maniera subdola e non immediata. Se fosse dipesa essenzialmente da un trattamento inadeguato nelle prime 36 ore, probabilmente il quadro settico sarebbe emerso già nei giorni immediatamente successivi all’operazione. Invece, la ferita si è infettata lentamente: ciò lascia spazio all’ipotesi di cause sistemiche o biologiche proprie del paziente (ad es. risposta immunitaria, eventuali microorganismi latenti) piuttosto che a soli fattori umani;
-probabilità logica verso certezza: anche valutando nel loro insieme le “criticità” gestionali (ritardo antibiotico di qualche ora, uso di cefalosporina di III generazione, intervento dopo 36 ore), la perizia collegiale arriva a concludere che esse hanno “con elevata probabilità” compromesso la guarigione e inciso sul ritardo di consolidazione. Tuttavia, in termini giuridici, la colpa dei sanitari deve essere causa quantomeno preponderante o efficiente del danno per giustificare una condanna. Nel caso concreto, tuttavia, ad avviso del Collegio non si raggiunge un grado di certezza o di elevata probabilità logica tale da affermare che, in assenza degli errori imputati, il paziente non avrebbe sviluppato la pseudoartrosi infetta. Al contrario, permane quantomeno il ragionevole dubbio che l’evento infettivo e i suoi esiti sarebbero occorsi comunque, data la natura della lesione originale, come indicato nella CTU in sede penale. Come ben sintetizzato dalla difesa, “anche in un giudizio ex post, non vi è nessuna certezza scientifica né una maggiore probabilità che una diversa gestione avrebbe evitato le conseguenze lesive”.
In applicazione del principio dell’onere probatorio, le incertezze sul nesso causale non possono nuocere al convenuto. La Procura avrebbe dovuto fornire un quadro probatorio solido circa la derivazione del danno erariale dalle condotte colpose del medico; invece, di fatto, le conclusioni accusatorie poggiano su una perizia di parte (comunque rispettabile) che però è contraddetta da un’altra perizia e non sorretta da dati oggettivi incontrovertibili. Pertanto, in difetto di prova rigorosa del nesso di causalità, non è possibile affermare che la condotta del Dott. De IS abbia effettivamente causato o contribuito a causare il danno di cui si chiede il ristoro.
Giova ribadire, a conforto di ciò, che il CTU penale del 2016 escluse sostanzialmente ogni nesso tra l’operato dei sanitari e l’esito infausto, qualificando quest’ultimo come frutto dell’“evoluzione sfavorevole della originaria lesione” patita dal ragazzo. In mancanza di elementi nuovi decisivi, questa ricostruzione a favore dei sanitari non può essere accantonata se non con argomenti robusti, che qui non sussistono.
In definitiva, il nesso causale risulta quantomeno non adeguatamente provato. Ciò costituisce ulteriore ragione ostativa all’accoglimento della domanda risarcitoria, essendo venuto meno il requisito del rapporto causale tra eventuale colpa e danno erariale.
9. Sul danno da disservizio.
La Procura attrice, oltre al danno emergente per esborso risarcitorio, ha richiesto la condanna dei convenuti anche per il c.d. danno da disservizio, quantificato in via equitativa in € 9.000,00 complessivi (pari a € 1.500,00 ciascuno se suddiviso per sei). Tale voce di danno viene definita come il pregiudizio arrecato all’efficienza e al buon andamento dell’amministrazione dal comportamento illecito del dipendente, che si sostanzia in uno spreco di risorse umane e strumentali impiegate in attività rese inutili dall’errore, nonché nella mancata erogazione regolare del servizio durante il periodo in cui si è dovuto fronteggiare le conseguenze dell’illecito. In altre parole, il disservizio attiene alla diminuita funzionalità dell’ente a causa della condotta gravemente colposa: tempo del personale dedicato, mezzi profusi, distrazione da compiti istituzionali, etc., con conseguente violazione del principio di buon andamento (art.97 Cost.).
Nel caso in esame, tale posta è stata indicata in modo generico, senza specificare in cosa il disservizio sia consistito né fornire parametri concreti di calcolo. Si tratta, con ogni evidenza, di una quantificazione forfetaria, pari a circa il 27 per cento del danno patrimoniale principale, probabilmente intesa a indennizzare il disagio organizzativo derivato dalla gestione del contenzioso e dalla necessità di destinare risorse sanitarie aggiuntive al paziente (seconda operazione, controlli, etc.). Tuttavia, la giurisprudenza contabile richiede che il danno da disservizio sia dimostrato in termini concreti: non basta invocare una generica inefficienza, dovendo invece provare un preciso nesso causale tra la condotta e un pregiudizio all’attività amministrativa, misurabile e non meramente teorico.
Nel nostro caso, la Procura non ha offerto alcuna evidenza di specifici costi aggiuntivi sostenuti dall’SL né di attività istituzionali rimaste pregiudicate per effetto dei fatti di causa. Né, del resto, appare configurabile un significativo disservizio: l’operato dei sanitari, come visto, rientrava nell’alveo delle normali procedure mediche; il successivo aggravamento del paziente è stato gestito con il coinvolgimento (scelta dei familiari) di una struttura specialistica esterna. Dunque, per l’SL, l’unico concreto impatto negativo è stato il costo del risarcimento stesso (già conteggiato nel danno principale).
In assenza di prova puntuale, la liquidazione equitativa del disservizio appare non giustificata: non si può risarcire l’ente per un pregiudizio ipotetico. Come ben evidenziato dalla difesa, la somma di € 9.000,00 appare arbitraria, “spropositata e priva di fondamento”, senza dimostrazione di una reale perdita di efficienza del servizio. Pertanto, anche a voler prescindere dall’insussistenza della colpa grave, il danno da disservizio non è configurabile per mancanza dei relativi elementi costitutivi (prova dell’evento dannoso organizzativo e del suo nesso diretto con la condotta). La domanda attrice va quindi respinta anche sotto tale profilo.
10. Sulla quantificazione del danno e sull’eventuale riparto dell’addebito.
Da ultimo, per completezza, si affronta la questione – sollevata in subordine dalla difesa – relativa ai criteri di quantificazione e ripartizione dell’eventuale responsabilità patrimoniale del convenuto.
Come accennato, la Procura regionale ha richiesto una condanna paritetica di tutti i sei sanitari convenuti al pagamento di € 42.000,00 complessivi, ossia € 7.000,00 a carico di ciascuno. Tale riparto in quote uguali è giustificato dall’attore pubblico con l’identico apporto causale di tutti i convenuti alla produzione del danno. In altri termini, si assume che ogni sanitario abbia inciso nella stessa misura, talché il danno erariale debba essere suddiviso pro quota uguale. Si tratta di un criterio equitativo che spesso la giurisprudenza contabile adotta in casi di corresponsabilità medica, specie quando non sia agevole discriminare le colpe dei singoli.
La difesa del Dott. De IS, pur negando ogni addebito, ha chiesto in via subordinata che – qualora fosse ravvisata una responsabilità – essa venga condivisa con l’Amministrazione di appartenenza (SL), in applicazione del principio civilistico di cui agli artt.1298 e 2055 c.c. Si sostiene, in sostanza, che l’azienda sanitaria datrice di lavoro avrebbe anch’essa concorso al danno, ad esempio con carenze organizzative o gestionali (come la tardiva comunicazione ex art.13, o eventuali deficit strutturali), e comunque risponde verso il danneggiato finale; pertanto, l’eventuale onere risarcitorio andrebbe ripartito a metà tra il dipendente e l’ente. A conforto di ciò la difesa richiama un recente arresto della Corte di Cassazione civile, sez. III, sent. n. 28642/2024, che, in tema di azioni di rivalsa, confermerebbe la presunzione di paritaria responsabilità in caso di obbligazione solidale tra più condebitori (qui, medico ed ente pubblico).
Orbene, nel presente giudizio, stante l’esito cui si perviene (esclusione di responsabilità del convenuto), le questioni relative alla quantificazione del danno e all’eventuale rivalsa parziale dell’ente risultano assorbite. Non occorre dunque determinare in concreto la misura del danno imputabile né l’eventuale quota di pertinenza del Dott. De IS, atteso che – per le ragioni già illustrate – nessun addebito risarcitorio può essere mosso a suo carico.
11. Conclusioni.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni in fatto e in diritto, il Collegio perviene alla conclusione che la domanda attorea sia infondata nei confronti del Dott. US De IS.
In definitiva, non è emersa con certezza alcuna condotta censurabile del convenuto tale da aver causato un danno erariale: al contrario, l’attività sanitaria da lui prestata sembra risultare improntata a diligenza e professionalità, e le negative conseguenze cliniche sono in gran parte dovute a fattori estrinseci o aleatori. Manca dunque la prova sia dell’elemento soggettivo (colpa grave) sia dell’elemento oggettivo (nesso causale e danno conseguente) del giudizio di responsabilità amministrativa.
12. Le spese di lite.
Ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 174/2016 “Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico dell'amministrazione di appartenenza, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa.”
L’SL n. 4 di Teramo va quindi condannata alla refusione delle spese nella misura di € 1.522, corrispondente ai parametri minimi per lo scaglione relativo alla contestazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, definitivamente pronunciando:
- respinge la domanda di condanna proposta dalla Procura regionale nei confronti del Dott. US De IS, che viene conseguentemente assolto da ogni addebito;
- condanna la SL n. 4 di Teramo alla refusione delle spese processuali quantificate in € 1.522 oltre spese generali, IVA e CPA.
-dispone che, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione o riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi del (…Omissis) citato in motivazione in quanto riferiti a dati relativi alla salute.
Così deciso in L’Aquila, nella camera di consiglio del 13 gennaio 2026.
Il Giudice estensore
ND IB
(f.to digitalmente)
Il Presidente
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(f.to digitalmente)
Depositato in segreteria il 04/02/2026 Il Direttore della segreteria f.to Dott.ssa Antonella Lanzi